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Document 32009R0396
Regulation (EC) No 396/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 amending Regulation (EC) No 1081/2006 on the European Social Fund to extend the types of costs eligible for a contribution from the ESF
Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE
Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE
GU L 126 del 21.5.2009, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1304
21.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 396/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 maggio 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 148,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (3), statuisce che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve talune eccezioni previste per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo (FSE). |
(2) |
L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce quali spese sono ammissibili a un contributo del FSE a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento. |
(3) |
La crisi finanziaria giustifica la necessità di semplificare ulteriormente le norme al fine di facilitare l’accesso alle sovvenzioni cofinanziate dal FSE. |
(4) |
Nella relazione annuale per il 2007, la Corte dei conti europea ha raccomandato alle autorità legislative e alla Commissione di essere pronte a rivedere la concezione dei futuri programmi di spesa, prendendo in debita considerazione la semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili e il maggiore ricorso a pagamenti di somme forfettarie o a pagamenti sulla base di costi fissi in luogo del rimborso delle «spese effettive». |
(5) |
Al fine di garantire la necessaria semplificazione della gestione, dell’amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione del FSE, in particolare di quelle legate ad un metodo di rimborso basato sul risultato, è opportuno aggiungere due ulteriori forme di costi ammissibili, segnatamente le somme forfettarie e i costi fissi basati su tabelle standard di costi unitari. |
(6) |
Al fine di garantire la certezza del diritto con riguardo all’ammissibilità delle spese, è opportuno che tale semplificazione si applichi a tutte le sovvenzioni del FSE. Sarebbe pertanto necessaria un’applicazione retroattiva a decorrere dal 1o agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1081/2006. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1081/2006, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 è modificato come segue:
1) |
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
sono aggiunti i seguenti commi: «Le opzioni di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione. I costi di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile. L’importo forfettario di cui alla lettera b), punto iii), non eccede la somma di 50 000 EUR.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 6 maggio 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. KOHOUT
(1) Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 maggio 2009.
(3) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
(4) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12.