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Document 32009D0410

2009/410/Euratom: Decisione del Consiglio, del 25 maggio 2009 , che adotta un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica

GU L 132 del 29.5.2009, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/410/oj

29.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

che adotta un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica

(2009/410/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 7,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del parere del comitato scientifico e tecnico,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito dello Spazio europeo della ricerca, il reattore ad alto flusso di Petten (HFR) è stato e continuerà ad essere per qualche tempo un importante strumento a disposizione della Comunità per contribuire alle scienze e alla sperimentazione dei materiali, alla medicina nucleare e alla ricerca in materia di sicurezza dell’energia nucleare.

(2)

Il funzionamento dell’HFR è stato sostenuto da una serie di programmi di ricerca supplementari, l’ultimo dei quali, adottato con decisione 2007/773/Euratom del Consiglio, del 26 novembre 2007, relativa a una proroga di un anno del programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica (1), è scaduto il 31 dicembre 2007.

(3)

L’HFR ha continuato a funzionare per tutto il 2008 senza programma di ricerca supplementare e, nel contempo, si è cercato di ancorare il suo esercizio e il suo funzionamento ad un regime giuridico autonomo e più duraturo. In seguito al fallimento di tali tentativi, occorre assicurare la continuità del sostegno finanziario tramite un nuovo programma di ricerca supplementare.

(4)

Poiché l’HFR rappresenta tuttora un’infrastruttura insostituibile e indispensabile per la ricerca comunitaria nei campi del miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari esistenti, della sanità ivi compreso lo sviluppo di isotopi medici per rispondere ai quesiti della ricerca medica, della fusione nucleare, della ricerca di base e della formazione, nonché della gestione dei rifiuti, compresa la possibilità di studiare il comportamento, sotto il profilo della sicurezza, dei combustibili nucleari per la nuova generazione di sistemi di reattori, il suo funzionamento dovrebbe proseguire fino al 2011 nell’ambito del presente programma di ricerca supplementare.

(5)

Dato il loro particolare interesse alla continuazione del funzionamento dell’HFR, Belgio, Francia e Paesi Bassi, dovrebbero, come da essi indicato, finanziare il presente programma mediante contributi finanziari al bilancio generale dell’Unione europea sotto forma di entrate con destinazione specifica.

(6)

Parte dei contributi per il presente programma supplementare dovrebbe coprire anche le spese sostenute durante l’esercizio 2008,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di ricerca supplementare relativo al funzionamento del reattore ad alto flusso di Petten (HFR) («il programma»), i cui obiettivi sono definiti nell’allegato I, è adottato per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Articolo 2

Il contributo finanziario ritenuto necessario per l’esecuzione del programma ammonta a 34,992 milioni di EUR. La ripartizione di detto importo figura nell’allegato II. Il contributo è considerato come entrata con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (2).

Articolo 3

1.   La Commissione è incaricata della gestione del programma. A tal fine, essa ricorre ai servizi del Centro comune di ricerca.

2.   Il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca è tenuto informato sull’attuazione del programma.

Articolo 4

La Commissione, prima del 15 settembre di ogni anno, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).


ALLEGATO I

OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNICI

I principali obiettivi del programma sono i seguenti:

1)

garantire il funzionamento sicuro ed affidabile del reattore ad alto flusso di Petten (HFR) allo scopo di assicurare la disponibilità del flusso di neutroni a fini sperimentali;

2)

consentire l’uso efficiente dell’HFR da parte di istituti di ricerca in un’ampia gamma di discipline: miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari esistenti, sanità, ivi compreso lo sviluppo di isotopi medici per rispondere ai quesiti della ricerca medica, fusione nucleare, ricerca di base e formazione, nonché gestione dei rifiuti, compresa la possibilità di studiare il comportamento, sotto il profilo della sicurezza, dei combustibili nucleari per la nuova generazione di sistemi di reattori.


ALLEGATO II

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi per il programma sono versati da Belgio, Francia e Paesi Bassi.

La ripartizione dei contributi è la seguente:

 

Belgio: 1,2 milioni di EUR

 

Francia: 0,9 milioni di EUR

 

Paesi Bassi: 32,892 milioni di EUR

 

Totale: 34,992 milioni di EUR.

I contributi sono versati al bilancio generale dell’Unione europea e destinati specificamente al presente programma. Parte dei contributi per il presente programma supplementare può coprire anche le spese sostenute per il funzionamento dell’HFR durante l’esercizio 2008, conformemente al programma di lavoro da concordare tra i paesi contributori e la Commissione.

Tali contributi sono fissi e non rivedibili per quanto attiene alle variazioni dei costi di esercizio e di manutenzione.


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