Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1092

    Regolamento (CE) n. 1092/2009 della Commissione, del 13 novembre 2009 , che fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione in relazione alle domande di premio di estirpazione per la campagna viticola 2009/2010

    GU L 299 del 14.11.2009, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1092/oj

    14.11.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 299/8


    REGOLAMENTO (CE) N. 1092/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 13 novembre 2009

    che fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione in relazione alle domande di premio di estirpazione per la campagna viticola 2009/2010

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 85 vicies, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le domande ammissibili comunicate dagli Stati membri alla Commissione entro il 15 ottobre 2009 a norma dell’articolo 85 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 superano la dotazione di bilancio disponibile per il regime di estirpazione per la campagna viticola 2009/2010 che, come previsto nell’allegato X quinquies del medesimo regolamento, ammonta a 334 milioni di EUR. Occorre pertanto fissare una percentuale unica di accettazione degli importi effettivamente comunicati.

    (2)

    In conformità dell’articolo 85 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Bulgaria, la Repubblica ceca e il Lussemburgo hanno trasmesso le domande ammissibili relative a una superficie inferiore a 50 ettari. Tali Stati sono pertanto esentati dall’applicazione della percentuale unica di accettazione in conformità dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (2).

    (3)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno indicare anche la ripartizione per Stato membro interessato del bilancio annuale assegnato al regime di estirpazione.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 1123/2008 della Commissione, del 12 novembre 2008, che fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione in relazione alle domande di premio di estirpazione (3), è diventato obsoleto alla fine della campagna 2008/2009. Per tale motivo, deve essere abrogato.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le domande di premio di estirpazione comunicate alla Commissione per la campagna viticola 2009/2010, a norma dell’articolo 85 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono accolte nella misura del 50,125 % degli importi in esse indicati.

    I limiti di bilancio per gli Stati membri interessati sono indicati nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il regolamento (CE) n. 1123/2008 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica alla campagna 2009/2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2009.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

    (3)  GU L 303 del 14.11.2008, pag. 5.


    ALLEGATO

    Limiti di bilancio per gli Stati membri in relazione al pagamento del premio di estirpazione nella campagna viticola 2009/2010

    Stato membro

    Dotazione per il regime di estirpazione (EUR)

    Bulgaria

    197 767

    Repubblica ceca

    33 666

    Germania

    492 541

    Grecia

    4 469 560

    Spagna

    149 939 881

    Francia

    48 343 219

    Italia

    101 615 367

    Cipro

    3 403 165

    Lussemburgo

    6 146

    Ungheria

    12 926 940

    Malta

    0

    Austria

    2 078 319

    Portogallo

    7 953 097

    Romania

    1 208 903

    Slovenia

    362 533

    Slovacchia

    968 896


    Top