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Document 32010D0301
2010/301/: Commission Decision of 25 May 2010 amending Decision 2004/407/EC as regards authorising imports of photographic gelatine into the Czech Republic (notified under document C(2010) 3244)
2010/301/: Decisione della Commissione, del 25 maggio 2010 , che modifica la decisione 2004/407/CE per quanto concerne l’autorizzazione dell’importazione di gelatina fotografica nella Repubblica ceca [notificata con il numero C(2010) 3244]
2010/301/: Decisione della Commissione, del 25 maggio 2010 , che modifica la decisione 2004/407/CE per quanto concerne l’autorizzazione dell’importazione di gelatina fotografica nella Repubblica ceca [notificata con il numero C(2010) 3244]
GU L 128 del 27.5.2010, p. 9–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. impl. da 32011R0142
27.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/9 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2010
che modifica la decisione 2004/407/CE per quanto concerne l’autorizzazione dell’importazione di gelatina fotografica nella Repubblica ceca
[notificata con il numero C(2010) 3244]
(I testi in lingua ceca, francese, inglese, olandese e tedesca sono i soli facenti fede)
(2010/301/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 32, paragrafo 1, primo e secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 vieta l’importazione e il transito nella Comunità di sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati qualora non siano stati autorizzati a norma di tale regolamento. |
(2) |
La decisione 2004/407/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi (2), stabilisce che il Belgio, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito possono autorizzare l’importazione di gelatina destinata esclusivamente all’industria fotografica («gelatina fotografica»), in conformità a tale decisione. |
(3) |
La decisione 2004/407/CE consente l’importazione di gelatina fotografica solo dai paesi terzi elencati nell’allegato di tale decisione, vale a dire dal Giappone e dagli Stati Uniti d’America. |
(4) |
La decisione 2004/407/CE, modificata dalla decisione 2009/960/CE della Commissione (3), autorizza l’importazione di gelatina fotografica da uno specifico impianto degli Stati Uniti verso la Repubblica ceca. La Repubblica ceca ha presentato ora una nuova domanda di autorizzazione dell’importazione di gelatina fotografica da un altro impianto degli Stati Uniti e ha confermato che, al fine di evitare potenziali rischi per la salute, saranno applicate le rigorose norme di consegna di cui alla decisione 2004/407/CE. |
(5) |
Di conseguenza, in attesa della revisione delle prescrizioni tecniche relative all’importazione di sottoprodotti di origine animale a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (4), va consentito alla Repubblica ceca di autorizzare l’importazione di gelatina fotografica da un ulteriore impianto degli Stati Uniti, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui alla decisione 2004/407/CE. |
(6) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2004/407/CE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione 2004/407/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2010.
Articolo 3
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) GU L 151 del 30.4.2004, pag. 11.
(3) GU L 330 del 16.12.2009, pag. 82.
(4) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato I è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
PAESI TERZI E IMPIANTI DI ORIGINE, STATI MEMBRI DI DESTINAZIONE, POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI DEL PRIMO PUNTO DI ENTRATA NELL’UNIONE EUROPEA E STABILIMENTI FOTOGRAFICI RICONOSCIUTI
Paese terzo di origine |
Impianti di origine |
Stato membro di destinazione |
Posto di ispezione frontaliero del primo punto di entrata nell’Unione europea |
Stabilimenti fotografici riconosciuti |
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Giappone |
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Paesi Bassi |
Rotterdam |
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Regno Unito |
Liverpool Felixstowe |
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Repubblica ceca |
Amburgo |
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Stati Uniti |
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Lussemburgo |
Anversa Zaventem Lussemburgo |
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Regno Unito |
Liverpool Felixstowe |
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Repubblica ceca |
Amburgo |
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