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Document 32009R0967
Commission Regulation (EC) No 967/2009 of 15 October 2009 amending Regulation (EC) No 1418/2007 concerning the export for recovery of certain waste to certain non-OECD countries (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 967/2009 della Commissione, del 15 ottobre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all’OCSE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 967/2009 della Commissione, del 15 ottobre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all’OCSE (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 271 del 16.10.2009, p. 12–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
16.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 967/2009 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all’OCSE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
sentiti i paesi interessati,
considerando quanto segue:
La Commissione ha ricevuto da Montenegro, Nepal, Serbia e Singapore risposta alle richieste scritte con le quali chiedeva la conferma per iscritto che i rifiuti elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata a norma dell’articolo 36 dello stesso regolamento, potessero essere esportati dalla Comunità in quei paesi a fini di recupero, nonché un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti sarebbero assoggettati in quei paesi. La Commissione ha ricevuto inoltre ulteriori informazioni relative a Hong Kong, Indonesia e Ucraina. Per tenerne conto, l’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (2) va pertanto modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 1418/2007 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 bis
Le risposte ricevute in seguito a una richiesta scritta dalla Commissione a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono elencate in allegato.
Qualora sia indicato in allegato che un paese non vieti determinate spedizioni di rifiuti, né applichi ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all’articolo 35 dello stesso regolamento, a tali spedizioni si applica mutatis mutandis l’articolo 18 di detto regolamento.»
Articolo 2
L’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2009.
Per la Commissione
Catherine ASHTON
Membro della Commissione
(1) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
(2) GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato come segue:
1) |
la voce relativa a Hong Kong, corrispondente al codice di identificazione dei rifiuti B3010, è sostituita dalla seguente: «Hong Kong
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2) |
la voce relativa all’Indonesia è modificata relativamente ai seguenti rifiuti: «Indonesia
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3) |
dopo la voce relativa alla Moldova (Repubblica moldova), è inserita la seguente voce: «Montenegro
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4) |
dopo la voce relativa al Montenegro, di cui al punto 3 del presente allegato, è inserita la seguente voce: «Nepal
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5) |
dopo la voce relativa al Perù, è inserita la seguente voce: «Serbia
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6) |
dopo la voce relativa alle Seychelles, è inserita la seguente voce: «Singapore
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7) |
la voce relativa all’Ucraina è sostituita dalla seguente: «Ucraina
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