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Document 32009R0886

Regolamento (CE) n. 886/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009 , relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell'autorizzazione Alltech France) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 254 del 26.9.2009, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/10/2020; abrogato da 32020R1398

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/886/oj

26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/66


REGOLAMENTO (CE) N. 886/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell'autorizzazione Alltech France)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi per i cavalli, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L'uso di detto preparato è stato autorizzato provvisoriamente per i cavalli dal regolamento (CE) n. 1812/2005 della Commissione (2).

(5)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 4 marzo 2009 che il preparato di Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che l'utilizzo di tale preparato può migliorare in maniera significativa la digestione delle fibre (3). L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per uso zootecnico presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, si può autorizzare l'impiego del preparato descritto nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 18.

(3)  The EFSA Journal (2009) 991, pagg. 1-14.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione

4a1704

Alltech Francia

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

 

Composizione dell'additivo:

Preparato di Saccaromyces cerevisiae

CBS 493.94 contenente almeno:

additivo in forma solida 1 × 109 CFU/g

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94

 

Metodo analitico (1):

 

Conteggio: metodo delle diluizioni successive con agar all’estratto di lievito glucosio cloramfenicolo.

 

Identificazione: reazione a catena della polimerasi (PCR)

Cavalli

1,6 × 109

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata: 4,7 × 109 CFU/kg di alimento per animali completo.

16 ottobre 2019


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


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