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Document 32009D0424

    2009/424/CE: Decisione della Commissione, del 28 maggio 2009 , che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, l’allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso degli oli per lampade e dei liquidi accendigrill [notificata con il numero C(2009) 4020] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 138 del 4.6.2009, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009; abrog. impl. da 32006R1907

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/424/oj

    4.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 138/8


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 maggio 2009

    che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, l’allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso degli oli per lampade e dei liquidi accendigrill

    [notificata con il numero C(2009) 4020]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2009/424/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (1), in particolare l’articolo 2 bis,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Dal 1o luglio 2000 la direttiva 76/769/CEE limita la vendita ai consumatori di oli colorati e profumati, utilizzati nelle lampade ornamentali, che presentano un pericolo di aspirazione e sono etichettati con la frase di rischio R65.

    (2)

    Sebbene la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (2) e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (3) stabiliscano che i contenitori di liquidi accendigrill e di oli per lampade, etichettati con la frase di rischio R65, devono essere muniti di chiusure di sicurezza per i bambini, si verificano ancora incidenti poiché i contenitori non sono chiusi in modo appropriato o la sostanza è stata travasata da grandi contenitori originali in contenitori più piccoli senza chiusura di sicurezza per i bambini.

    (3)

    In base ai dati forniti dalle autorità nazionali, risulta che gli oli per lampade non colorati e non profumati e i liquidi accendigrill, etichettati con la frase di rischio R65, comportano un rischio per la salute umana, in particolare quella dei bambini piccoli, poiché la loro ingestione provoca disturbi respiratori e malattie delle vie respiratorie.

    (4)

    È pertanto necessario rafforzare le attuali disposizioni relative agli oli per lampade utilizzati nelle lampade ornamentali e garantire che le sostanze e le miscele vendute al pubblico come liquidi accendigrill siano etichettate adeguatamente.

    (5)

    Per ridurre al minimo il rischio d’ingestione da parte dei bambini piccoli, occorre introdurre prescrizioni di imballaggio che rendano gli oli per lampade e i liquidi accendigrill meno atti ad attrarre i bambini o a suscitare la loro curiosità e che evitino che questi prodotti siano confusi con bevande. È opportuno inoltre limitare le dimensioni dei contenitori per ridurre gli incidenti legati al travasamento dai contenitori originali a contenitori più piccoli privi di chiusura di sicurezza per i bambini o di un’etichettatura adeguata.

    (6)

    Nel settembre 2002 è stata adottata una norma europea relativa al design di lampade ornamentali sicure per ridurre al minimo la possibilità che i bambini piccoli abbiano accesso agli oli utilizzati nelle lampade a olio ornamentali (EN 14059). Tale norma conferisce una presunzione di conformità alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (4). Occorre rafforzare la protezione dei consumatori esigendo il rispetto di questa norma.

    (7)

    Le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso stabilite dalla presente decisione prendono in considerazione le attuali conoscenze riguardo alle alternative più sicure. Al fine di facilitare l’esame dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, gli Stati membri dovranno informare regolarmente la Commissione sullo sviluppo di soluzioni alternative. L’Agenzia dovrà valutare, in base all’efficacia delle misure proposte per proteggere la sicurezza dei bambini, se è necessario adottare misure supplementari e vietare l’utilizzo dei liquidi accendigrill e dei combustibili per lampade ornamentali. A tal fine, l’Agenzia terrà conto delle prescrizioni dell’allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (5).

    (8)

    La direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (6), impone obblighi ai produttori di sostanze pericolose immesse sul mercato comunitario dopo il 1o dicembre 2010. Per facilitare l’applicazione delle nuove disposizioni sull’etichettatura e sull’imballaggio della presente decisione, lo stesso termine dovrà essere imposto ai produttori che immettono sul mercato comunitario oli per lampade e accendigrill. Inoltre, occorre utilizzare la nuova frase di rischio (H304) prescritta dalla direttiva 2008/112/CE.

    (9)

    Il regolamento (CE) n. 1907/2006 abroga e sostituisce la direttiva 76/769/CEE a partire dal 1o giugno 2009. L’allegato XVII di tale regolamento sostituisce l’allegato I della direttiva 76/769/CEE. Qualsiasi modifica delle restrizioni adottata a norma della direttiva 76/769/CEE va quindi incorporata nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

    (10)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/769/CEE.

    (11)

    I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive destinate ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente al testo dell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2009.

    Per la Commissione

    Günter VERHEUGEN

    Vicepresidente


    (1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

    (2)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

    (3)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

    (4)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

    (5)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

    (6)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 68.


    ALLEGATO

    Il punto 3 dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE è sostituito dal seguente:

    «3.

    Le sostanze o le miscele liquide ritenute pericolose in base alle definizioni di cui alla direttiva 67/548/CEE (1) del Consiglio e alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    1.

    Non sono ammesse in:

    oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere,

    scherzi,

    giochi per uno o più partecipanti o qualsiasi articolo destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.

    2.

    Gli articoli non conformi al punto 1 non possono essere immessi sul mercato.

    3.

    Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se:

    possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e

    presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con la frase di rischio R65 o H304.

    4.

    Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione (CEN).

    5.

    Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele pericolose, i fornitori si assicurano, prima dell’immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

    a)

    le lampade ad olio etichettate con la frase di rischio R65 o H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura:

    “Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini”; e, dal 1 dicembre 2010, “Ingerire un sorso d’olio — o succhiare lo stoppino di una lampada — può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita”;

    b)

    i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1 dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: “L’ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita”;

    c)

    gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1 dicembre 2010.

    6.

    Entro il 1 giugno 2014 la Commissione invita l’Agenzia europea per le sostanze chimiche a preparare un fascicolo, in conformità all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (REACH), in vista dell’eventuale divieto dei liquidi accendigrill e dei combustibili per lampade ornamentali etichettati con la frase R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico.

    7.

    Le persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato per la prima volta oli per lampade e liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 forniscono all’autorità competente dello Stato membro interessato entro il 1 dicembre 2011, e successivamente ogni anno, informazioni sulle soluzioni alternative agli oli per lampade e ai liquidi accendigrill etichettati con la frase R65 o H304. Gli Stati membri mettono questi dati a disposizione della Commissione.


    (1)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

    (2)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

    (3)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3


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