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Document 32009D0697

    2009/697/CE: Decisione della Commissione, del 17 giugno 2009 , sull'aiuto di Stato C 21/08 (ex N 864/06) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore della Sovello AG (ex EverQ GmbH) [notificata con il numero C(2009) 4516] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 237 del 9.9.2009, p. 15–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/697/oj

    9.9.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 237/15


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 giugno 2009

    sull'aiuto di Stato C 21/08 (ex N 864/06) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore della Sovello AG (ex EverQ GmbH)

    [notificata con il numero C(2009) 4516]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2009/697/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l'accordo sullo Spazio economico Europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Con messaggio di posta elettronica del 20 dicembre 2006, registrato il giorno stesso dalla Commissione (A/40513), ai sensi degli obblighi di notifica individuale previsti nella disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti (2) (la «DMS 2002»), la Germania ha notificato alla Commissione l'intenzione di erogare un aiuto a finalità regionale per un grande progetto d'investimento a favore della EverQ GmbH. Il 24 novembre 2008 la EverQ GmbH si è trasformata nella società per azioni Sovello AG (3).

    (2)

    Il 16 febbraio (D/50671), 26 aprile (D/51786), 10 luglio (D/52902) e 17 settembre 2007 (D/53704) la Commissione ha chiesto maggiori informazioni. La Germania ha rielaborato la notifica e ha fornito informazioni supplementari il 29 marzo (A/32775), 9 maggio (A/33866), 28 agosto (A/37024), 17 ottobre (A/38528), 9 novembre (A/39223) e 12 novembre 2007 (A/39287). Il 6 dicembre 2007 si è avuto un incontro tra i rappresentanti dei servizi della Commissione e le autorità tedesche. Il 20 dicembre 2007 le autorità tedesche hanno confermato per iscritto le informazioni fornite nel corso di tale incontro (A/40543). Il 20 febbraio 2008 la Commissione ha chiesto ancora delucidazioni per sapere se si trattava di un progetto unico d'investimento, sollecitando nel contempo dati di mercato aggiornati. Le informazioni richieste sono state trasmesse il 19 marzo 2008 (A/5454).

    (3)

    Con lettera del 20 maggio 2008 [C(2008) 1844 def.] la Commissione ha informato la Germania della sua decisione d'iniziare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

    (4)

    Con lettera del 15 agosto 2008, registrata dalla Commissione il 18 agosto (A/16933), la Germania ha comunicato il suo punto di vista.

    (5)

    La decisione della Commissione d'iniziare il procedimento formale di esame è stata pubblicata il 4 settembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  (4). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull'aiuto in oggetto.

    (6)

    Con lettera del 30 settembre 2008, registrata il giorno stesso (A/20002), la Commissione ha ricevuto le osservazioni di un interessato, che ha trasmesso alla Germania con lettera del 7 ottobre 2008 (D/53848). Con messaggi di posta elettronica del 16 e 24 aprile 2009 e del 15 maggio 2009, registrati dalla Commissione alle medesime date (A/8772, A/9822, A/11817), la Germania ha inviato informazioni supplementari.

    2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

    2.1.   Obiettivo della misura

    (7)

    Scopo dell'aiuto è promuovere lo sviluppo regionale. L'investimento sarà effettuato nella località di Thalheim, distretto rurale di Bitterfeld, regione Sassonia-Anhalt, Germania, che secondo la carta degli aiuti a finalità regionale per la Germania (2004-2006) (5) è ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

    2.2.   Beneficiario dell'aiuto

    (8)

    L'aiuto notificato è a favore della Sovello AG (la «Sovello»). La Sovello è stata fondata nel dicembre 2004 come joint venture tra la Evergreen Solar Inc. (del gruppo Marlboro, MA, USA: la «Evergreen»), che deteneva il 75,1 % delle azioni e la Q-Cells AG (sita a Thalheim, Germania: la «Q-Cells») che ne deteneva il 24,9 %. L'azienda produttrice di moduli solari Evergreen ha concesso una licenza alla joint venture per l'utilizzo del proprio brevetto per la tecnologia «String Ribbon» (6). La Q-Cells, una delle maggiori società mondiali di produzione di celle solari, ha contribuito apportando la propria competenza in tale settore e la propria esperienza sul mercato tedesco dei moduli solari.

    (9)

    Nel novembre 2005 la Renewable Energy Corporation ASA (Norvegia: la «REC») è entrata a far parte della joint venture con una partecipazione del 15 %, mentre la Evergreen e la Q-Cells hanno ridotto la loro quota rispettivamente al 64 % e al 21 %. La REC è una delle massime produttrici mondiali di silicio per il settore fotovoltaico e le sue affiliate producono anche dischi, celle e moduli solari.

    (10)

    Dal 19 dicembre 2006 (ossia il giorno precedente alla notifica dell'aiuto) le società partner Evergreen, Q-Cells e REC detengono ciascuna una quota del 33,3 % della Sovello.

    (11)

    Il seguente schema mostra la struttura societaria attuale della Sovello:

    Image

    2.3.   Il progetto d'investimento

    (12)

    La Germania intende erogare a favore della Sovello un aiuto regionale agli investimenti per la costruzione di un nuovo stabilimento (Sovello2) da adibire alla produzione di moduli solari.

    (13)

    A Thalheim la Sovello gestisce già lo stabilimento Sovello1 (7), che ha avviato la produzione di moduli solari nell'aprile 2006. Alla data della notifica si pianificava di raggiungere entro la fine del 2007 una capacità di produzione di 30 Megawatt peak (8). La Germania dichiara che questo stabilimento era inteso come progetto pilota mediante il quale si potesse dimostrare la fattibilità su scala industriale della tecnologia String Ribbon della Evergreen, in combinazione con le tecnologie di produzione della Q-Cells.

    (14)

    L'aiuto notificato riguarda un nuovo progetto d'investimento, Sovello2, volto a consentire la costruzione di un nuovo stabilimento per la produzione in serie integrata di moduli solari in base alla già collaudata tecnologia String Ribbon, su un terreno confinante con lo stabilimento Sovello1 a Thalheim. I lavori di costruzione di Sovello2, iniziati nel luglio 2006, si sono conclusi nel giugno 2008. Sovello2 avrebbe dovuto raggiungere la sua piena capacità nominale di 60 MWp nel 2009 (9).

    (15)

    Alla data della notifica si prevedeva che Sovello2 avrebbe creato nella regione circa 390 posti di lavoro diretti e almeno 700 posti di lavoro indiretti.

    (16)

    Il seguente calendario mostra le diverse fasi dei due progetti.

    Fase

    Sovello1

    Sovello2

    Decisione relativa all'investimento

    14.1.2005 (data del contratto quadro iniziale di joint venture)

    Fine giugno 2006 (secondo quanto indicato dalle autorità tedesche)

    Domanda di aiuto

    27.12.2004 (per la sovvenzione dell'azione d'interesse comune)

    20.2.2006 (per la sovvenzione dell'azione di interesse comune)

    Data di concessione

    21.4.2005

    (decisione relativa all'azione d'interesse comune)

    15.12.2006

    (decisione relativa all'azione d'interesse comune, soggetta all'autorizzazione della Commissione)

    Contratto di acquisto del terreno

    27.6.2005

    30.6.2006

    Inizio dei lavori

    2005

    Luglio 2006

    Notifica

    1.9.2005 (10)

    20.12.2006

    Periodo pianificato per l'investimento

    1.1.2005-31.12.2007

    24.7.2006-30.6.2008

    Inizio della produzione

    Febbraio 2006

    Secondo trimestre 2007

    Raggiungimento della piena capacità di produzione

    Fine giugno 2006 (30 MWp)

    Fine 2007 (60 MWp)

    Autorizzazione della Commissione

    7.6.2006 (maggiorazione per le PMI)

     

    2.4.   Fondamento giuridico

    (17)

    L'aiuto viene erogato sulla base dei seguenti regimi di aiuti attualmente in vigore: il regolamento per il miglioramento della struttura economica regionale [«regolamento azioni d'interesse comune»: aiuto di Stato N 642/02 (11)], la legge tedesca del 2005 sugli incentivi agli investimenti [aiuto di Stato N 142a/04 (12)] e la successiva legge tedesca del 2007 sugli incentivi agli investimenti [aiuto di Stato N 357a/06 (13)].

    2.5.   Costi dell'investimento

    (18)

    In base ai dati aggiornati presentati dalla Germania il 16 e 24 aprile 2009, i costi totali (nominali) dell'investimento per Sovello2 ammontano a 118 418 780 EUR (valore attualizzato: 114 882 310 EUR (14) e sono ammissibili nella loro totalità per gli aiuti a finalità regionale. La tabella I mostra la ripartizione dei costi complessivi dell'investimento per il progetto notificato.

    Tabella I

    Ripartizione dei costi del progetto

    (in EUR)

    2006

    2007

    2008

    Totale (nominale)

    Totale (valore attualizzato al 31.12.2006)

    […]

    […]

    […]

    118 418 780

    114 882 310

    2.6.   Finanziamento del progetto

    (19)

    In base ai dati aggiornati presentati dalle autorità tedesche il 16 e 24 aprile 2009, la Sovello ha finanziato il progetto con 87 313 015 EUR di risorse proprie e prestiti bancari (non coperti da garanzia statale) e con gli aiuti richiesti, dell'importo di 31 105 765 EUR. Il contributo proprio della Sovello, esente dal sovvenzionamento pubblico, ammonta quindi ad almeno il 25 % dei costi totali ammissibili per l'aiuto.

    2.7.   Aiuti a finalità regionale: livelli di intensità massima previsti

    (20)

    La località di Thalheim (nel distretto rurale di Bitterfeld, presso la città di Dessau, nella regione Sassonia-Anhalt) si trova in una regione ammissibile agli aiuti regionali a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (15) (gli «orientamenti 1998») e della carta degli aiuti a finalità regionale 2004-2006 (16) valida al momento della notifica, per gli aiuti alle imprese di grandi dimensioni site in quest'area è ammessa un'intensità massima pari al 35 % dell'equivalente sovvenzione lordo («ESL»).

    2.8.   Importo e intensità dell'aiuto

    (21)

    La Germania ha notificato due differenti importi e intensità di aiuto, in considerazione della possibile applicazione del premio di coesione previsto al punto 25 della DMS 2002, secondo il quale: «L'intensità massima d'aiuto autorizzabile […] può essere aumentata moltiplicandola per un fattore 1,15 se il progetto è cofinanziato mediante risorse dei Fondi strutturali in quanto grande progetto ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio (17) […]». In una regione ammissibile ad aiuti regionali a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la quota di cofinanziamento proveniente da risorse finanziarie comunitarie deve tuttavia ammontare ad almeno il 25 % della spesa pubblica complessiva, mentre l'intensità massima dell'aiuto ottenuta applicando il premio di coesione non può superare il 75 % del massimale dell'aiuto regionale applicabile (punti 25 e 26 della DMS 2002).

    (22)

    La prima intensità dell'aiuto notificata dalla Germania ammontava al 22,46 % ESL (corrispondente a un aiuto dell'importo di 30,526 milioni di EUR), che corrisponde a sua volta all'intensità massima dell'aiuto senza premio di coesione, calcolata sulla base dei costi ammissibili inizialmente notificati, che ammontano al valore attualizzato di 135,934 milioni di EUR, applicando la riduzione del massimale, come indicato al punto 21 della DMS 2002, e il massimale del 35 % ESL per gli aiuti a finalità regionale.

    (23)

    Se si applica il premio di coesione («aiuto con premio di coesione»), l'importo massimo dell'aiuto, nel caso di costi ammissibili di 135,934 milioni di EUR, ammonta a 35,105 milioni di EUR (valore attualizzato, corrispondente a un'intensità dell'aiuto del 25,83 % ESL). Tale intensità dell'aiuto si basa sul punto 25 della DMS 2002.

    (24)

    La seconda intensità dell'aiuto che la Germania ha notificato in caso di applicabilità del premio di coesione, considerando tutti i costi dell'investimento ammissibili per l'aiuto, ammonta al 23,83 % ESL (corrispondente a un importo nominale dell'aiuto di 35,336 milioni di EUR o di 32,397 milioni di EUR al valore attualizzato).

    (25)

    Il 16 e 24 aprile 2009 la Germania ha comunicato i dati aggiornati e ha informato la Commissione che i costi totali dell'investimento ammissibili per l'aiuto a favore di Sovello2 ammontano di fatto a 118 418 780 EUR (valore attualizzato: 114 882 310 EUR) e che l'aiuto per Sovello2, in caso di applicabilità del premio di coesione, ammonta al valore nominale di 31 105 765 EUR (valore attualizzato: 27 367 723 EUR), che corrisponde a un'intensità dell'aiuto del 23,8224 % ESL. Inoltre è stato dichiarato che l'aiuto sarà erogato nel 2009 in forma di sovvenzione diretta per l'importo di 17 220 066 EUR e di incentivo agli investimenti per l'importo di 13 885 699 EUR.

    (26)

    Le autorità tedesche hanno presentato una domanda a titolo di grande progetto, per ottenere nell'ambito del programma operativo «Sassonia-Anhalt» un cofinanziamento del Fondo EURopeo di sviluppo regionale (FESR) dell'importo (valore nominale) di 9,118 milioni di EUR (18). Se la Commissione respingerà la domanda in base delle disposizioni relative ai grandi progetti stabilite dal regolamento (CE) n. 1260/1999, le condizioni per l'erogazione del premio di coesione non sarebbero soddisfatti. In tal caso si avrebbe una riduzione della sovvenzione e quindi dell'aiuto complessivo previsto dalla notifica, in modo che non siano superati i valori soglia in ESL indicati nel caso specifico senza erogazione del premio.

    (27)

    Ai sensi del punto IX.2, lettera m), della decisione di erogare l'aiuto a favore di un'azione d'interesse comune (19) l'erogazione degli incentivi agli investimenti dipende dall'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione.

    (28)

    Nella notifica è indicato che l'aiuto a favore del progetto non sarà cumulabile con aiuti provenienti da altre fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie per la copertura dei medesimi costi ammissibili.

    (29)

    La Germania ha assicurato che il beneficiario aveva chiesto l'aiuto prima dell'inizio dei lavori del progetto. Secondo la decisione di concessione dell'aiuto, la domanda di aiuto era stata presentata il 20 febbraio 2006, mentre il progetto d'investimento è stato avviato soltanto nel luglio 2006.

    (30)

    Inoltre, la Germania ha confermato che l'intensità e l'importo massimi di aiuto, approvati con la suddetta decisione, non saranno superati neanche nel caso che i costi ammissibili risultino inferiori o superiori.

    2.9.   Impegni generali

    (31)

    Al punto IX.2, lettera f), della decisione di concessione dell'aiuto relativo alla sovvenzione diretta, e anche nella base giuridica tedesca per i vigenti regimi di aiuto, è previsto l'obbligo per il beneficiario di mantenere l'investimento in loco per almeno cinque anni.

    (32)

    La Germania ha allegato alla notifica una copia della decisione di concessione dell'aiuto. Inoltre si è impegnata a presentare alla Commissione:

    su base quinquennale, a decorrere dall'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione, una relazione intermedia (comprendente le informazioni sugli importi di aiuto versati, sull'attuazione del relativo contratto e su ogni altro progetto d'investimento avviato presso il medesimo stabilimento/impianto di produzione),

    entro 6 mesi dal pagamento dell'ultima quota di aiuto, secondo lo scadenzario notificato, una relazione finale particolareggiata.

    3.   MOTIVI PER L'APERTURA DEL PROCEDIMENTO FORMALE DI ESAME

    (33)

    Con la decisione di aprire il procedimento formale di esame, la Commissione ha espresso le proprie perplessità relativamente a vari elementi.

    (34)

    Il punto 49 della DMS 2002 stabilisce che un progetto d'investimento non deve essere artificiosamente suddiviso in sottoprogetti al fine di eludere le disposizioni della stessa DMS 2002. Si presuppone che un progetto d'investimento comprenda tutti gli investimenti fissi relativi un sito di produzione nell'arco di tre anni. Secondo la definizione enunciata nel punto suddetto, un sito di produzione è «un insieme economicamente indivisibile di elementi del capitale fisso che svolgono una funzione tecnica precisa, uniti da un legame fisico o funzionale, e che hanno obiettivi chiaramente definiti, come la fabbricazione di un determinato prodotto». Gli Stati membri potrebbero essere propensi a notificare due progetti singoli invece di un progetto unico d'investimento, poiché, una volta applicato il meccanismo automatico di riduzione previsto al punto 21 della DMS 2002, in tal modo potrebbero ottenere un'intensità massima dell'aiuto più consistente (20).

    (35)

    Poiché erano passati meno di tre anni tra l'inizio dei lavori del progetto Sovello1 (2005) e l'inizio del progetto Sovello2 (luglio 2006), la Commissione ha indicato nella decisione di apertura del procedimento formale di esame che avrebbe considerato i due progetti come facenti parte di un progetto unico d'investimento, a meno che non risultassero soddisfatti i criteri di cui al punto 49 della DMS 2002.

    (36)

    In tale contesto la Commissione aveva constatato che la Evergreen deteneva un impianto pilota a Marlboro, nel quale effettuava ricerca e lo sviluppo («R&S») e test per una linea di produzione pilota con applicazione della tecnologia String Ribbon, mentre Sovello1 era maggiormente in grado di soddisfare le esigenze del mercato: infatti la produzione era stata iniziata nell'aprile 2006 e tutti i moduli fabbricati in aprile, maggio e giugno 2006 erano stati venduti immediatamente. La Commissione aveva quindi concluso a titolo provvisorio che lo stabilimento Sovello1 sembrava inteso essenzialmente non per dimostrare la fattibilità tecnica o tecnologica della fabbricazione di moduli solari con la tecnologia String Ribbon, ma piuttosto per valutare il potenziale economico e le capacità industriali delle tecnologie e dei processi di fabbricazione dei partner della joint venture e per trarre profitto dal previsto rapido sviluppo di questo mercato in Germania.

    (37)

    La Commissione ha inoltre osservato che la portata dell'investimento iniziale a favore di Sovello1 (capacità 30 MWp) non è in effetti esigua, mentre rispetto alla capacità di Sovello1 lo stabilimento Sovello2, con una capacità di 60 MWp, non sembra di fatto finalizzato alla «produzione in serie». Per quanto riguarda i costi relativi a Sovello2, il fattore moltiplicatore è soltanto 2, mentre era 13 nel caso del grande progetto d'investimento Qimonda, per il quale la Commissione aveva concluso che il progetto notificato non costituiva un investimento unico assieme ad un precedente progetto pilota (decisione della Commissione del 30 gennaio 2008 (21), la «decisione Qimonda»).

    (38)

    Tenuto conto della sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-184/97 (22) e in base alla definizione dei concetti di «ricerca industriale», «sviluppo sperimentale» e «innovazione di processo» figurante negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per ricerca, sviluppo e innovazione (23) (gli «orientamenti comunitari RSI») la Commissione ha manifestato forti dubbi che Sovello1 potesse considerarsi un progetto pilota e quindi distinto dal progetto Sovello2.

    (39)

    La Commissione ha espresso il parere che, nel caso che non si possa considerare Sovello1 un progetto pilota, lo si dovrebbe considerare un progetto unico d'investimento assieme a Sovello2 (in base a una valutazione globale dei criteri di cui al punto 49 della DMS 2002). Considerando che i lavori per il secondo stabilimento avevano avuto inizio entro tre mesi dall'inizio della produzione commerciale nel primo stabilimento, la Commissione ha concluso che, nonostante le argomentazioni della Germania circa la separazione fisica e l'assenza di nessi funzionali tra i due stabilimenti, in realtà si tratta di un'unica impresa che dispone di due siti di produzione, siti su due terreni adiacenti, che fabbricano il medesimo prodotto con la medesima tecnologia.

    (40)

    Il contratto iniziale di joint venture mostra, secondo la Commissione, che le società partner pianificavano un investimento molto più ingente del solo Sovello1, da attuare in diverse fasi. Inoltre non era chiaro alla Commissione se i costi supplementari per elaborare due progetti separati invece di uno stabilimento integrato avrebbero superato l'importo dell'aiuto supplementare conseguente al fatto che i due progetti non erano considerati un unico progetto d'investimento (e se il meccanismo di riduzione di cui al punto 21 della DMS 2002 non fosse quindi applicabile a entrambi i progetti).

    (41)

    Considerate quanto sin qui esposto, la Commissione dubitava che l'aiuto notificato fosse necessario e, nel caso che lo fosse, quale dovesse essere il suo importo per offrire un incentivo all'investimento e aveva dubbi anche riguardo alla sua compatibilità con la DMS 2002 e con il mercato comune.

    4.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

    (42)

    Dopo la pubblicazione della decisione di apertura del procedimento formale di esame nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la Commissione ha ricevuto osservazioni di una parte interessata: l'Associazione europea dell'industria fotovoltaica (24) («EPIA»), le cui argomentazioni sono presentate in compendio qui di seguito.

    4.1.   L'industria del solare: un mercato ad alto tasso di crescita

    (43)

    Secondo l'EPIA, il mercato del solare è caratterizzato da un tasso di crescita costante, da attribuire al continuo aumento su scala mondiale della domanda di prodotti fotovoltaici, ad una tecnologia dinamica e ad un grado elevato d'innovazione. La rapidità è un fattore chiave per introdurre innovazioni a livello industriale e per accelerare la crescita della competitività di questo settore è necessario ridurre i costi di generazione dell'elettricità solare. Un elemento essenziale di tali costi è l'acquisto di sistemi solari, mentre i costi di produzione di tali sistemi dipendono a loro volta dalle tecnologie applicate e dai costi delle materie prime e delle attrezzature.

    (44)

    L'importanza primaria della tecnologia e dell'innovazione nel settore del solare è confermata principalmente, secondo l'EPIA, dal numero crescente d'iniziative di cooperazione tra le imprese e/o gli istituti di ricerca e sviluppo e dal costante aumento di nuove imprese avviate in questo settore.

    4.2.   Progetti pilota nell'industria del solare

    (45)

    In questo settore, secondo le osservazioni dell'EPIA, le innovazioni e le nuove tecnologie vengono sviluppate e applicate secondo criteri economici. Per limitare i rischi economici degli investitori e per testare la fattibilità tecnologica e/o economica di un'innovazione sulla base di determinati criteri, la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione industriale delle innovazioni in questo settore vengono attuati in più fasi. I progetti pilota, contraddistinti da obiettivi concreti, risorse limitate e rischi calcolabili, sono quindi adatti a risolvere determinati problemi tecnici e/o economici correlati alle innovazioni. Nell'ambito di innovazioni orientate al prodotto e al processo, i progetti pilota sono attuati anche per tecnologie già collaudate a livello industriale, poiché un ampliamento delle capacità è economicamente sostenibile solo se un processo di produzione pilota ha dimostrato la fattibilità della produzione in serie. Per il successo del progetto, ha tuttavia un ruolo determinante l'ampliamento a breve termine delle capacità produttive. Quindi accade spesso che, immediatamente dopo l'esito positivo della produzione pilota, siano create nuove capacità di produzione.

    4.3.   String Ribbon: una tecnologia non ancora testata a livello industriale

    (46)

    L'EPIA dichiara che la tecnologia String Ribbon utilizzata dalla Sovello è un processo continuo per ottenere nastri di silicio ai fini della produzione di dischi solari cristallini. Rispetto alle tecnologie di produzione di dischi solari cristallini di taglio tradizionale, questo procedimento richiede una quantità nettamente inferiore di silicio, e risulta quindi molto più conveniente. Prima della costruzione di Sovello1, la tecnologia String Ribbon per la produzione di dischi solari non era stata ancora testata a livello industriale. A quell'epoca, inoltre, non vi era un'impresa al mondo che fosse in grado di trasformare i dischi String Ribbon in celle e successivamente in moduli solari. Grazie alla tecnologia String Ribbon, la Sovello è in grado di coprire l'intera catena del valore, dai dischi alle celle, fino ai moduli. Era dunque necessario testare questa innovativa integrazione tecnologica a livello industriale e lungo l'intera catena del valore.

    5.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

    (47)

    La Germania ha fornito ulteriori informazioni per fugare le perplessità della Commissione riguardo alla possibilità che i due investimenti Sovello1 e Sovello2 costituissero un progetto unico d'investimento ai sensi del punto 49 della DMS 2002. Le autorità tedesche dichiarano che Sovello1 è un progetto pilota e, in base alla decisione sul caso Qimonda, è da considerarsi un progetto d'investimento indipendente. Questa dichiarazione si basa sulle argomentazioni esposte qui di seguito.

    5.1.   Sovello1 è un progetto pilota

    (48)

    La Germania ritiene che l'investimento Sovello1 debba essere valutato come progetto pilota. A tale riguardo le autorità tedesche fanno riferimento a una definizione dell'OCSE (25), secondo la quale la costruzione e il funzionamento di un impianto pilota sono da considerarsi attività di R&S nella misura in cui l'obiettivo principale consiste nell'acquisire esperienza e nel raccogliere dati tecnici e di altro tipo. Secondo la definizione dell'OCSE, un progetto pilota viene attuato non soltanto per verificare la fattibilità tecnica di una nuova tecnologia, ma anche per valutarne l'efficienza operativa, il rapporto costo-efficacia e l'ottimizzazione tecnica, prima di procedere all'avvio della produzione in serie. Il buon esito dell'attuazione del progetto pilota è pertanto, secondo le autorità tedesche, una conditio sine qua non per l'inizio e la realizzazione della produzione in serie.

    (49)

    La Germania ritiene che il progetto d'investimento Sovello1, in considerazione delle innovazioni introdotte in termini di processo e di prodotto, possa essere associato ai concetti di «ricerca industriale» e «innovazione di processo» degli orientamenti comunitari RSI. Secondo la Germania, il fatto che il beneficiario avesse avuto fin dall'inizio l'intenzione di commercializzare i prodotti fabbricati presso Sovello1 non dovrebbe essere rilevante per classificare il progetto come investimento unico, poiché la Commissione non ha considerato questo aspetto nemmeno nel corso della decisione Qimonda. Le autorità tedesche sostengono che il progetto pilota Qimonda e l'investimento Sovello1 presentano la stessa finalità e ideazione.

    (50)

    Secondo le autorità tedesche, il progetto Sovello1 soddisfa pienamente i requisiti summenzionati, poiché la Sovello è stata fondata nel gennaio 2005 dai partner della joint venture Q-Cells ed Evergreen per dimostrare la fattibilità su scala industriale della tecnologia String Ribbon della Evergreen in combinazione con le tecnologie di produzione della Q-Cells (produzione di celle solari e know-how nella sfera degli impianti e dei processi di produzione).

    (51)

    La Germania sostiene che la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-184/97 non impedisce di valutare Sovello1 come progetto pilota e che per il caso in esame tale sentenza non è neanche pertinente, poiché non si pronuncia sulla questione del progetto unico d'investimento.

    (52)

    Secondo le autorità tedesche, Sovello1 è a livello mondiale il primo impianto industriale automatizzato e completamente integrato per la produzione di moduli solari in base alla tecnologia String Ribbon.

    (53)

    La Germania conferma che l'Evergreen possiede un impianto pilota a Marlboro, nel quale svolge attività di R&S ed effettua test per la creazione di una linea di produzione pilota con applicazione della tecnologia String Ribbon. Il progetto Sovello1 non è quindi finalizzato a verificare se sia possibile produrre moduli solari con la tecnologia String Ribbon, poiché questo risultato era già stato ottenuto dall'Evergreen nella produzione in laboratorio a Marlboro. La vera questione riguarda piuttosto la possibilità dal punto di vista tecnologico (ed economico) di realizzare una produzione industriale in serie. La Germania sostiene che a Marlboro non vi è mai stata produzione industriale per la fabbricazione dei dischi, delle celle o dei moduli. Nello stabilimento Sovello1 sono stati prodotti i moduli del tipo «Spruce Line»; a Marlboro, invece, moduli del tipo «Cedar Line». Questi due tipi si distinguono principalmente per il fatto che i moduli del tipo «Cedar Line» sono stati fabbricati a mano, mentre alla Sovello la produzione si è sempre più automatizzata.

    (54)

    L'impianto di Marlboro ha raggiunto solo nel 2004 una capacità di 15 MWp grazie all'installazione di nuovi forni per la produzione dei dischi solari, il che, secondo la Germania, esclude che a Marlboro siano state applicate tecnologie industriali di produzione per le celle o per i moduli String Ribbon o che sia stata realizzata una produzione corrispondente su scala industriale. Inoltre, come si è detto, a Marlboro è stato prodotto un tipo di modulo differente da quello prodotto presso Sovello1. La Germania indica inoltre che nell'industria del solare sono stati realizzati progetti pilota con capacità comprese tra 10 e 30 MWp e che non è possibile concludere che non si trattava di un progetto pilota solo perché Sovello1 si colloca al limite superiore di questa fascia. La capacità di Sovello1 (30 MWp) risulta dalla capacità di […] (26), sviluppato appositamente per tale stabilimento.

    (55)

    Le autorità tedesche sottolineano inoltre che gli stabilimenti che applicano la tecnologia String Ribbon, allo stato attuale delle conoscenze, raggiungono capacità di 5-80 MWp, ma che nessun investitore avrebbe costruito uno stabilimento di maggiori capacità in base a una tecnologia nuova e totalmente non collaudata.

    (56)

    Al momento dell'investimento per Sovello1, secondo la Germania non erano ancora disponibili standard relativi alla progettazione tecnica delle attrezzature e degli impianti necessari per la produzione in serie di moduli solari in base alla tecnologia innovatrice String Ribbon. Poiché la Sovello si prefiggeva obiettivi di produzione specifici e superiori rispetto all'impianto di Marlboro (rendimento di almeno il […], stabilizzazione del livello di efficienza delle celle al […] e suo aumento di […]), non sarebbe stato possibile semplicemente «copiare» la produzione in laboratorio a Marlboro, né utilizzare i processi tradizionali di produzione della Q-Cells (27). Per comprovare quanto affermato, le autorità tedesche hanno apportato numerosi esempi.

    (57)

    La Germania sostiene inoltre che la brevità della fase di test, il rapido successo e l'immediata commercializzazione del prodotto non dovrebbero inficiare la valutazione di Sovello1 come progetto pilota. Anche i materiali ottenuti dalla cosiddetta «produzione pilota» dell'impianto di Marlboro erano stati venduti, il che si spiega con l'elevata domanda di prodotti fotovoltaici. Per i moduli con rendimento e livello di efficienza bassi anche i prezzi erano bassi. Se i valori effettivi di rendimento e livello di efficienza prefissi non fossero stati permanentemente raggiunti, il progetto pilota Sovello1 sarebbe fallito, ma anche in questo caso i moduli prodotti sarebbero stati venduti sul mercato, almeno per contenere le perdite.

    (58)

    La Germania dichiara che, tra l'avvio della produzione di Sovello1 e i lavori per la costruzione di Sovello2 erano trascorsi cinque mesi (e non tre, come indicato dalla Commissione nella decisione di apertura del procedimento formale di esame).

    (59)

    La Germania sostiene che la fase di test per l'impianto pilota Sovello1 era stata così breve perché, diversamente dalle procedure comuni a tutti i settori, non vi era stata separazione tra la fase d'investimento e la fase operativa (assunzione di personale specializzato, stretta collaborazione con i produttori dei macchinari, contratti di fornitura tempestivi per materiali di produzione e pezzi di ricambio, separazione degli spazi per la produzione delle celle e dei moduli) e perché la pianificazione dell'intero progetto era stata ottimale.

    5.2.   I progetti d'investimento Sovello1 e Sovello2 sono due progetti distinti

    (60)

    Secondo le autorità tedesche, tutti i criteri menzionati al punto 49 della DMS 2002 devono essere soddisfatti per poter considerare Sovello1 e Sovello2 un progetto unico d'investimento. La Germania ha addotto varie argomentazioni per comprovare tale dichiarazione e ha basato la propria analisi sulla prassi decisionale adottata fino a questo momento dalla Commissione, riferendosi in particolare alla decisione Qimonda, alla decisione della Commissione nel caso AMD (28) («decisione AMD») e alla decisione nel caso Q-Cells (29) («decisione Q-Cells»). Poiché tale presupposto non è rispettato, Sovello1 e Sovello2 vanno considerati progetti d'investimento indipendenti.

    (61)

    La Germania assicura che gli stabilimenti di Sovello1 e Sovello2 non sono collegati tra loro né fisicamente, né tecnicamente né funzionalmente. Si tratta di due stabilimenti distinti, con impianti di produzione totalmente indipendenti, immobilizzazioni distinte (terreni, edifici, macchinari e impianti) e accesso distinto alla rete stradale pubblica (numeri civici differenti), edificati su due terreni separati (seppur confinanti) e acquistati in momenti diversi (30). Le autorità tedesche affermano che i due stabilimenti coprono l'intera catena del valore (dai dischi alle celle fino ai moduli String Ribbon) e che potrebbero essere venduti separatamente, senza la necessità di apportare modifiche fisiche al processo di produzione (31).

    (62)

    Le autorità tedesche dichiarano che un raffronto tra Sovello1 e Sovello2 evidenzia differenze relative alla tecnologia di produzione (nuove tecnologie di processo, produzione di dischi più sottili) e alla qualità (maggiore rendimento) dei prodotti finali e intermedi (dischi, celle e moduli).

    (63)

    La Germania sottolinea in particolare che l'opzione di acquisto che era stata accordata alla Sovello nel contratto di acquisto per il terreno adiacente a Sovello1 implicava soltanto un obbligo del venditore e che, in base alle norme relative agli aiuti, non è giustificato considerare l'acquisto del terreno come l'inizio di un progetto d'investimento. Quindi, secondo la Germania, l'opzione di acquisto non costituisce nessuna prova evidente di un piano unico d'investimento, comprendente Sovello1 e Sovello2.

    (64)

    Le autorità tedesche rammentano che la Commissione, nella decisione Q-Cells, ha concluso che due progetti d'investimento non sono collegati tra loro se si avvalgono di terreni, edifici e attrezzature indipendenti, hanno amministrazione separata e condividono solo la gestione dell'area strategica e operativa. Nel caso di Sovello1 e Sovello2, questa gestione comune è dovuta a ragioni puramente commerciali e non è indispensabile per l'esistenza e la buona riuscita dei due progetti.

    (65)

    Secondo la Germania, il piano strategico esistente che (come indicato nel contratto iniziale di joint venture) prevedeva un potenziamento delle capacità se il progetto pilota avesse esito positivo, non va valutato diversamente dai piani corrispondenti nella decisione Qimonda.

    (66)

    La Germania afferma di aver perseguito due obiettivi differenti con i due progetti d'investimento Sovello1 e Sovello2, nonostante entrambi riguardino la produzione di moduli solari. Secondo le autorità tedesche, Sovello1 assomiglia maggiormente ad uno studio di fattibilità (allo scopo di verificare la fattibilità tecnologica ed economica di una produzione su scala industriale basata sulla tecnologia String Ribbon lungo tutta la catena del valore), mentre Sovello2 riguarda l'effettiva produzione commerciale in serie di un determinato gruppo di prodotti, nella quale viene standardizzata l'esperienza tecnica acquisita nell'ambito di Sovello1.

    (67)

    Le autorità tedesche sostengono che il raffronto figurante al punto 61 della decisione di apertura del procedimento formale di esame (tra il fattore moltiplicatore dei costi dei progetti d'investimento, oggetto della decisione Qimonda, e il corrispondente fattore nei due progetti Sovello) non prende in considerazione aspetti specifici del settore ed è dunque inadatto per escludere che Sovello1 sia un progetto pilota. Inoltre la Germania sottolinea che i costi menzionati nella decisione Qimonda si riferiscono a tre progetti d'investimento, che i costi degli edifici e degli impianti nell'industria dei semiconduttori sono notevolmente più elevati rispetto all'industria fotovoltaica e che le capacità di ogni macchinario dell'industria dei semiconduttori sono decisamente inferiori (per cui è necessario acquistare più macchinari). A ciò si aggiunga che i progetti pilota dell'industria dei semiconduttori hanno costi relativamente bassi grazie all'elevato livello di standardizzazione dei macchinari. Secondo le autorità tedesche, un quoziente più elevato risultante dai costi del progetto successivo e dai costi del progetto pilota può essere dovuto anche ad una maggiore solidità finanziaria dell'investitore (e non dovrebbe quindi giustificare un aiuto di Stato più cospicuo).

    (68)

    La Germania sostiene che la dichiarazione generale d'intenti, figurante nel contratto iniziale di joint venture, di voler ampliare la capacità di produzione della Sovello, non comporta nessuna correlazione funzionale tra Sovello1 e Sovello2, poiché in tale dichiarazione non è presente nessun'altra indicazione di un secondo progetto d'investimento (in termini di ubicazione, tecnologie di produzione, macchinari, approvvigionamento di silicio e finanziamento).

    (69)

    Le autorità tedesche dichiarano che la decisione definitiva per la realizzazione di Sovello2 è stata adottata nel giugno 2006, in base ai seguenti elementi: 1) una crescita forte e costante della domanda di mercato, che è una garanzia a lungo termine per la vendita dei prodotti; 2) la firma di un contratto di lunga durata per la fornitura della materia prima silicio (contratto con la REC del giugno 2006); 3) il buon esito comprovato sul piano tecnico ed economico del progetto pilota Sovello1 (nel giugno 2006 è stato raggiunto il rendimento desiderato e un livello stabile di efficienza delle celle).

    (70)

    La Germania dichiara inoltre che, al momento della decisione d'investimento per Sovello1 (gennaio 2005), non era possibile né tecnicamente né economicamente effettuare l'investimento per Sovello2. Né in quel momento era prevedibile il successo del progetto Sovello1.

    5.3.   Nessun incentivo economico per la separazione artificiosa di Sovello1 e Sovello2

    (71)

    Le autorità tedesche sottolineano che la Sovello non aveva nessun incentivo economico a separare artificiosamente Sovello1 e Sovello2 e che progettare i due stabilimenti come entità a sé stanti ha comportato per l'azienda costi aggiuntivi di circa […] EUR (32). La Germania ha inoltre dichiarato che la Sovello non ha potuto sfruttare le sinergie e i grossi vantaggi che comunemente accompagnano i progetti unici d'investimento e che i maggiori costi d'investimento non sono minimamente compensati dai maggiori finanziamenti previsti se i due progetti sono valutati come investimenti distinti, poiché l'importo del finanziamento aggiuntivo ammonta soltanto a circa 10 milioni di EUR (33).

    5.4.   Conclusione: Sovello1 e Sovello2 non costituiscono un progetto unico d'investimento

    (72)

    La Germania desume dalle decisioni precedenti che la Commissione ha valutato due progetti d'investimento distinti come un progetto unico solo nei casi in cui erano soddisfatti tutti i criteri menzionati al punto 49 della DMS 2002. Le autorità tedesche sostengono quindi che, anche non riconoscendo Sovello1 come progetto pilota, Sovello1 e Sovello2 non costituiscono un progetto unico d'investimento poiché non risultano soddisfatti tutti i criteri indicati al punto 49 della DMS 2002.

    (73)

    Secondo le autorità tedesche, la contiguità fisica e temporale dei due progetti non deve portare alla conclusione che essi vadano considerati un progetto unico d'investimento ai sensi del punto 49 della DMS 2002 e che siano stati suddivisi artificiosamente per eludere le disposizioni della stessa DMS 2002.

    6.   VALUTAZIONE

    6.1.   Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

    (74)

    Nella decisione di apertura del procedimento formale di esame, la Commissione ha concluso che il sostegno finanziario che la Germania intende concedere alla Sovello in base ai vigenti regimi di aiuti a finalità regionale, «regolamento azioni d'interesse comune» e «legge tedesca sugli incentivi agli investimenti», costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Le autorità tedesche non hanno contestato questa conclusione.

    6.2.   Obbligo di notifica, legalità dell'aiuto e diritto applicabile

    (75)

    La Germania ha notificato la misura il 20 dicembre 2006, rispettando così l'obbligo di notifica individuale ai sensi del punto 24 della DMS 2002.

    (76)

    Ai sensi del punto 63 e della nota 58 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (34), secondo cui i progetti d'investimento notificati individualmente devono essere valutati secondo le regole in vigore al momento della notifica, la Commissione ha verificato la misura di aiuto sulla scorta degli orientamenti del 1998 in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, della carta degli aiuti a finalità regionale 2004-2006 per la Germania e della DMS 2002.

    6.3.   Compatibilità dell'aiuto con le disposizioni generali sugli orientamenti del 1998 in materia di aiuti di Stato a finalità regionale

    (77)

    Già nella decisione di apertura del procedimento formale di esame, la Commissione aveva stabilito che il progetto era un investimento iniziale ai sensi degli orientamenti del 1998 in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, che i costi d'investimento ammissibili per l'aiuto erano determinati esattamente e che erano state rispettate le regole specifiche sul cumulo degli aiuti. Inoltre, la Sovello ha presentato la domanda di aiuto prima dell'inizio dei lavori del progetto ed è tenuta a mantenere l'investimento nella regione per almeno cinque anni dopo la conclusione del progetto. La Sovello fornisce un proprio contributo, esente dal sovvenzionamento pubblico, pari ad almeno il 25 % dei costi ammissibili per l'aiuto. Poiché l'aiuto a favore della Sovello deve essere erogato nell'ambito di normative già approvate, è fondamentalmente in linea con le disposizioni generali degli orientamenti del 1998 in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. La Commissione conferma questa constatazione nella presente decisione.

    6.4.   Compatibilità dell'aiuto con la DMS 2002

    6.4.1.   Progetto unico d'investimento

    (78)

    Il punto 49 della DMS 2002 stabilisce che un progetto d'investimento non deve essere artificiosamente suddiviso in sottoprogetti al fine di eludere le disposizioni della stessa DMS 2002. Ad un progetto unico d'investimento appartengono tutti gli investimenti fissi riguardanti un sito di produzione in un arco di tre anni (35). Un sito di produzione è «un insieme economicamente indivisibile di elementi del capitale fisso che svolgono una funzione tecnica precisa, uniti da un legame fisico o funzionale, e che hanno obiettivi chiaramente definiti, come la fabbricazione di un determinato prodotto».

    (79)

    Considerando che la Sovello ha beneficiato già in passato di un aiuto per un precedente progetto d'investimento (Sovello1) presso la medesima sede (su un terreno confinante con lo stabilimento di Sovello2) e che tra l'inizio dei lavori del progetto Sovello1 (2005) e del progetto Sovello2 (luglio 2006) sono trascorsi meno di tre anni, occorre accertare se questo precedente investimento formi un progetto unico d'investimento assieme al progetto notificato Sovello2.

    (80)

    In genere la Commissione parte dal presupposto che tutti gli investimenti fissi destinati a un sito di produzione in un periodo di tre anni facciano parte di un progetto unico d'investimento. Le osservazioni della Germania sulla questione del progetto unico d'investimento sono state verificate in base ai criteri di cui al punto 49 della DMS 2002.

    (81)

    A giudizio della Commissione non vi è nessun elemento che possa indurre a pensare che il progetto d'investimento sia stato artificiosamente suddiviso in due sottoprogetti al fine di eludere le disposizioni della DMS 2002. Tuttavia, l'elusione non intenzionale delle disposizioni della DMS 2002 non permette di concludere automaticamente che progetti avviati nell'arco di tre anni non rappresentino un progetto unico d'investimento (cfr. anche i punti 47-49 della decisione AMD, in cui la Commissione ha concluso che si trattava di un progetto unico d'investimento, nonostante che i progetti non fossero stati intenzionalmente e artificiosamente suddivisi in due sottoprogetti al fine di eludere le disposizioni della DMS 2002). La decisione circa l'esistenza o no di un progetto unico d'investimento deve essere quindi presa sulla base della mera valutazione dei fatti, alla luce dei criteri di cui al punto 49 della DMS 2002 e non in base all'intenzionalità delle azioni.

    (82)

    Le autorità tedesche hanno desunto dalla prassi decisionale della Commissione che tutti i criteri menzionati al punto 49 della DMS 2002 devono essere soddisfatti per poter considerare come un progetto unico due progetti d'investimento distinti. La Commissione non concorda con questa interpretazione. In nessuna delle precedenti decisioni della Commissione è stabilito che per la definizione di un progetto unico d'investimento è necessario che tutti i criteri siano soddisfatti. Secondo la Commissione, la DMS 2002 prevede piuttosto una valutazione globale di tali criteri, che devono essere ponderati in base al caso specifico. Ciò implica che due progetti d'investimento possono essere valutati come appartenenti a un progetto unico sebbene non tutti i criteri siano soddisfatti.

    (83)

    I criteri:

    funzione tecnica precisa,

    nesso fisico o funzionale,

    obiettivo chiaramente definito,

    indivisibilità economica,

    vengono analizzati e approfonditi qui di seguito, nel contesto di una valutazione globale.

    (84)

    In tale valutazione si considera anche l'argomentazione apportata delle autorità tedesche circa l'assenza di un incentivo economico tale da indurre la Sovello a separare artificiosamente i progetti Sovello1 e Sovello2.

    6.4.1.1.   Funzione tecnica precisa

    (85)

    Entrambi gli stabilimenti assolvono ad un'unica e precisa funzione tecnica: la produzione di moduli solari secondo la tecnologia String Ribbon. È inoltre stabilito che non vi sono elementi comprovanti che per la produzione nello stabilimento Sovello1 e Sovello2 vi siano un fabbisogno essenziale diverso (la materia prima è in entrambi i casi il silicio). Le modifiche apportate alle attrezzature e ai macchinari nello stabilimento Sovello2, risultanti dall'esperienza acquisita in Sovello1 e volte ad ottimizzare il grado di efficienza della produzione, possono comportare lievi differenze tra i moduli prodotti da Sovello1 e da Sovello2. Tuttavia, secondo la Commissione, queste differenze sono il risultato di adattamenti standard nell'ambito di progetti industriali e non pongono in discussione il fatto che la precisa funzione tecnica assolta da entrambi gli stabilimenti rimane identica.

    6.4.1.2.   Nesso fisico o funzionale

    (86)

    Sovello1 e Sovello2 sono stabilimenti di produzione distinti con immobilizzazioni separate e accesso proprio alla rete stradale pubblica. Entrambi gli stabilimenti coprono l'intero processo di produzione dei moduli solari: dischi, moduli e celle. Non vi è nesso fisico fra il «capitale fisso, i cui elementi svolgono una funzione tecnica precisa» di ciascuno dei due stabilimenti di produzione. In un rapporto presentato alla Commissione si conclude che gli stabilimenti potrebbero essere ceduti separatamente ma anche gestiti separatamente senza dover necessariamente apportare modifiche fisiche al processo di produzione. La Commissione non vede motivi per non appoggiare questa conclusione.

    (87)

    Gli stabilimenti Sovello1 e Sovello2 hanno centralizzato alcuni servizi e realizzano il medesimo prodotto secondo il medesimo processo di produzione, i medesimi macchinari e impianti e ricorrono di solito ai medesimi fornitori di macchinari, attrezzature e materie prime. Le attività di manutenzione e la gestione dei pezzi di ricambio sono organizzate a livello centrale. Nondimeno, è un dato di fatto che in questo caso mancano determinati aspetti che, di norma, comproverebbero un nesso funzionale tra «il capitale fisso, i cui elementi svolgono una funzione tecnica precisa» di ciascuno dei due stabilimenti di produzione. Infatti, per citare qualche esempio, fra i due progetti Sovello non vi sono rapporti per le forniture, non si utilizza un'infrastruttura tecnica comune (quale una centrale elettrica o altro) e non vi è neppure scambio di prodotti semilavorati. Entrambi gli stabilimenti rappresentano linee di produzione autarchiche.

    (88)

    Per quanto riguarda l'opzione di acquisto prevista per Sovello1 nel contratto di acquisto del terreno adiacente, in questo caso specifico la Commissione concorda con la Germania sul fatto che un'opzione di acquisto di questo tipo probabilmente non è di per sé motivo sufficiente per concludere che sussista un nesso funzionale ai termini del punto 49 della DMS 2002, tanto più che il beneficiario di questa opzione di acquisto non ha dovuto fornire nessun contributo finanziario supplementare e l'investitore di Sovello2 aveva anche indicato sedi alternative.

    (89)

    In base a tali considerazioni, la Commissione è del parere che tra Sovello1 e Sovello2 non vi sia un forte nesso né fisico né funzionale ai sensi del punto 49 della DMS 2002.

    6.4.1.3.   Obiettivo chiaramente definito

    (90)

    La Germania dichiara che Sovello1 era un progetto pilota finalizzato a dimostrare su scala industriale il funzionamento, l'efficienza (rendimento) e l'economicità di un processo di produzione fondato su una tecnologia radicalmente innovatrice (36) lungo l'intera catena del valore, mentre nel caso di Sovello2 l'obiettivo era ampliare la capacità e la produzione in serie, dopo averne dimostrato la fattibilità sotto il profilo tecnico ed economico. La Germania conclude quindi che con i progetti d'investimento Sovello1 e Sovello2 venivano perseguiti obiettivi diversi.

    (91)

    A tale riguardo, contrariamente all'interpretazione fornita dalla Germania, la Commissione desidera chiarire che nella decisione Qimonda non era partita dal presupposto che i progetti pilota dovessero necessariamente avere un obiettivo diverso ai fini dell'applicazione del punto 49 della DMS 2002. La Commissione ha soltanto rilevato che il progetto pilota in questione aveva un altro obiettivo e che, unitamente al secondo progetto, non rappresentava un investimento unico. Quando si procede all'analisi degli obiettivi di due progetti, il fatto che uno sia un progetto pilota può rappresentare una chiara indicazione del fatto che i due progetti hanno obiettivi diversi ma che, in base alle caratteristiche peculiari nei singoli casi, questo non sia un motivo sufficiente per poter distinguere nettamente gli obiettivi dei due progetti. Anche in considerazione delle difficoltà nel definire un progetto pilota, secondo la Commissione è necessario verificare in base alle caratteristiche peculiari del progetto se esso, data la sua natura di progetto pilota, sia caratterizzato da un obiettivo che si differenzi sufficientemente dall'obiettivo del secondo progetto. Nel caso in esame sono stati presentati diversi elementi comprovanti che Sovello1 e Sovello2 hanno obiettivi diversi e ben definiti.

    (92)

    Le argomentazioni addotte dall'EPIA confermano che, nell'industria del solare, lo sviluppo delle innovazioni e delle nuove tecnologie sulla base di criteri economici è spesso caratterizzato da un approccio a fasi; inoltre, nel settore fotovoltaico si registrano numerosi progetti volti a verificare, prima dell'avvio della produzione in massa, la fattibilità industriale delle innovazioni, nonché la riproducibilità dei processi. In aggiunta, queste argomentazioni confermano che Sovello1 era il primo investimento mondiale inteso a testare a livello industriale la tecnologia String Ribbon.

    (93)

    Dal contratto quadro di joint venture la Commissione desume che la produzione dei dischi solari per Sovello1 doveva basarsi sulla tecnologia String Ribbon, in combinazione però con le tecnologie di produzione della Q-Cells, allo scopo di sviluppare processi di produzione applicabili su scala industriale e di comprovata efficienza economica. Ciò implicava una serie di innovazioni tecnologiche e lo sviluppo di macchinari speciali per Sovello1, focalizzandosi sull'automatizzazione e la riproducibilità dei processi di produzione su scala industriale e portando alla realizzazione di moduli del tipo «Spruce Line». Sovello1 era un progetto del tutto innovatore, che mirava a testare su scala industriale la fattibilità tecnica e l'efficienza economica della produzione di moduli solari secondo la tecnologia String Ribbon. Sovello2 aveva invece come obiettivo la produzione industriale in serie, che poteva essere avviata solo sulla scia del successo di Sovello1.

    (94)

    Nella decisione di avvio del procedimento formale di esame, la Commissione aveva espresso dubbi riguardo alle dimensioni di Sovello1 (capacità produttiva di 30 MWp) rispetto ai 15 MWp per la produzione in laboratorio a Marlboro e ai soli 60 MWp per la produzione in serie di Sovello2. La Germania ha chiarito che lo stabilimento di Marlboro aveva raggiunto la massima capacità solo nel 2004, ribadendo che non per questo si può parlare d'introduzione di processi industriali di produzione nel sito americano. Ciò sembra confermato dal fatto che l'Evergreen prevede attualmente di sospendere la produzione a Marlboro (ad eccezione delle attività di R&S) e di potenziare il nuovo stabilimento di produzione a Devens (37).

    (95)

    La Germania indica inoltre che progetti pilota con una capacità produttiva compresa tra 10 e 30 MWp sono abituali nell'industria fotovoltaica e spiega che la capacità di 30 MWp di Sovello1 deriva da […]. Inizialmente, la Commissione nutriva dubbi riguardo alla limitata capacità di produzione di Sovello2 rispetto a Sovello1, ma le autorità tedesche hanno chiarito che le fabbriche operanti secondo la tecnologia String Ribbon raggiungono attualmente capacità massime di circa 75-80 MWp e che nel 2008 è stato avviato un altro ampliamento della Sovello (Sovello3), nel frattempo quasi portato a termine.

    (96)

    Per quanto concerne il fattore moltiplicatore dei costi degli investimenti Qimonda rispetto al corrispondente fattore dei due progetti d'investimento Sovello, la Commissione rileva che nella decisione Qimonda i costi si riferiscono a tre investimenti, che le spese per gli edifici e le attrezzature nell'industria dei semiconduttori sono nettamente più elevate rispetto a quelle dell'industria fotovoltaica e che l'output per macchinario nell'industria dei semiconduttori è nettamente inferiore (per l'avvio della produzione di serie sono quindi necessari più macchinari). La Commissione osserva inoltre che, a causa del maggior grado di standardizzazione dei macchinari, i progetti pilota nell'industria dei semiconduttori comportano costi inferiori. La Commissione ritiene che un quoziente più elevato risultante dai costi rispettivamente del progetto successivo e del progetto pilota sia attribuibile a una maggiore solidità finanziaria dell'investitore. La Commissione osserva inoltre che inizialmente era stato annunciato un progetto molto più vasto (Sovello2 + Sovello3) e che tale notifica era stata successivamente modificata per sopprimere le sovvenzioni a favore di Sovello3. Infine, viene rilevato che il progetto d'investimento Sovello3 ha subito ritardi. Per questi motivi, e in considerazione delle dinamiche e del rapido sviluppo di questo settore estremamente dipendente dalla domanda, la Commissione ritiene che il fattore moltiplicatore «ridotto» dei costi dei due progetti Sovello non permetta di concludere che Sovello1 non sia un progetto pilota avente un obiettivo diverso rispetto a Sovello2.

    (97)

    Inoltre, la Commissione ha preso atto che, prima del lancio di Sovello2, è stata adottata una decisione effettiva a favore o contro altri investimenti sulla base dei risultati di Sovello1.

    (98)

    A questo riguardo è confermato che già nel febbraio 2006 era stata presentata una domanda di aiuto per Sovello2 (emanazione della decisione provvisoria di concessione del dicembre 2006). All'avvio del procedimento formale di esame, la Commissione è partita dal presupposto che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario disponesse di piani concreti relativi all'entità e al finanziamento del progetto d'investimento. Tuttavia, dalle informazioni presentate si può desumere che la decisione definitiva d'investimento sia stata presa soltanto nel giugno 2006, quindi in seguito al raggiungimento delle tappe prefisse per Sovello2. Inoltre, il contratto di fornitura con la REC (che procurava l'approvvigionamento di silicio a Sovello2) è stato firmato solo nel giugno 2006, il che sembra confermare che la decisione favorevole o contraria sia stata presa solo in quel momento. La direzione dell'impresa beneficiaria potrebbe aver ricevuto già in precedenza alcune indicazioni sulla probabilità di conseguire gli obiettivi tecnologici ed economici. Tuttavia, ciò non è in contraddizione con il fatto che nel 2005 Sovello1 era stato ideato come progetto pilota, con determinati obiettivi tecnologici ed economici che si distinguevano nettamente da quelli di Sovello2.

    (99)

    La Commissione ha inoltre preso atto che, secondo il cosiddetto manuale di Frascati dell'OCSE (38), dove vengono definiti gli standard globali riconosciuti nell'ambito della politica RSI, Sovello1 presenta le caratteristiche di progetto pilota. La definizione dell'OCSE distingue fra le varie forme di progetto pilota: da un lato, i progetti relativi allo sviluppo sperimentale di una nuova invenzione o tecnologia (in questo caso, la tecnologia String Ribbon) in laboratorio, e dall'altro i progetti relativi allo sviluppo sperimentale di una tecnologia di produzione per lo sfruttamento industriale della nuova invenzione o tecnologia.

    (100)

    Al punto 2.3.4 del manuale di Frascati vengono espressamente trattati i casi limite tra R&S e le attività industriali (come Sovello1) e, in base a classificazioni, viene spiegato in che modo le attività di R&S si distinguono da quelle industriali. Occorre ricordare che gli standard e i parametri (per esempio il fattore moltiplicatore per i costi) possono essere diversi da settore a settore.

    (101)

    Tenuto conto delle indicazioni fornite dall'EPIA, che descrivono il mercato fotovoltaico come estremamente dinamico e contraddistinto da una domanda elevata, la Commissione ritiene che lo sfruttamento commerciale immediato della produzione di Sovello1 non permetta di sostenere con certezza che esso non sia stato concepito come progetto pilota.

    (102)

    Nella sentenza del Tribunale EURopeo di primo grado nella causa T-184/97 (BP contro Commissione) si menziona il significato del concetto «progetto pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti» (in particolare riguardo ai carburanti ottenuti da fonti energetiche rinnovabili). La normativa contestata andava oltre l'attuazione di un progetto pilota per lo sviluppo tecnologico e riguardava essenzialmente lo sviluppo economico e industriale, che doveva consentire una migliore penetrazione del mercato per i biocarburanti. Tuttavia, con il progetto Sovello1 sono stati perseguiti entrambi gli obiettivi: la convalida di una nuova tecnologia di produzione su scala industriale (la tecnologia String Ribbon in combinazione con le tecnologie di produzione della Q-Cells) e la verifica della sua efficienza economica. Come indicato in precedenza, ciò non è in contraddizione con la definizione dell'OCSE di impianti pilota.

    (103)

    In base a quanto sin qui esposto, la Commissione ritiene che con i due progetti Sovello1 e Sovello 2 vengono perseguiti obiettivi diversi, aventi nondimeno la medesima funzione tecnica (produzione di moduli fotovoltaici secondo la medesima tecnologia). L'obiettivo di Sovello1 era verificare se la produzione di moduli solari (secondo la tecnologia String Ribbon in combinazione con le tecnologie di produzione della Q-Cells) fosse realizzabile su scala industriale dal punto di vista tecnologico ed economico, mentre Sovello2 mirava a sviluppare la produzione in serie di questi moduli.

    6.4.1.4.   Indivisibilità economica

    (104)

    In termini economici, Sovello1 e Sovello2 sono realizzabili indipendentemente l'uno dall'altro, sebbene sia vero che il progetto pilota Sovello1 era necessario per realizzare il progetto Sovello2, finalizzato alla produzione in serie. Tuttavia, ciascun progetto può essere ceduto separatamente e nessun elemento attesta che il progetto pilota Sovello1 non possa essere separato sotto il profilo economico dal progetto d'investimento Sovello2. Inoltre, la Commissione rileva che, prima di optare per Thalheim, la direzione della società beneficiaria aveva preso in considerazione alcuni siti alternativi per Sovello2, in EURopa e negli Stati Uniti.

    6.4.1.5.   Nessun incentivo economico per la separazione artificiosa dei due progetti d'investimento

    (105)

    Secondo i calcoli delle autorità tedesche, l'aiuto per due progetti d'investimento distinti (Sovello1 e Sovello2) sarebbe superiore di soli 10 milioni di EUR rispetto all'aiuto per un unico progetto d'investimento (Sovello1 + Sovello2). Questo vantaggio va misurato in rapporto ai costi supplementari, dell'importo di […] EUR. Le autorità tedesche hanno basato i propri calcoli sull'ipotesi che anche per un unico progetto d'investimento (con costi complessivi inferiori) sarebbe stata accordata una maggiorazione per le PMI pari a 15 punti percentuali, come nel caso del progetto Sovello1. Tuttavia, non è sicuro che la Commissione avrebbe effettivamente accordato una maggiorazione per le PMI per un progetto d'investimento di questa portata. Anche in questo caso i calcoli suggeriscono che per il progetto Sovello non vi era nessun incentivo economico a suddividere «artificiosamente» Sovello1 e Sovello2.

    (106)

    La Commissione rammenta tuttavia che queste considerazioni indicano soltanto che Sovello1 e Sovello2 non sono stati deliberatamente separati per eludere le norme sugli aiuti. Ciò non significa che non possa rivelarsi vantaggioso, per beneficiare di una maggiore intensità dell'aiuto, non presentare come progetto unico d'investimento un piano che, come nel caso in oggetto, deve comunque essere suddiviso per motivi economici. La Commissione deve quindi esaminare la realtà economica sempre sulla base dei criteri di cui al punto 49 della DMS 2002, indipendentemente dall'intenzione perseguita dalle parti.

    6.4.1.6.   Conclusione: non un progetto unico d'investimento

    (107)

    La suddivisione degli investimenti della Sovello non è riconducibile esclusivamente alle risorse finanziarie inadeguate e all'approvvigionamento insufficiente di silicio, ma anche al fatto che gli investitori dovevano testare una tecnologia altamente innovatrice sotto il profilo industriale ed economico. Se non si fossero raggiunti il rendimento e il grado di efficienza perseguiti, con ogni probabilità il progetto Sovello2 non sarebbe stato attuato. Si può concludere che Sovello1 e Sovello2, sebbene adempiano alla medesima funzione tecnica, non sono economicamente indivisibili, non presentano un forte nesso fisico o funzionale e hanno obiettivi nettamente diversi.

    (108)

    Considerate le osservazioni della Germania e dell'EPIA e secondo un'analisi globale dei criteri di cui al punto 49 della DMS 2002, la Commissione conclude che il progetto notificato Sovello2, unitamente a Sovello1, non costituisce un progetto unico d'investimento, ai sensi del punto 49 della DMS 2002.

    6.4.2.   Intensità dell'aiuto — punti 21 e 25 della DMS 2002

    (109)

    Nella decisione di avvio del procedimento formale di esame, la Commissione ha calcolato l'intensità massima e l'importo massimo dell'aiuto per Sovello2 sulla base dei costi ammissibili per l'aiuto inizialmente notificati. L'intensità massima consentita dell'aiuto senza il premio di coesione era del 22,46 % ESL (corrispondente ad un importo massimo dell'aiuto di 30,526 milioni di EUR in valore attualizzato) e l'intensità massima consentita dell'aiuto applicando il premio di coesione era del 25,83 % ESL (pari ad un importo massimo dell'aiuto di 35,105 milioni di EUR in valore attualizzato).

    (110)

    Il premio di coesione si basa sul punto 25 della DMS 2002, che consente di aumentare del coefficiente 1,15 l'intensità massima dell'aiuto senza premio, calcolata a norma del punto 21 della DMS 2002, nel caso che almeno il 25 % (39) della spesa pubblica per il progetto sia finanziato con stanziamenti FESR, in ottemperanza alle norme dei fondi strutturali in vigore per i grandi progetti, il che presuppone concretamente una decisione della Commissione per autorizzare il contributo comunitario.

    (111)

    Nel rispetto del principio generale comunicato agli Stati membri con lettera del 18 dicembre 2003 (D/58176-D/1247), nella sua notifica iniziale la Germania ha indicato due diverse intensità dell'aiuto: l'intensità senza premio di coesione, per la quale non viene superato il limite massimo del 22,46 % ESL, e l'intensità dell'aiuto con premio di coesione, del 23,83 % ESL.

    (112)

    La Germania ha chiesto un cofinanziamento FESR per l'importo di 9,118 milioni di EUR e, nella sua notifica iniziale, ha chiesto anche l'applicazione del premio di coesione. L'importo del cofinanziamento comunitario ammonterebbe a più del 25 % della spesa pubblica effettiva, del valore nominale di 31 105 765 EUR. Inoltre, l'intensità notificata dell'aiuto, 23,83 % ESL, è inferiore all'intensità dell'aiuto del 26,25 % ESL e quindi non supera il 75 % del massimale dell'aiuto regionale applicabile, che è del 35 %. Le condizioni per ottenere il premio di coesione vengono soddisfatte se il cofinanziamento da parte dei fondi strutturali chiesto dalla Germania viene autorizzato dalla Commissione. Poiché la decisione di cofinanziamento non è stata ancora adottata, la Germania si è impegnata a utilizzare il premio di coesione solo nel caso che la Commissione autorizzi mediante decisione il cofinanziamento mediante risorse finanziarie comunitarie.

    (113)

    Dalle informazioni aggiornate trasmesse il 16 e 24 aprile, la Commissione rileva che, se verrà concesso il premio di coesione, la Germania prevede per il progetto un'intensità dell'aiuto del 23,8224 % ESL, per costi ammissibili effettivamente sostenuti di 114 882 310 EUR in valore attualizzato, corrispondente in termini nominali a un importo di 31 105 765 EUR (27 367 723 EUR al valore attualizzato). Questa intensità dell'aiuto è inferiore all'intensità inizialmente notificata (con premio di coesione), 23,83 % ESL, ed è anche inferiore all'intensità massima consentita dell'aiuto, del 25,83 % ESL (calcolata in base ai costi ammissibili per gli aiuti inizialmente indicati per il valore attualizzato di circa 135,94 milioni di EUR). L'intensità pianificata dell'aiuto, 23,8224 %, è conforme alle norme di riduzione di cui ai punti 21-23 della DMS 2002, e né l'importo né l'intensità pianificati per l'aiuto superano i valori che la Sovello poteva prevedere all'inizio dei lavori del progetto.

    (114)

    Nel caso che non venisse accordato il cofinanziamento FESR e non risultassero quindi soddisfatte le condizioni per applicare il premio di coesione, le autorità tedesche hanno confermato che non verrà superata l'intensità dell'aiuto inizialmente indicata (senza premio di coesione), ossia il 22,46 % ESL. Con questa intensità, e in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dell'importo di 114 882 310 EUR (valore attualizzato), si ottiene un importo massimo dell'aiuto di 25 802 567 EUR (valore attualizzato). La Germania ha confermato che tale importo non è stato superato. L'intensità dell'aiuto (senza premio di coesione) del 22,46 % corrisponde all'intensità inizialmente notificata e al massimale dell'aiuto regionale consentito, in base ai costi ammissibili per l'aiuto, previsti inizialmente per l'importo di 135,94 milioni di EUR (valore attualizzato). L'intensità pianificata dell'aiuto, 22,46 %, è quindi conforme alle norme di riduzione di cui ai punti 21-23 della DMS 2002, e né l'importo massimo dell'aiuto, previsto a 25 802 567 EUR (valore attualizzato), né l'intensità pianificata dell'aiuto superano i valori che la Sovello poteva prevedere all'inizio dei lavori del progetto.

    (115)

    In base a quanto sin qui esposto, la Commissione conclude che la misura di aiuto è conforme ai punti 21 e 25 della DMS 2002.

    6.4.3.   Compatibilità con i criteri figuranti al punto 24 della DMS 2002

    (116)

    La decisione della Commissione relativa all'ammissibilità degli aiuti regionali per grandi progetti d'investimento di cui al punto 24 della DMS 2002 dipende dalla quota di mercato del beneficiario dell'aiuto prima e dopo l'investimento, e dalla capacità che si costituisce grazie all'investimento stesso o all'andamento del mercato. Per effettuare tutte le verifiche necessarie di cui al punto 24, lettere a) e b), della DMS 2002, la Commissione deve innanzitutto identificare il prodotto o i prodotti formanti oggetto dell'investimento e i pertinenti mercati geografico e del prodotto.

    6.4.3.1.   Il prodotto formante oggetto del progetto d'investimento

    (117)

    Il progetto d'investimento riguarda moduli solari da utilizzare con gli appositi sistemi. Secondo la notifica, i moduli solari che verranno prodotti dalla Sovello rientrano nei codici NACE Rev 1.1 32.10.0, Prodcom 32.10.52.37 e nel codice NC (versione 2005) 8541 40 90. I moduli solari si possono descrivere essenzialmente come unità di collegamento di diverse celle solari, capaci di trasformare la luce solare in energia elettrica.

    (118)

    I moduli solari vengono prodotti secondo la tecnologia String Ribbon. La Sovello produce i moduli solari mediante un processo integrato in tre fasi. Da un bagno fuso di silicio vengono realizzati sottili nastri di silicio, che vengono successivamente lavorati in dischi fotovoltaici. I dischi vengono poi trasformati in celle solari, che vengono assemblate in moduli solari (pannelli).

    (119)

    Le autorità tedesche hanno confermato che presso gli impianti di produzione sovvenzionati si possono fabbricare esclusivamente celle, dischi e moduli solari a base di silicio, senza elevati costi supplementari.

    (120)

    Va ricordato in tale contesto che, come risulta dal punto 52 della DMS 2002, nella misura in cui il progetto riguarda un prodotto intermedio e una quota significativa della produzione non viene venduta sul mercato, si riterrà che il prodotto in questione contenga anche prodotti a valle. Poiché, secondo le autorità tedesche, la Sovello non intende vendere i prodotti (intermedi) ottenuti nella produzione di moduli solari (quali i dischi e le celle), ma utilizza tutti i prodotti intermedi per la propria produzione integrata di moduli solari, la Commissione non classificherà i dischi e le celle solari come prodotti distinti formanti oggetto del progetto.

    (121)

    In base a quanto sin qui esposto e ai fini dell'ulteriore verifica di compatibilità del progetto in questione con il mercato comune secondo la DMS 2002, la Commissione considererà i moduli solari come il prodotto formante oggetto del progetto d'investimento.

    6.4.3.2.   Il pertinente mercato del prodotto

    (122)

    Per la definizione del pertinente mercato del prodotto è necessario verificare quali altri prodotti si possano considerare sostitutivi del prodotto formante oggetto del progetto d'investimento, ai sensi del punto 52 della DMS 2002.

    (123)

    I moduli solari vengono prodotti mediante diverse tecnologie. Secondo lo studio Solar Generation dell'EPIA e Greenpeace (40), nel 2005 il 90 % delle celle solari sono state realizzate in silicio. Anche Internet ne dà conferma. La Sovello utilizza la tecnologia cosiddetta String Ribbon, con la quale è possibile produrre moduli solari partendo da celle solari a basso contenuto di silicio. Al momento vengono testate o prodotte già in serie diverse tecnologie/materiali semiconduttori quali il silicio amorfo, il silicio policristallino, il silicio microcristallino, il tellururo di cadmio, il seleniuro/solfuro di rame indio. La First Solar utilizza la tecnologia a film sottile (41), mentre la CSG Solar impiega la tecnologia «Crystalline Silicon on Glass» (42). La tecnologia a film sottile è meno efficiente (se misurata al m2 e non per kg di silicio impiegato), ma più economica e viene maggiormente utilizzata nelle zone rurali, dove i prezzi al metro quadrato sono più bassi. Le tecnologie mono- e policristalline sono più costose, ma presentano maggiore efficienza al m2 e quindi i moduli prodotti secondo questa tecnologia sono più adatti alle aree urbane. Dal lato dell'offerta è possibile distinguere tra queste due tecnologie, ma nelle precedenti decisioni in materia di aiuti (43) la Commissione ha definito il mercato dei moduli solari come mercato pertinente, secondo quanto proposto anche dai produttori di moduli fotovoltaici. Inoltre non vi sono statistiche indipendenti che distinguano tra queste tecnologie. Dal lato della domanda, sembra esservi intercambiabilità: tutte le tecnologie mirano infatti a trasformare la luce solare in energia elettrica.

    (124)

    La Commissione non ha motivi di supporre che i moduli solari prodotti utilizzando varie tecnologie appartengano a mercati pertinenti del prodotto differenti. La Commissione non dispone di elementi tali da suggerire che i prezzi dei moduli solari prodotti secondo le diverse tecnologie differiscano di molto, purché vengano considerate le differenze in termini di prestazioni energetiche. Inoltre, i moduli realizzati secondo tecnologie differenti sono perfettamente intercambiabili nei sistemi ad energia solare (44). Dunque, il mercato pertinente non è più ristretto del mercato generale comprendente tutti i tipi di moduli solari.

    (125)

    Inoltre, i moduli solari non sembrano intercambiabili con altri prodotti: essi costituiscono infatti la componente principale dei sistemi ad energia solare e non possono essere sostituiti da altri prodotti. Non vi è dunque nessuna indicazione che il mercato pertinente sia più ampio rispetto al mercato dei moduli solari.

    (126)

    Questa definizione del pertinente mercato del prodotto è conforme alle decisioni in materia di controllo delle concentrazioni (45) all'interno del medesimo settore.

    (127)

    In base a quanto sin qui esposto e ai fini della presente decisione, la Commissione considera il mercato dei moduli solari come il pertinente mercato del prodotto.

    6.4.3.3.   Il pertinente mercato geografico

    (128)

    La Sovello sostiene che nel breve e nel medio termine i più importanti mercati di sbocco per i propri prodotti sono la Germania ed altri paesi Europei. Il fatto che un'impresa operi prevalentemente in Germania non è determinante per la definizione del pertinente mercato geografico dei moduli solari.

    (129)

    Secondo le autorità tedesche, il mercato geografico pertinente per le celle solari è il mercato mondiale. La Germania sostiene che le celle solari vengono commercializzate in tutto il mondo da produttori Europei ed extraeuropei, che non vi sono ostacoli agli scambi, che i costi di trasporto sono relativamente bassi rispetto ai costi di produzione e che il livello dei prezzi è omogeneo. Inoltre, le autorità tedesche spiegano che i requisiti tecnici sono identici in tutto il mondo. I più grandi produttori ed utilizzatori della tecnologia fotovoltaica sono il Giappone, l'Europa e gli Stati Uniti.

    (130)

    La Commissione concorda nel ritenere che il mercato delle celle solari è il mercato mondiale, in quanto i produttori che fabbricano e vendono le celle operano su scala globale. Da diversi studi (46) indipendenti (47) sul settore fotovoltaico emerge che i moduli solari vengono attualmente prodotti soprattutto in Giappone e in Germania, seguiti da vicino dagli Stati Uniti e dalla Cina. Inoltre, quantitativi considerevoli di moduli solari prodotti in Giappone vengono importati sul mercato Europeo (prevalentemente in Germania). I costi di trasporto sono relativamente contenuti rispetto ai costi di produzione. Secondo questi studi, non vi sono ostacoli agli scambi. Al contrario, viene puntualizzato in maniera piuttosto esplicita che il mercato del fotovoltaico si estende a tutto il mondo, in quanto i moduli vengono commercializzati a livello globale. Oltre a ciò, gli studi non contengono indicazioni specifiche sul mercato dei moduli solari a livello dello Spazio economico Europeo, il che indica ancora una volta che il mercato geografico pertinente è il mercato mondiale. Anche in altre precedenti decisioni in materia di controllo delle concentrazioni (48) e di aiuti (49), sebbene non fosse necessaria una definizione esplicita del mercato, si era ritenuto che il mercato dei moduli solari fosse con ogni probabilità il mercato mondiale.

    (131)

    In base a questi elementi e ai fini della presente decisione in materia di aiuti, la Commissione considera il mercato dei moduli solari come un mercato mondiale.

    6.4.3.4.   Punto 24, lettera a), della DMS 2002: quota di mercato

    (132)

    Ai sensi del punto 24, lettera a), della DMS 2002, un progetto d'investimento soggetto a notifica individuale non è ammissibile agli aiuti all'investimento se le vendite del beneficiario superano il 25 % delle vendite del prodotto in oggetto prima dell'investimento o se dopo l'investimento il beneficiario è in grado di realizzare un fatturato di oltre il 25 % superiore a quello precedente.

    (133)

    Per accertare se il progetto sia compatibile con il punto 24, lettera a), della DMS 2002, la Commissione deve analizzare la quota di mercato del beneficiario dell'aiuto, a livello di gruppo, prima e dopo l'investimento. Poiché l'investimento della Sovello ha avuto inizio nel 2006 e la piena capacità produttiva dovrebbe esser raggiunta nel 2009, la Commissione ha verificato la quota della Sovello sul mercato dei moduli solari nel periodo 2005-2010.

    (134)

    Insieme con la notifica dell'aiuto, la Germania ha presentato alcuni studi indipendenti (50), corredati da previsioni relative allo sviluppo della domanda nel settore fotovoltaico. Inoltre, ha fornito alcuni dati sul previsto volume della produzione di moduli solari del beneficiario dell'aiuto. Per effettuare i propri calcoli la Commissione ha consultato lo studio LBBW, che comprende indicazioni relative alle capacità installate, alla domanda e alle stime di prezzo (51).

    (135)

    Poiché nessuno dei tre partner della joint venture, Evergreen, Q-Cells e REC, deteneva una quota della Sovello superiore al 50 % al momento della notifica dell'aiuto o successivamente, nel verificare la compatibilità con il punto 24, lettera a), della DMS 2002 la Commissione non terrà normalmente conto delle loro quote di mercato (52).

    (136)

    L'Evergreen commercializza e vende tutti i moduli prodotti dalla Sovello. L'accordo di distribuzione soddisfa il principio della libera concorrenza. Tuttavia, non è da escludere che l'Evergreen possa influire sulla strategia di marketing della Sovello, data la sua partecipazione nella joint venture. Per considerare anche il caso più sfavorevole, la Commissione ha calcolato le quote di mercato collettive dell'Evergreen e della Sovello senza assumere una posizione definitiva sulla questione (53).

    (137)

    Su questa base, la Commissione ha rilevato che la quota di mercato collettiva della Sovello e dell'Evergreen (a livello quantitativo e qualitativo) nel periodo 2005-2010 si attesta al di sotto del 5 %.

    (138)

    Questo dato indica che la quota di mercato del beneficiario dell'aiuto non supererebbe, prima e dopo l'investimento, il 25 % del mercato complessivo per i moduli solari. La Commissione ritiene quindi che la misura di aiuto notificata è compatibile con il punto 24, lettera a), della DMS 2002.

    6.4.3.5.   Punto 24, lettera b), della DMS 2002: capacità di produzione

    (139)

    La Commissione ha esaminato inoltre se il progetto d'investimento risponda al punto 24, lettera b), della DMS 2002. A tale riguardo, la Commissione ha verificato se il tasso annuale medio di crescita del consumo rilevabile del prodotto in questione registrato negli ultimi cinque anni sia superiore al tasso annuale medio di crescita del prodotto interno lordo nello Spazio economico Europeo (il che indicherebbe che lo sviluppo del mercato non è in fase di declino strutturale).

    (140)

    Poiché la misura è stata notificata nel 2006, sono stati utilizzati i dati per il periodo 2000-2005. Le indicazioni fornite dalle autorità tedesche nella notifica sono state verificate dalla Commissione in base agli studi presentati e alle informazioni pubbliche tratte da una fonte attendibile (54). In nessuna di queste fonti il tasso annuale medio di crescita del consumo rilevabile dei moduli fotovoltaici nello Spazio economico Europeo nel periodo 2000-2005 è valutato al di sotto del 49 % (a livello quantitativo) e del 42 % (a livello qualitativo).

    (141)

    Il tasso annuale medio di crescita del prodotto interno lordo nello Spazio economico Europeo nel periodo 2000-2005 si attesta all'1,76 % in termini quantitativi e al 3,72 % in termini qualitativi. Secondo i dati disponibili, il tasso annuale medio di crescita del consumo rilevabile dei moduli fotovoltaici negli ultimi cinque anni è dunque nettamente superiore.

    (142)

    Per valutare il consumo rilevabile nello Spazio economico Europeo, la Commissione si è basata sul settore fotovoltaico, dal momento che è molto difficile reperire dati sul mercato dei moduli solari a livello dello Spazio economico Europeo, soprattutto perché il mercato del solare viene considerato come un mercato mondiale. Il mercato fotovoltaico viene visto come un valido sostituto del mercato dei moduli solari, dal momento che questi sono prodotti intermedi nel mercato fotovoltaico nel suo complesso e il mercato per un prodotto intermedio si sviluppa generalmente in modo del tutto simile al mercato del prodotto finale o al mercato generale (il settore fotovoltaico comprende solitamente i dischi, le celle, i moduli e gli impianti solari). Inoltre, il mercato fotovoltaico cresce con tale rapidità che anche se lo sviluppo effettivo della crescita sul mercato dei moduli solari nello Spazio economico Europeo dovesse mostrare un andamento lievemente diverso, la crescita non si attesterebbe al di sotto dell'1,76 %.

    (143)

    Quindi, in base ai dati summenzionati, la Commissione conclude che la misura di aiuto notificata è conforme al punto 24, lettera b), della DMS 2002.

    6.5.   Conclusione

    (144)

    In base alla valutazione sin qui esposta, la Commissione conclude che la misura di aiuto notificata è conforme agli orientamenti del 1998 in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, alla carta degli aiuti a finalità regionale 2004-2006 per la Germania e alla DMS 2002.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   L'intensità dell'aiuto regionale pianificata dalla Germania, pari al massimo al 23,8224 % dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dei costi sostenuti ammissibili per gli aiuti, dell'importo di 114 882 310 EUR (valore attualizzato) e il corrispondente importo dell'aiuto a finalità regionale, di 27 367 723 EUR (valore attualizzato), a favore della Sovello AG sono ritenuti compatibili con il mercato comune nel caso che la Commissione autorizzi mediante decisione un cofinanziamento del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) pari ad almeno il 25 % della spesa pubblica per il progetto.

    2.   Nel caso che la Commissione non autorizzi mediante decisione un cofinanziamento FESR pari ad almeno il 25 % della spesa pubblica per il progetto, l'intensità dell'aiuto a finalità regionale pianificata dalla Germania, pari al massimo al 22,46 % ESL dei costi ammissibili sostenuti per l'aiuto, dell'importo di 114 882 310 EUR (valore attualizzato) e il corrispondente importo dell'aiuto a finalità regionale di 25 802 567 EUR (valore attualizzato) a favore della Sovello AG sono ritenuti compatibili con il mercato comune.

    Articolo 2

    1.   Nel caso che la Commissione autorizzi mediante decisione un cofinanziamento FESR pari almeno al 25 % della spesa pubblica per il progetto, può essere stanziato un aiuto (incluso il premio di coesione) pari al massimo al 23,8224 % ESL dei costi ammissibili sostenuti per l'aiuto a favore di Sovello2, corrispondente a un importo dell'aiuto di 27 367 723 EUR (valore attualizzato).

    2.   Nel caso che la Commissione non autorizzi mediante decisione un cofinanziamento FESR pari almeno al 25 % della spesa pubblica per il progetto, può essere stanziato un aiuto (senza premio di coesione) pari al massimo al 22,46 % ESL dei costi ammissibili sostenuti per l'aiuto a favore di Sovello2, corrispondente a un importo dell'aiuto di 25 802 567 EUR (valore attualizzato).

    Articolo 3

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.

    Per la Commissione

    Neelie KROES

    Membro della Commissione


    (1)  GU C 227 del 4.9.2008, pag. 19.

    (2)  GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.

    (3)  Ai fini di una migliore comprensione della decisione, si utilizzerà l'attuale ragione sociale, «Sovello AG», anche per il periodo precedente alla sua modifica.

    (4)  Cfr. nota 1.

    (5)  Aiuto di Stato N 641/02 — Germania — Carta degli aiuti a finalità regionale per la Germania (2004-2006).

    (6)  La tecnologia «String Ribbon» è un processo continuo nel quale lunghi cavi metallici vengono srotolati dalle bobine e fatti passare in silicio fuso, ottenendo dal bagno di fusione un lungo nastro («ribbon») di silicio. Il nastro viene prelevato periodicamente e tagliato in unità più piccole (dischi solari). I dischi vengono successivamente puliti e sottoposti ad altre fasi di produzione (diffusione POCl3, incisione, rivestimento antiriflesso al nitruro di silicio, metallizzazione e condizionamento) per essere trasformati in celle solari. Nell'ultima fase di produzione le celle vengono assemblate in moduli solari (pannelli).

    (7)  La Sovello aveva già beneficiato di un aiuto a favore degli investimenti regionali per la costruzione del suo primo stabilimento a Thalheim. Tale aiuto comprendeva una maggiorazione di 15 punti percentuali a favore delle PMI, prevista dal regolamento azioni d'interesse comune ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33). Nella decisione del 7 giugno 2006 sul caso N 426/05 (GU C 270 del 7.11.2006, pag. 2) la Commissione ha concluso che, al momento della notifica, la Sovello era da considerarsi una PMI.

    (8)  Un Megawatt peak (MWp) corrisponde a 1 000 000 Watt peak (Wp). Il Watt peak è l'unità di misura della potenza (nominale) delle celle e moduli solari. Nel settore fotovoltaico il Watt peak è l'unità di misura comunemente utilizzata per la potenza tecnica nominale dei moduli solari in condizioni di test standard.

    (9)  Inizialmente (secondo il contratto quadro di joint venture tra l'Evergreen e la Q-Cells del gennaio 2005) per lo stabilimento in Germania era stato previsto un investimento molto più ingente, per accrescere la capacità complessiva di 90 MWp o persino (secondo le informazioni comunicate alla Commissione nel marzo 2007 con la notifica del progetto di ampliamento) di […] (*) [(*) Segreto aziendale] MWp, da effettuare in […] fasi ([…]). Le autorità tedesche hanno soppresso dalla notifica le ultime due fasi, […]. Dalle relazioni annuali dei partner della joint venture, la Commissione ha appreso che la Sovello ha raggiunto nel 2008 la capacità totale di 85 MWp.

    (10)  Cfr. nota 7.

    (11)  Decisione della Commissione del 1o ottobre 2003 (GU C 284 del 27.11.2003, pag. 2).

    (12)  Decisione della Commissione del 19 gennaio 2005 (GU C 235 del 23.9.2005, pag. 3).

    (13)  Decisione della Commissione del 6 dicembre 2006 (GU C 23 dell’1.2.2007, pag. 1).

    (14)  Calcolato in base al tasso d'interesse di riferimento del 4,36 %, in vigore in Germania al momento della notifica.

    (15)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

    (16)  GU C 186 del 6.8.2003.

    (17)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

    (18)  Domanda presentata l'8 maggio 2007.

    (19)  Decisione di concessione dell'aiuto del 15 dicembre 2006, modificata il 29 gennaio 2009.

    (20)  Lo Stato membro potrebbe applicare due volte l'intero massimale dell'aiuto regionale sui primi 50 milioni di EUR dei costi del progetto (non sarebbe necessaria la riduzione del massimale applicabile ) e due volte la metà di tale massimale sugli altri 50 milioni di EUR. Per i costi ammissibili dell'aiuto oltre i 100 milioni di EUR il massimale per l'aiuto regionale sarebbe invece limitato al 34 %.

    (21)  Decisione della Commissione del 30 gennaio 2008 nel caso N 872/06 — Aiuto individuale per Qimonda (GU C 170 del 5.7.2008 pag. 2).

    (22)  Causa T-184/97, BP/Commissione, Raccolta 2000, pag. II-3145. In questa causa il Tribunale di primo grado ha statuito che un programma per la dimostrazione della fattibilità economica e industriale di una determinata categoria di prodotti non può essere considerato equivalente a un progetto pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti.

    (23)  GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

    (24)  L'EPIA rappresenta circa 200 membri, appartenenti al settore dell'elettricità solare e siti in oltre 20 paesi d'Europa (in tal modo l'Associazione copre l'intera catena del valore dell'industria fotovoltaica, dalla produzione di silicio, celle e moduli fino allo sviluppo di sistemi). Il beneficiario dell'aiuto è membro dell'EPIA.

    (25)  Main definitions and conventions for the measurement of research and experimental development — A summary of the Frascati manual 1993; OECD, Paris, 1994, par. 117-118.

    (26)  In […] (invece del processo tradizionale della deposizione CVD plasma-appoggiante, il cosiddetto processo PECVD) si utilizza un processo innovatore […].

    (27)  Il formato delle celle della nuova tecnologia (150 mm × 80 mm) è ben diverso dal formato quadrato tradizionale, basato sul disco di silicio (156 mm × 156 mm). Si è quindi reso necessario tenere conto dei requisiti richiesti da questo diverso formato e delle particolari caratteristiche fisiche del disco (per esempio […]) durante la pianificazione e la regolazione di tutte le macchine e impianti di Sovello1.

    (28)  Decisione della Commissione del 18 luglio 2007 nel caso N 810/06 — Aiuto a favore di AMD (GU C 246 del 20.10.2007, pag. 1).

    (29)  Decisione della Commissione del 10 luglio 2007 nel caso N 850/06 — Aiuto a favore di Q-Cells (GU C 270 del 13.11.2007, pag. 5).

    (30)  I terreni sono stati acquistati separatamente, anche se il contratto di acquisto per il terreno di Sovello1 (del […]) conteneva un'opzione di acquisto non vincolante per un altro terreno per Sovello2 (contratto di acquisto del […]). La conversione del terreno di Sovello2 in «area ad uso industriale» è stata decisa solo in un secondo momento e la dotazione d'infrastrutture è avvenuta separatamente.

    (31)  La Germania si riferisce in questo caso al rapporto della Deloitte & Touche GmbH del 27 settembre 2006, presentato alla Commissione al momento della notifica, in cui si conclude che gli stabilimenti Sovello1 e Sovello2 possono essere egregiamente gestiti separatamente ed anche essere ceduti separatamente.

    (32)  Poiché si tratta non di un progetto unico d'investimento per raggiungere la capacità di produzione di 90 MWp, ma di due progetti d'investimento distinti: Sovello1 (30 MWp) e Sovello2 (60 MWp).

    (33)  Il calcolo di questo importo aggiuntivo si basa sulla supposizione che un progetto unico d'investimento comporti costi inferiori ammissibili per l'aiuto, dell'importo totale di circa 144 milioni di EUR, e che per un progetto d'investimento così ampio sarebbe stata accordata la maggiorazione a favore delle PMI.

    (34)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

    (35)  Poiché i progetti d'investimento possono durare diversi anni, il periodo di tre anni viene calcolato a partire dall'inizio dei lavori del progetto.

    (36)  La Germania ha fornito informazioni supplementari sulla differenza tra la fase di prova in laboratorio nello stabilimento di Marlboro e i processi industriali testati nell'ambito del progetto Sovello1. La produzione a Marlboro era basata sulla tecnologia String Ribbon dell'Evergreen, mentre il processo di fabbricazione dei moduli era manuale. I prodotti finiti erano dunque moduli del tipo «Cedar Line». Secondo la Germania, […].

    (37)  Relazione annuale 2008 dell'Evergreen.

    (38)  Manuale di Frascati — «Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development» (Proposta relativa a una prassi normalizzata per le indagini sulla ricerca e sullo sviluppo sperimentale).

    (39)  Per un progetto in un'area ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

    (40)  «Capacity and market potential for grid-connected systems by 2010» (Capacità e potenziale di mercato entro il 2010 per i sistemi collegati alla rete), EPIA, Francoforte, dicembre 2005.

    (41)  Decisione della Commissione del 26 aprile 2006 nel caso N 17/06 — Aiuto a favore di First Solar (DMS 2002) (GU C 259 del 26.4.2006, pag. 13).

    (42)  Cfr. punti 9 e 10 della decisione della Commissione del 19 luglio 2006 nel caso N 335/06 — Aiuto a favore di CSG Solar (GU C 232 del 27.9.2006, pag. 2).

    (43)  Caso N 17/06 First Solar (DMS 2002) (GU C 259 del 26.4.2006, pag. 13); caso N 409/06 HighSi GmbH (DMS 2002) (GU C 77 del 5.4.2007, pag. 4); caso N 863/06 Avancis (DMS 2002) (GU C 227 del 27.9.2007, pag. 1); caso N 199/08 Intico Solar (GU C 195 dell'1.8.2008, pag. 2); caso N 545/08 Masdar (GU C 9 del 14.1.2009, pag. 8); caso N 453/08 Sunfilm (GU C 106 dell'8.5.2009, pag. 7); caso N 538/08 Ersol Thin Film (GU C 63 del 18.3.2009, pag. 16).

    (44)  Decisione della Commissione del 26 aprile 2006 nel caso N 409/06 — Aiuto a favore di HighSi GmbH (DMS 2002) (GU C 77 del 5.4.2007, pag. 4).

    (45)  Decisione della Commissione del 27 marzo 2001 nel caso COMP/M.2367 — Siemens/E.ON/Shell/SSG e decisione del 18 aprile 2001 nel caso COMP/M.2712 — Electrabel/Totalfinalelf/ Photovoltech.

    (46)  Gli studi sono considerati indipendenti in quanto non sono stati né commissionati dal beneficiario dell'aiuto, né effettuati ai fini della presente valutazione.

    (47)  «Capacity and market potential for grid-connected systems by 2010», EPIA, Francoforte, dicembre 2005; «Branchenanalyse Photovoltaik 2006», Landesbank Baden-Württemberg, Stoccarda, 21 marzo 2006; «Sun Screen II», CLSA, luglio 2005; «PV status report 2006», Commissione Europea/Centro comune di ricerca e Istituto per l’ambiente e la sostenibilità, agosto 2006; «Solar generation», Greenpeace ed EPIA, settembre 2006; «Photovoltaik-Marktmodell — Version 2.1», Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), 22 agosto 2007. La Germania ha presentato questi studi unitamente alla notifica.

    (48)  Decisione della Commissione del 27 marzo 2001 nel caso COMP/M.2367 — Siemens/E.ON/Shell/SSG e decisione del 18 aprile 2001 nel caso COMP/M.2712 — Electrabel/Totalfinalelf/ Photovoltech.

    (49)  Caso N 17/06 First Solar (DMS 2002) (GU C 259 del 26.4.2006, pag. 13); caso N 409/06 HighSi GmbH (DMS 2002) (GU C 77 del 5.4.2007, pag. 4); caso N 863/06 Avancis (DMS 2002) (GU C 227 del 27.9.2007, pag. 1); caso N 850/06 Q-Cells (GU C 270 del 13.11.2007, pag. 5); caso N 199/08 Intico Solar (GU C 195 dell'1.8.2008, pag. 2); caso N 545/08 Masdar (GU C 9 del 14.1.2009, pag. 8); caso N 453/08 Sunfilm (GU C 106 dell'8.5.2009, pag. 7); caso N 538/08 Ersol Thin Film (GU C 63 del 18.3.2009, pag. 16).

    (50)  Cfr. nota 47

    (51)  La Commissione ritiene che i dati relativi alla capacità richiesta (sistemi ad energia solare) possano fornire indicazioni sul volume del mercato dei moduli solari.

    (52)  La Commissione ha adottato la medesima posizione nella decisione relativa al caso N 850/06 (Q-Cells).

    (53)  Nella relazione annuale 2008, l'Evergreen ha annunciato che dal 2009 la Sovello inizierà gradualmente a commercializzare i propri prodotti in maniera indipendente.

    (54)  Sito Internet dell'International Energy Agency Photovoltaics Power Systems Programme (IEA PVPS): www.iea-pvps.org


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