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Document 32010D0195

2010/195/: Decisione del Consiglio, del 25 gennaio 2010 , relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione svizzera al programma Gioventù in azione e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013)

GU L 87 del 7.4.2010, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/195/oj

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7.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 2010

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013)

(2010/195/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 165, paragrafo 4, e l’articolo 166, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013 (1), in particolare l’articolo 5, dispone che tale programma è aperto alla partecipazione della Confederazione svizzera, con riserva della conclusione di un accordo bilaterale con questo paese.

(2)

La decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente per il periodo 2007-2013 (2), in particolare l’articolo 7, dispone che tale programma è aperto alla partecipazione della Confederazione svizzera, con riserva della conclusione di un accordo bilaterale con questo paese.

(3)

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell’Unione europea, un accordo che consenta alla Confederazione svizzera di partecipare ai programmi in questione.

(4)

I negoziati si sono conclusi il 6 agosto 2009 con la sigla di un progetto di accordo.

(5)

L’articolo 5 dell’accordo prevede l’applicazione provvisoria di detto progetto di accordo in attesa dell’espletamento delle procedure di ratifica o di conclusione.

(6)

È opportuno firmare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013) («l’accordo»), sotto riserva della sua conclusione ad una data successiva.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

L’accordo si applica a titolo provvisorio per le attività finanziate con il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio successivo alla firma, non prima del bilancio dell’esercizio 2011.

Articolo 3

In caso di cessazione dell’applicazione provvisoria dell’accordo, la Commissione è autorizzata a regolare con la Svizzera le conseguenze di tale cessazione, in conformità all’articolo 5 dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. Á. MORATINOS


(1)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

(2)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.


Top

7.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/9


ACCORDO

tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013)

L’UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «l’Unione»,

da un lato, e

e LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata «la Svizzera»,

dall’altro,

entrambe denominate in appresso «le parti»,

considerando quanto segue:

(1)

La dichiarazione comune allegata ai sette accordi tra la Comunità europea e la Svizzera firmati il 21 giugno 1999 prevede la negoziazione futura di un accordo per la partecipazione della Svizzera ai programmi per la formazione e la gioventù.

(2)

Il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013 e il programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente sono stati istituiti rispettivamente con le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1719/2006/CE (1) e n. 1720/2006/CE (2), del 15 novembre 2006.

(3)

L’articolo 5 della decisione n. 1719/2006/CE e l’articolo 7 della decisione n. 1720/2006/CE prevedono la partecipazione della Svizzera sotto riserva della conclusione di un accordo bilaterale con tale paese,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Svizzera partecipa al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente («i programmi»), secondo le modalità e le condizioni fissate nel presente accordo e negli allegati I, II e III, che ne fanno parte integrante.

Articolo 2

Il presente accordo si applica ai territori ai quali sono applicabili i trattati sui quali è fondata l’Unione, alle condizioni previste da tali trattati, e al territorio della Svizzera.

Articolo 3

Il presente accordo è concluso per la durata dei programmi in corso. Tuttavia, fatto salvo il secondo paragrafo del presente articolo, se l’Unione decide di prorogare tale durata senza apportare modifiche ai programmi, anche il presente accordo sarà automaticamente prorogato di conseguenza, a meno che una delle parti informi l’altra, entro 30 giorni dalla decisione di proroga dei programmi, che essa rinuncia a prorogare la cooperazione. Durante il periodo di proroga, la Svizzera versa un contributo finanziario annuale identico al suo contributo finanziario per l’anno 2013.

Il presente accordo non sarà prorogato in caso di estinzione o denuncia dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sulla libera circolazione delle persone.

L’Unione o la Svizzera possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione all’altra parte. L’accordo cessa di essere applicato a partire dall’esercizio finanziario successivo alla notifica, se questa è anteriore al 1o ottobre. In caso contrario, l’applicazione cessa a partire dal secondo esercizio finanziario successivo alla notifica.

I progetti e le attività finanziati con gli esercizi finanziari precedenti a quello in cui l’accordo cessa di essere applicato sono proseguiti fino alla loro conclusione, alle condizioni indicate nel presente accordo e nei suoi allegati e conformemente alle disposizioni contrattuali che si applicano a tali progetti e attività. Le parti risolvono di comune accordo le altre eventuali conseguenze della denuncia.

Articolo 4

I rappresentanti della Commissione e quelli dell’autorità nazionale designati come osservatori nei comitati dei programmi si concertano, in caso di necessità, su richiesta di uno di loro in merito alle attività comprese nel presente accordo. In seguito a queste consultazioni, il comitato misto istituito dall’accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sulla libera circolazione delle persone, è abilitato a modificare gli allegati del presente accordo, di norma con una procedura scritta, se ciò risulta necessario per tenere conto della regolamentazione che si applica ai programmi o dell’evoluzione della capacità di assorbimento della Svizzera. Le modifiche degli allegati entrano in vigore il giorno successivo all’adozione della relativa decisione del comitato misto. Tuttavia, se le parti convengono su una modifica delle disposizioni del presente accordo, esse entrano in vigore dopo l’espletamento delle rispettive procedure interne.

Articolo 5

Il presente accordo è ratificato o concluso dalle parti in conformità alle loro rispettive procedure interne. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell’ultima notifica delle parti sull’espletamento delle rispettive procedure.

In attesa dell’espletamento delle procedure di cui al primo comma, le parti applicano provvisoriamente il presente accordo per le attività finanziate con il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio successivo alla firma, e non prima del bilancio dell’esercizio 2011, purché siano soddisfatte le condizioni indicate al punto 2 dell’allegato I.

Nel caso in cui una delle parti notifichi all’altra che non intende ratificare o concludere l’accordo firmato, l’applicazione provvisoria termina a decorrere dall’esercizio finanziario successivo alla notifica. La notifica che pone termine all’applicazione provvisoria non influisce sugli obblighi delle parti relativi ai progetti e alle attività finanziate con il bilancio generale dell’Unione europea dell’anno della notifica né al versamento del contributo della Svizzera per l’anno di notifica.

Articolo 6

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на петнайсети февруари две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el quince de febrero de dos mil diez.

V Bruselu dne patnáctého února dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende februar to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Februar zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta veebruarikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the fifteenth day of February in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le quinze février deux mille dix.

Fatto a Bruxelles, addì quindici febbraio duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada piecpadsmitajā februārī.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų vasario penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év február havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta’ Frar tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de vijftiende februari tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lutego roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Fevereiro de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, la cincisprezece februarie două mii zece.

V Bruseli dňa pätnásteho februára dvetisícdesať.

V Bruslju, dne petnajstega februarja leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den femtonde februari tjugohundratio.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image


(1)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

(2)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.


ALLEGATO I

Condizioni e modalità di partecipazione della Svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente

1.

La Svizzera partecipa al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente («i programmi»), salvo disposizioni contrarie del presente accordo, nel rispetto degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dalla decisione n. 1719/2006/CE e dalla decisione n. 1720/2006/CE.

2.

Nel rispetto delle modalità definite dall’articolo 8 della decisione n. 1719/2006/CE e dall’articolo 6 della decisione n. 1720/2006/CE, e in conformità alle decisioni della Commissione sulle rispettive responsabilità degli Stati membri, della Commissione e delle agenzie nazionali nell’attuazione dei programmi, la Svizzera:

provvede a istituire o designare e a controllare una struttura appropriata (agenzia nazionale svizzera) per la gestione coordinata dell’attuazione delle azioni dei programmi a livello nazionale,

assume la responsabilità della buona gestione da parte dell’agenzia nazionale dei crediti ad essa versati a titolo di contributo per i progetti, e

adotta le misure necessarie a garantire il finanziamento appropriato, l’audit e il controllo finanziario dell’agenzia nazionale svizzera, che ottiene dalla Commissione un contributo per i costi di gestione e di attuazione.

La Svizzera adotta tutte le altre misure necessarie al buon funzionamento del programma a livello nazionale.

3.

Per partecipare ai programmi, la Svizzera versa un contributo annuo al bilancio generale dell’Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell’allegato II.

4.

Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle candidature di istituzioni, organizzazioni e cittadini aventi diritto della Svizzera, sono uguali a quelle applicabili a istituzioni, organizzazioni e cittadini aventi diritto dell’Unione.

5.

Al fine di garantire la dimensione UE dei programmi, i progetti e le attività devono comprendere, per essere ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione, almeno un partner proveniente da uno degli Stati membri dell’Unione.

6.

La percentuale del contributo della Svizzera di cui al punto 3, che sarà destinata alle azioni che vanno gestite dall’agenzia nazionale svizzera secondo le regole dei programmi, corrisponde alla parte di queste azioni nel bilancio dei programmi a livello dell’Unione. Il contributo ai costi dell’agenzia nazionale svizzera per la gestione e l’attuazione dei programmi è calcolato secondo i criteri applicati per gli Stati membri dell’Unione.

7.

Nel quadro delle disposizioni vigenti, gli Stati membri dell’Unione e la Svizzera si impegnano per facilitare la circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, tirocinanti, formatori, personale amministrativo delle università, giovani e altre persone aventi diritto che si spostano tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione con lo scopo di partecipare alle attività contemplate dal presente accordo.

8.

Senza pregiudicare le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti dell’Unione europea in materia di sorveglianza e valutazione dei programmi, la partecipazione della Svizzera ai programmi è oggetto di un controllo costante e congiunto della Commissione e della Svizzera. La Svizzera presenta alla Commissione le relazioni necessarie e partecipa agli altri provvedimenti specifici adottati dall’Unione in questo contesto.

Le decisioni della Commissione in merito alle rispettive responsabilità degli Stati membri, della Commissione e delle agenzie nazionali nell’attuazione dei programmi, nonché le norme comuni stabilite nella guida per le agenzie nazionali allegata ai contratti tra la Commissione e l’agenzia nazionale svizzera, sono applicabili alle relazioni tra la Svizzera, la Commissione e l’agenzia nazionale svizzera.

Le convenzioni tra la Commissione e l’agenzia nazionale svizzera o i beneficiari svizzeri, e quelle tra l’agenzia nazionale svizzera e i beneficiari svizzeri si basano sulle disposizioni pertinenti del regolamento finanziario applicabile al bilancio dell’Unione europea e sulle modalità di attuazione, in particolare in materia di concessione e conclusione delle convenzioni. Queste disposizioni si applicano ai partecipanti svizzeri nello stesso modo in cui si applicano a tutti i partecipanti dei programmi.

Le regole complementari relative al controllo finanziario e al recupero e altre misure antifrode sono specificate nell’allegato III.

In caso di irregolarità, negligenza o frode imputabile all’agenzia nazionale svizzera, se la Commissione non può recuperare integralmente gli importi che le sono dovuti dall’agenzia nazionale svizzera, le autorità svizzere saranno ritenute responsabili dei fondi non recuperati.

9.

La lingua utilizzata in tutti i contatti con la Commissione per le procedure di domanda, i contratti, le relazioni presentate e gli altri aspetti amministrativi dei programmi, è una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.


ALLEGATO II

Contributo finanziario della Svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente

1.

Gioventù in azione

Per partecipare al programma «Gioventù in azione», la Svizzera versa al bilancio generale dell’Unione europea il seguente contributo finanziario (in milioni di EUR):

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

1,7

1,8

1,9

2.

Programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente

Per partecipare al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente, la Svizzera versa al bilancio generale dell’Unione europea il seguente contributo finanziario (in milioni di EUR):

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

14,2

14,9

15,6

3.

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera per la loro partecipazione, in veste di osservatori, ai lavori dei comitati di cui all’articolo 9 della decisione n. 1719/2006/CE, e all’articolo 10 della decisione n. 1720/2006/CE, o ad altre riunioni legate all’attuazione dei programmi, sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri dell’Unione.

4.

Dopo l’entrata in vigore o l’inizio dell’applicazione provvisoria del presente accordo e all’inizio di ogni anno successivo, la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondenti al suo contributo a ciascuno dei programmi contemplati dal presente accordo.

Il contributo svizzero è espresso e pagato in euro.

La Svizzera versa il proprio contributo entro il 1o marzo, se riceve la richiesta di fondi della Commissione prima del 1o febbraio, oppure, se riceve la richiesta di fondi dopo il 1o febbraio, entro e non oltre 30 giorni da tale richiesta.

Qualsiasi ritardo nel versamento del contributo comporta il pagamento, da parte della Svizzera, di interessi sull’importo restante dovuto alla data di scadenza. Il tasso d’interesse corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.


ALLEGATO III

CONTROLLO FINANZIARIO, RECUPERO E ALTRE MISURE ANTIFRODE

I.   Audit e misure antifrode adottate dall’Unione

1.

La Commissione comunica direttamente con i partecipanti ai programmi stabiliti in Svizzera e con i loro subcontraenti. Costoro possono trasmettere direttamente alla Commissione qualsiasi informazione e documentazione pertinente che sono tenuti a fornire in base agli strumenti di cui al presente accordo e ai contratti conclusi in applicazione di tali strumenti.

2.

In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), come modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, del 13 dicembre 2006 (2), e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), come modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007, del 23 aprile 2007 (4), nonché alle altre disposizioni normative del presente accordo, le convenzioni di sovvenzione concluse con i beneficiari dei programmi stabiliti in Svizzera prevedono la possibilità che audit finanziari o di altro tipo siano effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei loro subcontraenti, da parte di agenti della Commissione o di altre persone da essa incaricate.

I conti e le operazioni dell’agenzia nazionale svizzera possono essere verificati dagli agenti della Commissione o da altre persone incaricate da quest’ultima. Tali verifiche possono riguardare anche la capacità della struttura istituita dalla Svizzera di applicare le regole dei programmi di cui al presente accordo e di soddisfare le esigenze di una buona gestione finanziaria, secondo i criteri degli articoli pertinenti del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, come modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, del 13 dicembre 2006, e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, come modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007, del 23 aprile 2007.

3.

Gli agenti della Commissione e le altre persone da essa incaricate hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per condurre a buon fine questi audit. Tale diritto di accesso è indicato esplicitamente nei contratti conclusi in applicazione degli strumenti di cui al presente accordo. La Corte dei conti europea dispone degli stessi diritti della Commissione.

Gli audit possono essere effettuati dopo la scadenza dei programmi o del presente accordo, conformemente alle condizioni previste nei contratti in questione.

4.

Nel quadro del presente accordo, la Commissione/l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a procedere a controlli e verifiche sul posto sul territorio svizzero, in conformità alle norme procedurali del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (5).

I controlli e le verifiche sono preparati e svolti in stretta collaborazione con le autorità svizzere competenti designate dalla Svizzera, che sono informate in tempo utile dell’oggetto, delle finalità e della base giuridica dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutta l’assistenza necessaria.

Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, le verifiche sul posto e le ispezioni possono essere effettuate congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

Se i partecipanti ai programmi si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione/dell’OLAF, in conformità alle norme nazionali, tutta l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

La Commissione/l’OLAF comunicano senza indugio alle autorità svizzere qualsiasi elemento che possa far supporre l’esistenza di irregolarità, di cui siano venute a conoscenza nel corso del controllo o della verifica sul posto. In ogni caso, la Commissione/l’OLAF sono tenuti ad informare le autorità sopraindicate dei risultati dei controlli e delle verifiche.

II.   Audit e misure antifrode adottate dalla Svizzera

1.

Un controllo finanziario appropriato dell’attuazione dei programmi è svolto dall’autorità nazionale di controllo finanziario competente in Svizzera, in conformità all’articolo 8 delle decisioni della Commissione sulle rispettive responsabilità degli Stati membri, della Commissione e delle agenzie nazionali nella realizzazione del programma «Gioventù in azione» e del programma per l’apprendimento permanente (2007-2013) e alle norme comuni fissate nella guida destinata alle agenzie nazionali allegata ai contratti tra la Commissione e l’agenzia nazionale svizzera. Tutti i casi di frode ed irregolarità sospetti e comprovati, nonché tutte le relative misure adottate dall’agenzia nazionale svizzera e dalle autorità nazionali, sono riferiti senza indugio ai servizi della Commissione. La Svizzera assicura lo svolgimento di indagini e un efficace trattamento dei casi sospetti e comprovati di frode e irregolarità a seguito di controlli nazionali o dell’Unione.

Per «irregolarità» si intende qualsiasi infrazione di una disposizione pertinente del diritto dell’Unione, applicabile in virtù del presente accordo o degli obblighi contrattuali che ne derivano, risultante da un atto o da un’omissione compiuta da un operatore economico, che ha o potrebbe avere l’effetto di pregiudicare, con una spesa indebita, il bilancio generale dell’Unione europea o bilanci gestiti dalla stessa.

Per «frode» si intende qualsiasi atto od omissione intenzionale riguardante:

l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l’appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea o dai bilanci gestiti dall’Unione europea o per suo conto,

la mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto,

la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui sono stati inizialmente concessi.

2.

Le autorità svizzere adottano le misure opportune per prevenire e contrastare qualsiasi pratica di corruzione attiva o passiva in qualsiasi fase delle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni o durante l’attuazione della convenzioni corrispondenti.

Per «corruzione attiva» si intende l’azione deliberata di una persona che promette o conferisce, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura ad un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia od ometta un atto proprio delle sue funzioni o, nell’esercizio delle sue funzioni, in violazione dei suoi doveri d’ufficio, che leda o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell’Unione europea.

Per «corruzione passiva» si definisce l’azione deliberata di un funzionario che, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve un vantaggio di qualsiasi natura, per sé stesso o per un terzo, o accetta la promessa di tale vantaggio, per compiere od omettere un atto proprio delle sue funzioni o, nell’esercizio delle sue funzioni, in violazione dei suoi doveri d’ufficio, che leda o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell’Unione europea.

3.

Le autorità svizzere e il personale responsabile dei compiti di attuazione dei programmi adottano tutte le precauzioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di conflitto d’interessi e informano immediatamente la Commissione se si presenta un conflitto d’interessi o una situazione che potrebbe dar luogo a un tale conflitto.

III.   Riservatezza

Le informazioni comunicate od ottenute a norma del presente allegato, in qualsiasi forma siano presentate, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell’Unione. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni dell’Unione, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.

IV.   Misure e sanzioni amministrative

Fatta salva l’applicazione del diritto penale svizzero, la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, come modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, del 13 dicembre 2006, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, come modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007, del 23 aprile 2007, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6).

V.   Recupero

Per le azioni con gestione centralizzata indiretta, l’agenzia nazionale svizzera ha la responsabilità di emettere le domande di recupero di fondi e di eseguire qualsiasi azione giuridica richiesta nei confronti dei beneficiari, in consultazione con la Commissione. In caso di irregolarità, negligenza o frode imputabile all’agenzia nazionale svizzera, le autorità svizzere sono responsabili dei fondi non recuperati.

Per le azioni con gestione centralizzata diretta dalla Commissione, le decisioni della Commissione adottate nel quadro del presente accordo, che comportano un obbligo pecuniario a carico di persone che non siano gli Stati, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. L’esecuzione forzata è disciplinata dalle norme di procedura civile vigenti in Svizzera. La formula esecutiva è apposta alla decisione, senza altre formalità richieste fuorché la verifica dell’autenticità della decisione da parte dell’autorità designata a tal fine dal governo svizzero, il quale ne informa la Commissione. Dopo l’espletamento di queste formalità a richiesta della Commissione, questa può ottenere l’esecuzione forzata adendo direttamente l’autorità competente secondo la legislazione nazionale. La legalità della decisione della Commissione è soggetta al controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso in applicazione del presente accordo hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(4)  GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13.

(5)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(6)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.


DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA AI COMITATI

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei comitati del programma «Gioventù in azione» e del programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013). I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni di detti comitati.

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