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Document 32009R1092
Commission Regulation (EC) No 1092/2009 of 13 November 2009 fixing a single percentage for acceptance of the amounts notified by the Member States to the Commission concerning the applications for the grubbing-up premium for the wine year 2009/2010
Regolamento (CE) n. 1092/2009 della Commissione, del 13 novembre 2009 , che fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione in relazione alle domande di premio di estirpazione per la campagna viticola 2009/2010
Regolamento (CE) n. 1092/2009 della Commissione, del 13 novembre 2009 , che fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione in relazione alle domande di premio di estirpazione per la campagna viticola 2009/2010
GU L 299 del 14.11.2009, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014
14.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1092/2009 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2009
che fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione in relazione alle domande di premio di estirpazione per la campagna viticola 2009/2010
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 85 vicies, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Le domande ammissibili comunicate dagli Stati membri alla Commissione entro il 15 ottobre 2009 a norma dell’articolo 85 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 superano la dotazione di bilancio disponibile per il regime di estirpazione per la campagna viticola 2009/2010 che, come previsto nell’allegato X quinquies del medesimo regolamento, ammonta a 334 milioni di EUR. Occorre pertanto fissare una percentuale unica di accettazione degli importi effettivamente comunicati. |
(2) |
In conformità dell’articolo 85 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Bulgaria, la Repubblica ceca e il Lussemburgo hanno trasmesso le domande ammissibili relative a una superficie inferiore a 50 ettari. Tali Stati sono pertanto esentati dall’applicazione della percentuale unica di accettazione in conformità dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (2). |
(3) |
Per motivi di chiarezza, è opportuno indicare anche la ripartizione per Stato membro interessato del bilancio annuale assegnato al regime di estirpazione. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1123/2008 della Commissione, del 12 novembre 2008, che fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione in relazione alle domande di premio di estirpazione (3), è diventato obsoleto alla fine della campagna 2008/2009. Per tale motivo, deve essere abrogato. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di premio di estirpazione comunicate alla Commissione per la campagna viticola 2009/2010, a norma dell’articolo 85 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono accolte nella misura del 50,125 % degli importi in esse indicati.
I limiti di bilancio per gli Stati membri interessati sono indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1123/2008 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alla campagna 2009/2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.
(3) GU L 303 del 14.11.2008, pag. 5.
ALLEGATO
Limiti di bilancio per gli Stati membri in relazione al pagamento del premio di estirpazione nella campagna viticola 2009/2010
Stato membro |
Dotazione per il regime di estirpazione (EUR) |
Bulgaria |
197 767 |
Repubblica ceca |
33 666 |
Germania |
492 541 |
Grecia |
4 469 560 |
Spagna |
149 939 881 |
Francia |
48 343 219 |
Italia |
101 615 367 |
Cipro |
3 403 165 |
Lussemburgo |
6 146 |
Ungheria |
12 926 940 |
Malta |
0 |
Austria |
2 078 319 |
Portogallo |
7 953 097 |
Romania |
1 208 903 |
Slovenia |
362 533 |
Slovacchia |
968 896 |