EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0989

Regolamento (CE) n. 989/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia

GU L 278 del 23.10.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/989/oj

23.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/1


REGOLAMENTO (CE) N. 989/2009 DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1)

Il regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio (2) istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90. In seguito alla domanda di un’industria comunitaria la definizione del prodotto è stata oggetto di un riesame intermedio e con il regolamento (CE) n. 945/2005 (3) è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso («AN»), di cui ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91, originarie della Russia.

(2)

In seguito a una domanda di riesame in previsione della scadenza presentata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 661/2008 (4) il Consiglio ha confermato i dazi antidumping imposti sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia.

B.   PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(3)

Il 14 settembre 2005 JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, una società di diritto russo, ha depositato alla cancelleria della Corte la domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 945/2005.

(4)

Con sentenza del 10 settembre 2008, causa T-348/05, come interpretata dalla sentenza del 9 luglio 2009, causa T-348/05, INTP, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha annullato il regolamento (CE) n. 945/2005 nella misura in cui riguardava JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

C.   MODIFICA DELLE MISURE

(5)

Viste le considerazioni di cui sopra, i dazi antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia, diverse da quelle di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, prodotte ed esportate da JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, devono essere abrogati con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 661/2008.

(6)

Conformemente alla normativa doganale applicabile, le domande di rimborso o di sgravio dovrebbero essere presentate alle autorità doganali nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La lettera b) dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2008 diventa lettera c).

2.   All’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2008, dopo la lettera a) è inserito il seguente testo:

«b)

Per le merci prodotte dalla società JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (codice addizionale TARIC A959):

Descrizione del prodotto

Codice NC

Codice TARIC

Importo fisso del dazio (in EUR per tonnellata)

Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa

3102 30 90

47,07

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso

3102 40 90

47,07

Per le merci di cui all’articolo 2, paragrafo 1, prodotte dalla società JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat e non menzionate nella tabella di cui sopra, non si applicano dazi antidumping.»

Articolo 2

I dazi antidumping definitivi che sono stati pagati dalla società JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat per le importazioni del prodotto in esame nella Comunità europea a norma del regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, ad eccezione dei dazi imposti sulle importazioni dei prodotti di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, sono rimborsati o abbuonati. La domanda di rimborso o di sgravio è presentata alle autorità doganali nazionali ai sensi della vigente normativa doganale.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica a decorrere dal 13 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1.

(3)  GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1.

(4)  GU L 185 dell’12.7.2008, pag. 1.


Top