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Document 32009R0895

    Regolamento (CE) n. 895/2009 della Commissione, del 23 settembre 2009 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 256 del 29.9.2009, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/895/oj

    29.9.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 256/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 895/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 23 settembre 2009

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

    (4)

    È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

    (5)

    Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2009.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


    ALLEGATO

    Designazione delle merci

    Classificazione

    (codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    Scarpone che copre la caviglia. La suola dello scarpone è di gomma, tuttavia la maggior parte della suola esterna è stata rimossa consentendo di inserire nella superficie della suola rimasta vuota degli inserti rappresentati da varie suole esterne.

    Gli scarponi sono confezionati per la vendita al dettaglio in un assortimento insieme a due paia di inserti, ciascuno costituito da suole esterne diverse, e ad un attrezzo metallico necessario per attaccare gli inserti. Un paio di tali suole sono di gomma con profondi intarsi, caratteristica tipica degli scarponi da trekking. L'altro paio di inserti è costituito da suole esterne di materia tessile (circa 8 mm di feltro) da usare, secondo la documentazione dell'importatore, per camminare in acque poco profonde.

    La suola dello scarpone conserva una piccola parte della suola esterna, un bordo quasi continuo tutto intorno allo spigolo della suola. Questa piccola parte di suola esterna è di gomma e combacia con l'inserto della suola da trekking quando questo viene inserito.

    Le calzature non possono essere usate senza gli inserti.

    Le suole interne sono lunghe più di 24 cm.

    La tomaia dello scarpone è costituita di vari pezzi di cuoio cuciti insieme con intarsi in cui sono cuciti 9 pezzi di maglia metallica e 4 di tessuto. Il cuoio costituisce la maggior parte della superficie esterna della tomaia. L'interno dello scarpone è rivestito di materia tessile.

    Lo scarpone non è impermeabile, né resistente all'acqua.

    Questa calzatura può essere indossata da uomini e donne.

    (scarpone da trekking)

    (Cfr. foto n. 650 A, 650 B e 650 C) (1)

    6403 91 13

    Classificazione a norma delle regole generali 1, 2 a), 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 4, lettere a) e b), del capitolo 64 e del testo dei codici NC 6403, 6403 91 e 6403 91 13.

    Poiché gli inserti di gomma della suola esterna, tipici degli scarponi da trekking, combaciano con la tomaia dello scarpone, questa calzatura è destinata ad essere usata e montata essenzialmente come uno scarpone da trekking. Inoltre la piccola parte di suola esterna mantenuta intorno ai bordi delle suole degli scarponi combacia esattamente con gli inserti della suola da trekking. Invece l'uso a cui sono destinati gli inserti della suola esterna in materia tessile non è chiaro. Il loro impiego nell'acqua può essere soltanto molto limitato, poiché la tomaia dello scarpone non è impermeabile, né resistente all'acqua. Quindi gli inserti di suola in materia tessile sono accessori destinati ad essere usati soltanto in situazioni particolari ampliando, in tal modo, l'uso del prodotto.

    Gli scarponi e gli inserti di suola di gomma vanno quindi classificati come calzatura completa, ma non montata, ai sensi della regola 2 a), delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata.

    La parte di suola dello scarpone montato a contatto del suolo è di gomma, ai sensi della nota 4 b), del capitolo 64, quindi la calzatura ha suole esterne di gomma.

    Poiché il cuoio costituisce la maggior parte della superficie esterna della tomaia della calzatura, la materia della tomaia dello scarpone è il cuoio, ai sensi della nota 4 a), del capitolo 64.

    Gli inserti di suola in materia tessile sono confezionati in un assortimento per la vendita al dettaglio insieme allo scarpone non montato e all'attrezzo metallico necessario per montare la calzatura. L'assortimento va classificato come se consistesse soltanto in scarponi da trekking, poiché gli scarponi da trekking conferiscono all'assortimento il carattere essenziale, ai sensi della regola 3 b), delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Gli inserti di suola in materia tessile e l'attrezzo metallico sono soltanto accessori della calzatura.

    Di conseguenza l'assortimento deve essere classificato come calzatura con suole esterne di gomma e tomaia di cuoio.

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    (1)  Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.


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