Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1196

Regolamento (UE) n. 1196/2009 della Commissione, del 4 dicembre 2009 , che vieta la pesca dello scorfano nella zona NAFO, divisione 3M, da parte di navi battenti bandiera di tutti gli Stati membri

GU L 321 del 8.12.2009, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1196/oj

8.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/49


REGOLAMENTO (UE) N. 1196/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2009

che vieta la pesca dello scorfano nella zona NAFO, divisione 3M, da parte di navi battenti bandiera di tutti gli Stati membri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), in particolare per taluni stock ittici della zona NAFO, fissa i contingenti per il 2009.

(2)

Sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi comunitarie e di navi di altre parti contraenti hanno esaurito il TAC (totale ammissibile di catture) assegnato per il 2009.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock, conformemente alla nota 1 del citato regolamento, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il TAC assegnato per il 2009 alle parti contraenti della NAFO di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si considera esaurito.

Articolo 2

Divieti

È vietata la pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in esso immatricolate. Sono inoltre vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle catture provenienti da tale stock effettuate dalle navi suddette.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per la Commissione,

a nome del presidente

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

N.

02/09/NA

Stato membro

Tutti gli Stati membri

Codice dello stock

RED/N3M.

Specie

Scorfani (Sebastes spp.)

Zona

Zona di regolamentazione NAFO, divisione 3.M

Data

23.11.2009


Top