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Document 32009D0703

2009/703/CE: Decisione della Commissione, dell' 11 febbraio 2009 , concernente l’aiuto di Stato C 55/07 (ex NN 63/07, CP 106/06) al quale ha dato esecuzione il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord — Garanzia di Stato a favore di BT [notificata con il numero C(2009) 685] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 242 del 15.9.2009, p. 21–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/703/oj

15.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2009

concernente l’aiuto di Stato C 55/07 (ex NN 63/07, CP 106/06) al quale ha dato esecuzione il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord — Garanzia di Stato a favore di BT

[notificata con il numero C(2009) 685]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/703/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

invitate le parti interessate a formulare osservazioni conformemente alle disposizioni di cui sopra (1) e viste dette osservazioni,

considerando quanto segue:

(1)

Il presente caso riguarda l’aiuto di Stato concesso dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (in prosieguo «Regno Unito») a favore di BT plc (in prosieguo «BT», salvo indicazione contraria). BT è una società per azioni registrata in Inghilterra e Galles. British Telecommunications plc è una controllata interamente di proprietà di BT Group plc, che riunisce pressoché tutte le attività commerciali e patrimoniali del gruppo BT. Subentrata all’ente pubblico British Telecommunications, l’azienda è stata costituita in Inghilterra e Galles come società per azioni interamente di proprietà del governo del Regno Unito a seguito della legge sulle telecomunicazioni del 1984. Tra il novembre del 1984 e il luglio del 1993, il governo del Regno Unito ha alienato interamente la propria partecipazione in British Telecommunications plc nel corso di tre offerte pubbliche.

1.   ASPETTI PROCEDURALI

(2)

Il 26 aprile 2006, una società concorrente di BT, la quale chiedeva che la sua identità venisse mantenuta riservata, sporgeva denuncia contro una garanzia concessa a favore di BT dal segretario di Stato (in prosieguo «garanzia di Stato»). Tramite e-mail del 24 maggio 2006 e 22 giugno 2006, detta concorrente forniva alla Commissione ulteriori informazioni sul regime.

(3)

Il 18 maggio 2006, la Commissione trasmetteva una richiesta di informazioni alle autorità del Regno Unito, le quali rispondevano a mezzo lettera del 18 luglio 2006.

(4)

Il 21 dicembre 2006, la Commissione inviava un’ulteriore richiesta di informazioni. Dopo una proroga del termine, le autorità del Regno Unito rispondevano tramite lettera del 27 febbraio 2007.

(5)

Il 26 marzo 2007, su richiesta delle autorità del Regno Unito, si teneva una riunione con i consulenti legali degli amministratori fiduciari del regime pensionistico di BT (in prosieguo «BTPS»). Ulteriori chiarimenti pervenivano con un’e-mail del 10 maggio 2007.

(6)

Il 10 maggio 2007, la Commissione inoltrava una richiesta di informazioni alle autorità del Regno Unito. Dopo una proroga del termine e un incontro svoltosi l’11 giugno 2007, le autorità del Regno Unito replicavano tramite lettera del 19 giugno 2007.

(7)

A mezzo lettera del 3 agosto 2007, la Commissione domandava ulteriori precisazioni. Dopo una proroga del termine, le autorità del Regno Unito rispondevano tramite lettera del 3 ottobre 2007.

(8)

Il 28 novembre 2007, la Commissione adottava e notificava al Regno Unito una decisione nella quale si concludeva che la garanzia di Stato, nella misura in cui riguardava debiti per prestazioni pensionistiche di BT in caso di sua insolvenza, non costituiva un aiuto di Stato secondo la definizione contenuta nell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, e contestualmente avviava la procedura di esame formale in relazione ad alcuni interventi legati alla garanzia di Stato concessa a favore del suo regime pensionistico.

(9)

Con un’e-mail del 30 gennaio 2008, le autorità del Regno Unito formulavano le proprie osservazioni in merito a detta decisione.

(10)

Dopo la pubblicazione della decisione del 28 novembre 2007, alla Commissione pervenivano osservazioni dalle seguenti parti interessate: UK Competitive Telecommunications Association (in prosieguo «UKCTA»), associazione di categoria che rappresenta gli operatori del settore delle telecomunicazioni in concorrenza con BT, il denunciante anonimo iniziale, BT e il suo fondo pensioni BTPS. Tali osservazioni venivano inoltrate alle autorità del Regno Unito il 25 marzo 2008.

(11)

Tramite un’e-mail del 25 aprile 2008, le autorità del Regno Unito domandavano di essere autorizzate a trasmettere le osservazioni formulate dai terzi a BT. Dopo aver consultato le parti interessate e con il loro consenso, la Commissione autorizzava la divulgazione di versioni non riservate dei documenti in questione a BT.

(12)

Con un’e-mail del 30 maggio 2008, la Commissione riceveva le osservazioni delle autorità del Regno Unito in merito alle conclusioni di terzi. Con un’e-mail del 3 giugno 2008, alla Commissione pervenivano i commenti di BT sulle osservazioni formulate da terzi.

(13)

Il 22 luglio 2008, la Commissione incontrava le autorità del Regno Unito. La riunione era seguita da ulteriori precisazioni inviate a mezzo e-mail il 19 settembre 2008.

(14)

I consulenti legali di BT e del BTPS incontravano su loro richiesta la Commissione il 6 agosto 2008 e il 28 ottobre 2008.

2.   DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

(15)

Gli interventi in esame riguardano le disposizioni in virtù delle quali il governo del Regno Unito garantisce il pagamento di taluni debiti, in particolare debiti per prestazioni pensionistiche, di BT in applicazione della garanzia di Stato ed esonera BT dagli obblighi previsti dal quadro giuridico applicabile ai regimi pensionistici nel Regno Unito.

2.1.   Garanzia di Stato

(16)

Con la legge sulle telecomunicazioni del 1981, l’attività nel campo delle telecomunicazioni, prima parte delle Poste, è stata trasferita a un nuovo ente pubblico, British Telecommunications. La legge sulle telecomunicazioni del 1984 ne ha successivamente disposto la privatizzazione.

(17)

A norma dell’articolo 60 della legge sulle telecomunicazioni del 1984, beni, diritti e passività dell’ente pubblico sono stati trasferiti alla società privatizzata subentratagli, British Telecommunications plc. Nella cessione erano inclusi eventuali debiti dell’ente pubblico maturati nell’ambito del regime pensionistico di cui usufruivano i suoi dipendenti, che all’epoca registrava un disavanzo di 626 milioni di sterline, rivelato dalla valutazione attuariale del regime del 1983.

(18)

L’articolo 68 della legge sulle telecomunicazioni del 1984 prevedeva una garanzia di Stato nei seguenti termini:

«(1)

Il presente articolo è applicabile nel caso in cui

a)

sia stata adottata una delibera conformemente alla [legge sull’insolvenza del 1986] per la liquidazione volontaria della società subentrante per scopi che non siano unicamente la sua riorganizzazione o fusione con un’altra società; oppure

b)

senza che precedentemente sia stata adottata una siffatta delibera, un tribunale abbia adottato a norma di detta legge un provvedimento per la liquidazione della società subentrante.

(2)

Spetterà al segretario di Stato, all’inizio della liquidazione, onorare eventuali debiti in essere della società subentrante trasferitile in applicazione del precedente articolo 60.

(…)

(4)

Qualora effettui un pagamento a chicchessia al fine di onorare quello che ritiene essere un debito impostogli dal presente articolo, il segretario di Stato, compiuta l’operazione, diventerà creditore della società subentrate in misura pari all’importo corrisposto e, ai fini della liquidazione, il suo credito sarà trattato come credito riferito al debito originale.»

(19)

La garanzia di Stato ha coperto tutti i debiti in essere dell’ente trasferiti a BT nel 1984. Sebbene le autorità del Regno Unito affermino di non disporre di informazioni complete in merito all’ammontare complessivo dei debiti coperti di natura non pensionistica, esse rilevano che i rendiconti finanziari 1983/1984 di British Telecom contengono alcune indicazioni in merito alla situazione al 31 marzo 1984:

le passività a breve termine esigibili entro 12 mesi erano complessivamente pari a 1 909 milioni di sterline. Tale voce comprendeva prestiti a breve termine, debiti verso fornitori, imposta sul valore aggiunto e imposte retributive, altri debiti, ratei e risconti passivi,

le passività a lungo termine erano complessivamente pari a 458 milioni di sterline di finanziamenti esteri, rimborsati dieci anni dopo.

(20)

La legge sulle comunicazioni del 2003 ha abrogato l’articolo 60 e modificato l’articolo 68, paragrafo 2, della legge sulle telecomunicazioni del 1984, il quale ora dispone che «spetterà al segretario di Stato, all’inizio della liquidazione, onorare eventuali debiti in essere della società subentrante per il pagamento di prestazioni pensionistiche trasferitele in applicazione del precedente articolo 60» (sottolineatura aggiunta).

(21)

La garanzia di Stato impone che il governo del Regno Unito onori debiti dell’ente pubblico per la corresponsione di prestazioni pensionistiche trasferite a BT in relazione a dipendenti iscritti al corrispondente regime pensionistico dell’ente prima del 6 agosto 1984, a condizione che BT sia insolvente e in liquidazione e unicamente se il debito è interamente o parzialmente in essere all’inizio della liquidazione. Ciò presuppone che le attività del regime pensionistico di BT siano insufficienti a coprire le passività per quanto concerne i diritti maturati da detti dipendenti. Sebbene la legge sulle telecomunicazioni del 1984 non sia chiara su questo punto, le autorità del Regno Unito sono del parere che la garanzia di Stato copra i diritti pensionistici maturati da detti dipendenti non solo prima della privatizzazione, ma anche dopo.

(22)

Prima della privatizzazione e considerato il suo stato di ente pubblico, BT non poteva essere liquidata se non con legge del parlamento. Per quanto concerne i debiti legati a prestazioni pensionistiche, la garanzia di Stato è stata asseritamente prevista per fugare le preoccupazioni dei dipendenti dell’ente pubblico, i quali temevano che le loro pensioni non sarebbero state più tutelate dallo Stato. I dipendenti erano in particolare preoccupati da ciò che sarebbe accaduto se la società subentrante privatizzata fosse diventata insolvente lasciando il regime pensionistico con un disavanzo. Secondo le autorità del Regno Unito, la garanzia di Stato promulgata nel 1984 rispondeva a tali preoccupazioni, esacerbate dal disavanzo attuariale del regime pensionistico rivelato nel 1983.

(23)

In base alle spiegazioni fornite dalle autorità del Regno Unito, se BT diventasse insolvente, il governo del Regno Unito sarebbe immediatamente responsabile, all’inizio della liquidazione, di qualunque debito in essere dell’azienda riguardante il regime pensionistico per il personale trasferito a BT all’atto della privatizzazione. Il segretario di Stato effettuerebbe un versamento al BTPS per detti debiti e diventerebbe creditore non garantito di BT per un importo pari a quello versato. A sua volta, il BTPS diventerebbe creditore non garantito dell’insolvente BT per qualunque debito riguardante il personale non coperto da garanzia di Stato, poiché la legge non concede alcun particolare privilegio agli amministratori fiduciari di un regime pensionistico.

(24)

Le autorità del Regno Unito sostengono di non essere in grado di indicare il valore dei debiti che sarebbe coperto dalla garanzia. In realtà, i debiti in essere dipenderebbero dal numero di iscritti da coprire e dalle attività del regime pensionistico di BT se e quando l’azienda dovesse diventare insolvente ed essere liquidata.

2.2.   Regime pensionistico di BT

(25)

Fino al 1969, i dipendenti delle Poste erano statali. In quell’anno, sono invece divenuti dipendenti dell’ente pubblico delle Poste, perdendo le caratteristiche del pubblico impiego. Alle Poste è stata conferita la responsabilità generale della corresponsione delle pensioni al personale con l’istituzione del cosiddetto POSSS (Post Office Staff Superannuation Scheme) al quale venivano trasferiti i diritti pensionistici maturati dai dipendenti delle Poste.

(26)

Nel 1983, è stato introdotto il BTSSS (British Telecommunications Staff Superannuation Scheme), le cui condizioni ricalcavano quelle del POSSS. Il 31 marzo 1986, BT ha istituito un ulteriore regime pensionistico per i nuovi dipendenti denominato BTNPS (British Telecommunications plc. New Pension Scheme). Da quella data, il BTSSS è stato chiuso ai nuovi iscritti. Ambedue i regimi sono stati poi fusi e rinominati BTPS (BT Pension Scheme) nel 1993.

(27)

L’obiettivo del BTPS è garantire che, sul lungo periodo, il regime disponga sempre di denaro sufficiente per coprire il costo delle prestazioni pensionistiche da corrispondere. Secondo il regolamento del BTPS, BT deve versare regolarmente al regime i contributi a carico del datore di lavoro stabiliti dal suo attuario per coprirne costi e spese, nonché le prestazioni da esso erogate. Nell’esercizio 2006/2007, i contributi regolari a carico del datore di lavoro versati da BT sono ammontati a 395 milioni di sterline. L’attuario del regime è altresì chiamato a eseguire una valutazione attuariale di attività e passività (segnatamente future prestazioni pensionistiche e altri costi e spese) del regime con cadenza non superiore a 3 anni riferendone l’esito agli amministratori fiduciari del BTPS e a BT. BT è inoltre tenuta a versare i contributi integrativi necessari per ripianare un eventuale disavanzo tra attività e passività del regime che dovesse emergere dalla valutazione attuariale in applicazione di un piano di totale reintegro dei fondi del BTPS […] (2).

(28)

Per esempio, la valutazione triennale del BTPS al 31 dicembre 2002 ha concluso che era presente un disavanzo di fondi che BT ha convenuto di reintegrare versando 232 milioni di sterline all’anno per quindici anni, in aggiunta al pagamento dei contributi regolari a carico del datore di lavoro. I risultati dell’ultima valutazione annunciati nel dicembre 2006 hanno denunciato passività per 37,8 miliardi di sterline e attività per 34,4 miliardi di sterline, pari a un disavanzo di 3,4 miliardi di sterline. Secondo il piano di reintegro, i fondi del regime dovrebbero essere interamente ricostituiti entro il 2015. BT ha accettato di corrispondere 280 milioni di sterline all’anno per dieci anni, che, unitamente ai ritorni sugli investimenti, dovrebbero completamente ripianare il disavanzo. Qualora la prossima valutazione attuariale dovesse far emergere che i fondi del regime non saranno interamente ricostituiti, occorrerà concordare un nuovo piano di reintegro e rivedere i contributi integrativi.

2.3.   Principali sviluppi della disciplina pensionistica nel Regno Unito dal 1984

(29)

Nel Regno Unito, il diritto in materia pensionistica ha subito diversi cambiamenti dal 1984. Secondo le informazioni disponibili, le principali modifiche al quadro normativo generale per quanto concerne tale disciplina sono state introdotte con le leggi sulle pensioni del 1995 e del 2004.

2.3.1.   Legge sulle pensioni del 1995: requisiti in materia di fondi minimi

(30)

L’articolo 56 della legge sulle pensioni del 1995 ha introdotto requisiti in materia di fondi minimi secondo cui il valore delle attività del regime non deve essere inferiore all’ammontare delle sue passività. Tuttavia, la regolamentazione sui regimi pensionistici integrativi (requisiti in materia di fondi minimi e valutazioni attuariali) del 1996 dispone che:

«L’articolo 56 (requisiti in materia di fondi minimi) non vale per […] regimi pensionistici integrativi in relazione ai quali un segretario di Stato abbia prestato una garanzia o concordato altre soluzioni al fine di garantire che le attività del regime siano sufficienti per coprirne le passività. […] Laddove tale garanzia sia stata concessa unicamente per parte di un regime, gli articoli da 56 a 60 e la presente regolamentazione vanno applicati come se detta parte e l’altra del regime fossero regimi distinti» (sottolineatura aggiunta).

(31)

Inoltre, l’articolo 75 della legge sulle pensioni del 1995 dispone che se all’epoca dell’insolvenza il valore delle attività del regime è inferiore all’ammontare delle sue passività, un importo pari alla loro differenza deve essere trattato come debito dovuto dal datore di lavoro agli amministratori fiduciari o gestori del regime. La regolamentazione sui regimi pensionistici integrativi (disavanzo all’atto della liquidazione) del 1996 dispone nondimeno che:

«L’articolo 75 […] non vale per regimi pensionistici integrativi in relazione ai quali un segretario di Stato abbia prestato una garanzia o concordato altre soluzioni al fine di garantire che le attività del regime siano sufficienti per coprirne le passività» (sottolineatura aggiunta).

2.3.2.   Legge sulle pensioni del 2004: fondo di garanzia delle pensioni e obiettivi di legge per quanto concerne i fondi

(32)

La parte 2 della legge sulle pensioni del 2004, a seguito delle notevoli pressioni politiche esercitate all’epoca, dopo che migliaia di lavoratori avevano perso una parte notevole delle prestazioni pensionistiche a causa del fallimento delle rispettive società contribuenti, ha introdotto il fondo di garanzia delle pensioni, costituito nell’aprile del 2005 con lo scopo di versare un indennizzo agli iscritti a regimi pensionistici ammissibili i cui datori di lavoro contribuenti fossero divenuti insolventi lasciando al regime attività insufficienti per assicurare loro una tutela equivalente al livello di indennizzo esigibile dal fondo di garanzia delle pensioni.

(33)

Tale fondo è in parte finanziato dalle attività trasferite dai regimi dei quali ha assunto la responsabilità e in parte da un contributo annuale imposto ai regimi pensionistici ammissibili. Il contributo è costituito da un contributo all’amministrazione e un contributo al rischio, che a sua volta è costituito da due componenti: una componente basata sul rischio che tiene conto del rischio di sottofinanziamento del regime e del rischio di insolvenza del datore di lavoro (80 % del contributo) e una componente basata sul regime calcolata in funzione dell’ammontare delle sue passività (20 % del contributo). L’importo del contributo iniziale per l’esercizio 2005/2006 è stato fissato senza tener conto della componente basata sul rischio.

(34)

La regolamentazione sul fondo di garanzia delle pensioni (norme di ingresso) del 2005 specifica che «un regime in relazione al quale una corrispondente amministrazione pubblica abbia prestato una garanzia o concordato altre soluzioni al fine di garantire che le attività del regime siano sufficienti per coprirne le passività» è esonerato dall’obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni. Nel caso in cui parte del regime dovesse essere garantita dallo Stato, la parte garantita e quella non garantita vanno considerate regimi distinti.

(35)

Infine, la parte 3 della legge sulle pensioni del 2004 ha introdotto nuovi requisiti per quanto concerne i fondi di un regime (in prosieguo «obiettivi di legge in materia di fondi») subentrati ai requisiti in materia di fondi minimi del 1995. L’articolo 222 della legge dispone che i regimi siano tenuti a disporre di attività sufficienti ed appropriate per coprirne le riserve tecniche. La regolamentazione sui regimi pensionistici integrativi (fondi di un regime) del 2005 esonera un regime che sia garantito da un’amministrazione pubblica. Anche in questo caso, qualora parte del regime dovesse essere garantita dallo Stato, la parte garantita e quella non garantita vanno considerate regimi distinti.

3.   DECISIONE DELLA COMMISSIONE IN MERITO ALLA PROCEDURA DI ESAME FORMALE

(36)

Nella decisione di avvio dell’esame formale del 28 novembre 2007, la Commissione esponeva la propria valutazione preliminare e i propri dubbi circa la compatibilità degli interventi in questione con il mercato comune. Gli interventi interessati erano:

garanzia di Stato concessa a favore di BT sui suoi debiti per prestazioni pensionistiche nel 1984,

esonero del BTPS dall’applicazione dei requisiti in materia di fondi minimi introdotti con le leggi sulle pensioni del 1995 e del 2004 ai debiti per prestazioni pensionistiche del BTPS coperti da garanzia di Stato,

esonero del BTPS a norma della regolamentazione sul fondo di garanzia delle pensioni (norme di ingresso) del 2005 dal requisito enunciato nella parte 2 della legge sulle pensioni del 2004 che prevede il versamento di un contributo annuale al fondo di garanzia delle pensioni corrispondente ai suoi debiti per prestazioni pensionistiche coperti da garanzia di Stato.

(37)

In detta decisione, la Commissione sosteneva la posizione secondo cui la garanzia di Stato sui debiti per prestazioni pensionistiche di BT in caso di insolvenza dopo la sua liquidazione andrebbe di per sé a beneficio unicamente dei dipendenti e pertanto non procurerebbe alcun vantaggio a BT non incidendo sulla sua solvibilità, sulla sua politica di investimento o sulla sua politica di occupazione. La Commissione concludeva quindi che la garanzia di Stato, per quanto concerne i debiti per prestazioni pensionistiche di BT in caso di insolvenza, non conferiva alcun ulteriore vantaggio specifico a BT, considerando il tutto a prescindere dai cambiamenti intervenuti nel quadro giuridico nel 1995 e nel 2004, e conseguentemente non costituiva un aiuto di Stato secondo la definizione contenuta nell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (3).

(38)

La Commissione, però, giungeva a una diversa conclusione tenuto conto del quadro giuridico introdotto in materia pensionistica nel 1995 e nel 2004 in relazione alla garanzia di Stato. Pur manifestando preliminarmente dubbi circa la compatibilità di un possibile aiuto di Stato con il mercato comune, la Commissione esortava il Regno Unito a fornire spiegazioni e in particolare:

una chiara dimostrazione del fatto che il BTPS non si fosse avvalso dell’esonero dai requisiti in materia di fondi minimi previsti dalle leggi sulle pensioni del 1995 e del 2004, unitamente alle motivazioni di tale decisione. In proposito, la Commissione osservava che nel 2006 il BTPS registrava ancora un disavanzo di 3,4 miliardi di sterline, nonostante quanto previsto dalla legge sulle pensioni del 1995, secondo cui attività e passività del regime dovevano quadrare,

spiegazioni esaurienti in merito al motivo per il quale l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia delle pensioni non costituirebbe un aiuto di Stato secondo la definizione contenuta nell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE,

spiegazioni esaurienti circa la ragione per la quale tali interventi dovrebbero essere ritenuti compatibili con le norme in materia di aiuti di Stato e in particolare con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, qualora la Commissione dovesse concludere che costituiscono un aiuto di Stato.

4.   OSSERVAZIONI FORMULATE DALLE PARTI INTERESSATE

4.1.   Posizione delle autorità del Regno Unito

(39)

Le osservazioni formulate dal Regno Unito riguardano i temi sollevati nella decisione del 28 novembre 2007 per quanto concerne i requisiti in materia di fondi minimi e l’esonero dall’obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni.

4.1.1.   Requisiti in materia di fondi minimi

(40)

Il Regno Unito sostiene che BT e il BTPS non si sono avvalsi dell’esonero dall’applicazione dei requisiti riguardanti fondi minimi.

(41)

I requisiti in materia di fondi minimi contenuti nell’articolo 56 della legge sulle pensioni del 1995, in vigore fino al 2004, imponevano che il valore delle attività di un fondo pensioni non potesse essere inferiore all’ammontare delle sue passività. Il Regno Unito sottolinea che la base di calcolo dei debiti per prestazioni pensionistiche in applicazione dell’articolo 56, paragrafo 3, della legge sulle pensioni del 1995 differiva da quelli normalmente usati dai regimi pensionistici nello svolgimento delle loro valutazioni periodiche. La diversa metodologia produceva dunque valori diversi per le passività.

(42)

Nella tabella di seguito sono riportate le differenze tra le valutazioni effettuate sulla base della metodologia per la verifica del rispetto dei requisiti in materia di fondi minimi (nella tabella per brevità «fondi minimi») e le valutazioni periodiche del BTPS:

Data di valutazione

Attività

Passività

(base «fondi minimi»)

Rapporto attività/passività

(base «fondi minimi»)

Passività

(base «valutazioni periodiche»)

Rapporto attività/passività

(base «valutazioni periodiche»)

31/12/2002

22,8 miliardi di sterline

22,5 miliardi di sterline

101,1 %

24,9 miliardi di sterline

91,6 %

31/12/1999

29,9 miliardi di sterline

26,5 miliardi di sterline

112,7 %

30,9 miliardi di sterline

96,8 %

(43)

Tali cifre dimostrano che, nel caso delle due valutazioni del BTPS svolte nel periodo in cui erano in vigore i requisiti in materia di fondi minimi del 1995, e segnatamente la valutazione del 1999 e quella del 2002, la situazione dei suoi fondi calcolata applicando la metodologia prevista dai requisiti in materia di fondi minimi superava il 100 %, sebbene la sua valutazione periodica eseguita sulla base di una diversa metodologia indicasse un disavanzo. In proposito, il Regno Unito sottolinea che i requisiti in materia di fondi minimi non imponevano che le attività di un regime dovessero superare le passività calcolate nello svolgimento delle valutazioni periodiche. Inoltre, anche un disavanzo registrato secondo i requisiti in materia di fondi minimi non doveva essere rettificato immediatamente, bensì entro un termine prescritto non superiore a 10 anni per raggiungere una situazione dei fondi con un rapporto attività/passività del 100 %.

(44)

La legge sulle pensioni del 2004 ha sostituito ai requisiti in materia di fondi minimi del 1995 una nuova disciplina per i fondi di un regime pensionistico che impone agli amministratori fiduciari del fondo pensioni di concordare con la società contribuente un piano di reintegro di un eventuale disavanzo. Le autorità del Regno Unito hanno sottolineato che secondo la regolamentazione sui regimi pensionistici integrativi soltanto quelli che usufruiscono di una garanzia di Stato e sono costituiti con atto normativo (provvedimento di legge) possono essere esonerati dall’applicazione dei requisiti in materia di fondi obbligatori. Al riguardo, va notato che il BTPS non è stato costituito con atto normativo.

(45)

Le autorità del Regno Unito hanno ulteriormente sottolineato che il BTPS ha pienamente rispettato i requisiti in materia di fondi obbligatori, come dimostrano i rendiconti preparati dai suoi amministratori fiduciari da cui si evince che, in relazione al piano di reintegro associato alla valutazione del 2005, i requisiti in materia di fondi del 2004 sono stati pienamente applicati. Le autorità del Regno Unito hanno altresì segnalato che l’autorità di regolamentazione delle pensioni condivideva il parere che la garanzia non fosse stata usata per prorogare il periodo di reintegro né modificare le ipotesi principali della valutazione attuariale o del piano di reintegro.

4.1.2.   Esonero dall’obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni

(46)

Per quanto concerne l’esonero dall’obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni, le autorità del Regno Unito rammentano che tale fondo rientrava in un pacchetto introdotto con la legge sulle pensioni del 2004 allo scopo di migliorare la tutela offerta agli iscritti a un regime pensionistico di caso di insolvenza del datore di lavoro. Il fondo di garanzia delle pensioni è stato creato espressamente per rafforzare la tutela offerta agli iscritti quando, in caso di liquidazione, un regime fosse risultato sottodotato o non fossero state concordate soluzioni appropriate. A giudizio delle autorità del Regno Unito, poiché l’obbligo di versamento dei contributi sarebbe direttamente legato alla tutela ricevuta dal fondo, secondo la regolamentazione i regimi che prevedono soluzioni appropriate come una garanzia di Stato non possono usufruirne poiché la tutela da esso garantita non è rilevante.

(47)

Il BTPS, pertanto, non rientrerebbe nell’ambito di applicazione del sistema del fondo di garanzia delle pensioni per i dipendenti coperti da garanzia di Stato. Per tali dipendenti, infatti, il BTPS non necessita di alcuna tutela da parte del fondo di garanzia delle pensioni né ne riceve, ragion per cui non versa un contributo. A giudizio delle autorità del Regno Unito, classificare tale situazione come esonero non sarebbe coerente con l’intera logica del sistema del fondo di garanzia delle pensioni. Viceversa, il versamento da parte del BTPS di un contributo al fondo di garanzia delle pensioni calcolato per tutti i dipendenti, senza escludere quelli coperti da garanzia di Stato, comporterebbe un guadagno accidentale per i regimi ammissibili che usufruiscono della tutela del fondo di garanzia delle pensioni.

4.2.   Posizione di BT e degli amministratori fiduciari del BTPS

(48)

Nella loro conclusione comune in merito alla decisione del 28 novembre 2007, BT e il BTPS sottolineano che la garanzia di Stato è soltanto parte di un pacchetto introdotto all’epoca della privatizzazione di BT nel 1984 allo scopo di tutelare i diritti pensionistici di natura pubblico-impiegatizia del personale alle dipendenze di BT prima della privatizzazione. A fronte del beneficio della garanzia di Stato per i dipendenti pre-privatizzazione, tale pacchetto prevedeva una serie di ulteriori oneri a carico dell’azienda che normalmente non figurano nel bilancio di un’impresa:

migliori prestazioni di natura pubblico-impiegatizia, come l’età pensionabile fissata a 60 anni,

migliori condizioni di prepensionamento in caso di licenziamenti collettivi,

restrizioni imposte alla possibilità per BT di modificare tali obblighi, cessare il versamento dei contributi del datore di lavoro […], e

assunzione da parte di BT del disavanzo netto del regime esistente all’atto della privatizzazione.

(49)

BT osserva ulteriormente che la non applicabilità del contributo al fondo di garanzia delle pensioni sarebbe la conseguenza logica della garanzia di Stato poiché quest’ultima offre già una tutela delle pensioni distinta. L’azienda obietta che i due interventi (garanzia di Stato e conseguente esonero dall’obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni) sono intrinsecamente legati al pacchetto pensionistico del 1984, il quale ha imposto a carico di BT un notevole onere finanziario. Un attuario esperto ha stimato che il valore attuale netto degli ulteriori debiti per prestazioni pensionistiche trasferiti a BT sarebbe pari a […] di sterline, somma che normalmente non grava su imprese del settore privato. Poiché tale onere compensa ampiamente qualunque importo che sarebbe dovuto al fondo di garanzia delle pensioni in assenza della garanzia di Stato, a giudizio dell’azienda non sussisterebbe alcun vantaggio complessivo procurato a BT e, dunque, alcun aiuto di Stato.

(50)

BT argomenta ulteriormente che sarebbe contraria a una legge in materia di aiuti di Stato che tali considerasse interventi come la garanzia di Stato soltanto per il fatto che, venti anni dopo, si è verificato un evento esogeno, ossia la creazione del fondo di garanzia delle pensioni, che peraltro non ha modificato le disposizioni dell’intervento iniziale. In ogni caso, a parere della società, non vi sono stati trasferimenti di risorse statali.

4.3.   Denunciante e altre parti interessate

(51)

Nella misura in cui le osservazioni di terzi contestano la conclusione della Commissione contenuta nella sua decisione di apertura della procedura del 28 novembre 2007 secondo cui la garanzia di Stato, di per sé, non ha procurato alcun ulteriore vantaggio specifico a BT, tali osservazioni non riguardano l’oggetto della presente decisione e pertanto non sono prese in considerazione.

(52)

Il denunciante sottolinea che, avendo la garanzia un effetto sui fondi relativi ai debiti per prestazioni pensionistiche, l’effetto su BT è decisamente sostanziale poiché l’entità del disavanzo del BTPS — 3,4 miliardi di sterline nel 2006 — è notevole rispetto all’attivo netto di 1,55 miliardi di sterline che in quel momento registrava. Se fosse stato iscritto in bilancio, il disavanzo del regime avrebbe inciso sui rapporti contabili di BT, sulla sua capacità di ottenere credito e sulle relative condizioni. I diversi requisiti cui erano soggetti i fondi del BTPS in virtù della garanzia di Stato avrebbero dunque procurato vantaggi esclusivamente a BT, senza bisogno di ricorrere a una reale insolvenza, oltre ai vantaggi offerti in termini di tutela ai beneficiari del BTPS.

(53)

UKCTA sostiene l’idea che l’esonero dai requisiti in materia di fondi minimi e dall’obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni abbia procurato a BT un vantaggio non giustificato dalla logica del sistema. Sebbene nel 1984, allorquando è stata concessa la garanzia, non fosse prevista alcuna tutela per i beneficiari di regimi pensionistici secondo le disposizioni normative generali che disciplinavano i regimi pensionistici integrativi come il BTPS, l’obiettivo delle riforme del 1995 e del 2004 era assicurare ai beneficiari un’effettiva tutela, il che ha reso la garanzia di Stato ridondante. Esonerare una specifica azienda dall’obbligo generale che impone alle imprese la responsabilità di istituire o partecipare a soluzioni per assicurare detta tutela è palesemente in contraddizione con la logica del sistema.

(54)

In particolare, per quanto concerne i requisiti in materia di fondi minimi, UKCTA ribadisce che, esonerando i regimi coperti da garanzia di Stato dai requisiti normativi del 1995 e del 2004, il Regno Unito ha deliberatamente rinunciato alla possibilità di ridurre la propria esposizione derivante da tale garanzia. Inoltre, in proposito, la decisione unilaterale di BT di contribuire al BTPS in misura superiore a quanto richiesto non comporta alcun effetto sulla responsabilità dello Stato. Un intervento non cessa di essere un aiuto di Stato soltanto perché non è stato ancora utilizzato.

5.   VALUTAZIONE

5.1.   Definizione degli interventi come aiuto di Stato

(55)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che:

«Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

(56)

Affinché l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sia applicabile, è necessario che sussista un intervento di aiuto imputabile allo Stato che sia concesso mediante risorse statali, incida sugli scambi tra Stati membri e falsi la concorrenza sul mercato unico procurando un vantaggio economico selettivo a talune imprese.

5.1.1.   Aiuti concessi da uno Stato membro o mediante risorse statali

(57)

L’esonero dai requisiti in materia di fondi minimi previsti dalle leggi sulle pensioni del 1995 e del 2004, nonché l’esonero dall’obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni relativamente alla parte di debiti per prestazioni pensionistiche coperta da garanzia di Stato di cui alla legge sulle pensioni del 2004 derivano da disposizioni adottate dagli organi legislativi del Regno Unito. Va notato che lo stesso vale anche per la garanzia di Stato. Di conseguenza, qualunque aiuto contenuto in detti interventi è concesso dal Regno Unito. Gli esoneri, inoltre, riguardano risorse statali perché sono la conseguenza della garanzia di Stato che, a sua volta, riguarda risorse statali del Regno Unito.

(58)

Conformemente alla legge sulle telecomunicazioni del 1984, il Regno Unito onorerà qualunque debito in essere della società subentrante conferito all’ente pubblico BT qualora BT dovesse essere liquidata. Tale responsabilità è limitata dal 2003 a qualsiasi debito in essere per la corresponsione di prestazioni pensionistiche. Nel caso in cui BT dovesse essere liquidata e insolvente, detto impegno impone l’obbligo di versare la quota corrispondente dei debiti per prestazioni pensionistiche relativi al BTPS. In tal caso, le risorse del Regno Unito sarebbero chiamate a coprire eventuali debiti in essere che, in normali circostanze, avrebbero dovuto essere onorati da BT.

(59)

Non solo, pertanto, se BT diventa insolvente sono impegnate risorse finanziarie del Regno Unito, ma tale impegno è concesso gratuitamente poiché non comporta da parte di BT alcun contestuale pagamento, regolare o differito, di competenze o indennizzi finanziari al bilancio pubblico degli organi finanziari competenti del Regno Unito. Ne consegue che il Regno Unito rinuncia ai possibili introiti e, dunque, alle risorse statali che potrebbe ottenere dalla concessione del beneficio della garanzia di Stato.

(60)

L’esonero dai requisiti in materia di fondi minimi di cui alle leggi sulle pensioni del 1995 e del 2004 in virtù della garanzia di Stato e l’esonero dall’obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni relativamente alla parte di debiti per prestazioni pensionistiche coperta da garanzia di Stato di cui alla legge sulle pensioni del 2004 derivano dall’esistenza di una garanzia di Stato che riguarda risorse del Regno Unito. Ne discende che tali esoneri dipendono da risorse del Regno Unito e pertanto ne comportano l’uso secondo quanto definito nell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

5.1.2.   Vantaggio economico (selettivo) a favore di BT

(61)

Alla luce delle osservazioni formulate dalle parti in merito alla decisione di apertura, è necessario valutare se l’esonero dai requisiti in materia di fondi minimi di cui alle leggi sulle pensioni del 1995 e del 2004 o l’esonero dall’obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni di cui alla legge sulle pensioni del 2004 per la parte di debiti per prestazioni pensionistiche coperta da garanzia di Stato abbiano procurato un vantaggio economico a BTPS.

5.1.2.1.   Sull’esonero dai requisiti in materia di fondi minimi di cui alle leggi sulle pensioni del 1995 e del 2004

(62)

La legge sulle pensioni del 1995 ha introdotto requisiti in materia di fondi minimi secondo cui il valore delle attività di un regime non deve essere inferiore all’ammontare delle sue passività calcolate sulla base di una metodologia attuariale di valutazione prescritta. I fondi pensioni beneficiari di una garanzia di Stato erano esonerati da detti requisiti. La parte 3 della legge sulle pensioni del 2004 ha modificato la legge del 1995 introducendo nuovi requisiti per quel che riguarda i fondi di un regime e le loro valutazioni attuariali, dai quali sono sempre esonerati i fondi pensioni che usufruiscono di una garanzia di Stato, ammesso che siano istituiti con atto normativo.

(63)

Quanto al rispetto dei requisiti in materia di fondi minimi introdotti con la legge sulle pensioni del 2004, dalle informazioni fornite dalle autorità del Regno Unito si evince che il BTPS non ha soddisfatto una delle condizioni per l’esonero, vale a dire non è stato istituito con atto normativo. Ne consegue che il BTPS sarebbe soggetto ai requisiti in materia di fondi minimi di cui alla legge sulle pensioni del 2004, nonostante l’esistenza del beneficio della garanzia di Stato. BT non potrebbe dunque avvalersi di alcun esonero ivi contemplato e dovrebbe rispettare i principi di detta legge fintantoché sono in vigore.

(64)

In proposito, il contenuto dell’ultimo piano di reintegro del BTPS concordato tra BT e gli amministratori fiduciari del BTPS nel dicembre 2005 è stato soggetto a verifica da parte dell’autorità di regolamentazione delle pensioni. L’autorità di regolamentazione delle pensioni è un’autorità indipendente istituita con la legge sulle pensioni del 2004 che è incaricata della regolamentazione dei regimi pensionistici. Le autorità del Regno Unito hanno formalmente confermato che l’autorità di regolamentazione delle pensioni condivideva il parere che la garanzia di Stato non fosse stata utilizzata per prorogare il periodo di reintegro né modificare alcuna ipotesi principale della valutazione attuariale o del piano di reintegro del BTPS.

(65)

Tuttavia, è necessario valutare se, in virtù della garanzia di Stato, l’esonero dai requisiti in materia di fondi di cui alla legge sulle pensioni del 1995, che non era soggetto alla condizione che il regime pensionistico in questione fosse stato istituito con atto normativo, abbia procurato un vantaggio economico a BT o al BTPS. Qualunque vantaggio possibile avrebbe dovuto manifestarsi tra il 1995 e il 2004, ossia nel periodo in cui detti requisiti erano in vigore.

(66)

I requisiti erano molto dettagliati, soprattutto riguardo alla metodologia da seguire per la valutazione attuariale della situazione di un regime e al termine di dieci anni entro il quale era necessario ripianare un eventuale disavanzo registrato. In linea di principio, l’esonero avrebbe potuto comportare un vantaggio economico per società datrici di lavoro come BT, le cui passività correlate al fondo pensioni erano coperte da garanzia di Stato, che avrebbero potuto attenersi a requisiti meno rigidi, ammesso che fossero tenute a rispettarne, per quanto concerne i) l’obbligo di ripianare un eventuale disavanzo; ii) la metodologia da applicare per valutare la situazione del regime rispetto alle sue attività e passività; e iii) le condizioni e il termine per farlo. I fondi non impiegati per ottemperare ad eventuali requisiti in virtù dell’esonero avrebbero potuto essere destinati ad altre attività economiche.

(67)

Quanto ai fondi obbligatori, il regolamento del BTPS tra il 1995 e il 2004 imponeva a BT l’obbligo di ripianare un eventuale disavanzo identificato dall’attuario del regime. Sebbene BT fosse autorizzata ad avvalersi dell’esonero di cui alla legge sulle pensioni 1995, l’azienda non lo ha fatto per quel che riguarda l’obbligo di totale reintegro dei fondi.

(68)

Per quel che riguarda la metodologia, le autorità del Regno Unito hanno fornito alla Commissione tutte le dichiarazioni dei principi di investimento del BTPS dal 1996, nelle quali si afferma immancabilmente che la politica di investimento del BTPS teneva conto dei requisiti in materia di fondi minimi previsti dalla legge sulle pensioni del 1995. Le autorità del Regno Unito sostengono che, di fatto, BT ha dotato il BTPS come se fosse soggetto a tutti gli effetti ai requisiti in materia di fondi minimi delle leggi sulle pensioni del 1995 e del 2004. Le autorità del Regno Unito hanno inoltre dimostrato che detti requisiti sono stati rispettati nelle valutazioni condotte nel 1999 e nel 2002, nonostante il disavanzo stabilito sulla base della valutazione periodica, il cui esito, come rammentato poc’anzi, era diverso. Infatti, la situazione dei fondi del BTPS risultante dalle valutazioni svolte nel 1999 e nel 2002, allorquando erano in vigore i requisiti in materia di fondi minimi di cui alla legge sulle pensioni del 1995, non rivela alcun disavanzo che BT sarebbe stata tenuta a ripianare in applicazione di detti requisiti. Benché BT avesse il diritto di avvalersi dell’esonero di cui alla legge sulle pensioni del 1995 per quanto concerne la metodologia prescritta, l’azienda non lo ha fatto applicando in realtà una metodologia che imponeva obblighi più rigidi in caso di disavanzo del BTPS.

(69)

Quanto al periodo prescritto per il totale reintegro dei fondi, qualora fosse esistito un disavanzo secondo i requisiti in materia di fondi minimi di cui alla legge sulle pensioni del 1995, il ripianamento non avrebbe dovuto essere immediato, ma avrebbe potuto essere effettuato entro il termine prescritto di massimo dieci anni. È vero che BT era ed è tuttora tenuta secondo il regolamento del BTPS a ripianare un eventuale disavanzo tra attività e passività del regime che dovesse emergere da una valutazione attuariale, […]. Tuttavia, in assenza di un disavanzo del BTPS secondo la metodologia prescritta dalla legge sulle pensioni del 1995, il termine più lungo entro il quale BT avrebbe potuto ripianarlo rispetto alla legge non pare aver procurato un vantaggio economico effettivo a BT.

(70)

La Commissione prende atto dell’argomentazione formulata da terzi secondo cui un intervento non cessa di essere un aiuto di Stato perché non è stato ancora utilizzato. Nella fattispecie, tuttavia, l’intervento in questione non è più in vigore e non vi è alcuna prova di un vantaggio economico procurato a BP tra il 1995 e il 2004.

(71)

In tali circostanze, la Commissione ritiene non dimostrato che l’esonero dai requisiti in materia di fondi minimi di cui alla legge sulle pensioni del 1995 e tanto meno le norme previste dalla legge sulle pensioni del 2004 abbiano procurato o ancora procurino un vantaggio economico a BT. Non sussiste pertanto alcun aiuto di Stato al riguardo perché non sono soddisfatte le condizioni cumulative di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

5.1.2.2.   Sull’esonero dall’obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni relativamente alla parte di debiti per prestazioni pensionistiche coperta da garanzia dello Stato di cui alla legge sulle pensioni del 2004.

(72)

La legge sulle pensioni del 2004 ha istituito il fondo di garanzia delle pensioni, al quale i regimi pensionistici devono generalmente concorrere mediante il versamento di un contributo annuale, a meno che non usufruiscano di una garanzia di Stato e pertanto siano esonerati da tale obbligo. Dal 2004 esiste il sistema generale del fondo di garanzia delle pensioni al quale i regimi pensionistici integrativi e indirettamente i datori di lavoro devono contribuire garantendo in tal modo ai dipendenti la fruibilità del loro regime contributivo. In altre parole, il sistema generale prevede che i datori di lavoro finanzino un’ulteriore tutela versando per intero un contributo.

(73)

Secondo la regolamentazione delle norme di ingresso del fondo di garanzia delle pensioni, la sezione del BTPS relativa ai diritti pensionistici dei dipendenti garantiti dallo Stato sarebbe esonerata. Il fondo di garanzia delle pensioni calcola pertanto il contributo del BTPS escludendo tutti gli iscritti al regime che vi abbiano aderito prima della privatizzazione, ciò partendo dal presupposto che l’articolo 68 della legge del 1984 garantisca l’obbligo di BT di versare contributi al BTPS per tali iscritti. Vi è dunque una differenza tra il contributo al fondo di garanzia delle pensioni che il BTPS ha effettivamente corrisposto dal 2005 e il contributo che avrebbe dovuto versare se si fosse ignorata l’esistenza della garanzia di Stato.

(74)

Per esempio, il contributo versato dal BTPS nell’esercizio 2005/2006 è stato pari a […] sterline, mentre il presunto contributo che avrebbe dovuto essere corrisposto senza la garanzia di Stato sarebbe stato pari a […] sterline. In altre parole, il contributo effettivamente corrisposto è stato inferiore di almeno […] rispetto all’importo che il BTPS avrebbe dovuto versare in assenza della garanzia di Stato. Per gli anni successivi, il contributo dovuto se si fosse ignorata l’esistenza della garanzia di Stato sarebbe stato pari a […] sterline per l’esercizio 2006/2007 e […] per l’esercizio 2007/2008.

(75)

La Commissione non ritiene che la riduzione del contributo da corrispondere al fondo di garanzia delle pensioni sia giustificato «dalla logica del sistema». La Commissione è infatti del parere che il «sistema» esistente nel Regno Unito per la tutela dei diritti pensionistici non possa reputarsi costituito dal solo fondo di garanzia delle pensioni. Vanno invece presi in considerazione tutti gli interventi attuati per tutelare le pensioni. Nel caso in cui BT diventi insolvente e il suo fondo pensioni sia deficitario, le pensioni dei dipendenti pre-privatizzazione interessati saranno corrisposte dallo Stato anziché dal fondo di garanzia delle pensioni finanziato privatamente, come avverrebbe nel caso in cui si applicassero le normali regole. Come affermato in precedenza, il BTPS ottiene la tutela della garanzia di Stato senza alcun pagamento. L’unica «logica» che pare si possa evincere nella fattispecie consiste nel fatto che nel momento in cui vengono messe a disposizione risorse statali per tutelare il regime pensionistico di un’impresa, una riserva privata diventa superflua.

(76)

L’argomentazione formulata dalle autorità del Regno Unito secondo cui il sistema di tutela rappresentato dal fondo di garanzia delle pensioni vale soltanto nel caso in cui non si siano previste altre soluzioni di tutela adeguate come la garanzia di Stato omette di considerare che le soluzioni di tutela di cui usufruisce il BTPS non comportano alcun costo per BT. Anche ammettendo che il fondo di garanzia delle pensioni sia una «rete di sicurezza» pensata unicamente per i regimi pensionistici che non usufruiscono di tutela adeguata in caso di insolvenza del datore di lavoro, resta nondimeno il fatto che BT non paga alcunché per tale tutela dei diritti pensionistici dei dipendenti pre-privatizzazione ed è stata sostituita dallo Stato nel suo obbligo di offrire la tutela adeguata che il Regno Unito ritiene necessario assicurare ad altri dipendenti iscritti a regimi pensionistici integrativi. Infatti, per quanto concerne i suoi dipendenti post-privatizzazione, i cui diritti non sono coperti da garanzia di Stato, il BTPS usufruisce del fondo di garanzia delle pensioni e, dunque, vi contribuisce.

(77)

Parimenti la Commissione non condivide il punto di vista formulato da BT e dal BTPS secondo cui un intervento che asseritamente non costituiva un aiuto nel 1984, nel momento in cui è stato concesso, non può definirsi tale venti anni dopo a seguito del verificarsi di eventi esogeni. In primo luogo, la Commissione ribadisce di non ritenere che la garanzia in sé sia un aiuto a favore di BT. Come ha rilevato nella sua decisione del 28 novembre 2007, la garanzia di Stato sui debiti per prestazioni pensionistiche è stata concessa a beneficio dei dipendenti di cui sopra e non ha procurato alcun vantaggio economico diretto a BT. La garanzia, però, ora rappresenta il motivo soggiacente per il quale BT usufruisce di un vantaggio sotto forma di esonero dal versamento dell’intero contributo al fondo di garanzia delle pensioni introdotto con la legge sulle pensioni del 2004, che BT paga unicamente per i suoi dipendenti post-privatizzazione. Tale esonero non poteva sussistere all’epoca in cui è stata concessa la garanzia di Stato perché non vi era alcun obbligo di contribuire a detto fondo o a un fondo analogo, ma la garanzia è riconosciuta dalla legge sulle pensioni del 2004 quale giustificazione per l’esonero.

(78)

L’affermazione formulata dal BT e dal BTPS secondo cui l’insorgere dell’obbligo contributivo è esogeno alla garanzia di Stato omette di considerare il fatto che la natura del beneficio e il beneficiario nel 1984 e nel 2004 non erano i medesimi. La copertura dei diritti pensionistici in caso di insolvenza di BT è un beneficio a favore dei dipendenti pre-privatizzazione poiché garantisce la corresponsione dei diritti da loro maturati. Invece l’esonero dal fondo di garanzia delle pensioni e dall’obbligo di versamento dell’intero contributo è un beneficio a favore di BT in quanto riduce il contributo che sarebbe altrimenti dovuto e tale esonero deriva dall’esistenza della garanzia di Stato.

(79)

La Commissione respinge inoltre l’argomentazione secondo cui non sussiste alcun vantaggio perché tale garanzia è già stata pagata dai soci di BT nel prezzo complessivo corrisposto per la società nel 1984. Come spiegato nella decisione del 28 novembre 2007, la Commissione, sulla base delle informazioni disponibili, ha concluso che la garanzia di Stato in sé, nella misura in cui copre i debiti per prestazioni pensionistiche di BT, non ha procurato alcun vantaggio a BT all’epoca in cui è stata concessa e non vi è pertanto alcun motivo di presumere che i soci di BT abbiano corrisposto un premio per un vantaggio a beneficio di taluni dipendenti che si sarebbe manifestato soltanto in caso di insolvenza di BT. Essa non ha comportato alcun vantaggio fino al 2004, quando la legislazione ne ha sostanzialmente modificato le implicazioni. All’atto della privatizzazione, la garanzia di Stato sui debiti per prestazioni pensionistiche non aveva per i soci di BT alcun valore ravvisabile sulla base di successive e imprevedibili modifiche della disciplina pensionistica. Nel 1984 non era possibile anticipare alcun obbligo imposto a carico di BT di contribuire al fondo di garanzia delle pensioni istituito nel 2004 né il potenziale vantaggio economico derivante dall’esonero da tali obblighi in virtù di una garanzia di Stato.

(80)

Il BTPS argomenta altresì che il potenziale vantaggio derivante da contributi inferiori versati al fondo di garanzia delle pensioni è più che compensato dagli oneri finanziari e dalle passività per […] sterline di cui BT e il BTPS si sono fatti carico in ragione della natura speciale del BTPS. La Commissione non ritiene che gli asseriti svantaggi possano essere utilizzati per compensare tale vantaggio:

in primo luogo, il beneficio garantito ai dipendenti in caso di fallimento di BT rivestiva scarso interesse, ammesso che ne rivestisse, per i soci di BT,

in secondo luogo, non sussiste alcun nesso temporale tra gli asseriti svantaggi e il vantaggio derivante dal versamento di un contributo ridotto al fondo di garanzia delle pensioni, materializzatosi venti anni dopo e per il quale la legge non indica in alcun modo che era inteso a compensare i presunti svantaggi. Parimenti non sussiste alcun nesso sostanziale ravvisabile tra gli asseriti oneri posti a carico di BT e le passività coperte da garanzia di Stato che nel 1984 comprendevano tra l’altro prestiti a breve termine, debiti verso fornitori, imposta sul valore aggiunto e imposte retributive e finanziamenti esteri a lungo termine,

in terzo luogo, BT si riferisce agli oneri derivanti da passività extra per diritti di natura pubblico-impiegatizia. Non si può tuttavia escludere che detti diritti abbiano a loro volta procurato benefici a favore di BT come, per esempio, una maggiore fedeltà o accettazione di condizioni retributive o di lavoro diverse da parte dei dipendenti interessati rispetto a una situazione in cui detti diritti non fossero esistiti.

(81)

Contrariamente ad altre imprese del settore delle comunicazioni elettroniche e altri, che non usufruiscono dell’esonero dall’obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni di cui alla legge sulle pensioni del 2004 relativamente alla parte di debiti per prestazioni pensionistiche coperta da garanzia di Stato, BT usufruisce di un vantaggio economico poiché versa un contributo notevolmente ridotto al fondo di garanzia delle pensioni. BT può pertanto utilizzare tali risorse per finanziare le proprie attività economiche sui mercati sui quali opera.

(82)

In conclusione, pare che dall’entrata in vigore della regolamentazione sul fondo di garanzia delle pensioni (norme di ingresso) del 2005 a BT sia stato concesso un vantaggio economico finanziato dallo Stato.

5.1.3.   Imprese che usufruiscono di interventi selettivi

(83)

Per quanto concerne il beneficiario degli interventi in esame, va sottolineato che il BTPS e BT sono due persone giuridiche distinte. L’esonero dal versamento di un contributo adeguato al fondo di garanzia delle pensioni riguarda direttamente il BTPS, sui cui amministratori fiduciari ricade la responsabilità del pagamento. Per esempio, il contributo dovuto per l’esercizio 2005/2006 dal BTPS è stato asseritamente finanziato dalle attività del regime. BT però, fintantoché è solvibile, deve contribuire alla copertura di un eventuale disavanzo e dei costi amministrativi del suo regime pensionistico. Anche se BT non corrisponde materialmente a scadenza l’importo del contributo al fondo di garanzia delle pensioni a fronte di una corrispondente fattura, un contributo inferiore riduce i costi del BTPS e va a beneficio delle sue attività, riducendo in tal modo i debiti di BT verso il BTPS. Ne consegue che qualunque vantaggio economico per il BTPS derivante dall’intervento in esame è interamente trasferito a BT.

(84)

L’intervento è inoltre selettivo in quanto la disposizione contenuta nella regolamentazione sul fondo di garanzia delle pensioni (norme di ingresso) del 2005 che attua la legge sulle pensioni 2004 con la quale concede l’esonero dal versamento del contributo al relativo fondo è selettiva poiché deriva dall’esistenza del beneficio della garanzia di Stato, concesso con la legge del 1984, che riguardava debiti trasferiti unicamente a BT. Tali interventi, interpretati nel loro complesso, hanno introdotto deroghe agli obblighi generali imposti dalle leggi sulle pensioni a carico di imprese che non godono di tale beneficio, ragion per cui sono selettivi.

5.1.4.   Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi tra Stati membri

(85)

BT, attraverso varie controllate, è molto attiva nell’offerta di servizi di comunicazione elettronica in diversi Stati membri tra cui Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Francia e, non da ultimo, Regno Unito (4). L’offerta di servizi di comunicazione elettronica intrinsecamente comporta la comunicazione di contenuto tra reti transfrontaliere all’interno del mercato comune, prescindendo dal fatto che tali servizi siano forniti su base locale, nazionale o transfrontaliera.

(86)

Per quanto concerne specificamente il Regno Unito, l’OFCOM, autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche, ha affermato che BT detiene un potere di mercato significativo, secondo la definizione contenuta nel quadro normativo dell’Unione europea sui servizi e le reti di comunicazione elettronica, su vari mercati di servizi al dettaglio e all’ingrosso. Tali mercati includono tutti i mercati per servizi fissi al dettaglio a banda stretta, linee di rete fisse all’ingrosso a banda stretta, generazione e trasmissione delle chiamate, accesso all’ingrosso a banda larga, accesso locale all’ingrosso e linee dedicate, o parte di essi (5). Su tutti questi mercati di servizi britannici, BT compete con concorrenti notevolmente più deboli, che non usufruiscono del vantaggio economico in relazione al contributo versato al fondo di garanzia delle pensioni che la garanzia di Stato procura a BT. La concorrenza tra dette imprese e BT, indebolita a causa del potere di mercato significativo detenuto da quest’ultima, è dunque ulteriormente distorta dall’intervento in questione.

(87)

Viste le attività di BT e la sua posizione sui mercati nazionali e internazionali delle comunicazioni elettroniche, tale vantaggio può incidere sulla concorrenza e gli scambi tra Stati membri secondo la definizione contenuta nell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(88)

In conclusione, l’esonero dall’obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni relativamente alla parte di debiti per prestazioni pensionistiche coperta dalla garanzia di Stato concessa per detti debiti di BT le procura un vantaggio economico mediante l’uso di risorse statali imputabile al Regno Unito, vantaggio che può incidere sulla concorrenza e gli scambi tra Stati membri secondo la definizione contenuta nell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

5.1.5.   Legalità dell’intervento

(89)

Dalla promulgazione della legge sulle pensioni del 2004 e della regolamentazione sul fondo di garanzia delle pensioni (norme di ingresso) del 2005, a BT è concesso un vantaggio sotto forma di esonero dal versamento dell’intero contributo a detto fondo.

(90)

Tale esonero costituisce un aiuto di Stato secondo la definizione contenuta nell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e non è stato notificato alla Commissione a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Di conseguenza, l’intervento è illegale.

5.2.   Valutazione della compatibilità degli interventi

(91)

Essendo confermata l’esistenza di un aiuto di Stato sotto forma di esonero dal versamento dell’intero contributo al fondo di garanzia delle pensioni, è necessario valutare la compatibilità di tale aiuto di Stato secondo le norme comunitarie. In proposito, né il Regno Unito né BT o il BTPS hanno asserito che gli interventi in esame possano ritenersi compatibili con il mercato comune.

5.2.1.   Articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE

(92)

Sebbene a BT siano imposti taluni obblighi di interesse economico generale secondo la definizione contenuta nell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, l’aiuto non si limita né è diversamente associato all’assolvimento di detti obblighi e pertanto va a beneficio di tutte le sue attività. Parimenti né le autorità del Regno Unito né BT affermano che il versamento dell’intero contributo al fondo di garanzia delle pensioni impedirebbe l’assolvimento dei compiti di interesse generale affidati alla società. Viste le circostanze, la deroga prevista dall’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE non è applicabile.

5.2.2.   Articolo 87, paragrafo 2, e articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE

(93)

L’intervento in questione non pare neanche compatibile alla luce dell’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE. In particolare, l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato CE riguarda aiuti di natura sociale concessi a singoli consumatori. L’aiuto di Stato in discussione va a beneficio unicamente di BT. Tale aiuto, pertanto, non rientrerebbe nell’ambito dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato CE.

(94)

La Commissione ritiene inoltre che l’articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b) e d), del trattato CE sia manifestamente inapplicabile e neanche le autorità del Regno Unito, BT o il BTPS hanno formulato argomentazioni in tal senso.

(95)

L’unica base possibile per la compatibilità dell’intervento in questione parrebbe dunque, a questo punto, l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Tuttavia, l’intervento in esame non sembra soddisfare alcuna delle norme di applicazione di detto comma promulgate a oggi dalla Commissione sotto forma di orientamenti e comunicazioni. Di conseguenza, la compatibilità dell’intervento dovrebbe essere valutata direttamente sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, il quale afferma che «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse» possono considerarsi compatibili con il mercato comune.

(96)

Per essere compatibile a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, un aiuto deve perseguire un obiettivo di interesse comune tenuto conto dei criteri di necessità e proporzionalità. In proposito, la Commissione reputa opportuno valutare i seguenti aspetti:

1)

l’intervento di aiuto intende perseguire un obiettivo di interesse comune definito (segnatamente, l’aiuto proposto affronta una carenza del mercato o un altro obiettivo)?

2)

l’aiuto è strutturato in maniera da conseguire l’obiettivo di interesse comune? In particolare:

l’intervento di aiuto è uno strumento appropriato?

sussiste un effetto incentivante, segnatamente l’aiuto modifica il comportamento delle aziende?

l’intervento di aiuto è proporzionato, vale a dire lo stesso cambiamento comportamentale potrebbe essere ottenuto con un aiuto inferiore?

3)

la distorsione della concorrenza e l’effetto sugli scambi sono limitati in maniera che il bilancio sia complessivamente positivo?

(97)

Il Regno Unito non ha segnalato che l’intervento in esame era inteso a conseguire un particolare obiettivo di interesse comune. Non sussistono inoltre indicazioni o motivi ravvisabili che dimostrino come la concessione dell’aiuto di Stato in questione sia uno strumento adeguato e proporzionato, che assicura un qualsivoglia effetto incentivante atto allo sviluppo delle attività economiche in cui BT, assieme ad altri concorrenti, è impegnata. Come rammentato in precedenza, l’intervento in esame non è né associato né limitato all’assolvimento della missione di interesse economico generale affidata a BT.

(98)

Pertanto, l’unico obiettivo di interesse comune ravvisabile che potesse essere perseguito dalle corrispondenti disposizioni della disciplina pensionistica pare essere la tutela integrativa dei diritti pensionistici dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro. Garantire ulteriormente che i lavoratori in pensione godano di fatto di un benessere economico commensurato al lavoro svolto nel corso della vita professionale è nel comune interesse dello sviluppo generale e socialmente equilibrato delle attività economiche. Tuttavia, concedendo una deroga al contributo dovuto dal BTPS, l’intervento di aiuto non concorre al conseguimento di tale obiettivo.

(99)

Analogamente, secondo quanto affermato dal Regno Unito, gli interventi di tutela delle pensioni possono offrirla soltanto nei casi in cui non sussistano forme adeguate di tutela alternative. In tale ottica, la legge sulle pensioni del 2004 potrebbe essere vista anche come incentivo affinché le aziende introducano proprie soluzioni o meccanismi alternativi, a proprie spese, che escluderebbero il versamento di un contributo al fondo di garanzia delle pensioni generale e dunque la possibilità di usufruirne. L’intervento di aiuto, però, non comportando alcun pagamento compensativo, elimina qualunque incentivo affinché BT introduca soluzioni alternative. Si potrebbe affermare il contrario, vale a dire che se l’aiuto fosse abolito, BT sarebbe incentivata a introdurne o, perlomeno, si affiderebbe al fondo di garanzia delle pensioni, finanziato con risorse private, per tutelare i diritti pensionistici dei suoi dipendenti pre-privatizzazione.

(100)

Ne consegue che l’intervento di aiuto non è uno strumento appropriato per conseguire l’obiettivo di interesse comune ravvisabile nella disciplina pensionistica del Regno Unito. Viceversa, l’aiuto solleva il BTPS e, di conseguenza, BT, dai costi di gestione che il perseguimento di detto obiettivo normalmente comporterebbe a loro carico. Gli effetti negativi dell’intervento di aiuto al funzionamento sugli scambi tra Stati membri e la concorrenza non sono pertanto compensati da altri effetti positivi in ambiti diversi, ragion per cui il bilancio è complessivamente negativo.

(101)

La Commissione conclude dunque che l’esonero dal versamento dell’intero contributo al fondo di garanzia delle pensioni non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune in applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, o dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.

6.   CONCLUSIONE

(102)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l’esonero dall’obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni relativamente alla parte di debiti per prestazioni pensionistiche coperta dalla garanzia di Stato concessa per detti debiti di BT costituisce un aiuto di Stato secondo la definizione contenuta nell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE che non può essere dichiarata compatibile con il mercato comune.

7.   RECUPERO

(103)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (6), quando vengono adottate decisioni negative in casi di aiuti illegali, la Commissione è tenuta a ingiungere allo Stato membro interessato di adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare l’aiuto dal beneficiario. Deve essere recuperato soltanto l’aiuto incompatibile con il mercato comune.

(104)

Lo scopo del recupero è ristabilire la situazione antecedente alla concessione dell’aiuto. Tale finalità sarà conseguita nel momento in cui BT avrà restituito l’aiuto incompatibile, perdendo in tal modo il vantaggio di cui ha goduto rispetto alle sue concorrenti sul mercato in ragione del fatto che dal 2005 il BTPS non ha versato l’intero contributo al fondo di garanzia delle pensioni. L’importo da recuperare dovrà essere tale da eliminare il vantaggio economico concesso a BT che, per i motivi spiegati nel precedente considerando 83, è la beneficiaria dell’intervento.

(105)

Poiché l’aiuto incompatibile concesso a favore di BT è pari alla differenza tra il contributo al fondo di garanzia delle pensioni che avrebbe dovuto essere versato in assenza della garanzia di Stato dalla costituzione del fondo nel 2005 e il contributo che il BTPS ha di fatto corrisposto, tale differenza rappresenta l’importo da recuperare, in aggiunta all’interesse di mora effettivamente maturato su detta somma, che non potrà essere inferiore a quello calcolato in applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (7).

(106)

Va notato che, secondo le informazioni fornite dal Regno Unito il 29 marzo 2007, il consiglio direttivo del fondo di garanzia delle pensioni, BT e gli amministratori fiduciari del BTPS sono pervenuti a un accordo di garanzia per bloccare su un conto a garanzia la differenza tra la somma che il BTPS avrebbe dovuto corrispondere nell’esercizio 2005/2006 se la garanzia di Stato non fosse stata tenuta presente e la somma effettivamente versata dal regime. Negli anni successivi, il BTPS ha dovuto versare sul conto a garanzia l’importo che avrebbe dovuto corrispondere se non si fosse considerata la garanzia di Stato. Su detti importi, sono maturati interessi al tasso del […], pari a un importo che, secondo il Regno Unito, ammonta a […].

(107)

Secondo le disposizioni contenute in detto accordo a garanzia, i versamenti sarebbero proseguiti fino alla conclusione dell’esame condotto dalla Commissione per appurare se la riduzione del contributo versato al fondo di garanzia delle pensioni costituisca un aiuto incompatibile, oppure alla sua decisione di non procedere ulteriormente. Nel primo caso, l’importo finale fatturato dal fondo di garanzia delle pensioni per contributi a tutela delle pensioni avrebbe incluso anche gli interessi maturati sugli importi depositati sul conto a garanzia. Pertanto, nel caso in cui la Commissione adotti una decisione che dichiara l’aiuto incompatibile, la somma di […] spetterà al fondo di garanzia delle pensioni, e non al BTPS o a BT, il che dovrebbe garantire che gli interessi maturati sul conto a garanzia non accrescano ulteriormente il vantaggio economico concesso a favore di BT,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato illegalmente concesso dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a favore di BT plc, la beneficiaria, sotto forma di esonero dall’obbligo di contribuzione del regime pensionistico di BT al fondo di garanzia delle pensioni relativamente alla parte di debiti per prestazioni pensionistiche della beneficiaria coperta dall’articolo 68, paragrafo 2, della legge sulle telecomunicazioni del 1984, come modificata, è incompatibile con il mercato comune secondo la definizione contenuta nell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrà cessare l’aiuto incompatibile concesso a favore di BT plc.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrà recuperare l’aiuto di cui all’articolo 1 dalla beneficiaria.

Sulla somma da recuperare graveranno interessi per l’intero periodo dalla data di concessione dell’aiuto alla sua data di recupero.

Gli interessi saranno calcolati come interessi capitalizzati in conformità del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

Articolo 3

Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 dovrà essere immediato ed effettivo.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrà garantire che tale decisione sia attuata entro quattro mesi dalla sua data di notifica.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrà fornire alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

importo complessivo da recuperare dalla beneficiaria;

b)

descrizione dettagliata dei provvedimenti già adottati e previsti per ottemperare alla presente decisione; e

c)

prove documentarie che dimostrino che si è ingiunto alla beneficiaria di restituire l’aiuto.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrà tenere la Commissione informata in merito allo stato di avanzamento dei provvedimenti nazionali intrapresi per attuare la presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. Su semplice richiesta della Commissione, il Regno Unito dovrà fornire immediatamente informazioni sui provvedimenti già intrapresi e previsti per ottemperare alla presente decisione. Esso dovrà inoltre fornire informazioni dettagliate sugli importi già recuperati dalla beneficiaria a titolo di aiuto e interessi di mora.

Articolo 5

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 15 del 22.1.2008, pag. 8.

(2)  Segreto d'affari.

(3)  Cfr. la decisione della Commissione del 28 novembre 2007, paragrafi 42-60.

(4)  Cfr. http://www.btplc.com/Report/Report08/pdf/AnnualReport2008.pdf

(5)  Cfr. http://www.btplc.com/Report/Report08/pdf/AnnualReport2008.pdf e inoltre la comunicazione dell’OFCOM del 30 giugno 2005 a norma dell’articolo 155, paragrafo 1, della legge sulle imprese del 2002 all’indirizzo http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/sec155/sec155.pdf e le dichiarazioni conclusive sulla revisione strategica delle telecomunicazioni e gli impegni in luogo di un deferimento di cui alla legge sulle imprese del 2002 del 22 settembre 2005 all’indirizzo http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/statement_tsr/statement.pdf

(6)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 (ora articolo 88) del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(7)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


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