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Document 32009D0369
Political and Security Committee Decision ATALANTA/3/2009 of 21 April 2009 on the setting up of the Committee of Contributors for the European Union military operation to contribute to the deterrence, prevention and repression of acts of piracy and armed robbery off the Somali coast (Atalanta)
Decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato Politico e di Sicurezza, del 21 aprile 2009 , relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)
Decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato Politico e di Sicurezza, del 21 aprile 2009 , relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)
GU L 112 del 6.5.2009, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/04/2014
6.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/9 |
DECISIONE ATALANTA/3/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 21 aprile 2009
relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)
(2009/369/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,
vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 5, dell’azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori (CdC) per l’operazione Atalanta. |
(2) |
Nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002 sono state stabilite le modalità per la partecipazione di paesi terzi alle operazioni di gestione delle crisi e la costituzione di un CdC. |
(3) |
Il CdC svolgerà un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana dell’operazione Atalanta. Esso costituirà la principale sede in cui gli Stati contributori discuteranno collettivamente le questioni relative all’impiego delle loro forze nell’operazione. Il CPS, che esercita il controllo politico e assicura la direzione strategica dell’operazione, terrà conto delle opinioni espresse dal CdC. |
(4) |
A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa, |
DECIDE:
Articolo 1
Costituzione e mandato
È costituito un comitato dei contributori («CdC») per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta). Il suo mandato è fissato nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza di dicembre 2000 e di Bruxelles di ottobre 2002.
Articolo 2
Composizione
1. Il CdC è composto dai seguenti membri:
— |
rappresentanti di tutti gli Stati membri; |
— |
rappresentanti dei paesi terzi che partecipano all’operazione e forniscono contributi militari significativi, elencati nell’allegato. |
2. Il comandante dell’operazione dell’UE, il Direttore generale dello Stato maggiore dell’Unione europea, o i loro rappresentanti, e rappresentanti della Commissione partecipano alle riunioni del CdC.
3. Se del caso, si possono invitare terze persone a parti specifiche delle discussioni.
Articolo 3
Presidenza
Fatte salve le prerogative della presidenza, la presidenza del CdC è esercitata dal segretario generale/Alto rappresentante o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con la presidenza e con il presidente del Comitato militare dell’Unione europea (PCMUE) o un suo rappresentante.
Articolo 4
Riunioni
1. Le riunioni del CdC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.
2. Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il resoconto della riunione è distribuito dopo ogni riunione.
Articolo 5
Procedura
1. Fatto salvo il paragrafo 3 e ferme restando le competenze del CPS e le responsabilità del comandante dell’operazione dell’UE:
— |
quando il CdC adotta decisioni sulla gestione quotidiana dell’operazione è richiesta l’unanimità dei rappresentanti degli Stati che contribuiscono all’operazione; |
— |
quando il CdC formula raccomandazioni su eventuali adeguamenti della pianificazione operativa, inclusi possibili adeguamenti degli obiettivi, è richiesta l’unanimità dei membri del CdC. |
L’astensione di un membro non impedisce l’unanimità.
2. Il presidente determina se è presente la maggioranza dei rappresentanti degli Stati autorizzati a prendere parte alle deliberazioni.
3. Tutte le questioni procedurali sono decise a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
4. La Danimarca non partecipa ad alcuna decisione del CdC.
Articolo 6
Riservatezza
1. Alle riunioni e ai lavori del CdC si applicano le norme di sicurezza del Consiglio. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell’adeguato nulla osta di sicurezza.
2. Le deliberazioni del CdC sono soggette all’obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all’unanimità decida altrimenti.
Articolo 7
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 21 aprile 2009.
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
I. ŠRÁMEK
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.