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Document 32009D0791

2009/791/CE: Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2009 , che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

GU L 283 del 30.10.2009, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/791/oj

30.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/55


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2009

che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2009/791/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 19 dicembre 2008, la Repubblica federale di Germania («la Germania») ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al diritto di detrazione e precedentemente concessa con decisione 2004/817/CE (2) ai sensi della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (3) allora applicabile.

(2)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 3 giugno 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Germania. Con lettera del 9 giugno 2009 la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(3)

La misura di deroga è volta ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l’IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % del totale per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.

(4)

La misura deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE che stabilisce il principio generale del diritto a detrazione ed è intesa a semplificare la procedura di riscossione dell’IVA. Essa non influisce che in misura minima sull’importo dell’imposta dovuta allo stadio del consumo finale.

(5)

Gli elementi di diritto e di fatto che giustificano l’attuale applicazione della misura di semplificazione di cui trattasi non sono cambiati e permangono. È opportuno pertanto autorizzare la Germania ad applicare la misura di semplificazione per un ulteriore periodo, la cui durata è però limitata al fine di consentire una valutazione della misura.

(6)

La misura di deroga non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Germania è autorizzata ad escludere dal diritto a detrazione dell’IVA, l’IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % del totale per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 357 del 2.12.2004, pag. 33.

(3)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.


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