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Document 32009D0896

    2009/896/CE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009 , relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

    GU L 321 del 8.12.2009, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/896/oj

    Related international agreement

    8.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 321/38


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 30 novembre 2009

    relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

    (2009/896/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l'accordo»).

    (2)

    L’accordo è stato firmato, a nome della Comunità, il 28 maggio 2009 ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione 2009/478/CE del Consiglio (2).

    (3)

    È opportuno approvare l'accordo.

    (4)

    L’accordo istituisce un comitato misto di gestione dell’accordo che dovrebbe adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del medesimo comitato.

    (5)

    Conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 del detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato, a nome della Comunità, l’accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3).

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo (4).

    Articolo 3

    La Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, nel comitato misto di esperti istituito dall’articolo 6 dell’accordo.

    Articolo 4

    La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio, decide la posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del medesimo comitato, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4 dell’accordo.

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

    Per il Consiglio

    La presidente

    B. ASK


    (1)  Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 169 del 30.6.2009, pag. 1.

    (3)  Per il testo dell'accordo cfr. GU L 169 del 30.6.2009, pag. 3.

    (4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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