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Document 32009D0333

2009/333/CE: Decisione della Commissione, del 20 aprile 2009 , relativa al contributo finanziario della Comunità per l’anno 2009 destinato all’informatizzazione delle procedure veterinarie, al sistema di notifica delle malattie degli animali, a misure e studi in tema di comunicazione e valutazioni e a una sovvenzione diretta all’OIE a norma dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002

GU L 101 del 21.4.2009, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/333/oj

21.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2009

relativa al contributo finanziario della Comunità per l’anno 2009 destinato all’informatizzazione delle procedure veterinarie, al sistema di notifica delle malattie degli animali, a misure e studi in tema di comunicazione e valutazioni e a una sovvenzione diretta all’OIE a norma dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002

(2009/333/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare gli articoli 17 e 20, l’articolo 37, paragrafo 2 e l’articolo 37 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità destinato a misure veterinarie specifiche, in particolare per quanto riguarda la politica d’informazione in materia di salute e benessere degli animali e di sicurezza degli alimenti, le azioni tecnico-scientifiche e il controllo.

(2)

A norma dell’articolo 16 della decisione 90/424/CEE, la Comunità fornisce un contributo finanziario per la realizzazione di una politica di informazione riguardante la salute e il benessere degli animali e la sicurezza degli alimenti di origine animale, inclusa la realizzazione degli studi necessari per la preparazione e lo sviluppo della normativa nel settore del benessere degli animali.

(3)

È dunque opportuno che per l’anno 2009 la Comunità finanzi studi, valutazioni dell’impatto, valutazioni e la politica di informazione riguardanti il settore della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della zootecnica. È opportuno specificare l’importo massimo da stanziare per tali azioni.

(4)

È opportuno effettuare uno studio di fattibilità riguardante la revisione generale della normativa comunitaria sul benessere degli animali d’allevamento e l’integrazione nella legislazione di indicatori di benessere degli animali d’allevamento. Occorre inoltre eseguire una valutazione dell’impatto riguardante il benessere degli animali durante il trasporto e la macellazione del pesce d’allevamento. Tali studi devono servire da sostegno alle azioni incluse nel programma d’azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010.

(5)

Il programma d’azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010 (2) prevede in particolare la valutazione dei progressi nonché una programmazione successiva al 2010. Occorre disporre pertanto di una valutazione globale della politica comunitaria in materia di benessere degli animali prima del 2010.

(6)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una nuova strategia per la salute degli animali nell’Unione europea (2007-2013) «Prevenire è meglio che curare» (3) prevede lo sviluppo di una normativa generale comunitaria relativa alla salute degli animali e un quadro comunitario armonizzato dei criteri di responsabilità e di ripartizione dei costi. Quindi è opportuno condurre uno studio per valutare l’impatto della normativa generale comunitaria relativa alla salute degli animali e uno studio di fattibilità riguardante la revisione della decisione 90/424/CEE.

(7)

Tutti gli studi, ad eccezione dello studio di fattibilità riguardante la revisione della decisione 90/424/CEE, devono essere oggetto di contratti specifici nell’ambito del contratto quadro della DG SANCO in materia di valutazione, valutazione dell’impatto e servizi connessi, lotto 3 (catena alimentare) (che è stato oggetto di una gara d’appalto nel 2004). Tali contratti specifici saranno stipulati tra la Commissione e il contraente selezionato secondo le modalità del contratto quadro. Nel 2009 sarà indetta una gara d’appalto per lo studio di fattibilità riguardante la revisione della decisione 90/424/CEE.

(8)

L’articolo 37 bis, paragrafo 1, lettera b) della decisione 90/424/CEE stabilisce che può essere concesso un contributo finanziario della Comunità per l’informatizzazione delle procedure veterinarie finalizzate alla realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informatici integrati nel settore veterinario, ivi comprese, se del caso, le interfacce con le basi dati nazionali. Un contributo finanziario della Comunità va quindi concesso per la realizzazione, gestione e manutenzione del sistema informatico veterinario TRACES (Trade Control and Expert System), istituito con decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (4), al fine di assicurare la disponibilità, l’affidabilità e l’aggiornamento del sistema.

(9)

Secondo l’articolo 37, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE, la creazione di sistemi d’identificazione degli animali e di notifica delle malattie nell’ambito della legislazione sui controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari di animali vivi, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, può beneficiare di un aiuto finanziario della Comunità. Va quindi concesso un contributo finanziario della Comunità per aggiornare con le necessarie migliorie tecniche il sistema di notifica delle malattie degli animali (animal disease notification system (ADNS)] basato sulla decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1o marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio (5) con le necessarie migliorie tecniche.

(10)

La comunicazione su una nuova strategia per la salute degli animali nell’Unione europea (2007-2013) riconosce l’importanza del dialogo tra cittadini, associazioni della società civile e le istituzioni comunitarie (in particolare la Commissione). Occorre pertanto una strategia di comunicazione efficace per promuovere le questioni di salute animale e i principi della strategia per la salute animale presso gli interessati, le organizzazioni e la società nel suo insieme.

(11)

In forza dell’articolo 19 della decisione 90/424/CEE la Comunità può intraprendere o aiutare gli Stati membri o organismi internazionali a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario e per lo sviluppo dell’istruzione e formazione in campo veterinario.

(12)

L’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) è l’organizzazione intergovernativa responsabile del miglioramento della salute animale a livello mondiale. Essa è riconosciuta come organizzazione di riferimento dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per la definizione di standard per il commercio internazionale di animali e di prodotti di origine animale.

(13)

L’OIE sta pianificando una conferenza internazionale sull’afta epizootica. Questa conferenza servirà da sostegno alle azioni individuate nella comunicazione su una nuova strategia per la salute degli animali nell’Unione europea (2007-2013). È pertanto opportuno che la Comunità contribuisca a quest’iniziativa in modo da realizzare una protezione migliore contro tale malattia. Quindi la Comunità deve sostenere quest’iniziativa dell’OIE.

(14)

L’OIE si trova in una situazione di monopolio di fatto in questo settore, come menzionato nell’articolo 168, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6); quindi non è necessario indire una gara d’appalto per consentire alla Comunità di contribuire all’organizzazione di una conferenza internazionale sull’afta epizootica.

(15)

La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7), e dell’articolo 90 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

È concesso un contributo finanziario della Comunità, di un importo massimo di 250 000 EUR, per l’esecuzione di uno studio sulla fattibilità di una revisione generale della normativa comunitaria sul benessere degli animali d’allevamento e l’integrazione nella legislazione di indicatori di benessere degli animali.

Articolo 2

È concesso un contributo finanziario della Comunità, di un importo massimo di 150 000 EUR, per la realizzazione di uno studio riguardante il benessere degli animali durante il trasporto e la macellazione di pesci d’allevamento.

Articolo 3

È concesso un contributo finanziario della Comunità, di un importo massimo di 350 000 EUR, per la realizzazione di uno studio di valutazione della politica comunitaria sul benessere degli animali.

Articolo 4

È concesso un contributo finanziario della Comunità, di un importo massimo di 150 000 EUR, per la realizzazione di uno studio di valutazione dell’impatto della normativa generale relativa alla salute degli animali.

Articolo 5

È concesso un contributo finanziario della Comunità, di un importo massimo di 250 000 EUR, per la realizzazione di uno studio di fattibilità riguardante la revisione della decisione 90/424/CEE.

Articolo 6

È concesso un contributo finanziario della Comunità per la realizzazione, gestione e manutenzione del sistema TRACES istituito con decisione 2003/24/CE; gli obiettivi e i relativi importi figurano qui di seguito:

a)

600 000 EUR per la realizzazione;

b)

450 000 EUR per l’acquisizione del necessario supporto logistico nel quadro dell’assistenza agli utilizzatori;

c)

400 000 EUR per l’acquisto del supporto di manutenzione necessario per adattare il sistema agli sviluppi giuridici e tecnici;

d)

380 000 EUR per gli sviluppi informatici necessari;

e)

300 000 EUR per lo sviluppo dell’interfaccia tra le basi dati nazionali per l’identificazione dei bovini;

f)

120 000 EUR per l’acquisto delle licenze informatiche.

Articolo 7

È concesso un contributo finanziario della Comunità pari a 270 000 EUR per l’aggiornamento del sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS) di cui alla decisione 2005/176/CE.

Articolo 8

È approvata la fornitura di informazione da parte della Commissione alle autorità competenti e al pubblico in materia di normativa comunitaria sulla salute e sul benessere degli animali; gli obiettivi e i relativi importi figurano qui di seguito:

1 400 000 EUR per le pubblicazioni e la divulgazione di informazioni, nonché la strategia sulla salute degli animali,

150 000 EUR per le pubblicazioni e la divulgazione di informazioni, nonché la strategia sul benessere degli animali.

Articolo 9

Per il finanziamento della conferenza internazionale sull’afta epizootica, organizzata dall’OIE nel 2009, è approvato un contributo finanziario comunitario pari a 200 000 EUR, che costituisce un cofinanziamento massimo del 33 % delle spese totali ammissibili.

Articolo 10

Il contributo finanziario di cui agli articoli da 1 a 9 è iscritto nella linea 17 04 02 01 del bilancio dell'Unione europea per il 2009.

I contraenti per gli studi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono selezionati in base al contratto quadro di valutazione della DG SANCO, lotto 3 (catena alimentare).

I contraenti per lo studio di cui all’articolo 5 saranno selezionati in base ad una gara d’appalto per un contratto specifico nell’ultimo trimestre del 2009.

I contributi finanziari di cui agli articoli 6 e 7 sono concessi mediante i seguenti contratti quadro della DIGIT: DI 5370, DI 5711, DI 5712, DI 5716, DI 5717, DI 5719, DI 5720, DI 6350.

Articolo 11

Una convenzione di sovvenzione per i contributi finanziari di cui all’articolo 9 sarà assegnata all’OIE senza invito a presentare proposte, poiché l’OIE è l’organizzazione intergovernativa che si occupa del miglioramento della salute animale nel mondo e si trova in una situazione di monopolio di fatto.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2)  COM(2006) 13 definitivo.

(3)  COM(2007) 539 definitivo

(4)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44.

(5)  GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(7)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


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