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Document 32009R0882

    Regolamento (CE) n. 882/2009 della Commissione, del 21 settembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 412/2008 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione e che deroga a tale regolamento

    GU L 254 del 26.9.2009, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/882/oj

    26.9.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 254/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 882/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 21 settembre 2009

    che modifica il regolamento (CE) n. 412/2008 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione e che deroga a tale regolamento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 412/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (2), ha aperto un contingente tariffario annuale per l’importazione di 54 703 tonnellate, in equivalente carni non disossate, di carni bovine congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 o 0206 29 91 destinate alla trasformazione in prodotti A e in prodotti B ai sensi dell’articolo 2, nel rispetto della suddivisione specificata all’articolo 3 del medesimo regolamento.

    (2)

    L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel corso del processo di adesione all'Unione europea (3) (di seguito «l’accordo»), approvato con decisione 2009/718/CE del Consiglio (4), ha aggiunto al contingente aperto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 412/2008 un quantitativo supplementare di 9 000 tonnellate di carni bovine congelate del codice NC 0202 30 90. L’accordo entra in vigore il 1o ottobre 2009.

    (3)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 412/2008.

    (4)

    A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 412/2008 della Commissione, le domande di diritti di importazione di carni bovine congelate per la produzione di prodotti A o di prodotti B sono presentate entro le ore 13.00, ora di Bruxelles, dell'8 giugno precedente il periodo contingentale annuale. Per il periodo contingentale 2009/2010 occorre stabilire un secondo termine per la presentazione delle domande di diritti di importazione relative al quantitativo supplementare aggiunto dall’accordo. In considerazione delle attuali condizioni di approvvigionamento sui mercati esteri, del risultato dell’assegnazione dei quantitativi disponibili nel giugno 2009 e dell’esigenza dell’industria di trasformazione di programmare la propria attività, è opportuno che questo secondo termine sia fissato nel primo trimestre del 2010.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 412/2008 è modificato come segue:

    1)

    all’articolo 1, il numero di tonnellate «54 703» è sostituito da «63 703»;

    2)

    all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Il quantitativo globale di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti:

    a)

    50 000 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti A;

    b)

    13 703 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti B.»

    Articolo 2

    1.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 412/2008, per il periodo contingentale 2009/2010 le domande nuove o aggiuntive di diritti di importazione per la produzione di prodotti A o di prodotti B sono presentate non oltre le ore 13.00, ora di Bruxelles, dell'8 gennaio 2010.

    2.   I quantitativi disponibili all’importazione per le domande nuove o aggiuntive di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

    a)

    7 000 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla fabbricazione di prodotti A;

    b)

    2 000 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla fabbricazione di prodotti B.

    3.   L’articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, e l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 412/2008 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di diritti di importazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    Tuttavia, gli operatori che abbiano fornito la prova, giudicata soddisfacente dalle competenti autorità nazionali, del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 412/2008 per il periodo di presentazione delle domande che scade l’8 giugno 2009 sono esonerati dall’obbligo di fornire la medesima prova qualora presentino domanda di diritti di importazione aggiuntivi per i quantitativi di cui al paragrafo 2.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2009.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 125 del 9.5.2008, pag. 7.

    (3)  Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale.

    (4)  Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale.


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