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Document 32009R1196
Commission Regulation (EU) No 1196/2009 of 4 December 2009 prohibiting fishing for redfish in NAFO area, Division 3M, by vessels flying the flag of All Member States
Regolamento (UE) n. 1196/2009 della Commissione, del 4 dicembre 2009 , che vieta la pesca dello scorfano nella zona NAFO, divisione 3M, da parte di navi battenti bandiera di tutti gli Stati membri
Regolamento (UE) n. 1196/2009 della Commissione, del 4 dicembre 2009 , che vieta la pesca dello scorfano nella zona NAFO, divisione 3M, da parte di navi battenti bandiera di tutti gli Stati membri
GU L 321 del 8.12.2009, p. 49–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
8.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/49 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1196/2009 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2009
che vieta la pesca dello scorfano nella zona NAFO, divisione 3M, da parte di navi battenti bandiera di tutti gli Stati membri
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), in particolare per taluni stock ittici della zona NAFO, fissa i contingenti per il 2009. |
(2) |
Sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi comunitarie e di navi di altre parti contraenti hanno esaurito il TAC (totale ammissibile di catture) assegnato per il 2009. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock, conformemente alla nota 1 del citato regolamento, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il TAC assegnato per il 2009 alle parti contraenti della NAFO di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si considera esaurito.
Articolo 2
Divieti
È vietata la pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in esso immatricolate. Sono inoltre vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle catture provenienti da tale stock effettuate dalle navi suddette.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.
Per la Commissione,
a nome del presidente
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
02/09/NA |
Stato membro |
Tutti gli Stati membri |
Codice dello stock |
RED/N3M. |
Specie |
Scorfani (Sebastes spp.) |
Zona |
Zona di regolamentazione NAFO, divisione 3.M |
Data |
23.11.2009 |