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Document 32010G0624(01)

Risoluzione del Consiglio, del 3 giugno 2010 , concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro

GU C 165 del 24.6.2010, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

24.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/1


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2010

concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro

2010/C 165/01

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

(1)

Uno degli obiettivi che l'Unione europea si prefigge è quello di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia in connessione, mutatis mutandis, con la cooperazione internazionale di altro tipo come stabilito nel titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(2)

Il 21 giugno 1999, il Consiglio ha adottato una risoluzione concernente un manuale per la cooperazione tra forze di polizia a livello internazionale e misure per prevenire e combattere la violazione e i disordini in occasione delle partite internazionali di calcio (1).

(3)

Tale risoluzione è stata dapprima sostituita dalla risoluzione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, e successivamente dalla risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 2006 concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (2).

(4)

La risoluzione attuale propone che vengano presentate modifiche del manuale in base alle esperienze più recenti.

(5)

Tenuto conto delle esperienze acquisite negli anni scorsi, quali il campionato mondiale 2006 e il campionato europeo di calcio del 2008, e della valutazione della cooperazione internazionale tra forze di polizia in occasione di tali tornei effettuata dagli esperti, come pure della cooperazione su larga scala nel contesto generale delle partite internazionali e di campionato in Europa, nonché di sviluppi ed esperienze paragonabili in relazione ad altri eventi sportivi di dimensione internazionale, si è riveduto e aggiornato il manuale allegato alla succitata risoluzione del 4 dicembre 2006.

(6)

Le modifiche contenute nel manuale aggiornato in allegato lasciano impregiudicate le disposizioni nazionali vigenti, in particolare la ripartizione delle competenze tra le differenti autorità e i servizi vari dello Stato membro interessato, e l'esercizio dei poteri della Commissione che le derivano dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

(1)

Il Consiglio chiede agli Stati membri di continuare a rafforzare ulteriormente la cooperazione di polizia per quanto riguarda le partite di calcio (e, se del caso, altri eventi sportivi) di dimensione internazionale.

(2)

A tal fine, il manuale aggiornato in allegato fornisce esempi di metodi di lavoro fortemente raccomandati che dovrebbero essere messi a disposizione della polizia.

(3)

La presente risoluzione sostituisce la risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 2006.


(1)  GU C 196 del 13.7.1999, pag. 1.

(2)  GU C 322 del 29.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro

Introduzione - Principi di base

1.

Gestione delle informazioni da parte della polizia

2.

Preparativi della polizia collegati all'evento

3.

Cooperazione tra forze di polizia durante l'evento

4.

Cooperazione tra la polizia e l'organizzatore

5.

Cooperazione tra autorità di polizia, giudiziarie e di contrasto

6.

Cooperazione tra polizia e tifosi

7.

Strategia in materia di comunicazione e media

8.

Riunione di esperti di calcio a livello di UE

9.

Elenco dei pertinenti documenti in materia di sicurezza alle partite di calcio

Appendici

1.

Valutazione dinamica dei rischi & gestione della folla

2.

Calendario per la richiesta di prodotti e servizi Europol

3.

Specifiche e modello di giubbotti identificativi della polizia

4.

Categorizzazione dei tifosi di calcio

INTRODUZIONE — PRINCIPI DI BASE

Scopo del presente documento è aumentare la sicurezza di persone e cose alle partite di calcio di dimensione internazionale e in particolare ottimizzare l'efficienza della cooperazione internazionale tra forze di polizia.

Il contenuto, se del caso, può inoltre applicarsi ad altri eventi sportivi di dimensione internazionale.

Il contenuto lascia impregiudicate le disposizioni nazionali vigenti, in particolare le competenze e le responsabilità delle varie agenzie nell'ambito di ciascuno Stato membro.

Sebbene il presente documento si incentri principalmente sulla cooperazione internazionale tra forze di polizia, in vista del carattere pluriagenzia della gestione dello sport del calcio (e di altri eventi sportivi), vi sono riferimenti all'interazione della polizia con altri partner principali come l'organizzatore dell'evento.

La cooperazione internazionale di polizia e il mantenimento dell'ordine pubblico in occasione delle partite di calcio devono ispirarsi ai principi di legalità e proporzionalità. Esempi di buone prassi sono elencati in dettaglio all'Appendice 1.

Mentre l'autorità competente dello Stato membro organizzatore è responsabile di offrire un evento sicuro, le autorità degli Stati partecipanti, confinanti e di transito hanno la responsabilità di prestare assistenza se richiesto.

È necessario che il presente documento sia ampiamente diffuso e applicato in ciascuno Stato membro e in altri paesi europei e non europei al fine di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e garantire un'efficace cooperazione internazionale di polizia.

CAPITOLO 1

Gestione delle informazioni da parte della polizia

SEZIONE 1

Criteri che possono essere soddisfatti in ordine alla gestione delle informazioni

I.   INTRODUZIONE

Lo scambio tempestivo di informazioni accurate è della massima importanza per aumentare la sicurezza e prevenire la violenza e i disordini connessi ad eventi calcistici.

Conformemente alla decisione 2002/348/GAI del Consiglio ciascuno Stato membro deve istituire un punto nazionale d'informazione sul calcio (PNIC) che opera come unico punto centrale di contatto per lo scambio di informazioni pertinenti sulle partite di calcio di dimensione internazionale e per lo sviluppo della cooperazione internazionale di polizia riguardo alle partite di calcio.

Qualora vi sia un contatto diretto tra polizia del paese organizzatore e del paese ospite, qualsiasi informazione scambiata sarà condivisa simultaneamente con i pertinenti PNIC. Tale contatto non pregiudica il ruolo fondamentale svolto dal PNIC nel garantire la qualità delle informazioni e una più ampia diffusione ad altri partner e autorità pertinenti.

Le relazioni tra il PNIC e le autorità nazionali competenti sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile.

Conformemente alla decisione 2002/348/GAI del Consiglio, ciascuno Stato membro provvede affinché:

il PNIC sia in grado di assolvere con efficacia e a un livello soddisfacente i propri compiti;

il PNIC sia dotato dei mezzi materiali necessari a svolgere con efficienza e celerità i compiti assegnatigli;

il personale del PNIC sia formato e attrezzato per rappresentare una fonte nazionale di competenze in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico negli eventi calcistici e alle relative questioni di sicurezza.

I PNIC operano su base paritetica.

II.   COMPITI DI DIMENSIONE INTERNAZIONALE

Il PNIC sostiene le autorità nazionali competenti. In base a informazioni analizzate e valutate, sono trasmesse a dette autorità le necessarie proposte o raccomandazioni per prestare assistenza nello sviluppo di una politica pluriagenzia su problematiche connesse al gioco del calcio.

Il PNIC assicura un sostegno alla polizia locale in occasione di partite di calcio nazionali o internazionali.

A beneficio dei PNIC di altri paesi, ciascun PNIC mantiene un'analisi dei rischi aggiornata (1) relativa ai propri club e alla propria squadra nazionale. L'analisi dei rischi è generalmente condivisa con altri PNIC che utilizzano i formulari disponibili sul sito web dei PNIC (www.nfip.eu) (2).

Ciascun PNIC ha accesso alle relative banche dati nazionali della polizia. Lo scambio di informazioni personali è soggetto al diritto nazionale e internazionale applicabile, soprattutto alla decisione di Prüm del Consiglio (3) o ad accordi binazionali o multilaterali.

Il PNIC assicura che tutte le informazioni siano soggette al controllo di qualità per quanto riguarda il contenuto.

Il PNIC può se del caso estendere questo scambio di informazioni ad altre agenzie che contribuiscono alla sicurezza.

Tutte le informazioni sono scambiate utilizzando gli appositi formulari disponibili sul sito web dei PNIC.

III.   SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI POLIZIA

1.   Tipi di informazioni

Si può distinguere tra informazioni generali e informazioni personali. Per «evento» si intende una determinata partita o un determinato torneo di calcio in tutti i suoi aspetti.

a)   Informazioni generali

Le informazioni generali possono essere suddivise in tre categorie:

informazioni strategiche: i dati che descrivono l'evento in tutte le sue dimensioni con particolare attenzione ai rischi per la sicurezza associati all'evento stesso;

informazioni operative: i dati che consentono di effettuare un'analisi collegata all'evento dei rischi potenziali;

informazioni tattiche: i dati che aiutano i responsabili operativi a intervenire in modo adeguato nelle questioni relative alla sicurezza durante l'evento.

b)   Informazioni personali

Per informazioni personali si intendono, in questo contesto, le informazioni relative a individui che si ritiene costituiscano un rischio potenziale per la sicurezza pubblica nel quadro dell'evento. Queste possono includere individui che in precedenza abbiano provocato o contribuito a provocare violenze o disordini in relazione a partite di calcio.

2.   Svolgimento cronologico dello scambio di informazioni

Si possono distinguere tre fasi: prima, durante e dopo l'evento. Non sempre queste tre fasi sono distinte in modo netto.

a)   Compiti del PNIC del paese organizzatore

1.   Prima dell'evento

il fabbisogno in materia di informazioni è trasmesso al PNIC del paese/dei paesi che prestano assistenza. Tale fabbisogno include:

un'analisi dei rischi relativa ai tifosi della squadra in trasferta;

altri informazioni pertinenti concernenti la sicurezza dell'evento, per esempio dettagli sul viaggio dei tifosi e minacce politiche o di altro tipo.

Il PNIC del paese organizzatore diffonde informazioni sulla legislazione applicabile e sulla politica delle autorità (per esempio politica in materia di bevande alcoliche), sull'organizzazione dell'evento e sul personale principalmente addetto alla sicurezza.

Tutte le informazioni pertinenti sono messe a disposizione degli altri PNIC interessati e inserite nel sito web dei PNIC tramite gli appositi formulari.

, si chiede al PNIC del paese/dei paesi che prestano assistenza di fornire informazioni tempestive e accurate in merito agli spostamenti dei tifosi «a rischio» e di quelli non a rischio, della squadra partecipante (qualora vi sia una minaccia), nonché alla vendita dei biglietti, compresa ogni altra informazione pertinente.

Il PNIC del paese organizzatore fornisce in particolare al PNIC del paese o dei paesi che prestano assistenza informazioni sull'integrazione della delegazione di polizia ospite nell'operazione di polizia nel paese organizzatore e informazioni sui tifosi in trasferta, ecc.

2.   Durante l'evento

, il PNIC del paese organizzatore può chiedere conferma delle informazioni precedentemente fornite, nonché chiedere un'analisi dei rischi aggiornata. Qualora fosse previsto un sistema di distacco di ufficiali di collegamento, la richiesta è trasmessa agli stessi, che vi danno seguito.

il PNIC del paese organizzatore dà un feedback sull'accuratezza delle informazioni fornite.

Sono inoltre fornite al PNIC del paese di origine e dei paesi di transito interessati informazioni generali in merito all'eventuale rientro di tifosi, compresi quelli che sono stati respinti e/o espulsi.

3.   Dopo l'evento

Tramite gli appositi formulari sul sito web dei PNIC, il PNIC del paese organizzatore fornisce ai PNIC che prestano assistenza informazioni:

concernenti il comportamento dei tifosi in modo che i PNIC del paese/club di cui sono sostenitori e/o dove risiedono possa aggiornare l'analisi dei rischi;

concernenti la descrizione di eventuali incidenti. Le informazioni concernenti gli arresti o le sanzioni sono scambiate conformemente al diritto nazionale e internazionale;

sulla validità operativa delle informazioni fornite e sul sostegno della o delle delegazioni di polizia ospiti (v. capitolo 2).

b)   Compiti del PNIC del paese/dei paesi che prestano assistenza

1.   Prima dell'evento

Il PNIC del paese/dei paesi che prestano assistenza risponde alla richiesta di informazioni del PNIC del paese organizzatore e di propria iniziativa fornisce tutte le informazioni pertinenti agli altri PNIC interessati.

2.   Durante l'evento

Sono aggiornate le informazioni fornite e sono seguiti gli spostamenti e il soggiorno dei tifosi. Sono inoltre fornite al PNIC del paese organizzatore o altri PNIC interessati informazioni utili concernenti incidenti collegati all'evento nel paese di origine durante le partite o i tornei

3.   Dopo l'evento

Sulla base delle informazioni fornite dal PNIC del paese organizzatore e dalla delegazione di polizia ospite è aggiornata l'analisi dei rischi (v. capitolo 2).

E' effettuata una valutazione concernente lo scambio di informazioni e l'attività della delegazione di polizia ospite.

SEZIONE 2

Ulteriore orientamenti sui compiti dei PNIC

Sul piano nazionale il PNIC coordina lo scambio di informazioni inerenti alle partite di calcio e, se del caso, coordina e organizza la formazione e le attività degli operatori di intelligence e/o degli «osservatori».

Il PNIC è il canale per lo scambio di informazioni con i paesi non appartenenti all'UE. Se questi paesi non dispongono di un PNIC è opportuno chiedere agli stessi di indicare un unico punto di contatto centrale. I dettagli dei contatti dovrebbero essere trasmessi agli altri PNIC e inseriti nel sito web dei PNIC.

Sul piano nazionale il PNIC agisce come centro di conoscenza. In aggiunta alla polizia, il PNIC in veste di centro di conoscenza può avvalersi anche del contributo di funzionari dell'amministrazione pubblica e di rappresentanti del mondo accademico.

Il PNIC può concludere un accordo bilaterale formale con una terza parte concernente lo scambio di talune informazioni conformemente alla propria legislazione nazionale. Queste informazioni non sono ulteriormente condivise senza il consenso dell'originatore.

, il PNIC del paese organizzatore comunica con il PNIC del paese/dei paesi che prestano assistenza tramite l'ufficiale di collegamento nazionale designato, se nominato.

il PNIC del paese organizzatore comunica con il PNIC del paese che presta assistenza tramite l'ufficiale di collegamento designato o il coordinatore delle operazioni del paese.

In relazione a materie come antiterrorismo e forme gravi di criminalità organizzata, il PNIC del paese organizzatore o la competente agenzia di polizia comunicano tramite l'eventuale rete esistente o gli ufficiali di collegamento specialistici nominati a tal fine.

Europol può, conformemente al suo mandato, svolgere un importante ruolo nel sostenere le autorità competenti dei paesi che organizzano grandi eventi calcistici internazionali, fornendo su richiesta pertinenti informazioni e analisi, nonché valutazioni generali delle minacce su forme gravi di criminalità organizzata e terrorismo. Per agevolare lo scambio di informazioni, l'ufficiale di collegamento di Europol (UCE) può inoltre essere presente in loco durante l'evento (4).

Qualora esista un centro locale di informazioni calcistiche, questo coopera con il PNIC. Il centro locale di informazioni e il PNIC si tengono reciprocamente informati. In detto scambio di informazioni si tiene conto delle informazioni trasmesse dalla delegazione di polizia ospite.

CAPITOLO 2

Preparativi della polizia collegati all'evento

Delegazioni di polizia ospiti

Preparativi efficaci da parte della polizia del paese organizzatore in vista dell'evento saranno sostenuti da un ampio scambio di informazioni, secondo i principi enunciati nel capitolo 1 del presente manuale.

Dopo essersi consultato in modo approfondito con la polizia del suo paese, il PNIC del paese organizzatore dovrebbe invitare una delegazione di polizia ospite dei paesi che possono apportare valore aggiunto. Questo valore aggiunto dovrebbe essere considerato alla luce di una serie di fattori, quali l'esperienza professionale nel gestire i comportamenti dei tifosi in trasferta, compresi quelli «a rischio» e la facoltà di fornire alla polizia del paese organizzatore informazioni destinate a ridurre al minimo i rischi per l'ordine pubblico.

Il PNIC del paese organizzatore può anche invitare operatori di polizia che cercano di acquisire esperienze come membri di delegazioni di polizia ospiti, consentendo loro di apportare valore aggiunto in occasione di partite di calcio in cui saranno coinvolti in futuro i loro tifosi.

In conformità della decisione 2002/348/GAI, per le partite di calcio internazionali singole l'invito formale a una delegazione di polizia ospite è trasmesso tramite il PNIC del paese organizzatore che consulterà la polizia interessata. In considerazione degli obiettivi specifici della cooperazione, l'invito dovrebbe indicare la composizione della delegazione e chiarire i ruoli e le responsabilità delle persone che la compongono. Dovrebbe anche precisare la durata prevista della sua permanenza nel paese organizzatore.

Per i tornei internazionali e le partite singole (qualora un PNIC lo richieda) l'invito formale a una delegazione di polizia ospite deve essere emanato dal ministero responsabile del paese organizzatore, su parere del PNIC di tale paese, e può essere soggetto a un accordo intergovernativo.

Se una delegazione di polizia ospite non è invitata dal PNIC organizzatore, il PNIC del paese d'invio può, se lo ritiene appropriato, presentare al PNIC organizzatore una proposta proattiva di inviare una delegazione. Se il PNIC del paese organizzatore non accetta la proposta, qualsiasi delegazione di polizia che ciò nonostante si trasferisca, agisce in veste non ufficiale al di fuori dell'ambito di applicazione del presente manuale.

Le modalità specifiche (per es. poteri di polizia, attrezzature, divise ecc.) riguardanti la delegazione di polizia ospite saranno convenute tramite negoziato tra i rispettivi PNIC, previa consultazione con la polizia locale per la partita singola. Se non esiste un accordo governativo tra due paesi, queste modalità devono essere adottate in conformità dell'articolo 17 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (5); è applicabile la legge nazionale.

La delegazione ospite non deve superare il numero di membri concordato dal PNIC organizzatore e deve rispettare il comando e il dispositivo di controllo della polizia dello Stato organizzatore. Se non rispetta i termini dell'accordo, il suo intervento esula dall'ambito di applicazione del presente manuale nonché dalle decisioni del Consiglio dell'UE e dai trattati applicabili.

L'invito particolareggiato a prestare sostegno dovrà essere concordato tra i PNIC interessati con notevole anticipo rispetto a un torneo o a una partita singola per dare alla delegazione di polizia ospite un tempo di preparazione sufficiente. A tale riguardo, l'invito a prestare assistenza dovrebbe essere presentato quanto prima una volta resa nota la data della partita.

Il tempo di preparazione per la delegazione di polizia ospite sarà, per una partita singola di dimensione internazionale, di almeno 3 settimane. Se lo svolgimento di una partita è reso noto con meno di tre settimane di anticipo (per esempio nelle ultime fasi di una competizione tra club o a causa di un maggiore livello di rischio) l'invito deve essere trasmesso immediatamente. Per i tornei internazionali il tempo di preparazione per la delegazione di polizia ospite è di almeno 16 settimane.

Disposizioni finanziarie

Per ogni evento il paese organizzatore sosterrà le spese per l'alloggio, il vitto ( o il soggiorno) e le altre strutture messe a disposizione a livello locale, mentre il paese ospite pagherà il viaggio e la retribuzione dei membri della delegazione. In via eccezionale i rispettivi PNIC possono concordare modalità alternative. Queste modalità devono essere precisate nel protocollo per l'intervento di delegazioni di polizia ospiti, disponibile sul sito del PNIC.

Organizzazione delle responsabilità di polizia

La polizia del paese organizzatore dovrà dare ai membri più importanti della delegazione di polizia ospite la possibilità di essere informati in merito all'organizzazione delle azioni di polizia nel paese organizzatore e/o nella o nelle città in cui si disputa la partita e all'ubicazione dello stadio, nonché di entrare in contatto con i comandanti responsabili delle operazioni nelle suddette città nel giorno o nei giorni della partita.

per i tornei internazionali, ciò dovrebbe avvenire almeno un mese prima del loro inizio (per esempio ospitando workshop o seminari per i membri più importanti delle delegazioni di polizia ospiti).

per partite singole di dimensione internazionale ciò avverrà in uno dei giorni che precedono la partita.

Accompagnamento delle delegazioni di polizia ospiti

Assicurare la sicurezza di tutti i membri di una delegazione di polizia ospite è un aspetto fondamentale che deve rispecchiarsi in tutte le valutazioni di rischio della polizia ospite e di quella del paese organizzatore riguardanti l'intervento di polizia.

I membri di una delegazione di polizia, in particolare l'ufficiale di collegamento, il coordinatore delle operazioni e gli operatori di polizia con mansioni esecutive (vedi infra) dovrebbero lavorare a fianco degli operatori di polizia locali (detti «ciceroni») che dovrebbero essi stessi essere operatori di polizia in servizio, preferibilmente con esperienza di operazioni di polizia in occasione di partite di calcio nella propria città o nel proprio paese, compresa la conoscenza del posto in cui si disputa la partita e delle potenziali zone a rischio.

I Ciceroni:

devono essere associati all'operazione di polizia nazionale / locale e avere la capacità di riferire informazioni che consentano ai comandanti di polizia operativi di prendere decisioni determinanti.

devono conoscere la loro organizzazione di polizia, compresi i processi e la struttura di comando;

non devono essere incaricati di sorvegliare i propri tifosi a rischio mentre sono impegnati ad accompagnare i membri di una delegazione di polizia ospite.

dovrebbero ricevere istruzioni particolareggiate sull'organizzazione dell'operazione di polizia, le loro responsabilità e sui compiti previsti per membri della delegazione di polizia ospite.

saranno responsabili per la sicurezza delle delegazione di polizia ospite e forniranno un canale di comunicazione con la polizia del paese organizzatore;

dovrebbero accompagnare la delegazione di polizia ospite per tutta la durata dell'operazione. ciò contribuirà a sviluppare relazioni di lavoro fattive;

collaborano con la delegazione di polizia ospite utilizzando una lingua comune concordata in precedenza.

Composizione e compiti della delegazione di polizia ospite

La delegazione di polizia ospite deve essere composta in modo da essere in grado di sostenere l'operazione di polizia nel paese organizzatore, per esempio:

1.

Effettuando e comunicando alla polizia del paese organizzatore una valutazione dinamica dei rischi (vedasi Appendice 1);

2.

Comunicando e interagendo con i tifosi in trasferta;

3.

Se la legge nazionale del paese organizzatore lo permette e fatto salvo l'accordo del paese organizzatore, raccogliendo informazioni ed elementi di prova a nome della polizia del paese organizzatore o per i suoi propri fini.

In funzione della natura esatta del sostegno che deve essere fornito, la delegazione potrebbe essere così composta:

1.

un capo delegazione, responsabile sotto il profilo funzionale e gerarchico della delegazione ospite

2.

un ufficiale di collegamento (o più di uno se concordato dai rispettivi PNIC), responsabile in particolare per lo scambio di informazioni tra il suo paese e il paese ospitante;

3.

un coordinatore operativo responsabile per il coordinamento dei lavori degli operatori di polizia ospiti;

4.

operatori di polizia con mansioni esecutive (in borghese o in uniforme) incaricati dell'osservazione, del collegamento con i tifosi o di attività di scorta nonché altre mansioni;

5.

un portavoce/addetto stampa. Il capo della delegazione di polizia ospite può, ove lo si ritenga appropriato, agire come portavoce e/o disporre di un proprio addetto stampa.

Compiti chiave:

Ufficiale di collegamento e/o coordinatore delle operazioni

Le designazione di un ufficiale di collegamento e/o di un coordinatore delle operazioni deve permettere un efficace scambio di informazioni tra le autorità del paese della squadra in trasferta e del paese che organizza una singola partita o un torneo di calcio.

Le due mansioni possono essere svolte dalla stessa persona. Spetta alla polizia organizzatrice e a quella ospite decidere se questa soluzione sia appropriata, decisione da concordare caso per caso prima dell'intervento nel paese organizzatore.

L'ufficiale di collegamento/coordinatore delle operazioni deve, come requisito minimo, disporre di:

una buona conoscenza pratica del presente manuale;

comprensione dei processi richiesti per facilitare lo scambio internazionale di informazioni;

capacità di rappresentare efficacemente il suo paese e il suo ruolo nelle funzioni di collegamento con i servizi di polizia del paese organizzatore (ossia, dar prova di diplomazia, essere sicuro di sé, indipendente e in grado di comunicare in un linguaggio comune concordato in precedenza);

conoscenze di base sulla situazione per quanto riguarda la violenza /i disordini collegati al calcio nel suo paese.

I compiti principali di un ufficiale di collegamento/coordinatore delle operazioni possono essere così riassunti:

raccogliere e trasferire informazioni/intelligence tra la sua delegazione e la polizia locale/del paese organizzatore;

assicurare l'intervento efficace dei suoi operatori di polizia con mansioni esecutive (in uniforme o in borghese) per svolgere un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'operazione di polizia per l'evento.

fornire consulenza tempestiva e accurata al comandante della polizia locale/del paese organizzatore.

Durante i tornei internazionali l'ufficiale di collegamento è in linea di massima basato in un centro (eventualmente binazionale) di coordinamento delle informazioni di polizia, mentre il coordinatore delle operazioni può essere basato in un centro di informazione locale nella zona in cui si disputa la partita. Per partite singole possono essere basati presso il PNIC del paese organizzatore o in un altro luogo appropriato.

Per una partita singola l'ufficiale di collegamento/coordinatore delle operazioni collaborerà strettamente con la polizia della città organizzatrice.

La polizia dello Stato organizzatore offre agli ufficiali di collegamento/ai coordinatori delle operazioni l'accesso alle attrezzature tecniche pertinenti, affinché possano svolgere efficacemente le loro funzioni.

Operatori di polizia con mansioni esecutive

Un intervento equilibrato di operatori di polizia ospiti con mansioni esecutive, in uniforme o in borghese (noti come «osservatori») può:

essere utilizzato dalla polizia del paese organizzatore come mezzo per interagire con i tifosi in trasferta per prestare assistenza nella gestione della folla;

aiutare a ridurre l'anonimità dei tifosi a rischio nella folla e la loro capacità di istigare e/o partecipare ad atti di violenza o disordine senza ulteriori conseguenze;

Gli operatori dovrebbero avere esperienza nel mantenimento dell'ordine in occasione di partite di calcio nel proprio paese.

Dovranno:

disporre delle capacità e dell'esperienza nel comunicare efficacemente (se del caso) al fine di influenzare il comportamento dei tifosi; e/o

essere specialisti in materia di comportamento dei loro tifosi e di rischi cui tale comportamento può dar luogo; nonché

essere in grado di comunicare efficacemente, durante l'evento, ai comandanti di polizia del paese organizzatore, tramite il rispettivo ufficiale di collegamento/coordinatore operativo, informazioni sul tipo di rischio che i tifosi potrebbero porre in qualsiasi momento e luogo.

I membri delle delegazioni di polizia ospiti devono poter comunicare elementi sia positivi che negativi sulla loro squadra / sui tifosi nazionali, consentendo in tal modo ai comandanti di polizia del paese organizzatore di prendere decisioni equilibrate sulla necessità di intervenire o di agevolare un comportamento legittimo dei tifosi.

Importa sottolineare in questa sede che il ruolo primario degli operatori di polizia ospiti con mansioni esecutive è di natura consultiva e non operativa o decisionale.

Previo accordo del paese organizzatore, gli operatori di polizia ospiti con mansioni esecutive possono intervenire altresì per raccogliere intelligence / elementi di prova avvalendosi delle attrezzature ammesse all'uso dalla polizia del paese organizzatore o ai fini repressivi nel rispettivo paese.

CAPITOLO 3

Cooperazione tra forze di polizia durante l'evento

Occorre sfruttare in modo ottimale il sostengo e il valore aggiunto che una delegazione di polizia ospite può fornire nelle operazioni di polizia del paese organizzatore.

I membri della delegazione di polizia ospite devono essere informati sul piano operativo della polizia del paese organizzatore (in cui sono definiti fra l'altro l'approccio alla gestione della folla e i livelli di comportamento accettabile). Intervengono a pieno titolo nelle operazioni di polizia del paese organizzatore (e possono presenziare e partecipare alle riunioni informative preliminari e conclusive riguardanti una partita).

Per quanto concerne il regime linguistico, i necessari accordi sono conclusi preventivamente dai paesi interessati.

La polizia del paese organizzatore e la delegazione di polizia ospite terranno informato il rispettivo PNIC sugli sviluppi dell'intera operazione e gli trasmetteranno una relazione entro sette giorni dalla partita.

Saranno evitati i contatti tra i membri della delegazione di polizia ospite e i media, a meno che non siano stati presi accordi specifici con il capo della delegazione.

La delegazione di polizia ospite deve sempre assicurarsi che le sue attività non mettano inutilmente a repentaglio la sicurezza di altre persone (6).

In caso di emergenza (ossia, in presenza di una minaccia immediata per la loro incolumità fisica) o se concordato per motivi tattici, gli operatori di polizia ospiti chiamati ad intervenire senza uniforme indosseranno i giubbotti luminosi identificativi di polizia ospite, descritti nell'appendice 3. Ogni operatore di polizia ospite porterà con sé questo tipo di giubbotto quando viaggia all'estero.

Le forze di polizia del paese organizzatore, in consultazione con gli organizzatori calcistici, si assicurano che la delegazione di polizia ospite disponga, al momento opportuno, dell'acceso allo stadio e di un titolo di accreditamento (non è richiesto il posto seduto) per consentirle di assolvere efficacemente le sue funzioni. Gli steward e gli altri operatori addetti alla sicurezza devono esserne informati nel corso di una riunione informativa prima della partita.

I paesi che ammettono per legge la possibilità di vietare l'espatrio ai tifosi «a rischio» devono adottare tutte le misure necessarie per provvedervi in maniera efficace e informare opportunamente il paese organizzatore. È necessario che ciascun paese adotti tutte le misure possibili per impedire che i propri cittadini possano prendere parte a turbative dell'ordine pubblico in un altro paese e/o ne siano gli istigatori.

La polizia del paese organizzatore deve fare in modo che siano disponibili interpreti per le lingue parlate dai tifosi in trasferta; in tal modo si evita alle delegazioni di polizia ospiti di doversi assumere tale incarico, a scapito dei loro compiti operativi veri e propri. Gli interpreti potrebbero facilitare inoltre la comunicazione tra la polizia del paese organizzatore e la delegazione di polizia ospite.

CAPITOLO 4

Cooperazione tra la polizia e l'organizzatore

SEZIONE 1

Ruolo dell'organizzatore

Gli organizzatori di partite di calcio di rilevanza internazionale devono fare tutto il possibile per garantire la sicurezza e l'efficace gestione della folla allo stadio prima, durante e dopo la partita, al fine di rendere l'intervento della polizia quanto più efficace possibile.

Un approccio coordinato tra tutte le parti in causa è il presupposto di una strategia efficace per l'organizzazione di partite di calcio di rilevanza internazionale. Pertanto è fortemente raccomandata una stretta cooperazione tra organizzatori, partner privati interessati, pubbliche autorità e polizia.

Per limitare quanto più possibile i rischi legati alla sicurezza di persone e cose, è necessario che le autorità e/o la polizia stabiliscano requisiti minimi che gli organizzatori dovranno soddisfare per organizzare partite di calcio di rilevanza internazionale. Può essere usato a tal fine l'elenco di controllo del Consiglio d'Europa (v. capitolo 9).

SEZIONE 2

Cooperazione tra la polizia e l'organizzatore

Gli organizzatori devono nominare una persona responsabile della sicurezza all'interno dello stadio (noto come «responsabile della sicurezza»). È importante che vi sia uno stretto collegamento tra la polizia e questa persona.

La polizia e l'organizzazione responsabile della sicurezza all'interno dello stadio devono collaborare su base complementare, fatti salvi le responsabilità, le competenze e i compiti specifici delle singole parti stabiliti dal diritto nazionale e/o previsti o precisati in un accordo scritto tra gli organizzatori e la polizia.

Salvo diversa disposizione del diritto nazionale, tale accordo deve indicare quali compiti devono essere assolti dall'organizzatore e quali dalla polizia, insistendo in particolare sui ruoli rispettivi del responsabile della sicurezza e del comandante di polizia sul terreno nonché su quelli del personale addetto alla sicurezza e degli operatori di polizia.

Salvo diversa disposizione del diritto nazionale, l'accordo deve inoltre indicare specificamente:

gli addetti ai cordoni e alle perquisizioni prima dell'ingresso;

le persone incaricate di adottare misure per monitorare e gestire i movimenti di folla e decidere l'apertura o la chiusura di cancelli o tornelli;

quale assistenza sarà fornita dagli operatori di polizia al personale addetto alla sicurezza e/o viceversa nel prevenire disordini o nel frenare i fomentatori di disordini;

le persone responsabili di decidere il rinvio dell'inizio di una partita e le relative circostanze (di norma l'organizzatore per motivi di sicurezza, la polizia in caso di reale o potenziale turbamento dell'ordine pubblico);

le persone responsabili di decidere l'interruzione di una partita e le relative circostanze e le persone responsabili del collegamento con l'arbitro;

le circostanze in cui la polizia dovrà assumere il controllo di tutto o di una parte dello stadio, le relative modalità e la procedura per la restituzione del controllo agli organizzatori;

le persone responsabili di dirigere e sorvegliare l'evacuazione dello stadio e le relative circostanze;

le persone responsabili di informare i servizi di soccorso nell'eventualità di un incidente che richieda o possa richiedere il loro intervento;

le persone responsabili di avviare le procedure di emergenza poste in essere dall'organizzatore.

CAPITOLO 5

Cooperazione tra autorità di polizia, giudiziarie e di contrasto

Il presente capitolo va letto tenendo conto delle notevoli differenze esistenti tra la struttura e le competenze delle autorità di polizia, giudiziarie e di contrasto degli Stati membri.

Una stretta cooperazione tra autorità di polizia, giudiziarie e di contrasto può essere estremamente giovevole in relazione sia a singole partite che a tornei.

Mentre il paese organizzatore ha la sovranità e la giurisdizione per trattare tutti i presunti reati connessi ad eventi, la polizia ed altre autorità negli Stati membri e gli organismi competenti dell'UE (ad esempio Eurojust) hanno anch'essi delle responsabilità nell'assistenza e nel sostegno alle autorità giudiziarie e alle agenzie di contrasto nel paese organizzatore.

È necessario che tutti gli Stati membri assicurino la possibilità di trattare in modo rapido ed appropriato i reati connessi ad eventi.

La polizia ed altre autorità del paese organizzatore devono informare le forze di polizia ed i tifosi in trasferta della legislazione e/o delle procedure penali, civili o amministrative interne pertinenti, nonché delle sanzioni massime per i più comuni reati connessi ad eventi calcistici.

Occorre utilizzare appieno gli accordi multilaterali esistenti in materia di assistenza giudiziaria reciproca per tutti gli incontri calcistici di rilevanza internazionale, se del caso, ed inoltre un paese organizzatore può convenire disposizioni bilaterali con qualsiasi altro paese ai fini di una maggiore assistenza giudiziaria reciproca prima, durante e dopo l'evento.

È compito del PNIC del paese o dei paesi che prestano assistenza di informare il PNIC del paese organizzatore:

delle eventuali possibilità giuridiche (ad esempio provvedimenti di divieto/uscita in materia di calcio) di cui dispongono per impedire ai tifosi che possono rappresentare un rischio di assistere all'evento;

delle possibilità eventualmente offerte, ai sensi della legislazione nazionale o internazionale, alla delegazione di polizia ospite e/o ad altre agenzie competenti (ad esempio procuratori di collegamento ospiti) nel quadro dell'accordo bilaterale tra i paesi interessati di raccogliere elementi di prova relativi a qualsiasi reato connesso ad eventi calcistici commesso da tifosi in trasferta;

dei reati commessi nel paese organizzatore che possono essere perseguiti nel paese che presta assistenza (al ritorno dell'autore del reato).

Il paese organizzatore può eventualmente invitare altri paesi ad inviare procuratori/giudici di collegamento o altri organismi con poteri di azione penale ad assistere all'evento.

Si raccomanda all'autorità organizzatrice pertinente di fornire, conformemente alla legislazione nazionale relativa alla protezione dei dati, alla delegazione di polizia e/o all'agenzia competente ospiti (ad esempio i procuratori di collegamento ospiti) informazioni sul casellario giudiziario o relazioni investigative o di polizia, ivi compresi gli archivi concernenti le persone arrestate, relativi ai propri cittadini.

In alternativa, il paese che presta assistenza potrebbe convenire di disporre su richiesta di un procuratore/giudice di collegamento o di un altro organismo dotato di poteri di azione penale, che possa recarsi nel paese organizzatore, ovvero designare un procuratore/giudice di collegamento o un altro organismo con poteri di azione penale a fini di collegamento con l'autorità organizzatrice.

Nell'ambito della legislazione nazionale, il PNIC o i PNIC che prestano assistenza si adopereranno per rispondere rapidamente alle richieste di ulteriori informazioni sulle persone arrestate, quali dettagli su condanne precedenti, ivi compresi reati connessi in occasione di eventi calcistici.

Tutti i costi relativi ai procuratori/giudici di collegamento o ad altri organi con poteri di azione penale inviati nel paese organizzatore devono essere oggetto di un accordo bilaterale.

Il paese organizzatore mette a disposizione dei procuratori/giudici di collegamento o di altri organi con poteri di azione penale ospiti i necessari mezzi di comunicazione ed altre strutture.

CAPITOLO 6

Cooperazione tra polizia e tifosi

Il collegamento tra la polizia e i gruppi di tifosi a livello nazionale e locale può avere un impatto significativo ai fini della riduzione dei rischi per la sicurezza di persone e cose in occasione incontri calcistici di rilevanza internazionale. Tale cooperazione può tuttavia essere compromessa qualora vi sia una percezione che i rappresentanti dei tifosi lavorano per conto della polizia e ad esempio comunicano dati personali.

Occorre che la polizia ed altre autorità del paese organizzatore tengano conto dei benefici potenziali associati ad iniziative condotte dai tifosi o ad essi correlate, quali le «Fan Embassies», i «Fan Projects» e gli agenti di collegamento/rappresentanti dei fan.

Le delegazioni di polizia ospiti ed i rappresentanti dei tifosi in trasferta possono contribuire ad assicurare che la polizia del paese organizzatore sia consapevole del carattere e della cultura dei tifosi in trasferta. Ciò deve essere tenuto in considerazione nel quadro del processo di valutazione del rischio dinamico condotto dalla polizia del paese organizzatore.

La cooperazione e la comunicazione continua tra la polizia e i gruppi di tifosi possono contribuire a fornire una base per un'atmosfera sicura e amichevole per tutti i tifosi e possono fornire un canale per la condivisione di informazioni importanti quali consigli di viaggio, itinerari di accesso agli stadi, la legislazione applicabile ed i livelli di comportamento accettabili. Ciò può includere anche la fornitura di punti di contatto e informazioni di facile accesso dove i tifosi possono rivolgere domande.

È stato dimostrato che l'adozione di questo approccio contribuisce alla promozione dell'autodisciplina tra i tifosi e facilita l'intervento rapido ed appropriato in caso di problemi o rischi emergenti in materia di sicurezza.

CAPITOLO 7

Strategia in materia di comunicazione e media

Strategia di comunicazione

Una strategia di comunicazione efficace e trasparente è parte integrante di un concetto positivo di sicurezza di persone e cose per gli incontri calcistici, le competizioni ed altri eventi sportivi di rilevanza internazionale.

Occorre pertanto che le forze per il mantenimento dell'ordine pubblico del paese organizzatore collaborino strettamente con le agenzie governative e locali, le autorità calcistiche ed i relativi organizzatori, i media ed i gruppi di tifosi nella preparazione e realizzazione di una strategia di comunicazione globale e pluriagenzia.

Un'efficace strategia mediatica pluriagenzia è un aspetto cruciale di qualsiasi strategia di comunicazione, in termini di fornitura a tutte le parti, segnatamente ai tifosi in trasferta, informazioni importanti quali consigli di viaggio, itinerari di accesso agli stadi, legislazione applicabile e livelli di comportamento accettabili.

L'obiettivo centrale deve essere quello di sostenere un'immagine positiva dell'evento tra i tifosi locali e in trasferta, le comunità locali, l'opinione pubblica ed i singoli individui che contribuiscono alle operazioni di sicurezza. Ciò può contribuire a creare un'atmosfera di benvenuto per tutte le persone coinvolte e apportare un contributo fondamentale alla riduzione dei rischi per la sicurezza.

Strategia mediatica

È necessario che la strategia mediatica delle forze di polizia (e pluriagenzia in senso lato) punti almeno ai seguenti obiettivi:

fornire informazioni in modo proattivo, aperto e trasparente;

fornire informazioni sui preparativi in materia di sicurezza di persone e cose in modo rassicurante e positivo;

comunicare l'intenzione delle forze di polizia di appoggiare le intenzioni legittime dei tifosi;

chiarire quali tipi di comportamenti non saranno tollerati dalla polizia;

Occorre che la polizia collabori strettamente con le agenzie governative e locali, le autorità calcistiche ed i relativi organizzatori e, se del caso, i gruppi di tifosi, nel mettere a punto una strategia mediatica pluriagenzia che:

promuova in modo proattivo un'immagine positiva dell'evento;

assicuri chiarezza nella ripartizione delle responsabilità tra la polizia e le agenzie partner in termini di priorità nella comunicazione con i media sui vari aspetti relativi alla sicurezza di persone e cose nonché altri fattori;

fornisca un contesto comune ed informazioni destinate a tutti i portavoce della polizia e delle agenzie partner (il materiale informativo dovrebbe essere aggiornato regolarmente in modo da tener conto dei temi e delle questioni ricorrenti dei rischi o eventi che si presentano);

assicuri che informazioni fattuali siano regolarmente messe a disposizione dei media e/o su internet precedentemente, durante e dopo l'evento;

offra la possibilità di riunioni informative periodiche per la stampa/i media;

tenga conto delle esigenze/interessi di diverse categorie di giornalisti/media.

CAPITOLO 8

Riunione di esperti di calcio a livello di UE

Si raccomanda fortemente che ciascuna Presidenza tenga una riunione di esperti sui seguenti argomenti:

le raccomandazioni citate nei capitoli da 1 a 7;

nuove tendenze e sviluppi nel comportamento dei tifosi;

collegamenti internazionali fra gruppi di tifosi;

messa in comune di buone prassi di mantenimento dell'ordine pubblico;

altri argomenti d'interesse.

La riunione di esperti di calcio a livello di UE può incaricare dei sottogruppi di esperti di esaminare problemi emergenti nel campo della sicurezza in relazione alle partite di calcio e di proporre raccomandazioni.

La Presidenza riferisce al Consiglio sui risultati della riunione. La relazione sostituisce il questionario annuale sul teppismo negli stadi richiesto dal documento 8356/01 ENFOPOL 40.

CAPITOLO 9

Elenco dei pertinenti documenti in materia di sicurezza alle partite di calcio

SEZIONE 1

Elenco dei documenti precedentemente adottati dal Consiglio dell'UE

1.

Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1993, sulla responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive

2.

Raccomandazione del Consiglio, del 1o dicembre 1994, sullo scambio informale di informazioni diretto con i PECO nel settore delle manifestazioni sportive internazionali (rete di corrispondenti)

3.

Raccomandazione del Consiglio, del 1o dicembre 1994, sullo scambio di informazioni in caso di grandi manifestazioni e raduni (rete di corrispondenti)

4.

Raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 1996, sugli orientamenti per prevenire e limitare i disordini in occasione delle partite di calcio, contenente nell'allegato il formulario unico per lo scambio di informazioni delle forze di polizia sul teppismo negli stadi (GU C 131 del 3.5.1996, pag. 1)

5.

Azione comune del 26 maggio 1997 in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza (GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1)

6.

Risoluzione del Consiglio, del 9 giugno 1997, sulla prevenzione e repressione di atti di teppismo in occasione delle partite di calcio, mediante lo scambio di esperienze, il divieto di accedere agli stadi e una politica in materia di mezzi di comunicazione di massa (GU C 193 del 24.6.1997, pag. 1)

7.

Risoluzione del Consiglio, del 21 giugno 1999, concernente un manuale per la cooperazione tra forze di polizia a livello internazionale e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite internazionali di calcio (GU C 196 del 13.7.1999, pag. 1)

8.

Risoluzione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (GU C 22 del 24.1.2002, pag. 1)

9.

Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 1)

10.

Risoluzione del Consiglio, del 17 novembre 2003, per l'adozione negli Stati membri del divieto di accesso agli impianti dove si svolgono partite di calcio di rilevanza internazionale (GU C 281 del 22.11.2003, pag. 1)

11.

Risoluzione del Consiglio, del 4 dicembre 2006, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (GU C 322 del 29.12.2006, pagg. 1-39)

12.

Decisione del Consiglio, del 12 giugno 2007, che modifica la decisione 2002/348/GAI concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 155 del 15.6.2007, pagg. 76-77)

SEZIONE 2

Elenco dei documenti precedentemente adottati dal comitato permanente della convenzione europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive ed in particolare di incontri calcistici (Consiglio d'Europa)

1.

Convenzione europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive ed in particolare di incontri calcistici

2.

Raccomandazione Rec (1999) 1 sull'attività di stewarding

3.

Raccomandazione Rec (1999) 2 sulla rimozione delle recinzioni negli stadi

4.

Raccomandazione Rec (2001) 6 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla prevenzione del razzismo, della xenofobia e dell'intolleranza razziale nello sport

5.

Raccomandazione Rec (1989) 1 su orientamenti per la vendita di biglietti e

6.

Raccomandazione Rec (2002) 1 su orientamenti per la vendita di biglietti in occasione di partite di calcio internazionali

7.

Raccomandazione Rec (2003) 1 sul ruolo delle misure socioeducative ai fini della prevenzione della violenza nello sport e manuale sulla prevenzione della violenza nello sport

8.

Raccomandazione Rec (2008) 1 sull'elenco delle misure che devono essere adottate dagli organizzatori di eventi sportivi professionali e dalle pubbliche autorità

9.

Raccomandazione Rec (2008) 2 sull'impiego degli steward ospiti

10.

Raccomandazione Rec (2008) 3 sull'uso di materiale pirotecnico in occasione di eventi sportivi

11.

Raccomandazione Rec (2009) 1 sull'uso dei punti di trasmissione pubblica in occasione di eventi sportivi di vasta portata

12.

Raccomandazione sui principi di ospitalità nell'organizzazione di eventi sportivi (non ancora ultimata).


(1)  Analisi dei rischi significa sviluppare un profilo dei tifosi nazionali e di club, inclusi i gruppi a rischio e il modo in cui questi si relazionano ad altri tifosi nazionali e all'estero compresi i gruppi di popolazione locale e le circostanze che possono aumentare il rischio potenziale (compresa l'interazione tra polizia e steward addetti alla sicurezza negli stadi).

(2)  Il sito dei PNIC è estremamente sicuro ad uso esclusivo degli stessi PNIC e contiene informazioni relative alle partite di calcio di dimensione internazionale (per esempio panoramica dei club, relazioni prima e dopo la partita).

(3)  Decisione 2008/615/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 — «sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera» (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

(4)  V. Appendice 2 per i dettagli sul calendario per la richiesta di prodotti e servizi Europol.

(5)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(6)  Cfr. gli articoli 21 e 22 della decisione di Prüm del Consiglio sulla responsabilità civile e penale.

Appendice 1

Valutazione dinamica dei rischi & gestione della folla

Tenendo conto:

del documento 8241/05 ENFOPOL 40, concernente la valutazione dinamica dei rischi nel contesto delle partite internazionali di calcio;

del documento 8243/05 ENFOPOL 41, concernente le operazioni tattiche di polizia per la gestione dell'ordine pubblico relativamente a partite internazionali di calcio;

delle esperienze e delle conclusioni tratte dal campionato Euro 2004 e successivi tornei

della valutazione della filosofia di mantenimento dell'ordine pubblico adottata durante il campionato Euro 2008, comunemente nota come approccio 3D (dialogo, de-escalation e determinazione),

si applichino le considerazioni seguenti alla valutazione del rischio per la sicurezza di persone e cose prima, durante e dopo l'evento.

Principi di base

Nella gestione efficace della folla, come intesa attualmente, emerge l'importanza dei seguenti fattori:

trasmettere ai componenti della folla, la percezione di un mantenimento dell'ordine adeguato;

evitare l'uso della forza contro la folla in generale quando il rischio per l'ordine pubblico è rappresentato solo da una minoranza,

nel mantenimento dell'ordine pubblico, adottare un approccio tattico di «basso profilo» o «modulato» che aumenti la capacita della polizia di instaurare la comunicazione e il dialogo e di valutare dinamicamente i rischi.

Facilitazione

l'approccio strategico deve essere improntato alla prevenzione, attraverso un intervento a basso impatto, e non alla repressione;

è importante che in ogni fase di un'operazione la strategia e le tattiche della polizia tengano conto delle intenzioni legittime dei tifosi e le facilitino nella misura in cui sono pacifiche (ad esempio celebrazione dell'identità e della cultura, viaggi di andata e ritorno dal luogo dell'evento in condizioni di sicurezza);

se occorre imporre limiti al comportamento dei tifosi è importante che la polizia comunichi loro i motivi del suo operato, precisando quali mezzi alternativi sta allestendo perché le intenzioni legittime possano realizzarsi.

Equilibrio

negli eventi con presenza di folla i livelli di rischio per l'ordine pubblico possono mutare con rapidità;

nel punto di interazione polizia-folla è importante che vi sia una proporzione equilibrata tra lo stile dello spiegamento della polizia e il livello, le cause e la natura del rischio;

è importante che il mantenimento dell'ordine sia modulato e capace di modificarsi direttamente in risposta alla natura e ai livelli di rischio crescente e decrescente;

in una situazione equilibrata sarà più probabile che la maggior parte della folla percepisca come adeguata l'azione della polizia e più improbabile che appoggi o si associ a coloro che ricercano il conflitto;

per contribuire a ridurre la possibilità e la portata degli incidenti è di conseguenza fondamentale che le valutazioni dei rischi siano accurate e che le tattiche della polizia ne tengano sempre conto.

Differenziazione

l'uso indiscriminato della forza, attraverso l'interazione con le dinamiche della folla, può facilitare un'escalation diffusa nei livelli di disordini;

ogni decisione strategica e tattica sulla gestione della folla (ad esempio formazione, pianificazione, istruzioni e prassi) deve pertanto integrare la differenziazione tra i tifosi che costituiscono effettivamente un pericolo e gli altri;

è inappropriato agire senza distinzione contro la folla in un determinato luogo, a meno che non ne sia evidente l'intenzione generalizzata di provocare disordini.

Dialogo

importante è la comunicazione proattiva con i tifosi, che è ottenuta più facilmente da operatori di polizia con buoni doti comunicative;

l'obiettivo è creare un'atmosfera di benvenuto ed evitare le occasioni di conflitto;

quest'approccio può tornare utile nella raccolta di informazioni di qualità elevata sulle intenzioni, le prospettive, le preoccupazioni e le sensibilità dei tifosi e altre informazioni sui rischi potenziali;

inoltre permette alla polizia di comunicare preoccupazioni sul comportamento dei tifosi, rischi che questi possono correre e soluzioni di problemi che possono presentarsi.

Modelli di buone prassi

Prima dell'evento

La valutazione dei rischi deve considerare:

la cultura sottostante del gruppo di tifosi da controllare (ad esempio comportamento caratteristico, motivazioni e intenzioni);

i fattori che possono incidere sul rischio, ad esempio attività di altri gruppi (tifosi della squadra avversaria e/o comunità locali), sensibilità, antecedenti e qualsiasi altro elemento di particolare rilevanza (date, luoghi, tipi di azione, simbologia);

le circostanze che possono incidere sul comportamento dei tifosi o dei gruppi considerati pericolosi per l'ordine pubblico, o sul rischio che questi pongono.

Occorre fissare il limite dei comportamenti accettabili e comunicarli con urgenza alle organizzazioni di tifosi. Vagliare l'opportunità di incoraggiare i tifosi a riunirsi in ambiente sicuro/controllato (ad esempio una zona loro riservata).

In base a queste informazioni e intelligence sull'evento specifico sarà possibile prevedere e distinguere gli eventi a rischio normale da quelli che rappresentano un rischio maggiore per l'ordine pubblico.

È importante distinguere chiaramente tra i rischi di tipi specifici di incidenti, quali problemi di ordine pubblico, sicurezza pubblica, criminalità legata a eventi di massa e al terrorismo.

Contatto iniziale

Il livello di rischio per l'ordine pubblico non è determinato, bensì altamente dinamico; può quindi aumentare o diminuire con rapidità secondo le circostanze. Occorre pertanto monitorarlo e valutarlo in modo accurato e costante.

A tal fine:

la polizia dovrà avviare un'azione interpersonale decisa e positiva con i tifosi (atteggiamento non aggressivo, sorridente, spiegamento a coppie o in piccoli gruppi in uniforme ordinaria, disseminati tra la folla, consentendo alle richieste di scattare fotografie, ecc.);

se la lingua non rappresenta un ostacolo, gli operatori di polizia devono tentare di comunicare con i tifosi per raccogliere informazioni sulla loro condotta, le loro intenzioni, preoccupazioni e sensibilità e ogni altro elemento pertinente al loro comportamento;

le unità di intervento (ad esempio le squadre antisommossa con equipaggiamento protettivo, veicoli blindati, ecc.) dovrebbero essere tenute in luoghi defilati a meno che la situazione non richieda un'azione più energica.

Questa impostazione aiuterà la polizia del paese organizzatore a raccogliere informazioni e sarà utile alle decisioni di comando in ordine allo spiegamento tattico basandosi su una valutazione continua de rischi.

Rischio crescente

Se si determinano circostanze a rischio è importante:

informare coloro che costituiscono un rischio che con il loro comportamento possono provocare l'intervento della polizia;

in caso di incidenti che coinvolgono i tifosi in trasferta, la convalida da parte della delegazione della polizia ospite delle valutazioni della polizia del paese organizzatore.

Se le misure suddette non risolvono la situazione può rendersi necessario l'uso della forza. In questa fase lo spiegamento di polizia deve mirare a ridurre al minimo il rischio; è quindi essenziale che l'intervento non faccia aumentare la tensione (ad esempio l'uso indiscriminato della forza). Se si individuano fattori che possono far aumentare il rischio:

è fondamentale comunicare con chiarezza alle squadre di intervento dispiegate le informazioni sulle persone che costituiscono un rischio e la natura di quest'ultimo, affinché l'uso della forza sia adeguatamente mirato;

permettere alle persone che non rappresentano alcun rischio di allontanarsi e/o concedere loro un po' di tempo per imporre l'autodisciplina.

De-escalation

Dopo che l'incidente è stato risolto il mantenimento dell'ordine pubblico deve tornare al livello normale.

Dopo l'evento

condurre una riunione d'informazione completa e registrare con il PNIC gli elementi pertinenti (ad esempio qualità delle informazioni ricevute prima e durante l'evento, comportamento e gestione dei tifosi, tattiche della polizia e applicazione dei livelli di tolleranza).

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Appendice 2

Calendario per la richiesta di prodotti e servizi Europol  (1)

 

Richiesta ufficiale a Europol

Valutazione generale iniziale della minaccia di criminalità organizzata connessa all'evento (VGM)

D (2)-12 mesi

Valutazione generale iniziale della minaccia di terrorismo connessa all'evento (VGMT)

D-12 mesi

Aggiornamento dell'VGM e dell'VGMT

D-6 mesi

Valutazione(i) della minaccia specifica (settore di reati)

D-6 mesi

Sostegno analitico operativo nel quadro degli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol esistenti

D-4 mesi

Corso di formazione in analisi strategica

D-8 mesi

Corso di formazione in analisi operativa

D-8 mesi

Corsi di formazione speciali (per settore di reati)

D-6 mesi

Ufficiale di collegamento Europol in loco

D-12 mesi


(1)  Sostegno dell'Europol agli Stati membri — Grandi manifestazioni sportive internazionali (numero fascicolo Europol 2570-50r1).

(2)  Data d'avvio dell'evento.

Appendice 3

Specifiche e modello di giubbotti identificativi della polizia

Giubbotto senza maniche da infilare (dalla testa)

Colore: BLU NATO:

Codice colore: Pantone 279C

Segni identificativi

Parola unica: POLICE (solo in inglese) all'interno di un riquadro - posta al centro del giubbotto, lati anteriore e posteriore.

Lettere e riquadro della parola POLICE: fondo blu Nato.

Tanto le lettere quanto il riquadro sono di colore argento luminescente.

Misure del riquadro

=

25 cm × 9 cm

Lettere della parola POLICE

:

Larghezza

=

1,3 cm per lettera

Altezza

=

7,5 cm

Lato anteriore del giubbotto:

Torace sinistro (sopra il riquadro POLICE): bandiera nazionale di 10 cm × 7 cm - ricamata / cucita o in custodia di plastica.

Torace destro (sopra il riquadro POLICE): simbolo dell'UE di 8 cm × 8 cm

Sotto il riquadro POLICE il lato anteriore del giubbotto reca una banda argentata luminescente larga 5 cm.

Lato posteriore del giubbotto:

bandiera nazionale sopra il riquadro POLICE: 10 cm × 7 cm.

Sotto il riquadro POLICE il lato posteriore del giubbotto reca di colore argento luminescente larga 5 cm.

I giubbotti devono poter essere allacciati tramite velcro o automatici su entrambi i lati.

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Appendice 4

Categorizzazione dei tifosi di calcio

 

Categoria A

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Non a rischio

Categoria B

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A rischio

Categoria C

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Definizione del tifoso «a rischio»

Una persona, nota o ignota, che si ritiene possa costituire un rischio per l'ordine pubblico o avere un comportamento antisociale, intenzionalmente o spontaneamente, durante un evento calcistico o in relazione ad esso (v.: valutazione dinamica dei rischi).

Definizione del tifoso «non a rischio»

Una persona, nota o ignota, che si ritiene non costituisca un rischio per dare origine o partecipare, intenzionalmente o spontaneamente, a violenze o disordini durante un evento calcistico o in relazione ad esso.

ELENCO DI CONTROLLO PER IL TIFOSO A RISCHIO

Elementi

Commenti a sostegno

ORDINE PUBBLICO

Rivalità storica tra club

Probabile violenza

Comportamento razzista

Tifosi in trasferta probabilmente fra quelli di casa

Invasione di campo

Problemi connessi all'alcol

Uso di armi

Conoscenza delle tattiche di polizia

Altro

PUBBLICA SICUREZZA

Minaccia terroristica

Tensione politica / striscioni politici

Probabile uso di bengala / fuochi artificiali

Tifosi in trasferta senza biglietto

Bagarinaggio

Altro

ATTIVITÀ CRIMINALE

Falsificazione di biglietti

Vendita / uso di droghe illegali

Altro

 


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