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Document 32009R0862

    Regolamento (CE) n. 862/2009 del Consiglio, del 15 settembre 2009 , che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1487/2005 applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 248 del 22.9.2009, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/862/oj

    22.9.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 248/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 862/2009 DEL CONSIGLIO

    del 15 settembre 2009

    che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1487/2005 applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

    vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   MISURE IN VIGORE

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1487/2005 (2) («il regolamento originario») il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere («TFP» o «il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato»). L’inchiesta che ha condotto all’adozione di detto regolamento («l’inchiesta iniziale») ha riguardato il periodo dal 1o aprile 2003 al 31 marzo 2004 («PI iniziale»).

    (2)

    In seguito a una nuova inchiesta antiassorbimento, tali misure sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1087/2007 del Consiglio (3). Le aliquote del dazio attualmente in vigore variano dal 14,1 % al 74,8 %.

    2.   PROCEDIMENTO

    2.1.   Domanda di riesame

    (3)

    Il 1o aprile 2008 la Commissione ha ricevuto, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di riesame intermedio parziale volto ad accertare se alcuni tipi di prodotti rientrino nell’ambito delle misure antidumping in vigore.

    (4)

    La domanda è stata presentata da Hüpeden GmbH & Co. KG («richiedente»), importatore situato in Germania.

    (5)

    Il richiedente ha affermato che il prodotto importato è utilizzato soltanto per produrre uno speciale nastro adesivo isolante utilizzato nel cablaggio dei motori, principalmente negli autoveicoli (di seguito prodotto di qualità «nastro») e che le caratteristiche tecniche e chimiche di tale prodotto di qualità «nastro» sono diverse da quelle del prodotto in esame quale definito dall’inchiesta iniziale. In particolare sembrano essere diverse la resistenza alla trazione e la colorazione del prodotto di qualità «nastro». Il richiedente ha sostenuto che il prodotto di qualità «nastro» debba rimanere di conseguenza al di fuori dell’ambito dell’indagine iniziale e non possa essere oggetto delle misure summenzionate.

    2.2.   Apertura del procedimento

    (6)

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione, con un avviso di apertura pubblicato il 26 giugno 2008 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), ha avviato un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla definizione del prodotto. Il riesame aveva lo scopo in particolare di determinare se il prodotto di qualità «nastro» rientri nel prodotto in esame quale definito nell’inchiesta iniziale.

    2.3.   Inchiesta di riesame

    (7)

    La Commissione ha ufficialmente avvertito le autorità della RPC e tutte le altre parti notoriamente interessate, cioè i produttori esportatori del paese interessato, i produttori, gli utilizzatori e gli importatori della Comunità, dell’apertura dell’inchiesta di riesame intermedio parziale. Ha dato alle parti interessate la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e richiedere di essere ascoltate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

    (8)

    La Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che si sono manifestate entro i termini precisati nell’avviso di apertura.

    (9)

    Data la natura del riesame, non è stato fissato un periodo d’inchiesta. Le informazioni comunicate nelle risposte ai questionari coprono il periodo che va dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 («periodo considerato»). Per il periodo considerato, sono state richieste informazioni sul volume e sul valore delle vendite/degli acquisti, nonché sul volume e la capacità di produzione del prodotto di qualità «nastro» e tutti i tipi di TFP. Inoltre, le parti interessate sono state invitate a formulare osservazioni su eventuali differenze o analogie tra il prodotto di qualità «nastro» e altri tipi di TFP per quanto riguarda il processo di produzione, le caratteristiche tecniche, le utilizzazioni finali, l’interscambiabilità ecc.

    (10)

    Risposte al questionario sono pervenute al richiedente da un produttore esportatore cinese di prodotto di qualità «nastro», da un produttore comunitario di prodotto di qualità «nastro», da due produttori comunitari di altri tipi di TFP e un utilizzatore del prodotto di qualità «nastro».

    (11)

    La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la necessità di modificare la portata delle misure antidumping in vigore e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

    Hüpeden GmbH & Co. KG, Amburgo, Germania,

    TFE Textil, Nüziders, Austria,

    Wujiang Glacier Fabrics, Wujiang, RPC.

    (12)

    Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali su cui si basano le conclusioni della presente inchiesta di riesame («divulgazione delle conclusioni definitive»). È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni.

    (13)

    Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state debitamente esaminate e la risposta è riportata nei seguenti considerando.

    3.   PRODOTTO IN ESAME

    (14)

    Il prodotto in esame, quale definito nel regolamento originario, è costituito da tessuti di filamenti sintetici contenenti una quantità pari o superiore all’85 %, in peso, di filati di filamenti di poliestere testurizzati e/o non testurizzati, tinti (compresi quelli tinti di bianco) o stampati, originari della RPC, classificati ai codici NC ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 ed ex 5407 69 90.

    4.   RISULTANZE DELL’INCHIESTA

    (15)

    Si è esaminato in primo luogo se il prodotto di qualità «nastro» rientri nell’ambito di applicazione delle misure istituite applicabili ad alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della RPC di cui al regolamento originario. È stato in seguito esaminato se sia possibile modificare la descrizione del prodotto a motivo del fatto che il prodotto di qualità «nastro» e gli altri tipi di TFP non costituiscono un unico prodotto.

    4.1.   Ambito dell’inchiesta

    (16)

    Si ricorda che i TFP sono tessuti fabbricati mediante la tessitura di filati di poliestere ai quali è applicato un finissaggio. I filati possono essere o non essere pretinti. Il finissaggio consiste di norma nella stampa o tintura dopo la tessitura, ma possono essere applicate ulteriori procedure di finissaggio per realizzare per esempio un effetto buccia di pesca o per rendere il tessuto idrorepellente.

    (17)

    Nel considerando 8 del regolamento originario si fa riferimento al fatto che il prodotto in esame non comprende i TFP di filati di diversi colori, la cui stoffa è formata mediante tessitura dei filati pretinti e il cui motivo o design viene creato con la tessitura stessa. Tali tessuti classificati ai codici NC 5407 53 00 e 5407 61 50 sono esclusi dalla definizione del prodotto e non sono oggetto, di conseguenza, delle misure in vigore.

    (18)

    Il richiedente ha affermato nella sua domanda di riesame che il prodotto di qualità «nastro» non rientra nella definizione del prodotto di cui al regolamento originario poiché, essendo costituito di filati pretinti, corrisponde al prodotto descritto al precedente considerando 17. Il richiedente ha inoltre sostenuto di aver coerentemente dichiarato le proprie importazioni relative al prodotto di qualità «nastro» originarie della RPC al codice NC 5407 53 00 anche precedentemente all’imposizione di misure antidumping nel 2005. A questo proposito occorre notare che un regolamento antidumping quale il presente non è lo strumento giuridico appropriato per stabilire a quale codice NC avrebbero dovuto essere classificate spedizioni specifiche. Tale questione è di competenza in primo luogo delle autorità nazionali, che possono ricorrere all’occorrenza a informazioni tariffarie vincolanti e/o avvalersi della possibilità di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale. Tuttavia, nell’eventualità non vi sia nessun prodotto importato dal richiedente che possa essere oggetto del dazio antidumping istituito dal regolamento originario, la presente inchiesta di riesame risulterebbe nella pratica priva di senso. Dall’inchiesta è risultato a tale proposito che il prodotto di qualità «nastro» è effettivamente costituito di filati pretinti, ma che tali filati non sono di colori diversi e che nessun motivo risulta dalla loro tessitura. Di conseguenza, ai fini della presente inchiesta si considera che il prodotto di qualità «nastro» si distingue dal prodotto descritto nel considerando 17.

    (19)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha affermato che il prodotto di qualità «nastro» deve essere considerato come costituito da filati di diversi colori, poiché il carbonio che non è sciolto in modo omogeneo nel filato di poliestere crea diverse tonalità di nero nel filato. Il richiedente giustifica tale affermazione facendo riferimento alle note di sottovoci di cui all’allegato I, parte seconda, sezione XI, del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (5), in cui la definizione dei tessuti di filati di diversi colori comprende i tessuti costituiti da filati con sfumature dello stesso colore, nonché facendo riferimento al parere di esperti indipendenti.

    (20)

    In risposta a tale affermazione, va rilevato che il presente regolamento non mira a stabilire a quale codice NC devono essere classificate le importazioni di prodotto di qualità «nastro». Questo argomento è stato perciò considerato irrilevante ai fini della presente inchiesta, poiché, come sopra menzionato, le questioni riguardanti la classificazione doganale sono principalmente di competenza delle autorità nazionali preposte.

    (21)

    Nella sua richiesta di riesame, il richiedente ha affermato anche che l’inchiesta iniziale, all’apertura e nelle fasi provvisorie, verteva su TFP impiegati esclusivamente per confezioni e che la definizione del prodotto in esame oggetto delle misure antidumping doveva comprendere solo tessuti di questo tipo. Il richiedente ha sostenuto altresì che la definizione del prodotto dell’inchiesta iniziale è stata ampliata soltanto nel regolamento originario che istituisce dazi antidumping definitivi che coprono tutti gli utilizzi. Ha affermato inoltre che il prodotto di qualità «nastro» è impiegato nell’industria automobilistica per applicazioni molto specifiche e non dovrebbe quindi essere considerato parte del prodotto in esame.

    (22)

    Per quanto riguarda questa obiezione va ricordato che l’avviso di apertura dell’inchiesta iniziale (6) si riferiva a TFP «generalmente impiegati per confezioni» e non a TFP impiegati esclusivamente per confezioni. Questo significa che, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, non vi è stato alcun ampliamento del prodotto in esame tra la fase di apertura e l’imposizione di misure definitive. Ad eccezione di un chiarimento a proposito dell’inclusione nella definizione del prodotto dei TFP «tinti di bianco», non vi è nessun’altra differenza fra il prodotto in esame quale definito nel regolamento (CE) n. 426/2005 della Commissione (7) («regolamento provvisorio») e il regolamento definitivo dell’inchiesta iniziale (ovvero il «regolamento originario»). In entrambi i regolamenti non viene stabilito, né nel dispositivo (articolo 1, paragrafo 1) né nei considerando riguardanti la definizione del prodotto in esame, che i TFP importati per uno specifico utilizzo finale siano esenti dal dazio. Nel regolamento provvisorio, in particolare nella prima frase del considerando 11, figura una descrizione del prodotto in esame sulla base delle caratteristiche fisiche. Anche qui viene menzionato soltanto che i TFP sono «generalmente» impiegati per confezioni, senza che questo costituisca in qualche modo una condizione per la loro inclusione nell’inchiesta o perché siano oggetto dei dazi (provvisori). Successivamente, in considerazione delle numerose applicazioni individuate nel corso dell’inchiesta iniziale quali l’arredamento e la decorazione, è stato ricordato esplicitamente al considerando 6 del regolamento originale che nella definizione del prodotto rientrano tutti i TFP, indipendentemente dal loro impiego finale. Di conseguenza il prodotto di qualità «nastro» e tutti gli altri TFP, compresi quelli impiegati nel settore automobilistico, rientravano nella definizione del prodotto in esame dell’inchiesta iniziale.

    (23)

    Il richiedente ha sostenuto inoltre, con argomentazioni simili alle precedenti, di non aver potuto avvalersi del proprio diritto di difesa nel corso dell’indagine iniziale in quanto fra la fase provvisoria e quella definitiva la descrizione del prodotto era stata ampliata senza che le eventuali parti interessate fossero specificamente informate di tale modifica. Il richiedente ha dichiarato che questa è la ragione per cui né lui né il suo fornitore cinese hanno collaborato all’inchiesta iniziale.

    (24)

    Va ricordato che, come indicato al considerando 22, la definizione del prodotto non è stata ampliata durante l’inchiesta iniziale in quanto altri eventuali impieghi diversi dalle confezioni erano già presi in considerazione nella fase di apertura. Inoltre il richiedente è un importatore esperto che, avendo collaborato ad altre inchieste antidumping, è a conoscenza delle procedure e delle fonti di informazione (quali la Gazzetta ufficiale) relative a tali inchieste. È inoltre importante rilevare in questo contesto che, come indicato ai considerando 9 e 10 del regolamento originario, dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio diverse parti interessate hanno presentato obiezioni in merito all’istituzione di misure riguardo ai TFP impiegati per utilizzi diversi dalle confezioni (per esempio per l’arredamento, la decorazione, gli ombrelli). Ciò mostra che le parti interessate hanno compreso che l’indagine non si è mai limitata esclusivamente ai TFP impiegati per le confezioni. Di conseguenza l’obiezione è stata respinta.

    (25)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha dichiarato di avere presentato osservazioni nel corso dell’inchiesta iniziale e di avere parallelamente discusso la questione con diverse associazioni tessili coinvolte in tale inchiesta. Secondo il richiedente, la Commissione non ha mai indicato in alcun modo che il prodotto di qualità «nastro» potesse rientrare nell’ambito dell’inchiesta o delle misure.

    (26)

    Si sottolinea anzitutto che il richiedente era senza dubbio pienamente consapevole dell’esistenza dell’inchiesta iniziale. Inoltre, come spiegato precedentemente, l’inchiesta riguardava i TFP fin dal principio. Per di più, il richiedente non ha fornito alcun elemento di prova per dimostrare che la Commissione abbia escluso il prodotto di qualità «nastro» dalla definizione del prodotto dell’inchiesta iniziale o che un’altra parte abbia mai suggerito che la Commissione dovesse farlo. Le osservazioni presentate dal richiedente durante l’inchiesta iniziale riguardavano in realtà aspetti generali dell’inchiesta attinenti all’interesse della Comunità e questioni relative alla possibilità di includere tessuti candeggiati o non candeggiati nell’ambito di applicazione delle misure antidumping. È possibile che il richiedente non si sia ritenuto interessato dall’inchiesta iniziale per quanto riguarda le sue importazioni del prodotto di qualità «nastro». Se così stessero le cose, la motivazione sembra essere che il richiedente dichiarava le proprie importazioni del prodotto di qualità «nastro» al codice NC 5407 53 00, che non era oggetto dell’inchiesta iniziale. L’ambito dell’inchiesta non è tuttavia limitato dal fatto che un operatore possa aver dichiarato a un codice NC inesatto merci che rientrano nella definizione del prodotto. Per questi motivi l’obiezione del richiedente è stata respinta.

    (27)

    Stante quanto precede, si conferma che le importazioni di prodotto di qualità «nastro» originarie della RPC rientrano nell’ambito delle misure di cui al regolamento originario.

    4.2.   Confronto fra il prodotto di qualità «nastro» e altri tipi di TFP

    (28)

    Al fine di esaminare se il prodotto di qualità «nastro» e gli altri tipi di TFP costituiscono un unico prodotto, il confronto fra il prodotto di qualità «nastro» e gli altri tipi di TFP si è basato sulle caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche di base. Sono stati inoltre considerati altri criteri secondari, quali i metodi di fabbricazione, i prezzi, gli utilizzi finali e l’intercambiabilità.

    4.2.1.   Caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto di qualità «nastro»

    (29)

    L’inchiesta ha rivelato che i filati utilizzati per preparare i fili impiegati nella tessitura del prodotto di qualità «nastro» contengono una piccola quantità di carbonio (meno del 3 %). Per la fabbricazione di tali filati vengono fatte sciogliere scaglie contenenti carbonio e scaglie di poliestere puro; il materiale viene poi fatto passare attraverso piccoli orifizi, ottenendo filamenti neri che vengono successivamente filati.

    (30)

    L’aggiunta di carbonio nella materia prima conferisce al prodotto di qualità «nastro» una colorazione nera resistente ai vari trattamenti di decolorazione sia chimici (lavaggio con sapone o immersione in solvente) che meccanici (sfregamento a secco o a umido). L’uso di questa materia prima fa diminuire la resistenza alla trazione del prodotto di qualità «nastro» in confronto ad altri tipi di TFP prodotti con lo stesso numero di fili.

    (31)

    Il richiedente ha sostenuto che era possibile operare un’ulteriore distinzione fra il prodotto di qualità «nastro» e gli altri tipi di TFP per il fatto che la sua minore resistenza alla trazione consente di strapparlo con le mani. Tale proprietà del prodotto di qualità «nastro» risponde a un’esigenza specifica dell’industria automobilistica, consentendo agli operai, nella preparazione di cavi isolati, di tagliare rapidamente il nastro adesivo.

    (32)

    Un produttore comunitario del prodotto di qualità «nastro» fabbrica tuttavia un altro tipo di prodotto di qualità «nastro» impiegato anch’esso nell’industria automobilistica che non può essere strappato con le mani. Anche questo tessuto si ottiene da filati contenenti carbonio, ma quest’ultimo è presente nel filato in percentuale minore rispetto al prodotto di qualità «nastro» fabbricato dal produttore esportatore cinese che ha collaborato, e importato dal richiedente. Tale attività di produzione e le caratteristiche specifiche del prodotto venduto dal produttore comunitario sono state esaminate durante la visita di verifica effettuata dalla Commissione. Si è inoltre riscontrato che anche altri tipi di TFP possono essere strappati con le mani se sono costituiti da un numero ridotto di fili. Non si è potuto pertanto considerare questa proprietà un’effettiva caratteristica del prodotto di qualità «nastro» in contrapposizione ad altri TFP, né una caratteristica che consenta l’esclusione del prodotto di qualità «nastro» dalla definizione del prodotto in esame. Le stesse considerazioni valgono per il confronto della resistenza alla trazione.

    (33)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha ribadito che il prodotto di qualità «nastro» ha una resistenza alla trazione significativamente minore rispetto ai TFP, poiché a parità di filati la resistenza alla trazione del prodotto di qualità «nastro» è inferiore del 20 % a quella dei TFP. Egli ha riconosciuto che i TFP con un numero inferiore di filati possono essere strappati con le mani, ma che non sono adatti al film di colla, in quanto quest’ultima penetrerebbe nel tessuto a causa della sua densità inferiore.

    (34)

    In merito a tale argomentazione si fa presente che durante l’inchiesta nessuna delle parti interessate è stata in grado di identificare una soglia chiara e obiettiva di resistenza alla trazione che consentisse di distinguere il prodotto di qualità «nastro» da altri tipi di TFP, e non soltanto da TFP con lo stesso numero di filati. L’inchiesta ha rivelato inoltre che il prodotto di qualità «nastro» con una resistenza alla trazione superiore può essere prodotto a seconda delle caratteristiche specifiche richieste dai clienti di tale prodotto. Il richiedente non ha infine indicato alcuna soglia assoluta per la resistenza alla trazione e per la densità al di sotto della quale la colla penetrerebbe nel tessuto. Di conseguenza, le argomentazioni sono state respinte.

    (35)

    Per quanto riguarda la natura delle materie prime impiegate nel prodotto di qualità «nastro», si rileva che la percentuale di carbonio contenuto nel filato è molto bassa: dall’1 % al 3 %, stando ai prodotti di qualità «nastro» esaminati durante l’inchiesta. Dall’inchiesta è anche emerso che non è possibile misurare l’esatta percentuale di carbonio a filato finito. Di conseguenza è molto difficile rilevare il tenore di carbonio nel tessuto. Anche il richiedente ha confermato quanto precede nelle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive.

    (36)

    Per quanto riguarda il colore del prodotto di qualità «nastro», è opportuno precisare in primo luogo che, contrariamente a quanto affermato dal richiedente a proposito del fatto che possa essere soltanto nero, il prodotto di qualità «nastro» finito può essere nero o grigiastro a seconda della percentuale di carbonio contenuto nel filato. Si sottolinea che i TFP tinti di colore nero o grigio dopo la tessitura hanno esattamente lo stesso aspetto del prodotto di qualità «nastro» e che a occhio nudo non è possibile fare alcuna distinzione fra i diversi tipi.

    (37)

    Per quanto riguarda la solidità del colore del prodotto di qualità «nastro», è riconosciuto che il prodotto di qualità «nastro» è resistente ai trattamenti di decolorazione, ma durante l’inchiesta è stata provata la solidità del colore anche per i TFP fabbricati con filati pretinti. Non è stato inoltre possibile individuare durante l’inchiesta una soglia misurabile per distinguere i tessuti «soggetti a decolorazione» da quelli «non soggetti a decolorazione», in particolare per quanto riguarda i TFP costituiti di filati pretinti. Si nota infatti che, conformemente alle note di sottovoci di cui all’allegato I, parte seconda, sezione XI, del Regolamento (CEE) n. 2658/87, la definizione di «tessuti tinti» comprende i tessuti costituiti da filati a colori di un solo colore uniforme. Secondo lo stesso documento, la definizione di «filati a colori» comprende i filati tinti in massa diversamente che in bianco. La solidità del colore non può dunque essere considerata una differenza sostanziale tra il prodotto di qualità «nastro» e gli altri tipi di TFP.

    (38)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha presentato una relazione di un istituto tecnico specializzato in prodotti tessili e chimici, finalizzata a provare che la solidità del colore del prodotto di qualità «nastro» costituiva un’effettiva caratteristica di tale prodotto. Tale relazione era basata sul cosiddetto «metodo di Baumgarte» che consiste nell’immergere il tessuto in un solvente quale il clorobenzolo. In seguito al test, il prodotto di qualità «nastro» mantiene il colore nero, mentre i TFP tinti di nero in superficie si decolorano lasciando il colore nel bagno di solvente.

    (39)

    A tale riguardo, dopo aver riesaminato le diverse relazioni presentate dal richiedente nel corso dell’inchiesta, si nota che gli esperti distinguono due metodi di tintura dei TFP: per immersione del filato o del tessuto stesso in un bagno di colore (tintura in superficie) oppure sciogliendo il colore all’interno del poliestere durante la produzione del filato (tintura in massa). La metodologia proposta nelle diverse relazioni consente di distinguere tra i TFP tinti di nero in massa e altri TFP tinti di nero in superficie. Le relazioni non dimostrano tuttavia che il prodotto di qualità «nastro» sia l’unico tipo possibile di TFP tinto di nero in massa. Esse non forniscono quindi elementi per distinguere il prodotto di qualità «nastro» dai TFP costituiti da filati tinti di nero in massa. Tali relazioni confermano persino che anche i TFP tinti in massa resisterebbero al test di decolorazione nel solvente. Di conseguenza, la resistenza al solvente non può essere considerata un’effettiva caratteristica del prodotto di qualità «nastro» in contrapposizione ad altri TFP, e l’argomentazione deve essere respinta.

    (40)

    Stante quanto precede, si è concluso che, malgrado alcune differenze, non esistono caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche che consentano di distinguere chiaramente il prodotto di qualità «nastro» dagli altri tipi di TFP.

    4.2.2.   Metodo di fabbricazione

    (41)

    Dall’inchiesta è risultato che per fabbricare il prodotto di qualità «nastro» e gli altri tipi di TFP possono essere utilizzati gli stessi impianti di produzione poiché vengono impiegati gli stessi telai per la tessitura di tutti i tipi di TFP, mentre il finissaggio è di norma oggetto di subfornitura sia nel caso del prodotto di qualità «nastro» sia nel caso degli altri tipi di TFP. Tutti i produttori di prodotto di qualità «nastro» visitati durante l’inchiesta producono in effetti prodotto di qualità «nastro» e altri tipi di TFP.

    (42)

    Dall’inchiesta risulta tuttavia che vi sono alcune differenze fra il finissaggio del prodotto di qualità «nastro» e quello degli altri tipi di TFP. Dato che il prodotto di qualità «nastro» alla fine viene spalmato di colla, prima della vendita ne viene compresso un lato in modo da far aderire il film di colla soltanto al lato non compresso (il cosiddetto processo di «calandratura»). Inoltre il prodotto di qualità «nastro» non necessita di tintura o stampa per ottenere la colorazione nera come nel caso di altri tipi di TFP tinti. Tuttavia anche fra gli altri tipi di TFP esiste un’ampia gamma di possibili finissaggi, ma tutti sono stati considerati come un unico prodotto nell’indagine iniziale.

    (43)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha affermato che gli impianti di produzione comuni non costituivano un elemento per concludere che i TFP tessuti con filati pretinti dovessero essere considerati come un singolo prodotto.

    (44)

    In merito a questa argomentazione si ricorda, come indicato al considerando 28, che gli elementi principali per determinare se il prodotto di qualità «nastro» e altri tipi di TFP debbano essere considerati come un singolo prodotto o come due prodotti diversi sono proprio le caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche dei prodotti. È tuttavia possibile esaminare altri criteri supplementari quali il processo di produzione e l’intercambiabilità tra i vari tipi di prodotto. A tale riguardo si ricorda anche che il fine dell’inchiesta non è quello di esaminare se i TFP tessuti da filati pretinti rientrino nella definizione del prodotto in esame, ma stabilire più specificatamente se il prodotto di qualità «nastro» è parte del prodotto in esame. Di conseguenza, le argomentazioni sono state respinte.

    (45)

    Il richiedente ha inoltre dichiarato che esistono differenze nel processo di produzione poiché, in confronto ad altri tipi di TFP, per il prodotto di qualità «nastro» si utilizza una diversa materia prima e non è necessaria un’ulteriore tintura o stampa.

    (46)

    In merito a questa argomentazione concernente la differenza di materie prime utilizzate, si è già indicato al considerando 29 che la materia prima utilizzata per il prodotto di qualità «nastro» è leggermente diversa dagli altri filati pretinti utilizzati per tessere i TFP, in quanto contiene una piccola percentuale di carbonio. Si ricorda tuttavia che tutte le parti, tra cui il richiedente, hanno convenuto che è impossibile misurare il tenore di carbonio nel tessuto finale, quindi la materia prima leggermente diversa non può essere identificata nel prodotto finale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (47)

    Il richiedente ha anche affermato che l’assenza di tintura o stampa era stata precedentemetne usata per escludere i tessuti greggi dall’ambito di applicazione delle misure, pertanto lo stesso principio si dovrebbe applicare al prodotto di qualità «nastro».

    (48)

    In merito all’argomentazione concernente l’assenza della fase di tintura o stampa nel processo di produzione del prodotto finito di qualità «nastro», si nota che le stesse considerazioni valgono per i TFP composti da filati pretinti e che questi ultimi rientrano nel prodotto in esame. Il tessuto greggio era considerato un prodotto diverso dai TFP, ma il prodotto di qualità «nastro» non può essere considerato greggio poiché dopo la tessitura è sottoposto a diverse operazioni di finissaggio quali la calandratura (di cui al considerando 42), la spianatura (operazione di riscaldamento che impedisce il restringimento del tessuto) e la sbozzinatura (operazione di lavaggio che elimina le bozzime applicate ai filati prima della tessitura). L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (49)

    Stante quanto precede, si conclude che il metodo di fabbricazione del prodotto di qualità «nastro» è molto simile al metodo di fabbricazione degli altri tipi di TFP.

    4.2.3.   Differenze di prezzo

    (50)

    Secondo le informazioni verificate raccolte durante l’inchiesta, non esiste una netta differenza di prezzo tra prodotto di qualità «nastro» e TFP neri tinti in pezza: il costo più elevato di materia prima impiegata per il prodotto di qualità «nastro» sembra essere compensato dall’assenza di costi per tintura e stampa. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente nella domanda di riesame, il prodotto di qualità «nastro» non può essere pertanto considerato un prodotto ad alto valore aggiunto rispetto ad altri tipi di TFP.

    4.2.4.   Utilizzi finali e intercambiabilità

    (51)

    Si riconosce che il prodotto di qualità «nastro» è impiegato principalmente per produrre un nastro adesivo utilizzato per l’isolamento dei cavi nell’industria automobilistica. Questo prodotto è molto comune per questo tipo di impiego, come confermato dai cataloghi dei maggiori produttori comunitari di nastri adesivi utilizzati nel settore automobilistico. Possono essere impiegati anche altri tipi di TFP per la fabbricazione di nastri adesivi colorati per l’industria automobilistica, ma per un’applicazione diversa, per esempio la marcatura.

    (52)

    Tuttavia, durante l’inchiesta è stato riscontrato almeno un altro possibile utilizzo del prodotto di qualità «nastro»: esso può essere dotato di un rivestimento argentato per la fabbricazione di scuri opachi per le finestre di case mobili e l’inchiesta ha confermato che attualmente il prodotto di qualità «nastro» viene venduto per questo specifico impiego. Si ricorda che i TFP possono essere impiegati per svariate applicazioni al di fuori dalle confezioni, che comprendono tendaggi oscuranti, borse, tappezzerie, mobili per ufficio, ecc., come risulta dalle informazioni disponibili. Inoltre, una delle parti interessate ha sostenuto la possibilità di impiegare il prodotto di qualità «nastro» per le confezioni, per esempio per realizzare le fodere. Data la scarsa collaborazione da parte dei produttori cinesi di prodotto di qualità «nastro», non si può neanche escludere che vi siano altri impieghi possibili per il prodotto di qualità «nastro».

    (53)

    È opportuno notare inoltre che le caratteristiche tecniche del prodotto di qualità «nastro» ne consentono l’utilizzo come rivestimento per sedili, rendendolo intercambiabile con altri tipi di TFP impiegati per tale applicazione e oggetto delle misure antidumping.

    (54)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha affermato che le caratteristiche del prodotto di qualità «nastro» sono destinate ad un utilizzo specifico nell’industria automobilistica e che l’imballaggio in maxi rotoli industriali da 3 500 metri rende il prodotto puramente tecnico e non adatto ad impieghi nel settore delle confezioni, dove sono previsti rotoli della lunghezza massima di 100 metri. Il richiedente ha anche indicato che i tessuti dotati di un rivestimento argentato non rientrano nell’ambito di applicazione delle misure antidumping applicabili ai TFP e quindi non dovrebbero essere paragonati al prodotto di qualità «nastro» nel quadro del presente riesame relativo alla definizione del prodotto.

    (55)

    In merito a questa argomentazione, si è già indicato al considerando 51 che l’impiego principale del prodotto di qualità «nastro» riscontrato durante l’inchiesta era l’isolamento dei cavi nell’industria automobilistica. L’inchiesta ha tuttavia rivelato almeno un altro impiego, ovvero il prodotto di qualità «nastro» dotato di un rivestimento argentato per la fabbricazione di scuri opachi per case mobili. Come dichiarato dal richiedente, in realtà i tessuti dotati di un rivestimento argentato non rientrano nell’ambito di applicazione delle misure antidumping applicabili ai TFP così come il nastro adesivo, poiché entrambi sono prodotti di consumo finale del prodotto di qualità «nastro». Il prodotto di qualità «nastro» rappresenta in entrambi i casi il materiale di base per la produzione di scuri opachi (in cui il prodotto viene dotato di un rivestimento argentato) e nastro adesivo (in cui il prodotto è rivestito da un film di colla) e quindi si conferma che esiste almeno un altro possibile impiego del prodotto di qualità «nastro» oltre all’isolamento dei cavi nell’industria automobilistica. In merito all’argomentazione relativa all’imballaggio del prodotto di qualità «nastro», si fa presente che è possibile produrre rotoli di dimensioni inferiori, nel caso in cui il prodotto sia destinato ad un impiego finale diverso dall’industria automobilistica. Di conseguenza, le argomentazioni sono state respinte.

    (56)

    Il richiedente ha anche contestato la possibilità che il prodotto di qualità «nastro» sia impiegato nella produzione di fodere, e ha proposto di consultare un istituto tessile indipendente in merito. Egli ha similmente messo in discussione il possibile impiego del prodotto di qualità «nastro» come rivestimento per sedili a causa della sua scarsa resistenza alla trazione e al fatto che aumenterebbe la sudorazione dell’utilizzatore di tale sedile.

    (57)

    Poiché le parti interessate hanno presentato soltanto prove contraddittorie relative alla possibilità di utilizzare il prodotto di qualità «nastro» per fodere o rivestimenti, l’impiego di tale prodotto nel settore delle confezioni non è stato sufficientemente dimostrato. Ciononostante, resta il fatto che è stato riscontrato almeno un altro impiego del prodotto di qualità «nastro», ovvero la produzione di scuri opachi dotati di un rivestimento argentato. Si ricorda che le misure antidumping istituite dopo l’inchiesta iniziale si applicano ai TFP destinati a qualunque impiego e non solo alle confezioni. Pertanto si è dovuto respingere tale obiezione.

    (58)

    Stante quanto precede, si conclude che il prodotto di qualità «nastro» e altri tipi di TFP sono almeno parzialmente intercambiabili.

    4.2.5.   Conclusione

    (59)

    Stante quanto precede, si reputa che le eventuali differenze fra il prodotto di qualità «nastro» e gli altri tipi di TFP non sono tali da poter concludere che il prodotto di qualità «nastro» sia un prodotto diverso con caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche di base che si distinguono facilmente. Va pertanto concluso che il prodotto di qualità «nastro» e gli altri tipi di TFP costituiscono un unico prodotto ai sensi del regolamento di base.

    5.   ALTRE OSSERVAZIONI

    (60)

    Alcune parti hanno affermato che l’esame del pregiudizio e dell’interesse della Comunità relativo al prodotto di qualità «nastro» nell’inchiesta iniziale non era stato effettuato correttamente, poiché all’epoca non si era individuato nessun produttore comunitario del prodotto di qualità «nastro» e poiché non si era data all’industria automobilistica la possibilità di rispondere alla proposta di istituire misure relative al prodotto di qualità «nastro».

    (61)

    In merito a tale argomentazione si sottolinea che non è stata dimostrata l’assenza di produttori comunitari del prodotto di qualità «nastro» nella Comunità e che non si può escludere che il prodotto di qualità «nastro» sia stato oggetto dell’inchiesta iniziale senza essere classificato come tale. Si sottolinea comunque che è possibile istituire misure su un prodotto anche se non tutti i sottotipi di tale prodotto sono stati sottoposti a inchiesta separatamente.

    (62)

    Quanto alla presente inchiesta, si ricorda che lo scopo è quello di valutare se il prodotto di qualità «nastro» debba essere considerato un prodotto diverso dagli altri tipi di TFP, e non quello di effettuare una valutazione del pregiudizio causato all’industria comunitaria o effettuare una valutazione dell’interesse della Comunità. È bene tuttavia sottolineare che dall’inchiesta è emersa la presenza di almeno un produttore comunitario del prodotto di qualità «nastro», il quale fornisce il mercato dal 2008 ed è coinvolto da molti anni nel processo produttivo di semilavorati di qualità «nastro». Nella Comunità esisteva almeno un’altra società attiva nella produzione di semilavorati di qualità «nastro» durante il periodo considerato. Si ricorda inoltre che nel corso della presente inchiesta l’industria automobilistica (Associazione europea dei costruttori di automobili — ACEA) è stata contattata e ha dichiarato di non essere una parte interessata. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    6.   CONCLUSIONI CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

    (63)

    Dalle conclusioni di cui sopra risulta che, malgrado alcune differenze, il prodotto di qualità «nastro» e altri tipi del prodotto oggetto delle misure hanno in comune le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base. Inoltre non si è potuto dimostrare che il prodotto di qualità «nastro» abbia un unico possibile utilizzo e che altri tipi del prodotto oggetto di misure non siano intercambiabili. Si conclude di conseguenza che il prodotto di qualità «nastro» e altri tipi di TFP debbano essere considerati come un unico prodotto e che il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di TFP originari della RPC debba concludersi senza modifica delle misure antidumping in vigore.

    (64)

    Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali sono state formulate le precedenti conclusioni. È stato loro concesso un termine per presentare le loro osservazioni sulle informazioni comunicate.

    (65)

    Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate ma non hanno cambiato la conclusione di non modificare la definizione dei prodotti cui si applicano le misure antidumping vigenti sulle importazioni di Tribunale della funzione pubblica,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della RPC viene chiuso senza modificare le misure antidumping in vigore.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. BILDT


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2)  GU L 240 del 16.9.2005, pag. 1.

    (3)  GU L 246 del 21.9.2007, pag. 1.

    (4)  GU C 163 del 26.6.2008, pag. 38.

    (5)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (6)  GU C 160 del 17.6.2004, pag. 5.

    (7)  GU L 69 del 16.3.2005, pag. 6.


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