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Document 32009R0181

Regolamento (CE) n. 181/2009 della Commissione, del 6 marzo 2009 , che sospende gli acquisti all’intervento di burro a prezzo fisso fino al 31 agosto 2009

GU L 63 del 7.3.2009, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/181/oj

7.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/5


REGOLAMENTO (CE) N. 181/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2009

che sospende gli acquisti all’intervento di burro a prezzo fisso fino al 31 agosto 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione, del 5 febbraio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Dalle comunicazioni presentate dagli Stati membri il 5 marzo 2009 a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 105/2008 risulta che il quantitativo totale di burro conferito all’intervento a prezzo fisso dal 1o marzo 2009 ha superato il limite di 30 000 tonnellate di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre pertanto sospendere gli acquisti all’intervento di burro a prezzo fisso fino al 31 agosto 2009, fissare una percentuale unica per i quantitativi ricevuti dalle autorità competenti degli Stati membri il 4 marzo 2009 e respingere le offerte ricevute dalle autorità competenti degli Stati membri il 5 marzo 2009 o successivamente a tale data.

(2)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 105/2008, il burro conferito all’intervento deve essere confezionato e consegnato in blocchi del peso netto di almeno 25 kg. Di conseguenza, i quantitativi di burro che sono stati moltiplicati per una percentuale unica devono essere arrotondati per difetto al multiplo di 25 kg più vicino.

(3)

Gli organismi di intervento devono informare i venditori, subito dopo la pubblicazione, della percentuale unica e della sospensione degli acquisti all’intervento a prezzo fisso. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti all’intervento di burro a prezzo fisso sono sospesi fino al 31 agosto 2009.

Il quantitativo totale delle offerte di burro all’intervento, che le autorità competenti degli Stati membri hanno ricevuto da ciascun venditore a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 105/2008 il 4 marzo 2009 è accettato, moltiplicato per una percentuale unica del 65,0821 % e arrotondato per difetto al multiplo di 25 kg più vicino.

Le offerte ricevute dalle autorità competenti degli Stati membri il 5 marzo 2009 o successivamente a tale data, fino al 31 agosto 2009, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 32 del 6.2.2008, pag. 3.


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