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Document 32009D0891

2009/891/CE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009 , relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina

GU L 320 del 5.12.2009, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/891/oj

5.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/6


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina

(2009/891/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

previa consultazione del comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni tra la Bosnia-Erzegovina e l’Unione europea (UE) si stanno sviluppando nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e del partenariato europeo. Il 16 giugno 2008 la Bosnia-Erzegovina e la Commissione hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione e l’accordo interinale sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse.

(2)

L’economia della Bosnia-Erzegovina ha risentito in misura crescente della crisi economica e finanziaria internazionale dal quarto trimestre del 2008, con un calo della produzione, la diminuzione degli scambi commerciali e delle entrate fiscali.

(3)

La stabilizzazione e la ripresa economiche della Bosnia-Erzegovina sono sostenute dall’assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel maggio 2009 le autorità del paese hanno concordato con l’FMI un nuovo programma di spesa di 1,15 miliardi EUR per un periodo di tre anni, approvato dal consiglio di amministrazione dell’FMI nel luglio 2009.

(4)

In considerazione dell’aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche la Bosnia-Erzegovina ha chiesto un’assistenza macrofinanziaria comunitaria supplementare.

(5)

Poiché, secondo le ipotesi avanzate dall’FMI, per il 2010 permane un fabbisogno di finanziamento residuo nella bilancia dei pagamenti, l’assistenza macrofinanziaria è considerata una risposta adeguata alla richiesta della Bosnia-Erzegovina di sostenere la stabilizzazione economica nelle attuali circostanze eccezionali in collaborazione con il programma in corso dell’FMI. L’attuale assistenza finanziaria dovrebbe inoltre contribuire ad alleggerire il fabbisogno di finanziamento del bilancio.

(6)

Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari della Comunità in relazione all’assistenza finanziaria in oggetto, è necessario prevedere che la Bosnia-Erzegovina adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione a tale assistenza, nonché prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.

(7)

L’erogazione dell’assistenza finanziaria della Comunità lascia impregiudicati i poteri dell’autorità di bilancio.

(8)

È opportuno che l’assistenza in oggetto sia gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario.

(9)

I soli poteri di azione previsti dal trattato ai fini dell’adozione della presente decisione sono quelli di cui all’articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1.   La Comunità mette a disposizione della Bosnia-Erzegovina un’assistenza macrofinanziaria in forma di prestito per un importo massimo pari a 100 milioni di EUR in conto capitale, per una durata massima media di quindici anni, al fine di sostenere la stabilizzazione economica della Bosnia-Erzegovina e di alleggerire il fabbisogno della sua bilancia dei pagamenti e del bilancio individuati nel programma in corso dell’FMI.

2.   A tale scopo, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito le risorse necessarie a nome della Comunità.

3.   L’erogazione dell’assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione, in stretta collaborazione con il comitato economico e finanziario, secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e la Bosnia-Erzegovina.

4.   L’assistenza finanziaria della Comunità viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del memorandum d’intesa di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità fino ad un massimo di un anno.

Articolo 2

1.   Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità della Bosnia-Erzegovina le condizioni di politica economica cui è subordinata l’assistenza macrofinanziaria della Comunità, che saranno fissate in un memorandum d’intesa. Le condizioni sono conformi agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e la Bosnia-Erzegovina. Le condizioni finanziarie dell’assistenza sono specificate in dettaglio in un accordo sul prestito che verrà concluso tra la Commissione e le autorità della Bosnia-Erzegovina.

2.   Nel corso dell’attuazione dell’assistenza finanziaria della Comunità, la Commissione controlla la solidità degli accordi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Bosnia-Erzegovina, che sono pertinenti ai fini di tale assistenza.

3.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Bosnia-Erzegovina siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza comunitaria e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. A tal fine la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e, quando richiesto, con il comitato economico e finanziario.

Articolo 3

1.   La Commissione mette a disposizione della Bosnia-Erzegovina l’assistenza finanziaria della Comunità in due rate di prestito nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2. L’entità delle rate del prestito sarà fissato nel memorandum d’intesa.

2.   La Commissione decide sull’erogazione delle rate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente delle condizioni economiche stabilite nel memorandum d’intesa. Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

3.   I fondi comunitari sono versati alla Banca centrale della Bosnia-Erzegovina. Fatte salve le disposizioni da concordare nel memorandum d’intesa, compresa una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, il loro controvalore in valuta locale può essere trasferito al Tesoro della Bosnia-Erzegovina e ai suoi istituti in qualità di beneficiari finali.

Articolo 4

1.   Le operazioni comunitarie di assunzione ed erogazione del prestito di cui alla presente decisione sono effettuate in euro, utilizzando una data di valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d’interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2.   La Commissione adotta le disposizioni necessarie, qualora la Bosnia-Erzegovina lo richiede, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e affinché una clausola analoga venga inclusa nelle condizioni delle operazioni di prestito.

3.   Su richiesta della Bosnia-Erzegovina, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali o ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non comportano un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.   Tutte le spese sostenute dalla Comunità in relazione alle operazioni di assunzione e di erogazione di un prestito previsto dalla presente decisione sono a carico della Bosnia-Erzegovina.

5.   Il comitato economico e finanziario è tenuto informato dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

L’assistenza finanziaria della Comunità è attuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), e relative modalità di esecuzione (2). In particolare, il memorandum d’intesa e l’accordo sul prestito da concludere con le autorità della Bosnia-Erzegovina prevedono l’adozione da parte di quest’ultima di misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l’assistenza. Essi prevedono inoltre controlli da parte della Commissione, ivi compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che ha il diritto di effettuare verifiche e ispezioni in loco, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti, da eseguire in loco, se del caso.

Articolo 6

Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica stabilite nel memorandum d’intesa a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, i risultati economici e di bilancio della Bosnia-Erzegovina a tale data e la decisione della Commissione di erogare le rate dell’assistenza.

Articolo 7

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).


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