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Document 32009D0889

2009/889/CE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009 , relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia

GU L 320 del 5.12.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/889/oj

5.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia

(2009/889/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

previa consultazione del comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni tra la Georgia e l’Unione europea (UE) si stanno sviluppando nell’ambito della politica europea di vicinato, rafforzata dal partenariato orientale di recente inaugurazione.

(2)

Il Consiglio europeo straordinario del 1o settembre 2008 ha confermato la volontà dell’UE di rafforzare le relazioni tra la UE e la Georgia all’indomani del conflitto armato scoppiato nell’agosto 2008 tra la Georgia e la Russia.

(3)

La stabilizzazione e la ripresa economiche della Georgia sono sostenute dal Fondo monetario internazionale (FMI) attraverso un accordo stand-by approvato il 15 settembre 2008.

(4)

Ad una conferenza dei donatori tenutasi il 22 ottobre 2008 la comunità internazionale si è impegnata a sostenere la ripresa economica della Georgia, in conformità con la valutazione congiunta dei bisogni condotta dalle Nazioni Unite e dalla Banca mondiale.

(5)

La Comunità europea ha annunciato un’assistenza a favore della Georgia per il periodo 2008-2010 per un valore massimo di 500 milioni di EUR.

(6)

Poiché per il 2009-2010 permane un ingente fabbisogno di finanziamento residuo nella bilancia dei pagamenti, l’assistenza macrofinanziaria è compresa nel pacchetto di misure comunitarie in favore della Georgia.

(7)

Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari della Comunità in relazione all’assistenza finanziaria in oggetto, è necessario prevedere che la Georgia adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione a tale assistenza, nonché prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.

(8)

L’erogazione dell’assistenza finanziaria della Comunità lascia impregiudicati i poteri dell’autorità di bilancio.

(9)

È opportuno che l’assistenza in oggetto sia gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario.

(10)

I soli poteri di azione previsti dal trattato ai fini dell’adozione della presente decisione sono quelli di cui all’articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1.   La Comunità mette a disposizione della Georgia un’assistenza finanziaria di un importo massimo pari a 46 milioni di EUR consistente in sovvenzioni a sostegno dell’impegno della Georgia di ripresa dell’economia — colpita inoltre dalla crisi finanziaria internazionale — all’indomani del conflitto, alleviando i vincoli finanziari che gravano sull’attuazione del programma di riforma economica del governo.

2.   L’assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario e secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e la Georgia.

3.   L’assistenza finanziaria della Comunità viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del memorandum d’intesa di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità fino ad un massimo di un anno.

Articolo 2

1.   Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità della Georgia le condizioni di politica economica e finanziarie cui è subordinata l’assistenza finanziaria della Comunità, che saranno fissate in un memorandum d’intesa e in un accordo di sovvenzione. Le condizioni sono conformi agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e la Georgia.

2.   Nel corso dell’attuazione dell’assistenza finanziaria della Comunità, la Commissione controlla la solidità degli accordi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Georgia che sono pertinenti ai fini di tale assistenza.

3.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Georgia siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza comunitaria e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica e finanziarie concordate. A tal fine la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e, quando richiesto, con il comitato economico e finanziario.

Articolo 3

1.   La Commissione mette l’assistenza finanziaria della Comunità a disposizione della Georgia in due rate.

2.   La Commissione decide sull’erogazione delle rate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dall’FMI e di ogni altra condizione concordata tra la Georgia e la Comunità conformemente all’articolo 2, paragrafo 1. Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

3.   I fondi comunitari sono versati alla Banca nazionale della Georgia. Fatte salve le disposizioni da concordarsi nel memorandum d’intesa, compresa una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, il loro controvalore in valuta locale può essere trasferito al ministero del Tesoro della Georgia in qualità di beneficiario finale.

Articolo 4

L’assistenza finanziaria della Comunità è attuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e le sue modalità di esecuzione (2). In particolare, il memorandum d’intesa e l’accordo di sovvenzione da concludere con le autorità georgiane prevedono l’adozione da parte della Georgia di misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l’assistenza. Essi prevedono inoltre controlli da parte della Commissione, ivi compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che ha il diritto di effettuare verifiche e ispezioni in loco, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti, da eseguire in loco, se del caso.

Articolo 5

Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica stabilite nel memorandum d’intesa a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, i risultati economici e di bilancio della Georgia a tale data e la decisione della Commissione di erogare le rate dell’assistenza.

Articolo 6

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).


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