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Document 32010D0389

2010/389/: Decisione della Commissione, del 13 luglio 2010 , che abroga la decisione 2006/109/CE che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

GU L 179 del 14.7.2010, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/389/oj

14.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2010

che abroga la decisione 2006/109/CE che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

(2010/389/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (in prosieguo: «il regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Con regolamento (CE) n. 1212/2005 (2) («il regolamento definitivo»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 500/2009 del Consiglio (3).

(2)

Con decisione 2006/109/CE (4), la Commissione ha accettato un impegno congiunto di prezzi («l’impegno») offerto dalla Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») unitamente a venti società o gruppi di società cinesi che hanno collaborato («le società»). Tale decisione è stata modificata da ultimo dalla decisione 2010/177/CE della Commissione (5).

(3)

In forza dell’impegno le società hanno tra l’altro accettato di non vendere il prodotto in esame al primo acquirente indipendente nell’Unione europea (UE) al di sotto di determinati prezzi minimi (in prosieguo: PM) stabiliti nell’impegno medesimo.

(4)

Le società si sono inoltre impegnate a non eludere l’impegno mediante tra l’altro accordi compensatori con i propri clienti e dichiarazioni mendaci circa l’origine del prodotto in esame o l’identità dell’esportatore.

(5)

In base alle condizioni dell’impegno, le società sono altresì tenute a fornire periodicamente alla Commissione europea («la Commissione») informazioni dettagliate, sotto forma di relazioni trimestrali, in merito alle vendite del prodotto in esame nell’Unione europea. Salvo disposizione contraria, si assume che i dati trasmessi in queste relazioni di vendita siano completi, esaurienti e precisi sotto ogni aspetto e che le transazioni siano pienamente conformi alle condizioni dell’impegno.

(6)

Al fine di garantire il rispetto dell’impegno, le società hanno altresì accettato di autorizzare visite di verifica nei propri locali, in modo da permettere di controllare l’accuratezza e la veridicità dei dati trasmessi nelle citate relazioni trimestrali e di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione.

(7)

L’accettazione dell’impegno da parte della Commissione europea si basa inoltre, come del resto specificato nell’impegno stesso, sulla fiducia e qualsiasi atto in grado di danneggiare il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione europea giustifica la revoca immediata dell’impegno.

(8)

La decisione 2006/109/CE sancisce inoltre che la violazione da parte di una delle società o della CCCME verrà considerata una violazione da parte di tutti i firmatari. L’impegno stabilisce altresì che ogni violazione o sospetta violazione di qualsiasi disposizione dell’impegno comporterà l’accettazione della revoca dell’impegno per tutte le società indipendentemente dal grado di materialità della violazione.

(9)

Nel 2010 è stata effettuata una visita di verifica ai locali di uno dei cofirmatari dell’impegno, Hebei Jize Xian Ma Gang Cast Factory («Ma Gang») nella Repubblica popolare cinese.

(10)

Durante la visita di verifica Ma Gang ha dichiarato di non essere collegato a nessun altro produttore del prodotto in esame e di non vendere il prodotto in esame di qualsiasi altro produttore alle condizioni dell’impegno.

(11)

Successivamente alla visita di verifica e in collaborazione con le autorità doganali italiane i servizi della Commissione hanno ottenuto informazioni dalle quali risultava chiaramente che Ma Gang avesse eluso le condizioni dell’impegno in diversi modi dopo l’accettazione dell’impegno stesso.

(12)

Si è scoperto che Ma Gang aveva concluso un accordo di compensazione con almeno un cliente nell’UE nel quale si concordavano un prezzo di fattura ufficiale pari o superiore al PM ed un prezzo di vendita «reale» al di sotto del PM. La differenza era ritrasferita al cliente dell’UE come «rimborso».

(13)

Diverse e-mail scambiate tra 2007 e 2008 tra Ma Gang ed un cliente nell’UE forniscono i dettagli dell’accordo di compensazione, inclusi calcolo della cifra da rimborsare e strumenti per evitare la rintracciabilità di Ma Gang. Una nota del 2008 fa inoltre esplicito riferimento al rimborso relativo a due distinte fatture (A714/TPL07002 e A714/TPL070921).

(14)

È stato anche riscontrato come Ma Gang abbia proposto di compensare il prezzo di fattura del prodotto in esame riducendo artificialmente il prezzo di vendita di un prodotto non coperto da misure antidumping.

(15)

Risulta provato come Ma Gang abbia prodotto informazioni per molti aspetti mendaci nel corso delle visita di controllo.

(16)

Si è scoperto innanzitutto che esiste un rapporto tra Ma Gang e un altro produttore cinese del prodotto in esame («altra società») giacché in una serie di e-mail si fa riferimento al fatto che il proprietario di Ma Gang è il padre del proprietario dell’altra società. Inoltre un alto dirigente di Ma Gang lavorava almeno fino alla fine del 2008 per l’altra società giacché la corrispondenza tra il cliente dell’UE e Ma Gang era frequentemente inviata dall’indirizzo e-mail e dal numero di fax dell’altra società.

(17)

In secondo luogo si è scoperto che Ma Gang ha violato i propri obblighi di impegno vendendo il prodotto in esame rilasciato dall’altra società alle condizioni dell’impegno, quindi rilasciando dichiarazioni mendaci circa l’identità dell’esportatore. Tale pratica ha consentito ad almeno un cliente dell’UE di evitare il pagamento della residua quota del dazio antidumping del 47,8 % applicabile all’altra società.

(18)

Nel 2006 inoltre Ma Gang ha offerto per e-mail di provvedere al trasbordo del prodotto in esame attraverso la Corea. In allegato all’offerta appariva un contratto emesso da una società in Corea.

(19)

Sulla base dei fatti esposti nei considerando 12 e 18 è possibile concludere che Ma Gang abbia violato l’impegno in diversi punti.

(20)

Ma Gang ha ripetutamente violato il PM tramite un accordo di compensazione con almeno un cliente dell’UE. Ma Gang ha altresì rilasciato dichiarazioni mendaci riguardanti l’identità dell’esportatore rilasciando fatture corrispondenti all’impegno per vendite del prodotto in esame prodotto dall’altra società che è parte dell’impegno. Ma Gang si è inoltre offerto di rilasciare dichiarazioni mendaci circa l’origine del prodotto in esame. In aggiunta a ciò le informazioni mendaci fornite durante la visita di verifica nel mese di gennaio del 2010 sono da ritenersi ulteriore violazione dell’impegno.

(21)

Le numerose e ripetute violazioni dell’impegno hanno infine compromesso il rapporto di fiducia che costituiva la base per l’accettazione dello stesso.

(22)

La società e CCCME sono state informate per iscritto circa fatti e considerazioni rilevanti sulla cui base si dovrà procedere alla revoca dell’accettazione dell’impegno congiunto ed all’applicazione dei dazi antidumping definitivi.

(23)

Entro i termini stabiliti CCCME ha inviato osservazioni scritte e ha chiesto e ottenuto un’audizione.

(24)

Ma Gang ha confermato che un alto dirigente ha di fatto violato gli obblighi dell’impegno nei termini sopra descritti, ma ha precisato che questa persona ha agito all’insaputa di Ma Gang ed è stata immediatamente licenziata. Ma Gang ha altresì confermato di essere collegata all’altra società (i proprietari erano padre e figlio) benché operassero indipendentemente. Ma Gang ha infine confermato di aver offerto il trasbordo del prodotto in esame attraverso la Corea, ma ha aggiunto che detto trasbordo non ha di fatto mai avuto luogo.

(25)

CCCME non ha contestato il fatto che un cofirmatario abbia violato l’impegno. Ha tuttavia fatto rilevare che una revoca per tutti i cofirmatari potrebbe rappresentare una punizione ingiusta per tutte le altre società che hanno rispettato rigorosamente i termini dell’impegno a partire dalla sua entrata in vigore nel 2006, a maggior ragione considerando che, nonostante numerose visite di verifica ed intense attività di monitoraggio non è emersa alcuna rilevante difficoltà di attuazione. CCCME ha anche insistito sul fatto di aver sempre lavorato al miglioramento dell’attuazione in sintonia con le società coinvolte; inoltre ha dichiarato che il PM indicizzato ha costituito un’efficace misura antidumping.

(26)

CCCME ha inoltre trasmesso un’ipotesi di accordo firmata subito dopo la comunicazione delle conclusioni tra CCCME e tutti gli altri cofirmatari eccetto Ma Gang al fine di rafforzare ancora di più le responsabilità di monitoraggio di CCCME, in particolare di rafforzare i diritti di CCCME rispetto ad ogni cofirmatario.

(27)

In conseguenza di queste premesse va precisato che la responsabilità congiunta accettata dai singoli cofirmatari dell’impegno era condizione indispensabile per l’accettazione dell’impegno da parte della Commissione. Pertanto, in vista delle gravi e reiterate violazioni dell’impegno, la Commissione ha il dovere di ritirare immediatamente la sua accettazione.

(28)

In considerazione di quanto precede è opportuno revocare l’accettazione dell’impegno e abrogare la decisione 2006/109/CE. Alle importazioni di tali società relative al prodotto in esame deve pertanto applicarsi il dazio antidumping definitivo stabilito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1212/2005,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2006/109/CE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1.

(3)  GU L 151 del 16.6.2009, pag. 6.

(4)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 59.

(5)  GU L 77 del 24.3.2010, pag. 55.


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