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Document 32009D0587

    2009/587/CE: Decisione del Consiglio, del 7 luglio 2009 , sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

    GU L 202 del 4.8.2009, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2012; abrogato da 32012D0778

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/587/oj

    4.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 202/42


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 7 luglio 2009

    sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

    (2009/587/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

    vista la raccomandazione della Commissione,

    viste le osservazioni di Malta,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

    (2)

    Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

    (3)

    La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 del trattato, chiarita dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), che fa parte del patto di stabilità e crescita, prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

    (4)

    La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

    (5)

    L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato prevede che la Commissione trasmetta un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato e visto il parere del comitato economico e finanziario in conformità dell’articolo 104, paragrafo 4, del trattato, è giunta alla conclusione che a Malta esiste un disavanzo eccessivo. La Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un siffatto parere su Malta il 24 giugno 2009 (3).

    (6)

    L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso di Malta, questa valutazione globale porta alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

    (7)

    Secondo i dati comunicati dalle autorità maltesi nel marzo 2009 e successivamente convalidati da Eurostat, il disavanzo pubblico ha raggiunto nel 2008 il 4,7 % del PIL, pertanto ampiamente superando il valore di riferimento del 3 % del PIL. Il livello del disavanzo non è prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL e il superamento del valore di riferimento non può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, esso non è stato determinato da un evento inconsueto o da una grave recessione economica nel 2008 ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Tra il 2005 e il 2007 la crescita del PIL reale era al disopra del 3 % annuo, nettamente superiore alla crescita potenziale. Nel 2008 la crescita economica è rallentata, pur rimanendo positiva all’1,6 % e, secondo gli ultimi dati, essa è stata rivista al rialzo al 2,5 %. Inoltre, il superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni della primavera 2009 dei servizi della Commissione, il rapporto disavanzo/PIL dovrebbe diminuire, rimanendo comunque al disopra della soglia del 3 % durante il periodo di riferimento, posizionandosi al 3,6 % del PIL nel 2009 e, nell’ipotesi consueta di politiche invariate, al 3,2 % del PIL nel 2010. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è dunque soddisfatto.

    (8)

    Dal 2003 il debito pubblico lordo è al disopra del valore di riferimento del 60 % del PIL e nel 2008 era pari al 64,1 % del PIL. Secondo le previsioni della primavera 2009 dei servizi della Commissione, il debito pubblico dovrebbe tendere al rialzo e raggiungere circa il 69 % del PIL entro il 2010. Non si può ritenere che il rapporto debito/PIL si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento ad un ritmo adeguato secondo quanto disposto dal trattato e dal patto di stabilità e crescita. Il criterio del debito stabilito dal trattato non è dunque soddisfatto.

    (9)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, tiene conto dei «fattori significativi» solo se è soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo rimane prossimo al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso di Malta, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, non si tiene conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Da una valutazione globale risulta che a Malta esiste un disavanzo eccessivo.

    Articolo 2

    La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. BILDT


    (1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

    (2)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

    (3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti di Malta sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


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