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Document 32009R0967

    Regolamento (CE) n. 967/2009 della Commissione, del 15 ottobre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all’OCSE (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 271 del 16.10.2009, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/967/oj

    16.10.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 271/12


    REGOLAMENTO (CE) N. 967/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 15 ottobre 2009

    che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all’OCSE

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

    sentiti i paesi interessati,

    considerando quanto segue:

    La Commissione ha ricevuto da Montenegro, Nepal, Serbia e Singapore risposta alle richieste scritte con le quali chiedeva la conferma per iscritto che i rifiuti elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata a norma dell’articolo 36 dello stesso regolamento, potessero essere esportati dalla Comunità in quei paesi a fini di recupero, nonché un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti sarebbero assoggettati in quei paesi. La Commissione ha ricevuto inoltre ulteriori informazioni relative a Hong Kong, Indonesia e Ucraina. Per tenerne conto, l’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (2) va pertanto modificato di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 1418/2007 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1 bis

    Le risposte ricevute in seguito a una richiesta scritta dalla Commissione a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono elencate in allegato.

    Qualora sia indicato in allegato che un paese non vieti determinate spedizioni di rifiuti, né applichi ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all’articolo 35 dello stesso regolamento, a tali spedizioni si applica mutatis mutandis l’articolo 18 di detto regolamento.»

    Articolo 2

    L’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2009.

    Per la Commissione

    Catherine ASHTON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.


    ALLEGATO

    L’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato come segue:

    1)

    la voce relativa a Hong Kong, corrispondente al codice di identificazione dei rifiuti B3010, è sostituita dalla seguente:

    «Hong Kong

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

    della voce B3010:

    etilene

    stirolo

    polipropilene

    tereftalato di polietilene

    acrilonitrile

    butadiene

    poliammidi

    tereftalato di polibutilene

    policarbonati

    solfuri di polifenilene

    polimeri acrilici

    poliuretano (non contenente CFC)

    polisilossano

    polimetilmetacrilato

    alcool polivinilico

    butirrale di polivinile

    acetato polivinilico

    rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui:

    resine ureiche

    resine formofenoliche

    resine melanine formaldeidi

    resine epossidiche

    resine alchiliche

    poliammidi

    della voce B3010:

    resine acetaliche

    polieteri

    alcani C10-C13 (plastificante)

    perfluoroetilene/propilene (FEP)

    perfluoro alcossi alcano

    tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

    tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

    fluoruro di polivinile (PVF)

    polifluoruro di vinilidene (PVDF)»

    2)

    la voce relativa all’Indonesia è modificata relativamente ai seguenti rifiuti:

    «Indonesia

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

     

    B3010

     

     

     

    B3030

     

     

     

    B3035

     

     

     

    B3130

     

     

     

    rifiuti solidi in plastica

    GH013 391530 polimeri di cloruro di vinile

    ex 3904 10-40»

    3)

    dopo la voce relativa alla Moldova (Repubblica moldova), è inserita la seguente voce:

    «Montenegro

    a)

    b)

    c)

    d)

    B3140

     

     

     

    GC010

     

     

     

    GC020

     

     

     

     

    tutti gli altri rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»

     

     

    4)

    dopo la voce relativa al Montenegro, di cui al punto 3 del presente allegato, è inserita la seguente voce:

    «Nepal

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

     

    B3020»

    5)

    dopo la voce relativa al Perù, è inserita la seguente voce:

    «Serbia

    a)

    b)

    c)

    d)

     

    B1010-B3020

     

     

    della voce B3030:

    indumenti ed altri articoli tessili usurati

    della voce B3030:

    tutti gli altri rifiuti

     

     

     

    B3035

     

     

    B3040

     

     

     

     

    B3050-B3070

     

     

    B3080

     

     

     

     

    B3090-B4030

     

     

     

    GB040

     

     

    GC010

     

     

     

    GC020

     

     

     

     

    GC030-GN030»

     

     

    6)

    dopo la voce relativa alle Seychelles, è inserita la seguente voce:

    «Singapore

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

     

    B1010

     

     

     

    B1020

     

     

     

    B1150

     

     

     

    B1200

     

     

     

    della voce B2040:

    scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

     

     

     

    della voce B3010:

    rifiuti solidi in plastica, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica

     

     

     

    della voce B3020:

    i seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi:

    rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:

    carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati,

    altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata,

    carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe),

    altri, includendo ma non limitati a cartoni laminati»

    7)

    la voce relativa all’Ucraina è sostituita dalla seguente:

    «Ucraina

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

    B1010 fatta eccezione per:

    rottami di cromo

     

     

     

    B1020-B1030

     

     

     

    B1040-B1090

     

     

     

    B1100 fatta eccezione per:

    scorie derivanti dalla lavorazione del rame per ulteriore lavorazione e raffinazione, non contenenti arsenico, piombo o cadmio in misura tale da far acquisire loro le caratteristiche di rischio di cui all’allegato III

     

     

     

    B1120-B1130

     

     

     

    B1150-B1240

     

     

     

    B2010-B2040

     

     

     

    B2060-B2120

     

     

     

    B3010 fatta eccezione per:

    tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

    tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

     

     

     

    B3020-B3030

     

     

     

    B3040-B3060

     

     

     

    B3070-B3130

     

     

    B3140

     

     

     

     

    B4010-B4030»

     


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