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Document 32010D0560
2010/560/EU: Commission Decision of 16 September 2010 amending Decisions 2008/603/EC, 2008/691/EC and 2008/751/EC as regards extension of the temporary derogations from the rules of origin laid down in Annex II to Council Regulation (EC) No 1528/2007 to take account of the special situation of Mauritius, Seychelles and Madagascar with regard to tuna and tuna loins (notified under document C(2010) 6259)
2010/560/UE: Decisione della Commissione, del 16 settembre 2010 , che modifica le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE per quanto concerne la proroga delle deroghe temporanee alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione di Maurizio, Seychelles e Madagascar con riguardo al tonno e ai filetti di tonno [notificata con il numero C(2010) 6259]
2010/560/UE: Decisione della Commissione, del 16 settembre 2010 , che modifica le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE per quanto concerne la proroga delle deroghe temporanee alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione di Maurizio, Seychelles e Madagascar con riguardo al tonno e ai filetti di tonno [notificata con il numero C(2010) 6259]
GU L 245 del 17.9.2010, p. 35–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
17.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 245/35 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2010
che modifica le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE per quanto concerne la proroga delle deroghe temporanee alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione di Maurizio, Seychelles e Madagascar con riguardo al tonno e ai filetti di tonno
[notificata con il numero C(2010) 6259]
(2010/560/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2008/603/CE della Commissione (2), adottata il 17 luglio 2008, è stata concessa una deroga temporanea alle norme di origine stabilite nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione di Maurizio riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno. Con la decisione 2009/471/CE della Commissione (3), adottata il 15 giugno 2009, è stata concessa una proroga della suddetta deroga temporanea. Il 21 dicembre 2009 Maurizio ha chiesto, in conformità all’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. In base alle informazioni ricevute da Maurizio le catture di tonno rimangono a livelli insolitamente bassi anche in confronto alle normali variazioni stagionali. Poiché la situazione anomala verificatasi nel 2009 perdura nel 2010, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2010. |
(2) |
Con la decisione 2008/691/CE della Commissione (4), adottata il 14 agosto 2008, è stata concessa una deroga temporanea alle norme di origine stabilite nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione delle Seychelles con riguardo alle conserve di tonno. Con la decisione 2009/471/CE è stata concessa una proroga della suddetta deroga temporanea. Il 25 gennaio 2010 le Seychelles hanno chiesto, in conformità all’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. Secondo le informazioni trasmesse dalle Seychelles, le catture di tonno rimangono molto scarse anche in confronto alle normali variazioni stagionali. Poiché la situazione anomala verificatasi nel 2009 perdura nel 2010, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2010. |
(3) |
Con la decisione 2008/751/CE della Commissione (5), adottata il 18 settembre 2008, è stata concessa una deroga temporanea alle norme di origine stabilite nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione del Madagascar con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno. Con la decisione 2009/471/CE è stata concessa una proroga della suddetta deroga temporanea. Il 22 maggio 2010 il Madagascar ha chiesto, in conformità all’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. L’8 giugno 2010 il Madagascar ha comunicato informazioni supplementari. Dalle informazioni trasmesse dal Madagascar, risulta che l’approvvigionamento di tonno originario resta difficile per l’indisponibilità di questa specie. Poiché la situazione anomala verificatasi nel 2009 perdura nel 2010, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2010. |
(4) |
Le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE sono rimaste in vigore fino al 31 dicembre 2009 in quanto prima di tale data l’accordo interinale di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro (accordo interinale di partenariato ESA-UE) non era entrato in vigore o non era applicato in via provvisoria. |
(5) |
In conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, le norme di origine di cui all’allegato II dello stesso regolamento e le relative deroghe sono sostituite dalle norme dell’accordo interinale di partenariato ESA-UE, la cui entrata in vigore o la cui applicazione provvisoria è prevista nel corso del 2010. |
(6) |
È necessario assicurare la prosecuzione delle importazioni provenienti dai paesi ACP e destinate all’Unione europea nonché una transizione armoniosa verso gli accordi interinali di partenariato economico. Occorre pertanto prorogare le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2010. |
(7) |
Quando l’accordo interinale di partenariato ESA-UE che hanno sottoscritto entrerà in vigore o sarà provvisoriamente applicato, Maurizio, le Seychelles e il Madagascar beneficeranno di una deroga automatica alle norme di origine per il tonno della voce SA 1604 in virtù delle pertinenti disposizioni del protocollo sull’origine allegato a tale accordo. Non è opportuno concedere con la presente decisione deroghe a norma dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, che superino il contingente annuo assegnato alla regione ESA nell’ambito dell’accordo interinale di partenariato ESA-UE. Le parti ESA firmatarie dell’accordo hanno pertanto sottoscritto una dichiarazione politica unilaterale concernente le deroghe per il tonno concesse nel 2010, in virtù della quale i paesi in questione rinunciano al quantitativo globale annuo della deroga automatica per il 2010 qualora l’accordo sia applicato in via provvisoria o entri in vigore nel corso di detto anno. Di conseguenza i volumi del contingente per il 2010 devono essere stabiliti allo stesso livello del 2009. |
(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2008/603/CE è così modificata:
1) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti da Maurizio e dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 e tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010.»; |
2) |
all’articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 31 dicembre 2010.»; |
3) |
l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato I della presente decisione. |
Articolo 2
La decisione 2008/691/CE è così modificata:
1) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dalle Seychelles e dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 e tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010.»; |
2) |
all’articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 31 dicembre 2010.»; |
3) |
l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato II della presente decisione. |
Articolo 3
La decisione 2008/751/CE è così modificata:
1) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dal Madagascar e dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 e tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010.»; |
2) |
all’articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 31 dicembre 2010.»; |
3) |
l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato III della presente decisione. |
Articolo 4
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2010.
Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.
(2) GU L 194 del 23.7.2008, pag. 9.
(3) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 46.
(4) GU L 225 del 23.8.2008, pag. 17.
(5) GU L 255 del 23.9.2008, pag. 31.
ALLEGATO I
«ALLEGATO
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodi |
Quantità |
09.1668 |
1604 14 11, 1604 14 18, 1604 20 70 |
Conserve di tonno (1) |
1.1.2008-31.12.2008 |
3 000 tonnellate |
1.1.2009-31.12.2009 |
3 000 tonnellate |
|||
1.1.2010-31.12.2010 |
3 000 tonnellate |
|||
09.1669 |
1604 14 16 |
Filetti di tonno |
1.1.2008-31.12.2008 |
600 tonnellate |
1.1.2009-31.12.2009 |
600 tonnellate |
|||
1.1.2010-31.12.2010 |
600 tonnellate |
(1) In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di “conserve” ai sensi della voce SA ex ex 1604.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodi |
Quantità |
09.1666 |
1604 14 11, |
Conserve di tonno (1) |
1.1.2008-31.12.2008 |
3 000 tonnellate |
1604 14 18, |
1.1.2009-31.12.2009 |
3 000 tonnellate |
||
1604 20 70 |
1.1.2010-31.12.2010 |
3 000 tonnellate |
(1) In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di “conserve” ai sensi della voce SA ex ex 1604.»
ALLEGATO III
«ALLEGATO
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodi |
Quantità |
09.1645 |
ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70 |
Conserve di tonno (1) |
1.1.2008-31.12.2008 |
2 000 tonnellate |
1.1.2009-31.12.2009 |
2 000 tonnellate |
|||
1.1.2010-31.12.2010 |
2 000 tonnellate |
|||
09.1646 |
1604 14 16 |
Filetti di tonno |
1.1.2008-31.12.2008 |
500 tonnellate |
1.1.2009-31.12.2009 |
500 tonnellate |
|||
1.1.2010-31.12.2010 |
500 tonnellate |
(1) In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di “conserve” ai sensi della voce SA ex ex 1604.»