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Document 32009D0485

    2009/485/CE: Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2008 , relativa all’aiuto di Stato C 44/07 (ex N 460/07) cui la Francia intende dare esecuzione in favore dell’impresa FagorBrandt [notificata con il numero C(2008) 5995] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 160 del 23.6.2009, p. 11–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/485/oj

    23.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 160/11


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 21 ottobre 2008

    relativa all’aiuto di Stato C 44/07 (ex N 460/07) cui la Francia intende dare esecuzione in favore dell’impresa FagorBrandt

    [notificata con il numero C(2008) 5995]

    (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2009/485/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1), e tenuto conto di dette osservazioni,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Con lettera del 6 agosto 2007 la Francia ha notificato alla Commissione l’aiuto alla ristrutturazione in favore del gruppo FagorBrandt.

    (2)

    Con lettera del 10 ottobre 2007 la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione a detto aiuto.

    (3)

    La decisione della Commissione di avviare il procedimento (in prosieguo «la decisione di avvio del procedimento») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto in questione.

    (4)

    La Commissione ha ricevuto osservazioni da tre interessati, più precisamente da due concorrenti e dal beneficiario dell’aiuto. Electrolux ha presentato osservazioni con lettera del 14 dicembre 2007. In seguito ad una riunione con i servizi della Commissione, svoltasi il 20 febbraio 2008, Electrolux ha presentato ulteriori osservazioni con lettere del 26 febbraio 2008 e del 12 marzo 2008. Un concorrente che desidera rimanere anonimo ha presentato osservazioni con lettera del 17 dicembre 2007 (3). FagorBrandt ha presentato osservazioni con lettera del 17 dicembre 2007. La Commissione ha trasmesso tali osservazioni alla Francia con lettere del 15 gennaio 2008 e del 13 marzo 2008, fornendo la possibilità di commentarle. La Commissione ha infatti ricevuto i commenti della Francia rispettivamente con lettera del 15 febbraio 2008 e in un documento presentato in occasione della riunione del 18 marzo 2008 (cfr. in prosieguo)

    (5)

    Con lettera del 13 novembre 2007 la Francia ha informato la Commissione delle sue osservazioni circa la decisione di avvio del procedimento. Il 18 marzo 2008 si è svolta una riunione tra i servizi della Commissione, le autorità francesi e FagorBrandt. In seguito a tale riunione, le autorità francesi hanno presentato informazioni con lettere del 24 aprile 2008 e del 7 maggio 2008. Una seconda riunione si è svolta tra le stesse parti il 12 giugno 2008. Successivamente a questo incontro, le autorità francesi hanno inviato ulteriori chiarimenti con lettera del 9 luglio 2008. Il 15 luglio 2008 la Commissione ha richiesto informazioni supplementari, che sono state fornite dalle autorità francesi il 16 luglio 2008.

    2.   DESCRIZIONE

    (6)

    L’aiuto in questione è un aiuto alla ristrutturazione. L’importo previsto dell’aiuto è di 31 milioni di EUR. Tale dotazione proviene dal ministero francese dell’Economia, delle Finanze e dell’Occupazione.

    (7)

    Il beneficiario dell’aiuto è FagorBrandt SA, che detiene varie affiliate le quali si occupano della produzione e della commercializzazione. Il gruppo (in prosieguo FagorBrandt) appartiene indirettamente alla società Fagor Electrodomesticos S. Coop (in prosieguo Fagor), cooperativa di diritto spagnolo. Il capitale di detta società cooperativa è suddiviso fra circa 3 500 membri (dipendenti, soci) nessuno dei quali può detenerne più del 25 %.

    (8)

    A sua volta, Fagor fa parte di un gruppo di cooperative denominato Mondragon Corporacion Cooperativa (in prosieguo «MCC»), nel cui ambito ciascuna cooperativa conserva la propria autonomia giuridica e finanziaria. Fagor appartiene alla divisione «Foyer» del gruppo settoriale «Industria» di MCC.

    (9)

    Nel 2007 FagorBrandt ha realizzato un fatturato di 903 milioni di EUR. Il gruppo è presente in tutta la gamma di grandi elettrodomestici che comprendono tre grandi gruppi di prodotti: il lavaggio (lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, lava-asciuga) il freddo (frigoriferi, congelatori a pozzetto e ad armadio) e la cottura (forni tradizionali, microonde, cucine, piani cottura, cappe aspiranti).

    (10)

    Nella sezione 2.1. della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha fornito maggiori informazioni sul beneficiario e ha spiegando le ragioni delle sue difficoltà.

    3.   RAGIONI CHE HANNO DETERMINATO L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

    (11)

    La Commissione ha espresso dubbi per le cinque seguenti ragioni: i) rischio di elusione del divieto di aiuti alla ristrutturazione a favore di imprese di recente costituzione; ii) rischio di elusione dell’obbligo di rimborso di aiuti incompatibili iii) dubbi circa il ripristino della redditività nel lungo periodo dell’impresa iv) insufficienza delle misure compensative; v) dubbi circa la limitazione dell’aiuto al minimo necessario, in particolare per quanto concerne il contributo del beneficiario.

    3.1.   Rischio di elusione del divieto di aiuti alla ristrutturazione a favore di imprese di recente costituzione

    (12)

    Dato che FagorBrandt è stata costituita nel gennaio 2002, ai sensi del punto 12 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in prosieguo «gli orientamenti per la ristrutturazione») (4) è stata un’impresa di recente costituzione fino al gennaio 2005, ossia fino a tre anni dopo la sua costituzione. Ciò significa che sia nel momento in cui l’impresa ha beneficiato dell’esenzione fiscale ex articolo 44 septies del Codice generale delle imposte (in prosieguo l’aiuto ex articolo 44 septies) nonché nel momento in cui, nel dicembre 2003, la Commissione ha dichiarato l’aiuto incompatibile e ne ha ordinato il recupero (5), FagorBrandt era un’impresa di recente costituzione. Pertanto, conformemente al punto 12 dei succitati orientamenti, non poteva quindi fruire di aiuti alla ristrutturazione Di conseguenza, il ritardo accumulato dalla Francia nel recupero dell’aiuto dichiarato incompatibile nel dicembre 2003 fino al momento in cui l’impresa ha cessato di essere un’impresa di recente costituzione — e quindi poteva beneficiare di aiuti alla ristrutturazione — potrebbe costituire un’elusione del divieto di cui dal punto 12 dei succitati orientamenti.

    3.2.   Rischio di elusione dell’obbligo di rimborso dell’aiuto incompatibile

    (13)

    Considerando che l’aiuto notificato sembra in gran parte servire a finanziare il rimborso dell’aiuto concesso ex articolo 44 septies, la Commissione ha espresso il timore che l’aiuto notificato costituisca un’elusione dell’obbligo di rimborso di detto aiuto incompatibile e ne svuoti di sostanza e di efficacia il recupero.

    3.3.   Dubbi circa il ripristino della redditività economico finanziaria nel lungo periodo dell’impresa

    (14)

    Per quanto concerne il ripristino della redditività economico finanziaria nel lungo periodo dell’impresa, la Commissione ha espresso due dubbi. Da un lato la Commissione, nell’osservare che il fatturato atteso per il 2007 aumentava di circa il 20 % rispetto a quello dell’anno precedente, ha chiesto su quali elementi si fondasse tale previsione. D’altro lato, la Commissione ha osservato che il piano di ristrutturazione non indicava come FagorBrandt contasse far fronte al rimborso dell’aiuto incompatibile riscosso dalla sua affiliata italiana.

    3.4.   Insufficienza delle misure compensative

    (15)

    La Commissione ha altresì espresso dubbi sull’accettabilità dell’assenza di attuazione di misure compensative supplementari rispetto a quelle già avviate nell’ambito del piano di ristrutturazione. La Commissione ha ricordato che:

    i)

    gli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione (punti 38-41) prevedono l’obbligo per i beneficiari che rispondono al criterio di «grande impresa» di porre in essere misure compensative;

    ii)

    da un lato, senza l’aiuto, FagorBrandt uscirebbe dal mercato e dall’altro, i concorrenti di FagorBrandt sono essenzialmente europei. La sparizione di FagorBrandt permetterebbe quindi ai concorrenti europei di accrescere in misura significativa sia le loro vendite che la loro produzione;

    iii)

    sembra che l’insieme delle misure già attuate non possa, sulla base del punto 40 degli orientamenti succitati, essere preso in considerazione come misure compensative;

    iv)

    infine, la Commissione ha sottolineato che gli orientamenti in vigore al momento dell’esame dei casi Bull (6) e Euromoteurs (7) invocati dalla Francia non precedevano l’obbligo di adottare misure compensative. Essa ha inoltre sottolineato altre differenze rilevanti tra tali casi e il caso di specie.

    3.5.   Dubbi circa il contributo del beneficiario

    (16)

    Infine la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 43 e 44 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione. Da un lato, le autorità francesi non hanno incluso il rimborso dell’aiuto ex articolo 44 septies nei costi di ristrutturazione e dall’altro, non hanno spiegato la provenienza di determinati importi di cui si è tenuto conto come «sforzo proprio del beneficiario».

    4.   OSSERVAZIONE DEGLI INTERESSATI

    4.1.   Osservazioni dell’impresa Electrolux

    (17)

    Electrolux indica che per rispondere alle sfide della concorrenza globale, ha realizzato importanti piani di ristrutturazione, alquanto costosi. Per rimanere competitiva, l’impresa è stata costretta ad adottare misure drastiche, tra le quali la chiusura di otto stabilimenti nell’Europa occidentale la cui produzione è stata principalmente spostata verso altri stabilimenti già esistenti in Europa e verso nuovi stabilimenti in Polonia e in Ungheria. La maggior parte delle imprese del settore «grandi elettrodomestici» hanno adottato misure di ristrutturazione analoghe. Di conseguenza Electrolux si lamenta del fatto che FagorBrandt potrebbe ricevere una sovvenzione per far fronte a una situazione che il resto del settore deve gestire senza fruire di aiuti analoghi. L’aiuto falserebbe la concorrenza a danno di altre imprese.

    4.2.   Osservazioni del secondo concorrente

    (18)

    In primo luogo, questo concorrente, che desidera mantenere l’anonimato, ritiene che l’aiuto pianificato non permetterà all’impresa di ripristinare la redditività nel lungo periodo. A suo avviso occorre una riorganizzazione industriale sostanziale per assicurare la sopravivenza dell’impresa. Secondo il concorrente in questione, FagorBrandt non disporrà delle risorse per finanziare gli investimenti necessari e l’aiuto non permetterà a FagorBrandt di raggiungere una dimensione tale da migliorare la propria posizione nelle negoziazioni con i grandi distributori che preferiscono fornitori che detengono una posizione più importante nell’Unione europea.

    (19)

    In secondo luogo, il concorrente ritiene che l’aiuto non si limiti al minimo necessario poiché FagorBrandt potrebbe trovare i finanziamenti indispensabili alla sua ristrutturazione presso il suo azionista e presso la cooperativa (in particolare MCC, di cui fa parte la Banca Caja Laboral) alla quale quest’ultimo appartiene.

    (20)

    In terzo luogo, il concorrente reputa che l’aiuto sia di natura tale da incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Da un lato, la maggior parte delle imprese del settore producono in Europa e possono pertanto essere considerate europee. I concorrenti asiatici e turchi non sono significativamente presenti, tranne che per alcuni prodotti. D’altro lato, FagorBrandt è il quinto operatore a livello europeo e detiene una forte posizione sui mercati francese, spagnolo e polacco. Di conseguenza, secondo il concorrente in questione, in assenza di misure compensative l’aiuto non potrebbe esser dichiarato compatibile dalla Commissione.

    (21)

    In quarto luogo, l’autorizzazione in passato di aiuti illegittimi concessi da Francia e Italia impone due conclusioni: da un lato, le difficoltà di FagorBrandt sono ricorrenti e pongono, a termine, la questione della sua redditività; d’altro lato, l’aiuto notificato servirà probabilmente al rimborso degli aiuti illegittimi, eludendo così l’obbligo di rimborso.

    4.3.   Osservazioni di FagorBrandt

    (22)

    Le osservazioni di FagorBrandt sono simili a quelle formulate dalle autorità francesi, che sono qui di seguito riassunte.

    5.   COMMENTI DELLA FRANCIA

    5.1.   Commenti della Francia relativamente alla decisione di avvio del procedimento

    (23)

    A proposito di una possibile elusione del divieto di aiuti alla ristrutturazione a favore di imprese di recente costituzione, le autorità francesi non contestano che FagorBrandt debba essere considerata come «un’impresa di recente costituzione» durante i tre anni successivi alla sua costituzione conformemente al punto 12 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione. Le autorità francesi osservano che la questione dell’eventuale concessione di un aiuto alla ristrutturazione a favore di FragorBrandt si è posta solo nel corso del 2006 in seguito alle difficoltà incontrate a partire dal 2004 e tenuto conto del deterioramento della sua situazione finanziaria del gruppo al 2005, ossia nel corso del suo quinto anno di esistenza. In altri termini, l’impresa non aveva ragione di chiedere un aiuto alla ristrutturazione prima di essersi trovata in una situazione che giustificasse la richiesta di aiuto, cioè nel corso del 2006. Di conseguenza, la questione di un’eventuale elusione della regola dei tre anni è priva di oggetto.

    (24)

    Quanto alla possibilità che l’aiuto notificato svuoti l’obbligo di rimborso di ogni efficacia, la Francia fa presente che l’impresa non si trova in difficoltà unicamente a causa del rimborso dell’aiuto. Le difficoltà finanziarie sono infatti iniziate nel 2004 e la situazione si è notevolmente deteriorata nel 2005 e nel 2006. Come ha concluso la Commissione nella decisione di avvio del procedimento, l’impresa è effettivamente in difficoltà conformemente agli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione. La Francia conclude che l’impresa, a tale titolo, può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione purché siano peraltro soddisfatte le altre condizioni richieste per siffatto aiuto. La questione di stabilire se l’impresa potesse o meno superare l’anno 2007 o 2008 se non avesse dovuto rimborsare l’aiuto è priva di oggetto, in quanto il rimborso dell’aiuto è obbligatorio e ciò in seguito alla decisione negativa adottata dalla Commissione nel 2003 in relazione al regime ex articolo 44 septies. Pertanto è l’accumularsi di difficoltà finanziarie che giustifica la domanda di aiuto, dato che dette difficoltà provengono dai costi di ristrutturazione già sostenuti dall’impresa, dalla mancata conclusione della ristrutturazione nonché da tutti gli altri oneri che l’impresa deve assumere, ivi compreso il rimborso dell’aiuto.

    (25)

    Quanto al ripristino della redditività nel lungo periodo e ai due relativi dubbi formulati nella decisione di avvio del procedimento, le autorità francesi osservano quanto segue. La previsione concernente la crescita del 20 % del fatturato del 2007 rispetto all’esercizio 2006, ciò è da ricondurre principalmente alla modifica del perimetro di attività di FagorBrandt intervenuta nel 2006. Quanto al fatto che non si tiene conto del rimborso dell’aiuto illegale percepito dalla filiale italiana (accordato nell’ambito del rilevamento da parte di Brandt Italia delle attività nel settore degli elettrodomestici di Ocean SpA), le autorità francesi indicano che tale rimborso non dovrebbe incidere sulla redditività economico-finanziaria dell’impresa, dato che l’importo che finirà per essere a carico di Brandt Italia dovrebbe essere inferiore a [1 milione di EUR] (8), poiché il saldo sarà sostenuto dal venditore delle attività in causa.

    (26)

    Quanto all’assenza di misure compensative, la Francia ripete che l’impresa ha già ceduto nel 2004 la società Brandt Components (stabilimento di Nevers). D’altro canto, la società ha ridotto la sua capacità di produzione cessando la produzione di congelatori a pozzetto e di forni a microonde a posa libera. Le autorità francesi ricordano altresì che l’aiuto ha provocato una distorsione molto limitata, il che riduce la necessità di misure compensative. Infatti FagorBrandt detiene una quota pari allo [0-5] % del mercato a livello europeo, ossia una quota molto modesta rispetto ai suoi principali concorrenti. Le autorità francesi ritengono peraltro che la presenza dell’impresa sul mercato permetta di evitare situazioni di oligopolio. Nel corso del procedimento d’indagine formale, le autorità francesi hanno proposto l’adozione di misure compensative addizionali.

    (27)

    Quanto ai dubbi della Commissione relativi alla limitazione dell’aiuto al minimo necessario e al contributo proprio del beneficiario, le autorità francesi osservano quanto segue. In merito al fatto che non si tiene conto del rimborso dell’aiuto nei costi di ristrutturazione, esse indicano che il rimborso di un aiuto incompatibile non può a priori figurare tra i costi di ristrutturazione. A proposito dello «sforzo proprio del beneficiario», quale indicato nella notifica, le autorità francesi spiegano che si tratta di prestiti bancari.

    5.2.   Commenti della Francia sulle osservazioni degli interessati

    (28)

    In merito ai commenti di Electrolux, la Francia sottolinea che le misure di ristrutturazione avviate da Electrolux e da altri concorrenti non miravano a ripristinare una situazione economica difficile, bensì a rafforzare la posizione sul mercato dei grandi elettrodomestici. Pertanto, secondo la Francia, la situazione di FagorBrandt non è analoga a quella dei suoi concorrenti i quali, peraltro, dispongono di mezzi finanziari notevolmente superiori data la loro dimensione molto più grande.

    (29)

    Quanto ai commenti relativi alla redditività economico-finanziaria nel lungo periodo di FagorBrandt formulati dall’impresa che ha chiesto di rimanere anonima, le autorità francesi sottolineano, innanzitutto, che FagorBrandt ha adottato misure destinate in un primo tempo ad arrestare le perdite e a rafforzare il margine in modo da potere conseguire, nel lungo termine, una migliore posizione sul mercato, in particolare sviluppando […]. Del resto, le autorità francesi ritengono che FagorBrandt continuerà a disporre di reali capacità di ricerca e sviluppo «che permettono al gruppo di immettere sul mercato prodotti innovativi e a forte valore aggiunto».

    (30)

    Quanto all’affermazione che l’aiuto non è limitato al minimo in quanto FagorBrandt potrebbe trovare finanziamenti presso i suoi azionisti, le autorità francesi sottolineano che MCC non è una holding, bensì un movimento cooperativo, nel cui ambito ciascuna cooperativa, ivi comprese Fagor o la banca Caja Laboral, è indipendente e dipende dalle decisioni dei suoi propri lavoratori-cooperatori, che ne sono i proprietari. FagorBrandt può quindi contare soltanto sul sostegno finanziario di Fagor, limitato alle capacità attuali. L’acquisizione di FagorBrandt ha ridotto i margini di manovra di Fagor in termini di tesoreria e Fagor oggigiorno non può permettere finanziamenti al di là di una certa soglia.

    (31)

    In terzo luogo, in risposta ai presunti effetti negativi sulla concorrenza, le autorità francesi rilevano alcune contraddizioni nelle osservazioni del terzo interessato che ha chiesto di rimanere anonimo. Da un lato, quest’ultimo afferma che l’aiuto inciderebbe sulle condizioni della concorrenza nell’ambito del mercato europeo. Dall’altro lato, sostiene che FagorBrandt è di dimensione troppo piccola rispetto ai principali operatori, il che ne mette in pericolo la redditività economico-finanziaria. Per altro, quanto all’assenza di misure compensative, le autorità francesi ricordano che esse hanno già attuato misure compensative valide e che propongono di adottarne altre.

    (32)

    In quarto luogo, in risposta alle affermazioni basate sulla concessione in passato di aiuti illegali da parte della Francia e dell’Italia, la Francia ribadisce che detti aiuti illegali non erano destinati a un programma di ristrutturazione dell’impresa, bensì ad un sistema volto a favorire il mantenimento dell’occupazione nel territorio. Peraltro la Francia sottolinea, sulla base delle informazioni fornite da FagorBrandt alla Commissione il 17 dicembre 2007, che non vi è alcun rapporto reale tra l’importo dell’aiuto accordato (circa 20 milioni di EUR di aiuto netto dopo l’imposta) e l’importo dell’aiuto incompatibile (circa [25-30] milioni di EUR, una volta calcolati gli interessi). Inoltre i costi di ristrutturazione sono valutati a [50-90] milioni di EUR e quindi sono nettamente superiori all’importo dell’aiuto richiesto per la ristrutturazione. Infine, esse ribadiscono il carattere fungibile delle spese.

    (33)

    Per quanto concerne le osservazioni fornite alla Commissione da FagorBrandt, le autorità francesi affermano di condividere pienamente questi elementi chiarificatori tanto più che completano le loro proprie osservazioni.

    6.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

    6.1.   Sussistenza di aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

    (34)

    Nella sezione 3.1 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha concluso che la misura costituiva aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Tale conclusione non è stata contestata da nessuna parte interessata.

    6.2.   Base giuridica della valutazione

    (35)

    L’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato, prevede deroghe all’incompatibilità generale enunciata al paragrafo 1. Le deroghe previste all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato chiaramente non sono applicabili nella fattispecie.

    (36)

    Quanto alle deroghe stabilite all’articolo 87, paragrafo 3, del trattato, la Commissione osserva che l’oggetto dell’aiuto non è regionale, che la deroga di cui alla lettera b), di detto paragrafo chiaramente non è applicabile e che si applica soltanto la deroga di cui alla lettera c), secondo la quale sono compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Nella fattispecie è chiaro che gli aiuti sono stati concessi al fine di ripristinare la redditività economico-finanziaria a lungo termine di un’impresa in difficoltà. La Commissione ha illustrato il modo in cui essa valuta la compatibilità di siffatti aiuti negli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione. Sono pertanto detti orientamenti che serviranno da base giuridica per la valutazione. La Commissione ritiene che nel caso di specie non si possa applicare nessun’altra disciplina comunitaria. La Francia non ha d’altronde invocato nessun’altra deroga del trattato. Peraltro nessuno degli interessati ha criticato la scelta di questa base giuridica, che era già stata annunciata nella decisione di avvio del procedimento.

    6.3.   Ammissibilità dell’impresa agli aiuti alla ristrutturazione

    (37)

    Per beneficiare di aiuti alla ristrutturazione l’impresa deve, innanzitutto, poter essere considerata come un’impresa in difficoltà, secondo la definizione di cui alla sezione 2.1 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione.

    (38)

    Al punto 24 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha indicato che l’impresa sembrava essere in difficoltà ai sensi del punto 11 degli orientamenti succitati. Al punto 27 della decisione di avvio del procedimento la Commissione ha altresì indicato che conformemente al punto 13 dei medesimi orientamenti, le difficoltà dell’impresa erano divenute troppo gravi per poter essere finanziate dal suo azionista spagnolo. Contrariamente a questa valutazione preliminare, il concorrente che ha chiesto di rimanere anonimo ritiene che FagorBrandt potrebbe ottenere da Fagor e da MCC il sostegno finanziario necessario per far fronte alle sue difficoltà. Si tratta dunque di analizzare se la valutazione preliminare formulata nella decisione di avvio del procedimento debba essere modificata. La Commissione osserva che il concorrente basa la sua affermazione su un articolo di stampa (9), che sembra indicare che Fagor può facilmente raccogliere fondi sui mercati finanziari. Ciononostante, la Commissione osserva che tale articolo risale al mese di aprile 2005 e che, in seguito, la situazione finanziaria di Fagor si era notevolmente deteriorata. A questo proposito le autorità francesi fanno presente che i debiti finanziari di Fagor (escluso il consolidamento dei debiti di FagorBrandt) sono ammontati […] (10) nel 2005, in particolare in seguito all’acquisto dei titoli FagorBrandt e agli ingenti investimenti industriali realizzati da Fagor. Inoltre nel 2006, Fagor ha conferito 26,9 milioni di EUR di capitale a FagorBrandt. Tutti questi elementi hanno praticamente esaurito la capacità di indebitamento della cooperativa, i cui coefficienti di indebitamento hanno ampiamente superato le soglie in generale ammesse. La Commissione ritiene pertanto che non vi sia motivo di rivedere la valutazione formulata nella decisone di avvio per quanto concerne l’ammissibilità dell’impresa in base ai punti 11 e 13 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione.

    (39)

    Per quanto riguarda l’ammissibilità dell’impresa in base alle condizioni definite nella sezione 2.1 degli orientamenti suddetti, la decisione di avvio del procedimento contiene un unico dubbio, ossia di un’eventuale elusione del divieto di aiuti alla ristrutturazione a favore di imprese di recente costituzione (cfr. il punto 3, supra, «Ragioni che hanno determinato l’avvio del procedimento»).

    (40)

    La Commissione ha analizzato la situazione finanziaria dell’impresa, che è illustrata nella tabella n. 1 in prosieguo. Risulta chiaramente che, nei primi tre anni della sua esistenza, l’impresa, anche se avesse rimborsato l’aiuto ex articolo 44 septies, non rispondeva ai criteri stabiliti ai punti 10 e 11 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione per poter essere considerata come un’impresa in difficoltà: per quanto riguarda il punto 10 degli orientamenti succitati, sembra che anche supponendo che l’impresa avesse rimborsato l’aiuto di 22,5 milioni di EUR già nel 2004 (ossia nei mesi successivi alla decisione finale negativa della Commissione), nel 2004 ancora non avrebbe perso la metà dei suoi fondi propri. Quanto al punto 11 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione, anche se l’impresa avesse rimborsato l’aiuto di 22,5 milioni di EUR già nel 2004, sarebbe stata in perdita un unico anno (2004), il che è insufficiente per essere considerata un’impresa in difficoltà secondo detto punto. Pertanto, si deve constatare che le difficoltà finanziarie del gruppo FagorBrandt si sono aggravate a partire dal 2005, di conseguenza l’impresa potrebbe essere considerata un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione (ossia un’impresa che, «in assenza di un intervento esterno dei poteri pubblici») si avvia «verso una morta economica quasi certa a breve o medio termine» senza dubbio a partire dall’anno successivo (tenuto conto dell’obbligo di rimborsare l’aiuto ex articolo 44 septies) e certamente nel 2007.

    Tabella 1

    (in milioni di EUR)

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    Fatturato

    847,1

    857,6

    813,2

    743,6

    779,7

    903,0

    Margine lordo

    205,2

    215,1

    207,0

    […]

    […]

    […]

    Risultato netto

    15,5

    13,8

    (3,6)

    […]

    […]

    […]

    Fondi propri

    69,8

    83,4

    79,8

    […]

    […]

    […]

    (41)

    La Commissione ha altresì rilevato che nel corso del primo trimestre del 2005, il gruppo Fagor ha deciso di acquistare il 90 % delle azioni dell’impresa al costo di [150-200] milioni di EUR. Ciò significa che il mercato non riteneva che l’impresa fosse in difficoltà secondo gli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione, ossia un’impresa che, in assenza di un intervento esterno dei poteri pubblici, si avvia verso una morte economica quasi certa a breve o medio termine.

    (42)

    Sulla base di quanto sopra la Commissione ritiene che l’impresa, costituita nel gennaio 2002, non poteva essere considerata come un’impresa in difficoltà nei primi tre anni della sua esistenza, anche se avesse rimborsato immediatamente l’aiuto ex articolo 44 septies. Pertanto essa ritiene che il ritardo accumulato dalla Francia nel recupero degli aiuti versati ex articolo 44 septies fino al gennaio 2005 — ossia tre anni dopo la costituzione di FagorBrandt — non abbia prodotto l’effetto di mantenere artificiosamente in vita un’impresa che altrimenti sarebbe uscita dal mercato. Inoltre, a suo avviso, durante tale periodo l’impresa non aveva ragione di sollecitare un aiuto alla ristrutturazione. Ciò premesso, la Commissione ritiene che il ritardo da parte della Francia nel procedere al recupero degli aiuti versati ex articolo 44 septies fino al gennaio 2005 non costituisca un’elusione del divieto di aiuti alla ristrutturazione a favore di imprese di nuova costituzione ai sensi del punto 12 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione.

    (43)

    Concludendo, i dubbi relativi all’ammissibilità dell’impresa sono stati dissipati e la Commissione ritiene che siano soddisfatte le condizioni stabilite alla sezione 2.1 degli orientamenti succitati.

    6.4.   Disposizioni relative ai beneficiari di precedenti aiuti illegali

    (44)

    In base al punto 23 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione e considerato che l’aiuto notificato sembra principalmente servire a finanziare il rimborso dell’aiuto versato ex articolo 44 septies, il punto 30 della decisione di avvio del procedimento esprime il dubbio che l’aiuto notificato costituisca un’elusione dell’obbligo di rimborso che viene svuotato di sostanza e di efficacia.

    (45)

    Nel valutare la questione la Commissione ha tenuto conto dei seguenti elementi.

    (46)

    Innanzitutto, secondo giurisprudenza costante, il rimborso di aiuti incompatibili inclusivo di interessi permette di ripristinare la situazione anteriore alla concessione dell’aiuto e di eliminare quindi la distorsione di concorrenza che esso comporta. Pertanto, nel caso di specie, il rimborso compresi gli interessi, dell’aiuto versato ex articolo 44 septies — che condiziona il pagamento del nuovo aiuto, dovrebbe ripristinare la situazione anteriore alla sua concessione.

    (47)

    In secondo luogo, l’impresa è ammissibile ad aiuti alla ristrutturazione. Infatti, innanzitutto le difficoltà finanziarie dell’impresa non provengono principalmente dal rimborso dell’aiuto incompatibile. Esse provengono da altre fonti, che sono la causa delle perdite subite dal 2004 (cfr. tabella 1 supra). Il rimborso futuro dell’aiuto incompatibile non potrebbe che aggravare tali difficoltà fino al punto in cui l’impresa non potrà più farvi fronte senza l’aiuto di Stato. In secondo luogo, è stato messo in atto un piano di ristrutturazione delle attività il cui costo ammonta a [50-90] milioni di EUR. Ciò dimostra che la ristrutturazione operativa necessaria per ripristinare la redditività dell’impresa comporta costi alquanto elevati, più ingenti del rimborso dell’aiuto ex articolo 44 septies che ammonta a 22,5 milioni di EUR, interessi esclusi. Questi elementi dimostrano che FagorBrandt è un’impresa in difficoltà, la cui esistenza è in pericolo. Pertanto, al pari di qualsiasi impresa in siffatta situazione, può beneficiare di aiuti alla ristrutturazione se sono soddisfatte le altre condizioni stabilite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti alla ristrutturazione.

    (48)

    In terzo luogo, nella decisione adottata nel 1991 sul caso Deggendorf (11), nell’osservare che «l’effetto cumulato dell’aiuto illegale che Deggendorf rifiuta di rimborsare dal 1986 e dell’attuale nuovo aiuto agli investimenti … conferirebbe all’impresa un vantaggio indebito ed eccessivo che potrebbe alterare le condizioni degli scambi intracomunitari in misura contraria all’interesse comune», la Commissione ha ritenuto i nuovi aiuti compatibili a condizione che «le autorità […] sono tenute a sospendere il versamento alla società Deggendorf degli aiuti […] fintantoché non avranno ottenuto la restituzione degli aiuti che […] dichiara incompatibili con il mercato comune […]». Nella sentenza del 15 maggio 1997 (12), la Corte di giustizia ha convalidato l’approccio seguito dalla Commissione. Da allora, la Commissione ha adottato varie decisioni in cui segue lo stesso approccio, ossia ritiene un nuovo aiuto compatibile pur imponendone la sospensione del pagamento fino al rimborso dell’aiuto illegale (13). La Commissione osserva che nel caso di specie, a partire dal momento in cui il nuovo aiuto risponde alle condizioni previste dagli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione, nessun elemento sembra opporsi all’applicazione dell’approccio Deggendorf, ossia di ritenere il nuovo aiuto compatibile a condizione che il suo pagamento sia sospeso fino al recupero dell’aiuto versato ex articolo 44 septies.

    (49)

    Sulla base delle considerazioni di cui sopra, i dubbi della Commissione sono dissipati.

    (50)

    Nel presente caso la Commissione intende apportare il seguente chiarimento. Il punto 23 degli orientamenti succitati impone alla Commissione, nell’ambito dell’esame di un aiuto alla ristrutturazione, l’obbligo «di tener conto, in primo luogo, dell’effetto cumulativo dei precedenti aiuti e dei nuovi aiuti e, in secondo luogo, del fatto che gli aiuti precedenti non siano stati rimborsati». Come indicato alla nota a piè di pagina corrispondente agli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione, tale disposizione si basa sulla sentenza Deggendorf testé citata. Nel caso di specie la Francia si è impegnata a recuperare l’aiuto versato ex articolo 44 septies prima di procedere al pagamento del nuovo aiuto. Nella presente decisione, la Commissione è tenuta, in virtù della giurisprudenza Deggendorf succitata, a trasformare tale impegno in condizione di compatibilità dell’aiuto notificato. Pertanto, essa verificherà che l’aiuto precedente non sia cumulato con il nuovo aiuto e che sia rimborsato. In tal modo non sarà più necessario tenere conto dell’effetto cumulativo degli aiuti né dell’assenza di rimborso nel resto della valutazione del nuovo aiuto.

    6.5.   Ripristino della redditività economico-finanziaria dell’impresa

    6.5.1.   Prospettive di mercato e credibilità delle previsioni incluse nel piano di ristrutturazione

    (51)

    Nella sezione 2.2 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha descritto le principali misure del piano di ristrutturazione (14). Nella sezione 3.3.3. della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha stimato che tale piano sembrava conforme alle esigenze previste ai punti 35 e 37 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione. In altri termini, il piano di ristrutturazione sembra atto a ripristinare la redditività economica-finanziaria dell’impresa a lungo termine. Nell’ambito del procedimento di indagine formale chiuso dalla presente decisione, la Commissione ha analizzato più dettagliatamente gli elementi sui quali si basa il piano al fine di convalidare o meno questa valutazione iniziale.

    (52)

    La Commissione ha valutato le previsione formulate nel piano di ristrutturazione, in particolare in termini di prospettive di crescita, e le ha comparate alle tendenze recenti.

    (53)

    Secondo il CECED (15), l’evoluzione del mercato europeo in termini di volume tra il 2005 e il 2007 mostra una crescita moderata nell’Europa occidentale (circa 2 % all’anno) e una crescita sostenuta nell’Europa orientale (circa 7 % all’anno). Ciononostante, quest’ultimo tasso di crescita è aleatorio in quanto è soggetto alle fluttuazioni dell’economia, giacché una crescita a due cifre può facilmente essere seguita da una diminuzione, anch’essa a due cifre e viceversa.

    (54)

    Se, nel lungo periodo, è possibile prevedere che i comportamenti in materia di acquisto dell’Europa orientale convergano con quelli dell’Europa occidentale, il debole potere di acquisto di questi ultimi paesi comporta una concentrazione della domanda sui prodotti di prima necessità (lavatrici o frigoriferi) e sulla parte bassa della gamma. Orbene, è su questi mercati che sono entrati i concorrenti turchi ed asiatici.

    (55)

    I mercati che presentano un potenziale per FagorBrandt sono quindi situati nell’Europa occidentale, in quanto sono più importanti in termini non solo di valore, ma anche di volume e sono meno orientati verso i prodotti al basso della gamma, sui quali FagorBrandt non può più essere concorrenziale e che sono all’origine della forte crescita nell’Europa orientale.

    (56)

    Più precisamente il mercato di riferimento di FagorBrandt è il mercato francese in cui il gruppo realizza [50-80] % delle vendite, produce [75-100] % dei suoi volumi e impiega [75-100] % dei dipendenti del gruppo. Secondo il GIFAM (16), nel 2007 il mercato dei grandi elettrodomestici in Francia è aumentato dell’1 % rispetto al 2006 sia in termini di volume che di valore. Più specificamente, il mercato degli elettrodomestici […] sul quale FagorBrandt intende concentrare la sua attività, ha registrato un aumento del […] % rispetto al 2006 mentre per gli apparecchi […], le vendite sono diminuite di […] %.

    (57)

    L’evoluzione per tipo di prodotto mostra che i mercati portanti che si sviluppano in Europa e soprattutto in Francia, sono essenzialmente quelli dei prodotti […]. La crescita dei prodotti […] è significativa, mentre il comparto del freddo è praticamente stagnante come mostra la tabella seguente estratta dallo studio GIFAM:

    […].

    (58)

    Di conseguenza la scelta di FagorBrandt, da un lato, di riorientarsi in particolare su […] e, dall’altro, di svilupparsi […] sembra coerente con l’evoluzione dei vari comparti e prodotti.

    (59)

    La Commissione, dopo aver analizzato gli altri elementi fondamentali del piano di ristrutturazione volti a giustificare la pertinenza delle previsioni relative alla redditività operativa di FagorBrandt nel lungo periodo ritiene che dette previsioni siano realistiche. Pertanto, il resto dell’analisi si limiterà ai due dubbi precisi relativi al carattere realistico e all’adeguatezza del piano di ristrutturazione formulati nella decisione di avvio del procedimento.

    (60)

    In primo luogo, la Commissione chiedeva spiegazioni concernenti l’atteso aumento del 20 % del fatturato nel 2007. Le autorità francesi hanno spiegato che il perimetro di attività di FagorBrandt è stato modificato nel 2006 mediante il trasferimento da Fagor a FagorBrandt della distribuzione del marchio Fagor sui mercati inglese e francese, poi della totalità delle attività francesi di Fagor (17). Il fatturato di dette attività è stato stimato pari a [50-100] milioni di EUR per il 2007 ed è stato incluso nel fatturato di FagorBrandt per l’anno 2007. A perimetro costante, l’aumento previsto del fatturato era soltanto del [5-10] %. Da allora, la Francia ha comunicato alla Commissione il fatturato effettivamente realizzato nel 2007, che ammonta a 903 milioni di EUR contro 779,7 milioni di EUR nel 2006 pari a un aumento di circa il 16 % da un anno all’altro.

    (61)

    In secondo luogo, la Commissione osservava che il piano di ristrutturazione non indicava come FagorBrandt contasse far fronte al rimborso dell’aiuto incompatibile riscosso dalla sua affiliata italiana, il che metteva pertanto a rischio il ripristino della redditività economico finanziaria dell’impresa. Le autorità francesi hanno precisato che il recupero dell’aiuto incompatibile da parte delle autorità italiane non dovrebbe avere alcuna incidenza sulla situazione finanziaria del gruppo. Infatti il prezzo che Brandt Italia dovrà pagare per l’acquisto delle attività del settore elettrodomestici di Ocean SpA è stato aumentato dell’importo stimato dell’aiuto che sarà riscosso da Brandt Italia, ossia di [5-10] milioni di EUR (per un importo di aiuti effettivo riscosso da Brandt Italia di [5-10 milioni di EUR]). Di conseguenza le autorità francesi constatano che il beneficio dell’aiuto illegale è stato quasi integralmente trasferito al venditore Ocean SpA (con un saldo di [< 1 milione di EUR]). Le autorità francesi aggiungono che tale affermazione è corroborata da una decisione del Tribunale di Brescia del 5 luglio 2004 il quale, su ricorso di Brandt Italia in seguito alla decisione negativa della Commissione del 30 marzo 2004 relativa al regime di aiuti italiano, ha ordinato il sequestro dell’ultima rata di pagamento del prezzo di acquisto pagato da Brandt Italia, ossia [5-10] milioni di EUR. Di conseguenza, il rimborso dell’aiuto italiano a carico di Brandt Italia dovrebbe verosimilmente essere inferiore a [< 1 milione di EUR].

    (62)

    Sulla base delle considerazioni di cui sopra la Commissione conclude che i dubbi concernenti il ripristino della redditività espressi nella decisione di avvio del procedimento sono dissipati.

    6.5.2.   Dubbi sul ripristino della redditività formulati da un interessato

    (63)

    Come testé indicato, il concorrente che ha chiesto di mantenere l’anonimato contesta l’idoneità della ristrutturazione a ripristinare la redditività economico finanziaria dell’impresa nel lungo periodo. In primo luogo, egli ritiene che l’impresa avrebbe dovuto delocalizzare la produzione in zone di produzione a basso costo, dove può beneficiare di economie di scala. In secondo luogo, l’impresa non potrà far fronte agli investimenti necessari per migliorare i suoi prodotti in un’industria che ogni anno richiede investimenti ingenti negli strumenti industriali, nella concezione, nella ricerca e nello sviluppo. Infine, egli sottolinea che l’impresa resta troppo piccola rispetto ai suoi concorrenti. Nei punti che seguono la Commissione si adopererà per verificare se queste osservazioni formulate dal concorrente che vuole restare anonimo rimettano in discussione le sue proprie conclusioni circa il ripristino della redditività economico finanziaria di FagorBrandt.

    (64)

    Quanto alla necessità di delocalizzare una parte della produzione in paesi a costi meno elevati, la Commissione osserva che le autorità francesi hanno risposto con esattezza su questo punto. Esse fanno presente che lo sviluppo mirato da FagorBrandt (prodotti a forte valore aggiunto e innovativi), al pari di quello di alcuni concorrenti strettamente europei, è incompatibile con il trasferimento sistematico della produzione in paesi a basso costo […]. Per i principali fabbricanti, l’ubicazione di unità di produzione in paesi a basso costo risponde anche alla volontà di sviluppare le vendite in detti paesi.

    (65)

    Quanto alle affermazioni del concorrente che ha chiesto di mantenere l’anonimato, in merito all’impossibilità di FagorBrandt di far fronte agli investimenti ingenti richiesti per restare competitivo nonché alla dimensione troppo piccola dell’impresa rispetto ai principali produttori, la Commissione osserva che essa stessa ha indicato al punto 8 della decisione di avvio del procedimento che tali elementi avevano contribuito alle difficoltà dell’impresa. Tuttavia, la Commissione osserva che il piano di ristrutturazione sembra rispondere a tali sfide. Infatti l’impresa intende […]. Inoltre, la Commissione osserva che alcune imprese del settore, malgrado la dimensione ridotta rispetto a quella dei grandi produttori e alla loro ingente produzione nei paesi dell’Europa occidentale, riescono a restare competitive concentrandosi su determinati prodotti e segmenti. La Commissione rileva peraltro che l’integrazione sempre più intensa di FagorBrandt nel gruppo Fagor contribuisce del pari a risolvere questi problemi connessi alla dimensione. Riassumendo, la Commissione riconosce che i punti sollevati dal concorrente rappresentano delle sfide per FagorBrandt, ma ritiene che il piano di ristrutturazione sia di natura tale da farvi fronte e presenti una sufficiente probabilità di ripristino della redditività nel lungo periodo.

    (66)

    Ciò premesso, la Commissione considera che i commenti del concorrente che ha chiesto di mantenere l’anonimato non rimettano in discussione la sua propria valutazione, secondo cui il piano di ristrutturazione permette di ripristinare la redditività economico finanziaria a lungo termine di FagorBrandt.

    6.5.3.   Effetti delle misure compensative addizionali sul ripristino della redditività economico finanziaria

    (67)

    Infine, sempre per quanto riguarda il ripristino della redditività nel lungo periodo, la Commissione, come previsto nell’ultima frase del punto 38 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione, deve verificare se le misure compensative previste non mettano in pericolo la redditività economico finanziaria dell’impresa. Come sarà analizzato in seguito, le autorità francesi, successivamente all’avvio del procedimento, hanno proposto misure compensative addizionali che non erano quindi incluse nelle previsioni finanziarie allegate alla notifica. Poiché la Commissione giudica queste misure addizionali necessarie, occorrerà che vi sia data attuazione. Quanto a dette misure — la cessazione della commercializzazione dei prodotti freddo, cottura e lavastoviglie del marchio Vedette per un periodo di cinque anni — che provocherà un deterioramento dei risultati finanziari dell’impresa — si tratta di garantire che siano sostenibili da parte dell’impresa.

    (68)

    Secondo le autorità francesi, le due tabelle seguenti indicano i risultati finanziari dell’impresa tenuto conto dell’attuazione delle misure compensative addizionali testé descritte. La prima tabella illustra uno scenario ottimista e la seconda uno scenario pessimista.

    (in milioni di EUR)

    Cessazione della commercializzazione di prodotti freddo, cottura e lavastoviglie del marchio Vedette

    Scenario ottimistico

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    Fatturato

    903,0

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Margine lordo

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Risultati di esercizio prima di elementi non ricorrenti

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Risultati di esercizio

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Risultati prima dell’imposta

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Risultato netto

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Flusso di cassa libero

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Flusso di cassa libero accumulato

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]


    (in milioni di EUR)

    Cessazione della commercializzazione di prodotti freddo, cottura e lavastoviglie del marchio Vedette

    Scenario pessimistico

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    Fatturato

    903,0

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Margine lordo

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Risultati di esercizio prima di elementi non ricorrenti

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Risultato operativo

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Risultato prima dell’imposta

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Risultato netto

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Flusso di cassa libero

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Flusso di cassa libero accumulato

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    (69)

    Queste tabelle si basano sulle seguenti ipotesi concernenti la perdita di fatturato che comporterà il ritiro di vari gruppi di prodotti commercializzati con il marchio Vedette. Siffatto ritiro può comportare:

    a)

    una riduzione delle vendite nel gruppo di prodotti del marchio Vedette la cui commercializzazione è sospesa;

    b)

    una riduzione di vendite negli altri gruppi di prodotti commercializzati con il marchio Vedette (18) (effetto di gamma negativo sui prodotti del marchio Vedette);

    c)

    una riduzione delle vendite degli altri marchi (effetto negativo di portafoglio sull’insieme dei marchi del gruppo FagorBrandt).

    (70)

    Lo scenario ottimistico tiene conto unicamente degli effetti a) e b) succitati e la perdita connessa alla cessazione della commercializzazione di un prodotto rappresenterà una perdita del [60-90] % del fatturato della linea del prodotto sospesa […] e del [20-30] % del fatturato degli altri prodotti commercializzati con il marchio Vedette. Lo scenario pessimistico tiene conto dell’elemento c) succitato presupponendo un tasso di perdita di [110-140] % per la linea di prodotto sospesa la perdita può non solo incidere […] e […]. Le autorità francesi spiegano che siffatta ipotesi pessimistica corrisponde a una esperienza già vissuta dall’impresa: nel 2003 essa aveva deciso di abbandonare […] in Francia per concentrarsi su […] che beneficiava di un servizio di vendita specifico. La cessazione ha avuto un effetto indotto alquanto negativo, giacché non solo è andato interamente perso il fatturato realizzato […] ma la perdita ha anche colpito […] perdita totale su questi due marchi di […] apparecchi in due anni rispetto a vendite iniziali di […] unità, di cui […] […], ossia una perdita del [120-140] % dei volumi abbandonati (19).

    (71)

    In base all’analisi dei dati inclusi nelle due tabelle precedenti e degli altri dati forniti dalle autorità francesi, la Commissione osserva che le misure compensative decise indeboliranno l’impresa in quanto comporteranno un deterioramento dei risultati dell’impresa a partire dal 2009, anno della loro attuazione. Ciononostante, l’impresa tornerà a registrare un risultato netto positivo a partire dal 2010, che aumenterà negli anni successivi. La Commissione ritiene pertanto che le misure compensative, pur indebolendo l’impresa, non ne impediranno il ripristino della redditività economico-finanziaria.

    6.6.   Prevenzione di distorsioni eccessive della concorrenza

    6.6.1.   Analisi della necessità di misure compensative

    (72)

    Il punto 38 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione prevede che affinché gli aiuti alla ristrutturazione possano essere autorizzati dalla Commissione, devono essere adottate misure compensative per minimizzare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi. In caso contrario gli aiuti verranno considerati «contrari al comune interesse» e saranno dichiarati incompatibili con il mercato comune. Tale condizione spesso si traduce in una limitazione della presenza che l’impresa può conservare sul suo mercato o sui suoi mercati una volta terminato il periodo di ristrutturazione.

    (73)

    Nella notifica la Francia affermava che nel caso di specie non sembravano necessarie misure compensative visto in particolare che l’aiuto non avrebbe effetti di distorsione eccessiva. Ai punti 37, 38 e 40 della decisione di avvio del procedimento la Commissione ha brevemente spiegato succintamente per quale motivo respingeva tale affermazione.

    (74)

    Nei punti successivi la Commissione spiega più dettagliatamente perché ritiene che l’aiuto generi una distorsione e per quale motivo l’attuazione delle misure compensative sia necessaria, contrariamente all’affermazione delle autorità francesi.

    (75)

    Come testé spiegato, FagorBrandt è presente nel settore della fabbricazione e della commercializzazione ai distributori di grandi elettrodomestici (e non nel settore della distribuzione e vendita ai privati). Per quanto riguarda la dimensione geografica del mercato dei grandi elettrodomestici, in passato la Commissione ha ritenuto che fosse per lo meno di dimensione comunitaria, in particolare tenuto conto dell’assenza di barriere all’ingresso, dell’armonizzazione tecnica e dei costi di trasporto relativamente bassi (20). I dati forniti da FagorBrandt e dai due concorrenti che hanno presentato osservazioni confermano la dimensione comunitaria del mercato.

    (76)

    Secondo la Commissione, un aiuto alla ristrutturazione crea automaticamente una distorsione di concorrenza in quanto impedisce l’uscita dal mercato del beneficiario e quindi frena lo sviluppo delle imprese concorrenti. L’aiuto ostacola perciò l’uscita delle imprese inefficienti che, come indicato al punto 4 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione, «rientra nel normale funzionamento del mercato». L’aiuto notificato in favore di FagorBrandt provoca quindi la distorsione di concorrenza succitata. La Commissione osserva tuttavia che i seguenti elementi tendono a limitare le conseguenze negative di detta distorsione di concorrenza. In primo luogo, sul mercato europeo dei grandi elettrodomestici, FagorBrandt detiene una quota di mercato che ammonta al massimo al 5 % (21). In secondo luogo, su tale mercato esistono quattro concorrenti con quote di mercato del 10 % o più (Indesit, Whirlpool, BSH e Electrolux) (22). Il concorrente che ha chiesto di rimanere anonimo riconosce peraltro che FagorBrandt è un operatore relativamente piccolo sul mercato europeo (cfr. i dubbi espressi da detto concorrente circa il ripristino della redditività economico-finanziaria dell’impresa e circa la sua piccola dimensione), la cui parte di mercato diminuisce (23). In terzo luogo, l’ammontare dell’aiuto è limitato rispetto al fatturato europeo di FagorBrandt (l’aiuto rappresenta meno del 4 % del fatturato 2007) e ancora di più rispetto a quello dei quattro operatori principali presenti sul mercato, il cui fatturato è superiore a quello di FagorBrandt (24).

    (77)

    Mentre il punto precedente analizza la distorsione di concorrenza causata dall’aiuto, conviene inoltre, come indicato al punto 38 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione, che rispecchia a sua volta l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, analizzare l’ampiezza degli «effetti sfavorevoli sulle condizioni degli scambi» tra Stati membri. Come già osservato al punto 38 della decisione di avvio del procedimento, l’aiuto falsa la localizzazione delle attività economiche tra Stati membri e di conseguenza incide sugli scambi intracomunitari. FagorBrandt è un’impresa, le cui attività di produzione e i cui impiegati si trovano per la maggior parte in Francia [(85-100 %) dei volumi prodotti dall’impresa sono fabbricati in Francia]. Senza l’aiuto dello Stato francese, FagorBrandt uscirebbe rapidamente dal mercato. Orbene, i prodotti fabbricati negli stabilimenti di produzione di FagorBrandt sono in concorrenza principalmente con prodotti che i concorrenti fabbricano negli altri Stati membri (25). Di conseguenza, la sparizione di FagorBrandt avrebbe permesso a questi concorrenti europei di accrescere sensibilmente le loro vendite e quindi la loro produzione. L’aiuto ha per effetto di mantenere in Francia attività di produzione che altrimenti si sarebbero in parte trasferite verso altri Stati membri. Di conseguenza, ha un effetto sfavorevole sulle condizioni degli scambi, giacché riduce le possibilità di esportazione verso la Francia (26) dei concorrenti installati negli altri Stati membri. Del pari, l’aiuto riduce le possibilità di vendita verso i paesi in cui FagorBrandt continuerà a esportare i suoi prodotti. Data la dimensione delle vendite di FagorBrandt e il numero di impieghi corrispondenti, questi effetti sfavorevoli sulle condizioni degli scambi non sono insignificanti.

    (78)

    Sulla base dell’analisi di cui sopra, la Commissione ritiene che siano necessarie misure compensative reali (ossia non trascurabili), sebbene di dimensione limitata.

    6.6.2.   Analisi delle misure già attuate

    (79)

    Al punto 39 della decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi circa la possibilità che le misure notificate dalle autorità francesi venissero considerate misure compensative dal momento che il punto 40 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione indica che «la cancellazione dei debiti e la chiusura di attività in perdita che fossero comunque necessarie per ripristinare la redditività non saranno considerate come una riduzione della capacità o della presenza sul mercato ai fini della valutazione delle misure compensative». Sembrava che tutte le misure descritte dalle autorità francesi rientrassero nel campo di applicazione di detta esclusione. Nell’ambito del procedimento di indagine formale, la Francia ha ripetuto che, a suo avviso, la cessazione della fabbricazione di congelatori a pozzetto e di forni a microonde a posa libra, nonché la vendita di Brandt Components, costituivano tre misure compensative valide. La Commissione ha quindi effettuato l’analisi dettagliata di dette misure e ne ha tratto le seguenti conclusioni.

    (80)

    Per quanto concerne la chiusura, nel 2005, dello stabilimento di fabbricazione di congelatori a pozzetto (stabilimento di Lesquin) la Francia ha indicato, nella notifica del 6 agosto 2007 che questo stabilimento «che fabbricava congelatori a pozzetto e frigoriferi cantinetta per l’insieme del gruppo FagorBrandt aveva raggiunto una dimensione … che non gli permetteva più di coprire né i costi variabili né i costi fissi e aveva determinato perdite di esercizio ammontanti a (5-10) milioni di EUR nel 2004». Non vi è quindi dubbio che, nella fattispecie, si tratta di una chiusura di attività deficitaria che è necessaria per ripristinare la redditività economico-finanziaria dell’impresa (27) e che, in applicazione del punto 40 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione, non potrebbe più essere considerata come misura compensativa.

    (81)

    Quanto alla cessazione della produzione di forni microonde a posa libera nello stabilimento di Azenay, anche in questo caso si trattava della chiusura di un’attività deficitaria, necessaria per ripristinare la redditività dell’impresa, come le autorità francesi hanno peraltro esplicitamente riconosciuto nelle loro dichiarazioni (28) La mancanza di redditività di detta attività non è sorprendente, in quanto i forni a microonde a posa libera sono uno dei segmenti di mercato in cui i prodotti provenienti dai paesi a bassi costi sono più penetrati (29). Inoltre lo stabilimento di Azenay aveva perso importanti contratti di produzione di microonde a favore di altri gruppi (30). Concludendo, secondo il punto 40 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione, tale misura non potrebbe quindi essere considerata come misura compensativa.

    (82)

    Invece, nel marzo del 2004, l’impresa ha ceduto la sua affilata Brandt Components (stabilimento di Nevers) al gruppo austriaco ATB per un importo di [2-5] milioni di EUR. Non si tratta pertanto di una cancellazione contabile (31) né di una chiusura di attività. Questa misura non può quindi essere esclusa dal disposto del succitato punto 40 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione. L’attività ceduta nel marzo 2004 (32) aveva realizzato, nel 2003, un fatturato di [25-45] milioni di EUR — equivalente al [2-5] % del fatturato 2003 dell’impresa — con un organico di [250-500] dipendenti — equivalente al [5-10] % dei dipendenti dell’impresa. Essa era coinvolta nella concezione, sviluppo, fabbricazione e commercializzazione di motori elettrici per lavatrici. Tale cessione ha quindi ridotto la presenza dell’impresa sul mercato dei componenti per lavatrici.

    (83)

    Pur accettando che la misura in questione costituisce una misura compensativa, la Commissione ritiene che non possa da sola controbilanciare gli effetti sfavorevoli dell’aiuto precedentemente descritto. La Commissione osserva in particolare che la misura non riduce la presenza di FagorBrandt sul mercato dei grandi elettrodomestici (33), che è il principale mercato sul quale FagorBrandt resterà presente.

    6.6.3.   Misure compensative addizionali proposte dalle autorità francesi

    (84)

    Per rispondere ai dubbi formulati nella decisione di avvio del procedimento circa l’insufficienza delle misure compensative notificate, le autorità francesi propongono la cessazione della commercializzazione dei prodotti dei comparti freddo e cottura Vedette per un periodo di cinque anni. Inoltre, esse propongono sia la cessazione della commercializzazione delle lavastoviglie Vedette che la cessione del marchio […].

    (85)

    Come indicato precedentemente, FagorBrandt realizza il [50-80] % delle sue vendite sul mercato francese dove nel 2006 l’impresa deteneva una quota di mercato pari al [10-20] % in valore e al [10-20] % in volume. Ciò significa che se FagorBrandt avesse cessato le sue attività, sono principalmente i suoi concorrenti sul mercato francese che ne avrebbero tratto beneficio potendo aumentare le rispettive vendite. Di conseguenza, sono dette imprese che risentono maggiormente della sopravvivenza di FagorBrandt permessa dall’aiuto. Invece le vendite di FagorBrandt sul mercato italiano sono alquanto limitate. Pertanto la Commissione, a titolo di misura compensativa, privilegia la cessazione della commercializzazione delle lavastoviglie con il marchio Vedette rispetto alla cessione del marchio […], dato che i prodotti del marchio Vedette (34) sono commercializzati esclusivamente sul mercato francese mentre i prodotti […] sono venduti principalmente […].

    (86)

    Si tratta dunque di analizzare l’ampiezza di queste misure compensative addizionali, al fine di stabilire se siano sufficienti.

    (87)

    Le vendite dei prodotti del comparto freddo (frigoriferi e congelatori) del marchio Vedette hanno rappresentato, nel 2007, [10-20] milioni di EUR, ossia [1-3] % del fatturato del gruppo FagorBrandt.

    (88)

    La cessazione della commercializzazione dei prodotti del comparto freddo per un periodo di cinque anni permetterà ai concorrenti presenti sul mercato francese di rafforzare la loro posizione in tale comparto. Secondo lo studio GfK del 2007, i principali concorrenti di FagorBrandt — che detengono una quota di mercato in valore del […]% — sul mercato dei frigoriferi in Francia sono Whirlpool ([…]%), Indesit ([…]%) ed Electrolux ([…]%). Sul mercato dei congelatori, i principali concorrenti di FagorBrandt ([…]%) sono Whirlpool ([…]%), Liebherr ([…]%) ed Electrolux ([…]%).

    (89)

    Le vendite dei prodotti del comparto cottura del marchio Vedette hanno rappresentato, nel 2007, [5-10] milioni di EUR, ossia [0,5-1,5] % del fatturato del gruppo FagorBrandt.

    (90)

    La cessazione della commercializzazione dei prodotti del comparto cottura per un periodo di cinque anni permetterà quindi ai concorrenti di rafforzare la loro posizione sul mercato delle cucine. Secondo lo studio GfK del 2007, i principali concorrenti di FagorBrandt (che detengono una quota di mercato in valore del […] %) sul mercato delle cucine in Francia sono Indesit ([…] %), Electrolux ([…] %) e Candy ([…] %).

    (91)

    Le vendite di lavastoviglie del marchio Vedette hanno rappresentato, nel 2007, [5-10] milioni di EUR, ossia [0,5-1,5] % del fatturato del gruppo FagorBrandt.

    (92)

    Secondo lo studio GfK del 2007, i principali concorrenti di FagorBrandt (che detengono una quota di mercato del […] %) in valore sul mercato delle lavastoviglie in Francia sono BSH ([…] %), Whirlpool ([…] %) e Electrolux ([…] %). Di conseguenza la cessazione della commercializzazione di lavastoviglie con il marchio Vedette permetterà ai concorrenti di estendere la loro presenza sul mercato.

    (93)

    Riassumendo, i prodotti Vedette la cui commercializzazione cesserà rappresentano il [3-5]% del fatturato del gruppo (35). Le autorità francesi indicano che ciò comporterà aggiustamenti significativi nell’ambito dell’impresa […].

    6.6.4.   Conclusioni circa l’insieme delle misure compensative

    (94)

    Le misure compensative consistono nella sospensione della commercializzazione per un periodo di cinque anni di taluni prodotti (cottura, freddo e lavastoviglie) del marchio Vedette (36) e nella cessione di Brandt Components. Si tratta di una vera riduzione (ossia non trascurabile) della presenza sul mercato, ma di dimensione ridotta. Tale riduzione è quindi commisurata all’ampiezza della distorsione della concorrenza e degli scambi quale analizzata in precedenza.

    (95)

    La Commissione ritiene pertanto che queste misure permettano di evitare distorsioni di concorrenza eccessive ai sensi dei punti 38-40 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione.

    6.7.   Limitazione dell’aiuto al minimo: contributo reale, privo di elementi di aiuto

    (96)

    Conformemente ai punti 43-45 degli orientamenti succitati, affinché l’aiuto possa essere autorizzato occorre che l’ammontare e l’importo dello stesso siano limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell’impresa, dei suoi azionisti o del gruppo di cui fa parte. I beneficiari dell’aiuto devono contribuire in maniera significativa al piano di ristrutturazione, sia con fondi propri — ivi compresa la vendita di elementi dell’attivo non indispensabili alla sopravvivenza dell’impresa — che ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni di mercato.

    (97)

    Come indicato al punto 43 della decisione di avvio del procedimento, i costi della ristrutturazione, quali descritti nella notifica delle autorità francesi, ammontano a [50-90] milioni di EUR. Essi sono finanziati come segue (37):

     

    Milioni di EUR

    %

    Costo della ristrutturazione

    [50-90]

    100

    Finanziato da:

    contributo proprio del beneficiario

    [0-10]

    […]

    conferimento di azionisti

    26,9

    […]

    Aiuto di Stato

    31

    [40-50]

    (98)

    Al punto 44 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione esprime due dubbi relativamente a questi dati. Da un lato, la Commissione chiede alle autorità francesi di giustificare per quale motivo non hanno incluso il rimborso dell’aiuto nei costi di ristrutturazione. Dall’altro la Commissione chiede che spieghino la natura «del contributo proprio del beneficiario».

    (99)

    Le autorità francesi hanno risposto a questo secondo dubbio indicando che il «contributo proprio del beneficiario» comprende prestiti bancari contratti da FagorBrandt sul mercato. Esse precisano che l’impresa, nel 2006, ha contratto prestiti bancari per un importo di [25-30] milioni di EUR portato a [30-35] milioni di EUR nel 2007 (38). Tali prestiti sono stati garantiti da scorte di prodotti finiti. La Commissione osserva che si tratta di un «finanziamento esterno ottenuto alle condizioni di mercato», quale definito al punto 43 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione e quindi costituisce un contributo valido.

    (100)

    Per quanto concerne il primo dubbio espresso dalla Commissione, le autorità francesi indicano che il rimborso di un aiuto incompatibile non può a priori essere considerato costo di ristrutturazione (né contributo proprio dell’impresa beneficiaria ai sensi dei punti 43 e 44 degli orientamenti succitati). Per tale motivo non ne hanno tenuto conto tra i costi di ristrutturazione. Esse indicano tuttavia che, beninteso, questo rimborso, valutato a circa [25-30] milioni di EUR (interessi compresi) è integrato nel business plan allegato alla notifica, come qualsiasi altra normale spesa finanziaria. La Commissione ritiene indispensabile che nel business plan si tenga conto del rimborso, come avviene nel caso di specie (39). Quanto al fatto di sapere se tale rimborso debba essere formalmente considerato come un costo di ristrutturazione ai sensi del punto 43 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione, la Commissione osserva che anche in tal caso ciò non avrebbe l’effetto di diminuire il contributo proprio del beneficiario al di sotto del 50 % richiesto dal punto 44 degli orientamenti succitati. Infatti, anche se il rimborso dell’aiuto, interessi compresi, fosse incluso come un costo di ristrutturazione — tali costi ammontano pertanto a circa [75-100] milioni di EUR — ciò avrebbe l’effetto di diminuire ulteriormente la parte dei costi di ristrutturazione finanziata mediante l’aiuto e di aumentare la parte di detti costi finanziata dal beneficiario (40) e dai suoi azionisti. Pertanto, non è necessario che la Commissione si pronunci su tale questione.

    (101)

    I dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento sono quindi dissipati e la Commissione conclude che «il contributo proprio del beneficiario» e del suo azionista è superiore al 50 % dei costi di ristrutturazione, come richiesto per le grandi imprese al punto 44 degli orientamenti succitati.

    (102)

    Per quanto concerne l’affermazione del concorrente che ha chiesto di rimanere anonimo secondo cui l’aiuto non si limita al minimo in quanto FagorBrandt può ottenere finanziamenti dal suo azionista e dal gruppo cui appartiene, la Commissione vi ha già risposto precedentemente nell’analisi dell’ammissibilità dell’impresa ad aiuti.

    (103)

    Infine, oltre alla verifica del rispetto del criterio formale del contributo proprio superiore al 50 %, la Commissione ha altresì valutato se l’aiuto si limiti al minimo necessario, in particolare in base ai criteri definiti al punto 45 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione. Secondo la Commissione, il caso ricorre nella fattispecie e l’importo dell’aiuto non permette all’impresa di «disporre di liquidità supplementare che potrebbe essere utilizzata per iniziative aggressive, perturbatrici del mercato e senza alcun rapporto con il piano di ristrutturazione». La Commissione osserva che dopo la concessione dell’aiuto e terminata la ristrutturazione, il gruppo sarà ancora considerevolmente indebitato.

    6.8.   Attuazione completa del piano

    (104)

    Il piano di ristrutturazione di FagorBrandt, ivi compreso l’insieme degli impegni della Francia, deve essere eseguito integralmente (41). La Commissione chiede di essere informata dei progressi compiuti nell’attuazione sia del piano che degli impegni ad esso relativi.

    7.   CONCLUSIONE

    (105)

    L’aiuto può essere dichiarato compatibile con il mercato comune purché siano soddisfatte tutte le condizioni imposte,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’aiuto cui la Francia intende dare esecuzione a favore dell’impresa FagorBrandt per un importo di 31 milioni di EUR, è compatibile con il mercato comune alle condizioni stabilite all’articolo 2.

    Articolo 2

    1.   Le autorità francesi sono tenute a sospendere il versamento a favore dell’impresa FagorBrandt dell’aiuto di cui all’articolo 1 della presente decisione fintantoché il recupero presso FagorBrandt dell’aiuto incompatibile oggetto della decisione 2004/343/CE non sarà effettivo.

    2.   Il piano di ristrutturazione di FagorBrandt, quale comunicato alla Commissione dalla Francia il 6 agosto 2006 (42), è eseguito integralmente.

    3.   FagorBrandt sospende la commercializzazione dei prodotti dei comparti freddo, cottura e lavastoviglie del marchio Vedette per un periodo di cinque anni a decorrere, al più tardi, sette mesi dopo la data di notifica della presente decisione.

    4.   Per garantire il rispetto delle condizioni stabilite ai paragrafi 1-3 del presente articolo, la Francia informa la Commissione, mediante relazioni annuali, in merito all’andamento nella ristrutturazione di FagorBrandt, al recupero dell’aiuto incompatibile descritto al paragrafo 1, al pagamento dell’aiuto compatibile e all’attuazione delle misure compensative.

    Articolo 3

    La Francia informa la Commissione, entro il termine di due mesi dalla data di notifica della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi.

    Articolo 4

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2008.

    Per la Commissione

    Neelie KROES

    Membro della Commissione


    (1)  GU C 275 del 16.11.2007, pag. 18.

    (2)  Cfr. nota 1.

    (3)  L’interessato in questione aveva chiesto la proroga del termine di un mese per inviare osservazioni sia per telefono che con lettera del 16 dicembre 2007, richiesta cui la Commissione non si è opposta.

    (4)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

    (5)  Decisione 2004/343/CE della Commissione, del 16 dicembre 2003, concernente il regime di aiuti di Stato attuato dalla Francia per il rilevamento di imprese in difficoltà (GU L 108 del 16.4.2004, pag. 38).

    (6)  Decisione 2005/941/CE della Commissione, del 1o dicembre 2004, concernente l’aiuto di Stato cui la Francia deve dare esecuzione a favore della società Bull (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 81) punti da 55 a 63.

    (7)  Decisione 2006/747/CE della Commissione, del 26 aprile 2006, concernente l’aiuto di Stato cui la Francia deve dare esecuzione a favore di Euromoteurs [C 1/2005 (ex N 426/2004)] (GU L 307 del 7.11.2006, pag. 213), punti 30, 31 e 42.

    (8)  Informazione coperta dal segreto professionale.

    (9)  Il giornale «La Tribune» del 14 aprile 2005.

    (10)  Leggasi: «considerevolmente aumentati».

    (11)  Decisione 91/391/CEE della Commissione, del 26 marzo 1991, relativa agli aiuti concessi dal governo tedesco alla Textilwerke Deggendorf GmbH impresa produttrice di filo poliammidico e poliestere situata a Deggendorf (Baviera) (GU L 215 del 2.8.1991, pag. 16).

    (12)  Sentenza della Corte di giustizia, del 15 maggio 1997, nella Causa C-355/95, P TWD/Commissione, Racc. 1997, pag. I-2549, punti 25-26 (la «sentenza Deggendorf»). Tale sentenza conferma la fondatezza della sentenza del 13 settembre 1995 del Tribunale di primo grado, TWD/Commissione, Cause T-244/93 e T-486/93, Racc. 1995, pag. II-2265.

    (13)  A questo riguardo la comunicazione della Commissione «Verso un’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali ed incompatibili (GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4) indica che la Commissione ha anche incominciato ad applicare più sistematicamente la giurisprudenza Deggendorf. In virtù di detta giurisprudenza, la Commissione, qualora siano soddisfatte determinate condizioni, può ordinare agli Stati membri di sospendere il pagamento di un nuovo aiuto compatibile ad un’impresa fintantoché quest’ultima non abbia rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile che forma oggetto di una decisione di recupero».

    (14)  Il piano di ristrutturazione sostanzialmente prevedeva un riorientamento delle attività e uno sviluppo vertente sui prodotti a forte valore aggiunto e innovativi, la razionalizzazione della politica di acquisti e una politica di outsourcing (prodotti fabbricati da terzi per conto di FagorBrandt). FagorBrandt ha adottato tre categorie di misure di ristrutturazione: a) cessione di attività e chiusure di stabilimenti; b) riduzione di organico; c) misure volte a rafforzare la perennità dell’impresa.

    (15)  CECED: Consiglio europeo della costruzione di elettrodomestici; organizzazione che riunisce 15 fabbricanti di dimensioni perlomeno europee e 26 associazioni del settore presenti in vari paesi europei (membri o no dell’Unione europea).

    (16)  GIFAM: Groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipements ménagers che raggruppa una cinquantina di imprese presenti sui mercati degli elettrodomestici.

    (17)  La Commissione ha esaminato se questa maggiore integrazione di FagorBrandt in Fagor rimettesse in discussione le conclusioni formulate al punto 27 della decisione di avvio del procedimento quanto all’ammissibilità di FagorBrandt ad aiuti ed ha concluso che il caso non si presenta in quanto la maggior parte degli elementi invocati in tale paragrafo restano validi.

    (18)  Tale riduzione deriva dagli effetti indotti dalla cessazione della commercializzazione dei prodotti precedenti sulla visibilità del marchio Vedette rispetto ai distributori.

    (19)  Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità francesi, la Commissione ritiene che sia poco probabile che si produca lo scenario pessimistico. Infatti, le autorità francesi si basano sull’esperienza dei microonde Vedette. Orbene, come sarà indicato, si tratta di un prodotto sul quale FagorBrandt non era più competitivo (ragione per la quale ha deciso di cessare la produzione interna) e sul quale c’è una forte penetrazione da parte dei produttori di paesi a basso costo. L’ipotesi accolta dalle autorità francesi, ossia di attribuire integralmente il declino delle vendite di forni microonde osservato in questi due anni unicamente alla decisione di cessare la commercializzazione dei forni microonde con il marchio Vedette sembra quindi essere un’ipotesi estrema.

    (20)  La decisione della Commissione del 21 giugno 1994, che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune (Causa n. IV/M.458 — Electrolux/AEG) in base al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (GU C 187 del 9.7.1994) conclude che la dimensione geografica dei mercati dei grandi elettrodomestici era l’Europa occidentale. La decisione 2000/475/CE della Commissione, del 24 gennaio 1999, relativa alla procedura di applicazione dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE concernente il (Causa IV.F.1/36 718/CECED) (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 47) conclude che la dimensione geografica è il SEE. Quest’ultimo caso riguardava il settore delle lavatrici.

    (21)  La quota di mercato combinata di FagorBrandt e di Fagor Electrodomesticos è al massimo pari all’8 %.

    (22)  La Commissione non può accogliere l’argomento invocato dalla Francia secondo cui il mantenimento della presenza sul mercato di FagorBrandt ha un effetto positivo in quanto evita la creazione di una situazione oligopolistica. Le autorità francesi non hanno giustificato la loro affermazione in maniera precisa. Inoltre, tale affermazione è contraddittoria rispetto alla loro notifica che descriveva un mercato molto concorrenziale, con una concorrenza multipla, proveniente in particolare da marchi distributori. Infine il punto 39 degli orientamenti succitati indica che si terrà conto delle situazioni (di monopolio o di oligopolio ristretto) caso che non ricorre nella fattispecie, visto che se si contano unicamente i principali produttori, il numero di concorrenti ammonta a quattro.

    (23)  […].

    (24)  Se l’analisi è effettuata a livello mondiale, il divario è ancora più grande in quanto gruppi come Electrolux e Whirlpool hanno attività estremamente importanti al di fuori dell’Europa. Ad esempio, nel 2005, il fatturato combinato di FagorBrandt e di Fagor Electrodomesticos è ammontato per lo meno a 2 miliardi di EUR, mentre il fatturato mondiale dei grossi elettrodomestici di Whirlpool, Electrolux, BSH e Indesit espresso in euro è stato rispettivamente di 11,8 miliardi, 10,8 miliardi, 7,3 miliardi e 3,1 miliardi.

    (25)  […].

    (26)  [50-80] % delle vendite di FagorBrandt sono effettuate infatti sul mercato francese. A questo proposito la Corte ha indicato ripetutamente che «quando uno Stato membro concede una sovvenzione ad un’impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite» (sentenza del 13 luglio 1988, Francia/Commissione (Causa C-102/87, Racc. 1988, pag. 4067, punto 19). Sentenza del 14 settembre 1994, Spagna/Commissione (Cause C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Racc. 1994, pag. I-4103) (cfr. punto 40); Sentenza del 7 marzo 2002, Spagna/Commissione (Cause C-310/99, Racc. 2002, pag. I-2289) (cfr. punti 84-86); Sentenza dell’11 luglio 2002, Spagna/Commissione (Causa T-152/99, Racc. 2002, pag. II-3049) (cfr. punti 220-221).

    (27)  La stampa francese aveva ampiamente riportato la mancanza di redditività dell’attività «congelatori». L’articolo di Ouest France dell’8 luglio 2004 indicava ad esempio: «ElcoBrandt, il gruppo francese di elettrodomestici, chiuderà nel 2005 il suo stabilimento di Lesquin (Nord), specializzato nella fabbricazione di congelatori in quanto «non è più redditizio». Elco aveva rilevato lo stabilimento da Brandt due anni prima. I 600 dipendenti avevano accettato un piano sociale che prevedeva il mantenimento di 150 impieghi, ormai soppressi». Più precisamente, i responsabili di Brandt indicavano al giornale «Les Echos» in un articolo apparso il 7 luglio 2004 che «malgrado grandi sforzi di competitività, acquistando il 35 % dei componenti in Cina o migliorando la qualità e la produttività, il calo dei costi di mercato è stato più rapido di noi» e che «il mantenimento di un’attività di produzione di congelatori a pozzetto non ha più senso economicamente in seno al gruppo ElcoBrandt. Infatti, ogni volta che vendiamo uno di questi prodotti ormai subiamo il 25 % di perdite».

    (28)  Nella notifica le autorità francesi indicano che uno degli obiettivi del piano di ristrutturazione consiste «nella razionalizzazione della produzione, mediante l’abbandono di taluni segmenti di ingresso di gamma diventati ormai strutturalmente deficitari per limitare le perdite connesse agli aumenti di quote di mercato da parte di fabbricanti di paesi a bassi costi (microonde a posa libera, congelatori e frigoriferi di piccole dimensioni)». Nella lettera del 15 febbraio 2008 in cui commentavano le osservazioni degli interessati, le autorità francesi indicano: «Le autorità francesi fanno presente che … varie misure già adottate mirano in un primo tempo a contenere le perdite (chiusura di uno stabilimento di produzione deficitario, Lesquin, e abbandono di determinate fabbricazioni non redditizie, microonde a posa libera)». Questi due estratti confermano peraltro le conclusioni precedenti concernenti la chiusura della stabilimento di Lesquin.

    (29)  Questo fatto è stato sottolineato dalle autorità francesi, in particolare all’allegato 7 della notifica.

    (30)  Cfr. ad esempio l’articolo «Brand: fine del contratto Miele confermata. Dopo il ritiro di Électrolux, altro colpo duro a Aizenay» pubblicato su Ouest France il 3 marzo 2005.

    (31)  E ciò, senza contare che l’impresa ha realizzato un plusvalore di [0-1 milioni di EUR] dalla cessione.

    (32)  Come indicato nella sezione 2.2 della decisione di avvio del procedimento, FagorBrandt ha cominciato a ristrutturarsi nel 2004, quando sono apparse la mancanza di competitività e le prime difficoltà finanziarie. La Commissione ritiene pertanto che tale cessione «rientri nella stessa ristrutturazione», come richiesto al punto 40 degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione.

    (33)  Le autorità francesi indicano che l’attività di Brandt Components permetteva all’impresa di beneficiare di una forte integrazione della produzione di lavatrici top, che è, da sempre, una posizione forte del gruppo FagorBrandt. Secondo le autorità francesi, questo tipo d’integrazione è particolarmente ricercato per i prodotti innovativi o che richiedono un know-how specifico ed è praticato dai principali operatori del settore (per esempio BSH oppure Miele). La Commissione osserva tuttavia che, al di là delle affermazioni precedenti, le autorità francesi non hanno apportato elementi che le permettano di accertare senza ombra di dubbio — e ancor meno di quantificare tale effetto, che la cessione di Brandt Components contribuirà a ridurre la possibilità di FagorBrandt di sviluppare lavatrici competitive e di conseguenza ridurrà la presenza di FagorBrandt sul mercato delle lavatrici. La Commissione non può pertanto concludere che la cessione di Brandt Components abbia un effetto reale sul mercato dei grandi elettrodomestici.

    (34)  Sul mercato francese, Vedette è un marchio posizionato nella parte alta del secondo quarto e nel terzo quarto del mercato dei prodotti a posa libera. Le misure proposte non riducono quindi la presenza di FagorBrandt sul mercato di prodotti ad incasso. Peraltro, la maggior parte dei gruppi in concorrenza con FagorBrandt nel settore dei prodotti da incasso detengono altresì marchi che sono concorrenti di Vedette sul mercato dei prodotti a posa libera. Di conseguenza beneficeranno del ritiro dei prodotti Vedette testé indicati.

    (35)  Nel 2007 hanno rappresentato il [30-40] % del fatturato del marchio Vedette e [4-6] % delle vendite di FagorBrandt nel settore dei grandi elettrodomestici sul mercato francese.

    (36)  Lo scopo di tale misura è il ritiro dal mercato dei prodotti Vedette in questione. È quindi chiaro che l’effetto della misura verrebbe meno se FagorBrandt concedesse ad un’altra impresa una licenza per la produzione e/o la commercializzazione di detti prodotti con il marchio Vedette.

    (37)  La decisione di avvio del procedimento indicava erroneamente che «il contributo del beneficiario» ammontava al 4,6 %, mentre la notifica indicava chiaramente 4,6 milioni di EUR.

    (38)  Lettera delle autorità francesi del 15 febbraio 2008.

    (39)  Con la decisione 2006/747/CE, la Commissione ha ritenuto che il fatto che il piano di ristrutturazione presentato non tenesse in conto il rimborso di un aiuto incompatibile riscosso dall’impresa confermava la conclusione che tale piano non permetteva di ripristinare la redditività nel lungo periodo dell’impresa.

    (40)  La totalità dei prestiti bancari succitati [30-35] milioni di EUR sarebbe allora considerata come contributo proprio.

    (41)  Come indicato precedentemente, il piano di ristrutturazione è iniziato nel 2004 e la maggior parte delle misure di ristrutturazione sono già state attuate.

    (42)  Errore materiale: leggasi «2007» anziché «2006».


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