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Document 32010D0056

    2010/56/: Decisione della Commissione, del 2 febbraio 2010 , relativa alla liquidazione dei conti di taluni organismi pagatori del Belgio, della Germania, di Malta, del Portogallo e della Romania per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2008 [notificata con il numero C(2010) 465]

    GU L 32 del 4.2.2010, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/56(1)/oj

    4.2.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 32/6


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 2 febbraio 2010

    relativa alla liquidazione dei conti di taluni organismi pagatori del Belgio, della Germania, di Malta, del Portogallo e della Romania per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2008

    [notificata con il numero C(2010) 465]

    (I testi in lingua francese, maltese, olandese, portoghese, romena e tedesca, sono i soli facenti fede)

    (2010/56/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 30 e l'articolo 32, paragrafo 8,

    previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con la decisione 2009/367/CE (2), la Commissione ha proceduto alla liquidazione dei conti di tutti gli organismi pagatori per l'esercizio finanziario 2008, ad eccezione dell'organismo pagatore belga «ALV», dell'organismo pagatore tedesco «Baden-Württemberg», dell'organismo pagatore greco «OPEKEPE», dell'organismo pagatore italiano «ARBEA», dell'organismo pagatore maltese «MRRA», dell'organismo pagatore portoghese «IFAP» e dell'organismo pagatore rumeno «PIAA».

    (2)

    In seguito alla trasmissione di nuove informazioni e dopo aver proceduto ad ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall'organismo pagatore belga «ALV», dall'organismo pagatore tedesco «Baden-Württemberg», dall'organismo pagatore maltese «MRRA», dall'organismo pagatore portoghese «IFAP» e dall'organismo pagatore rumeno «PIAA».

    (3)

    L'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (3), prevede che gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro conformemente alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, siano determinati detraendo gli anticipi versati durante l'esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2008, dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del paragrafo 1. Tali importi sono detratti dagli anticipi relativi alle spese effettuate a decorrere dal secondo mese successivo al mese in cui viene adottata la decisione di liquidazione dei conti o aggiunti agli stessi.

    (4)

    A norma dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario. L'articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento impone agli Stati membri, all'atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito a irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione prevede le modalità di applicazione dell'obbligo di comunicazione da parte degli Stati membri degli importi oggetto di recupero. Nell'allegato III del suddetto regolamento è riportato il modello della tabella che deve essere trasmessa nel 2009 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente ad oltre quattro o otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

    (5)

    A norma dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l'irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio comunitario. Nella tabella riepilogativa di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. Detti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio comunitario. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità a norma dell'articolo 32, paragrafo 8, di detto regolamento.

    (6)

    Nel liquidare i conti degli organismi pagatori in questione, la Commissione deve tener conto degli importi già trattenuti per quanto riguarda gli Stati membri di cui trattasi in base alla decisione 2009/367/CE.

    (7)

    A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni della Commissione intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità della normativa comunitaria,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Con la presente decisione sono liquidati i conti dell'organismo pagatore belga «ALV», dell'organismo pagatore tedesco «Baden-Württemberg», dell'organismo pagatore maltese «MRRA», dell'organismo pagatore portoghese «IFAP» e dell'organismo pagatore rumeno «PIAA» concernenti le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2008.

    Nell'allegato sono indicati gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro interessato a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

    Articolo 2

    Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Malta, la Repubblica portoghese e la Romania sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2010.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

    (2)  GU L 111 del 5.5.2009, pag. 44.

    (3)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.


    ALLEGATO

    LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

    ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

    IMPORTI DA RECUPERARE PRESSO GLI STATI MEMBRI O DA VERSARE AGLI STATI MEMBRI

    NB: Nomenclatura 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 67 01, 67 02, 68 03.

    SM

     

    2008 — Spese/Entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono stati

    Totale a + b

    Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1)

    Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005

    Totale incluse riduzioni e sospensioni

    Pagamenti versati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

    Importi da recuperare (–) o da versare (+) allo Stato membro (2)

    liquidati

    disgiunti

    = spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale

    = totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili

     

     

    a

    b

    c = a + b

    d

    e

    f = c + d + e

    g

    h = f – g

    BE

    EUR

    706 129 444,37

    0,00

    706 129 444,37

    – 593,30

    –61 021,93

    706 067 829,14

    706 201 150,75

    – 133 321,61

    DE

    EUR

    5 100 883 643,72

    0,00

    5 100 883 643,72

    –37 390,29

    2 896 241,51

    5 097 950 011,92

    5 101 133 812,30

    –3 183 800,38

    MT

    EUR

    2 470 040,90

    0,00

    2 470 040,90

    – 177,28

    0,00

    2 469 863,62

    2 472 341,64

    –2 478,02

    PT

    EUR

    720 183 268,38

    0,00

    720 183 268,38

    – 148 413,94

    – 217 121,39

    719 817 733,05

    720 094 153,57

    – 276 420,52

    RO

    EUR

    462 680 727,14

    0,00

    462 680 727,14

    –8 629 639,25

    0,00

    454 051 087,89

    461 870 850,36

    –7 819 762,47


    SM

     

    Importi recuperati dallo (–) o versati allo (+) Stato membro a norma della decisione 2009/367/CE

    Importi da recuperare dallo (–) o da versare allo (+) Stato membro (2)

    Spese (3)

    Entrate con destinazione specifica (3)

    Fondo per lo zucchero

    Articolo 32 (=e)

    Totale (=h)

    Spese (4)

    Entrate con destinazione specifica (4)

    05 07 01 06

    67 01

    05 02 16 02

    68 03

    67 02

    i

    j = h – i

    i

    j

    k

    l

    m

    n = i + j + k + l + m

    BE

    EUR

    – 129 316,43

    –4 005,18

    2 506,07

    0,00

    0,00

    0,00

    –6 511,25

    –4 005,18

    DE

    EUR

    –3 158 445,95

    –25 354,43

    –3 644,61

    –4,69

    0,00

    0,00

    –21 705,13

    –25 354,43

    MT

    EUR

    0,00

    –2 478,02

    0,00

    –2 478,02

    0,00

    0,00

    0,00

    –2 478,02

    PT

    EUR

    0,00

    – 276 420,52

    –59 299,13

    0,00

    0,00

    0,00

    – 217 121,39

    – 276 420,52

    RO

    EUR

    0,00

    –7 819 762,47

    –7 819 762,47

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    –7 819 762,47


    (1)  Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, a cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per il mancato rispetto dei termini di pagamento nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2008.

    (2)  Ai fini del calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o versato allo Stato membro, l'importo considerato è il totale della dichiarazione annuale per la spesa liquidata (colonna a) oppure il totale delle dichiarazioni mensili per la spesa disgiunta (colonna b). Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006.

    (3)  Se la quota relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararla alla voce 05 07 01 06.

    (4)  Se la quota del fondo per lo zucchero relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararla alla voce 05 02 16 02.

    NB: Nomenclatura 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 67 01, 67 02, 68 03.


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