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Document 32010D0566
2010/566/EU: Decision No 1/2010 of the EU-Algeria Association Council of 3 August 2010 amending Article 15(7) of Protocol 6 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People’s Democratic Republic of Algeria, of the other part, concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation
2010/566/UE: Decisione n. 1/2010 del Consiglio di associazione UE-Algeria, del 3 agosto 2010 , recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
2010/566/UE: Decisione n. 1/2010 del Consiglio di associazione UE-Algeria, del 3 agosto 2010 , recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
GU L 248 del 22.9.2010, p. 64–65
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 248/64 |
DECISIONE N. 1/2010 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA
del 3 agosto 2010
recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
(2010/566/UE)
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,
visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 6,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 (1) dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra (2) (in prosieguo: l'«accordo»), consente a determinate condizioni la restituzione dei dazi doganali o degli oneri di effetto equivalente o l'esenzione dagli stessi fino al 31 dicembre 2009. |
(2) |
Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto, le parti dell'accordo hanno convenuto di prorogare di tre anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 dell'accordo, a decorrere dal 1o gennaio 2010. |
(3) |
È opportuno inoltre adeguare le aliquote dei dazi doganali attualmente applicabili in Algeria per uniformarle a quelle in vigore nell'Unione europea. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 6 dell'accordo. |
(5) |
Poiché l'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 dell'accordo ha cessato di essere applicato il 31 dicembre 2009, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal seguente:
«7. In deroga al paragrafo 1, l'Algeria può applicare, eccetto che per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:
a) |
ai prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato viene prelevato un dazio doganale del 4 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Algeria; |
b) |
ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato viene prelevato un dazio doganale dell'8 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Algeria. |
Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2012 e può essere riveduto di comune accordo.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 2010.
Per il Consiglio di associazione UE-Algeria
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 297 del 15.11.2007, pag. 3.
(2) GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.