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Document 32010D0404

2010/404/PESC: Decisione 2010/404/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010 , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

GU L 187 del 21.7.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/404/oj

Related international agreement

21.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/1


DECISIONE 2010/404/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2010

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea (TUE), in particolare l’articolo 37, e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 218, paragrafo 5 e l’articolo 218, paragrafo 6, primo comma,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Nella sessione del 9 giugno 2008, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza ad avviare negoziati, a norma dell’ex articolo 24 del TUE, con il Principato del Liechtenstein per concludere un accordo sulla sicurezza delle informazioni.

(2)

A seguito di tale autorizzazione la presidenza ha negoziato un accordo con il Principato del Liechtenstein sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

(3)

È opportuno approvare detto accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


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21.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/2


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «UE», e

Il PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, in seguito denominato «Liechtenstein»,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO CHE le parti condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell’ambito di uno spazio di sicurezza.

CONSIDERANDO CHE le parti convengono che è opportuno sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza.

CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra le parti.

RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l’accesso alle informazioni e al materiale classificati dell’UE e del Liechtenstein, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra le parti.

CONSAPEVOLI CHE tale accesso e lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono adeguate misure di sicurezza,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, il presente accordo tra il Principato del Liechtenstein e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (l’«accordo») si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo per «informazioni classificate» si intende qualunque informazione (ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale di cui una delle parti consideri necessaria la protezione dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato come tale con una classifica di sicurezza.

Articolo 3

Le istituzioni e gli organi dell’UE cui si applica il presente accordo sono: il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione europea (il «Consiglio»), il segretariato generale del Consiglio, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il servizio europeo per l’azione esterna (in appresso «SEAE») e la Commissione europea. Ai fini del presente accordo tali istituzioni e organi sono denominate «l’UE».

Articolo 4

Ciascuna parte:

a)

protegge e salvaguarda le informazioni classificate fornite dall’altra parte o con essa scambiate a norma del presente accordo;

b)

assicura che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo mantengano il contrassegno di classifica di sicurezza attribuito dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classifica di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza da stabilire ai sensi dell’articolo 11;

c)

si astiene dall’utilizzare tali informazioni classificate a fini diversi da quelli stabiliti dall’originatore o da quelli per i quali le informazioni sono fornite o scambiate;

d)

non comunica dette informazioni classificate a terzi o ad istituzioni o organi dell’UE diversi da quelli di cui all’articolo 3, senza il previo consenso scritto della parte fornitrice;

e)

non consente a singoli individui l’accesso a informazioni classificate a meno che non abbiano una necessità di conoscere e siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza.

Articolo 5

1.   Le informazioni classificate possono essere divulgate o comunicate, in conformità al principio del controllo dell’originatore, da una parte (la parte fornitrice), all’altra parte (la parte ricevente).

2.   Per la comunicazione a destinatari diversi dalle parti, la parte ricevente prende una decisione sulla divulgazione o sulla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso scritto della parte fornitrice, in conformità al principio del controllo dell’originatore come stabilito nelle norme di sicurezza di quest’ultima.

3.   Nell’attuazione dei paragrafi 1 e 2 non è consentita alcuna comunicazione generica a meno che le parti non abbiano definito e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni che siano pertinenti alle loro necessità operative.

Articolo 6

Ciascuna parte e le istituzioni e i relativi organi di cui all’articolo 3 del presente accordo provvedono a porre in essere un sistema di sicurezza e misure di sicurezza, fondati sui principi di base e sulle norme minime di sicurezza definiti nelle rispettive disposizioni legislative o regolamentari e rispecchiati nelle modalità da stabilire ai sensi dell’articolo 11, per assicurare che alle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.

Articolo 7

1.   Le parti assicurano che tutte le persone che nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali debbono avere accesso ad informazioni classificate, fornite o scambiate a norma del presente accordo, o le cui funzioni o mansioni possono consentire l’accesso a tali informazioni, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

2.   Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, avere accesso a informazioni classificate.

Articolo 8

Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità di cui all’articolo 11 effettuano consultazioni e ispezioni reciproche sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle modalità in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da stabilire ai sensi di detto articolo.

Articolo 9

1.   Ai fini del presente accordo:

a)

per quanto concerne l’UE tutta la corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio e da questi inoltrata agli Stati membri e alle istituzioni o agli organi di cui all’articolo 3, fatto salvo il paragrafo 2;

b)

per quanto concerne il Liechtenstein tutta la corrispondenza è inviata al Chief Registry Officer del ministero dell’Interno del Liechtenstein e inoltrata, ove occorra, tramite la missione del Liechtenstein presso l’UE.

2.   In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di conoscere. Per quanto riguarda l’UE tale corrispondenza è inviata, secondo i casi, attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio, il Chief Registry Officer della Commissione europea o il Chief Registry Officer del SEAE. Per quanto riguarda il Liechtenstein tale corrispondenza è inviata attraverso la missione del Liechtenstein presso l’UE.

Articolo 10

Il ministro dell’interno del Liechtenstein, il segretario generale del Consiglio e il membro della Commissione europea responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza vigilano sull’attuazione del presente accordo.

Articolo 11

1.   Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le tre autorità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 stabiliscono modalità in materia di sicurezza allo scopo di definire le norme per la protezione reciproca della sicurezza delle informazioni classificate ai sensi del presente accordo.

2.   Il ministero dell’Interno del Liechtenstein elabora le modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite al Liechtenstein a norma del presente accordo.

3.   Il servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, elabora le modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’UE a norma del presente accordo.

4.   La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce sotto l’autorità del membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza, elabora le modalità in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo all’interno della Commissione europea e dei suoi locali.

5.   Per l’UE, le modalità in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono soggette all’approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.

Articolo 12

Le autorità di cui all’articolo 11 stabiliscono le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo.

Articolo 13

Ciascuna parte si fa carico delle spese che le derivano dall’attuazione del presente accordo.

Articolo 14

Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informazioni classificate a norma del presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all’articolo 11 convengono che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni in maniera conforme alle modalità da stabilire ai sensi di tale articolo.

Articolo 15

Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.

Articolo 16

Eventuali controversie tra il Liechtenstein e l’UE derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente accordo sono trattate per via negoziale tra le parti.

Articolo 17

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Ciascuna parte notifica all’altra parte eventuali modifiche delle sue disposizioni legislative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo.

3.   Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche a richiesta di una delle parti.

4.   Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l’assenso comune delle parti. Essa entra in vigore in seguito a notifica reciproca come disposto dal paragrafo 1.

Articolo 18

Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall’altra parte, ma non riguarda gli obblighi già sussistenti conformemente al presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate a norma del presente accordo continuano ad essere protette conformemente alle disposizioni in esso contenute.

In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, il giorno sei del mese di luglio dell’anno duemiladieci, in due copie ciascuna in lingua inglese.

Per il Principato del Liechtenstein

Per l’Unione europea

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