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Document 32010D0318

2010/318/: Decisione della Commissione, del 9 giugno 2010 , sui paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per il periodo dal 1 °luglio 2010 al 31 dicembre 2011 , a norma del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 3639]

GU L 142 del 10.6.2010, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/318/oj

10.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/10


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2010

sui paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per il periodo dal 1o luglio 2010 al 31 dicembre 2011, a norma del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 3639]

(2010/318/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 732/2008 prevede la concessione di un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che soddisfano i criteri specificati agli articoli 8 e 9.

(2)

I paesi in via di sviluppo desiderosi di avvalersi del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1o luglio 2010 hanno dovuto presentare una richiesta entro il 30 aprile 2010, allegando ampia documentazione delle convenzioni pertinenti da essi ratificate, della legislazione e delle misure adottate per un’adeguata attuazione delle convenzioni stesse, così come il loro impegno ad accettare e a rispettare appieno il meccanismo di verifica e riesame previsto tanto nelle convenzioni in oggetto, quanto negli strumenti ad esse associati. Affinché la richiesta sia accolta, è inoltre necessario che il paese richiedente sia considerato un paese vulnerabile a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 732/2008.

(3)

Prima del 30 aprile 2010 la Commissione ha ricevuto dalla Repubblica del Panama (nel seguito «Panama») una richiesta di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo a decorrere dal 1o luglio 2010.

(4)

La richiesta è stata esaminata conformemente alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 732/2008.

(5)

L’esame ha dimostrato che Panama soddisfa i criteri necessari specificati agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 732/2008. Conseguentemente, il regime speciale di incentivazione sarà concesso a Panama a partire dal 1o luglio 2010 fino al 31 dicembre 2011.

(6)

Come disposto dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008, la presente decisione deve essere notificata a Panama.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate.

(8)

La presente decisione non riguarda lo status di beneficiario nel contesto del regime dei paesi figuranti nell’elenco della decisione 2008/938/CE della Commissione, del 9 dicembre 2008, sull’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica del Panama beneficerà, dal 1o luglio 2010 al 31 dicembre 2011, del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, di cui al regolamento (CE) n. 732/2008.

Articolo 2

La Repubblica del Panama è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2010.

Per la Commissione

Karel DE GUCHT

Membro della Commissione


(1)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 334 del 12.12.2008, pag. 90.


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