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Document 32010D0124
2010/124/: Council Decision of 25 February 2010 relating to the operating rules of the panel provided for in Article 255 of the Treaty on the Functioning of the European Union
2010/124/: Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2010 , relativa alle norme di funzionamento del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
2010/124/: Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2010 , relativa alle norme di funzionamento del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
GU L 50 del 27.2.2010, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
27.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 50/18 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2010
relativa alle norme di funzionamento del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(2010/124/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 255, secondo comma,
vista l'iniziativa del presidente della Corte di giustizia dell'11 gennaio 2010,
considerando quanto segue:
(1) |
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e del Tribunale sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione di un comitato che ha l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale. Tale comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. |
(2) |
È opportuno pertanto fissare le norme di funzionamento di tale comitato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le norme di funzionamento del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea figurano nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 2010.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
A. PÉREZ RUBALCABA
ALLEGATO
NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PREVISTO ALL'ARTICOLO 255 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
1. Missione
Il comitato fornisce un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli 253 e 254 del TFUE.
2. Composizione
Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo.
3. Durata del mandato
I membri del comitato sono designati per un periodo di quattro anni. I membri le cui funzioni cessano prima dello scadere di tale periodo sono sostituiti per la restante durata del loro mandato
Il mandato dei membri del comitato può essere rinnovato una volta.
4. Presidenza e segretariato
Il comitato è presieduto da uno dei suoi membri, designato a tal fine dal Consiglio.
Il segretariato generale del Consiglio garantisce il segretariato del comitato. Fornisce il sostegno amministrativo necessario per le attività del comitato, compresa la traduzione di documenti.
5. Quorum e deliberazioni
Il comitato si riunisce validamente se almeno cinque dei suoi membri sono presenti. Le sue deliberazioni si svolgono a porte chiuse.
6. Deferimento al comitato e richiesta di informazioni supplementari
Quando il governo di uno Stato membro propone un candidato, tale proposta è trasmessa dal segretariato generale del Consiglio al presidente del comitato.
Il comitato può chiedere al governo che ha presentato la proposta di fornire al comitato stesso informazioni supplementari o altri elementi che reputa necessari per le sue deliberazioni.
7. Audizione
Salvo il caso in cui si tratti di una proposta avente ad oggetto il rinnovo di un mandato di giudice o di avvocato generale, il comitato sente il candidato nell'ambito di un'audizione a porte chiuse.
8. Motivazione e presentazione del parere
Il parere emesso dal comitato è motivato. La motivazione enuncia le ragioni principali sulle quali il comitato ha fondato il suo parere.
Il parere del comitato è trasmesso ai rappresentanti dei governi degli Stati membri. Inoltre, su richiesta della presidenza, il presidente del comitato presenta detto parere ai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio.
9. Disposizioni finanziarie
I membri del comitato che debbano spostarsi dal luogo di residenza per esercitare le loro funzioni beneficiano del rimborso delle spese sostenute e di un'indennità, alle condizioni previste dall'articolo 6 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (1).
Il Consiglio si accolla le spese in questione.