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Document 32009D0305

2009/305/CE: Decisione del Consiglio, del 15 settembre 2008 , relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

GU L 90 del 2.4.2009, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/305(1)/oj

Related international agreement

2.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/9


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2008

relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2009/305/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con lo Stato d'Israele su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio, del 5 giugno 2003, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

È opportuno firmare l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della conclusione dello stesso.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


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2.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/10


ACCORDO

tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LO STATO D'ISRAELE (di seguito «Israele»),

dall'altra,

(di seguito «le Parti»),

a seguito di notifica della Comunità europea di quanto segue:

diversi Stati membri della Comunità europea e Israele hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni che non sono attualmente conformi al diritto comunitario,

la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi, compreso Israele,

in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto ad un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

determinate disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei, conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e Israele devono essere rese integralmente conformi al diritto comunitario, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e Israele e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

in virtù della legislazione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza,

le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e Israele che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

la Comunità europea non intende, a norma del presente accordo, aumentare il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e Israele, compromettere l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori di Israele, né negoziare emendamenti alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

LE PARTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità europea.

2.   In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, rispettivamente lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni ed ai permessi ad essi rilasciati da Israele, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, Israele rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti o mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché

iii)

il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3.   Israele può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l'autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; oppure

iii)

il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; oppure

iv)

il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in forza di un accordo bilaterale fra Israele ed un altro Stato membro e Israele dimostri che, esercitando i diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato nel menzionato altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'accordo bilaterale fra Israele e tale altro Stato membro.

Israele esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Sicurezza

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti ad Israele ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e Israele, si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera d).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati da Israele in forza di un accordo di cui all'allegato I che contenga una disposizione indicata all'allegato II, lettera d), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 5

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1.   Nonostante ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato I, i) impone o favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono o falsano la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza.

2.   Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato I che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non sono applicate.

Articolo 6

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo, a norma delle disposizioni dell'articolo 8, in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 9

Denuncia

1.   La denuncia di uno degli accordi dell'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2.   La denuncia di tutti gli accordi dell'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, il giorno nove di dicembre dell'anno duemilaotto, che corrisponde al giorno dodici di Kislev dell'anno cinquemilasettecentosessantanove del calendario ebraico, nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese ed ebraica.

За Европейската общнoст

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για το Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato d'Israele

Izraēlas Valsts vārdā

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' l-Iżrael

Voor de Staat Israël

W imieniu Państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru Statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

För Staten Israel

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ALLEGATO I

Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente accordo

Accordi in materia di servizi aerei fra Israele e Stati membri della Comunità europea, come modificati o emendati, conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo:

accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e il governo dello Stato d’Israele, fatto a Gerusalemme il 2 agosto 1963, di seguito «Accordo Israele-Austria» nell’allegato II,

accordo fra il governo belga e il governo di Israele sui servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Hakirya, il 30 giugno 1952, di seguito «Accordo Israele-Belgio» nell’allegato II,

accordo fra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo dello Stato d’Israele in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Sofia, il 25 marzo 1991, di seguito «Accordo Bulgaria-Israele» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Cipro e il governo dello Stato d’Israele, fatto a Gerusalemme, il 21 dicembre 1993, di seguito «Accordo Israele-Cipro» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica federale cecoslovacca e il governo dello Stato d’Israele, fatto a Gerusalemme il 24 aprile 1991, dalle cui disposizioni la Repubblica ceca ha dichiarato di considerarsi vincolata, di seguito «Accordo Israele-Repubblica ceca» nell’allegato II,

accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il Governo dello Stato d’Israele in materia di servizi aerei, fatto a Gerusalemme il 18 aprile 1977, di seguito «Accordo Israele-Danimarca» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo dello Stato d’Israele, fatto a Helsinki il 24 giugno 1997, di seguito «Accordo Israele-Finlandia» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica francese e il governo dello Stato d’Israele, fatto a Tel-Aviv il 29 aprile 1952, di seguito «Accordo Israele-Francia» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e lo Stato d’Israele, fatto a Bonn il 12 febbraio 1971, di seguito «Accordo Israele-Germania» nell’allegato II,

accordo fra il governo reale greco e il governo dello Stato d’Israele sui servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto ad Atene il 15 luglio 1952, di seguito «Accordo Israele-Grecia» nell’allegato II,

accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica Popolare Ungherese e il governo dello Stato d’Israele, fatto a Gerusalemme il 1o marzo 1989, di seguito «Accordo Israele-Ungheria» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il governo dell’Irlanda e il Governo dello Stato d’Israele, fatto a Gerusalemme il 19 ottobre 1993, di seguito «Accordo Israele-Irlanda» nell’allegato II,

accordo fra la Repubblica Italiana e il governo dello Stato d’Israele sui servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Roma il 18 maggio 1979, di seguito «Accordo Israele-Italia» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo dello Stato d’Israele, fatto a Gerusalemme il 3 novembre 1993, di seguito «Accordo Israele-Lettonia» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Lituania e il governo dello Stato d’Israele, siglato e allegato al verbale concordato fatto a Gerusalemme il 20 novembre 1997, di seguito «Accordo Israele-Lituania» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo dello Stato d’Israele, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, di seguito «Accordo Israele-Lussemburgo» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il governo di Malta e il governo dello Stato d’Israele, fatto a Gerusalemme il 20 febbraio 1995, di seguito «Accordo Israele-Malta» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il governo dei Paesi Bassi e il governo dello Stato d’Israele, fatto a Gerusalemme il 23 ottobre 1950, di seguito «Accordo Israele-Paesi Bassi» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica di Polonia e il governo dello Stato d’Israele, fatto a Varsavia il 27 febbraio 1990, di seguito «Accordo Israele-Polonia» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica del Portogallo e lo Stato d’Israele, fatto a Lisbona l’8 maggio 1997, di seguito «Accordo Israele-Portogallo» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo dello Stato d’Israele, fatto in Israele il 19 dicembre 1967, di seguito «Accordo Israele-Romania» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica slovacca e il governo dello Stato d’Israele, fatto a Bratislava il 22 agosto 1994, di seguito «Accordo Israele-Repubblica slovacca» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica di Slovenia e lo Stato d’Israele, fatto a Lubiana il 16 giugno 1993, di seguito «Accordo Israele-Slovenia» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il Regno di Spagna e lo Stato d’Israele, fatto a Gerusalemme il 31 luglio 1989, di seguito «Accordo Israele-Spagna» nell’allegato II,

accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo dello Stato d’Israele in materia di servizi aerei, fatto a Stoccolma il 9 novembre 1977, di seguito «Accordo Israele-Svezia» nell’allegato II,

accordo fra lo Stato d’Israele e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord relativo ai servizi aerei, firmato a Londra il 24 settembre 1975, di seguito «Accordo Israele-Regno Unito del 1975»,

accordo fra il governo dello Stato d’Israele e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord relativo ai servizi aerei, fatto a Londra il 6 dicembre 2001, di seguito «Accordo Israele-Regno Unito del 2001».


ALLEGATO II

Elenco degli articoli degli accordi elencati nell’allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 4 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3 dell’Accordo Israele-Austria,

articolo 3 dell’Accordo Israele-Belgio,

articolo III dell’Accordo Israele-Bulgaria,

articolo 4 dell’Accordo Israele-Cipro,

articolo III dell’Accordo Israele-Repubblica ceca,

articolo 4 dell’Accordo Israele-Danimarca,

articolo 3 dell’Accordo Israele-Finlandia,

articolo XIII dell’Accordo Israele-Francia,

articolo 3 dell’Accordo Israele-Germania,

articolo IV dell’Accordo Israele-Grecia,

articolo III dell’Accordo Israele-Ungheria,

articolo III dell’Accordo Israele-Irlanda,

articolo 4 dell’Accordo Israele-Italia,

articolo III dell’Accordo Israele-Lettonia,

articolo III dell’Accordo Israele-Lituania,

articolo III dell’Accordo Israele-Lussemburgo,

articolo III dell’Accordo Israele-Malta,

articolo II dell’Accordo Israele-Paesi Bassi,

articolo III dell’Accordo Israele-Polonia,

articolo 3 dell’Accordo Israele-Portogallo,

articolo 3 dell’Accordo Israele-Romania,

articolo 3 dell’Accordo Israele-Repubblica slovacca,

articolo III dell’Accordo Israele-Slovenia,

articolo III dell’Accordo Israele-Spagna,

articolo 4 dell’Accordo Israele-Svezia,

articolo 4 dell’Accordo Israele-Regno Unito del 1975,

articolo 4 dell’Accordo Israele-Regno Unito del 2001.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

articolo 5 dell’Accordo Israele-Austria,

articolo 4 dell’Accordo Israele-Belgio,

articolo IV dell’Accordo Israele-Bulgaria,

articolo 5 dell’Accordo Israele-Cipro,

articolo IV dell’Accordo Israele-Repubblica ceca,

articolo 4 dell’accordo Israele-Danimarca,

articolo 4 dell’Accordo Israele-Finlandia,

articolo VIII dell’Accordo Israele-Francia,

articolo 4 dell’Accordo Israele-Germania,

articolo IV dell’Accordo Israele-Grecia,

articolo IV dell’Accordo Israele-Ungheria,

articolo IV dell’Accordo Israele-Irlanda,

articolo 5 dell’Accordo Israele-Italia,

articolo 4 dell’Accordo Israele-Lettonia,

articolo 4 dell’Accordo Israele-Lituania,

articolo IV dell’Accordo Israele-Lussemburgo,

articolo IV dell’Accordo Israele-Malta,

articolo VI dell’Accordo Israele-Paesi Bassi,

articolo IV dell’Accordo Israele-Polonia,

articolo 4 dell’Accordo Israele-Portogallo,

articolo 4 dell’Accordo Israele-Romania,

articolo 4 dell’Accordo Israele-Repubblica slovacca,

articolo IV dell’Accordo Israele-Slovenia,

articolo 4 dell’Accordo Israele-Spagna,

articolo 4 dell’Accordo Israele-Svezia,

articolo 4 dell’Accordo Israele-Regno Unito del 1975,

articolo 5 dell’Accordo Israele-Regno Unito del 2001.

c)

Sicurezza:

articolo XIV dell’Accordo Israele-Bulgaria,

articolo 13 dell’Accordo Israele-Cipro,

articolo IX dell’Accordo Israele-Repubblica ceca,

articolo 8 dell’accordo Israele-Danimarca,

articolo 11 dell’Accordo Israele-Finlandia,

articolo VIII dell’Accordo Israele-Grecia,

articolo IX dell’Accordo Israele-Ungheria,

articolo IX dell’Accordo Israele-Irlanda,

articolo 12 dell’Accordo Israele-Italia,

articolo 9 dell’Accordo Israele-Lettonia,

articolo IX dell’Accordo Israele-Lituania,

articolo IX dell’Accordo Israele-Lussemburgo,

articolo IX dell’Accordo Israele-Malta,

articolo IV dell’Accordo Israele-Paesi Bassi,

articolo 8 dell’Accordo Israele-Portogallo,

articolo 9 dell’Accordo Israele-Repubblica slovacca,

articolo IX dell’Accordo Israele-Slovenia,

articolo X dell’Accordo Israele-Spagna,

articolo 8 dell’Accordo Israele-Svezia,

articolo 12 dell’Accordo Israele-Regno Unito del 2001.

d)

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

articolo 8 dell’Accordo Israele-Austria,

articolo 8 dell’Accordo Israele-Belgio,

articolo IX dell’Accordo Israele-Bulgaria,

articolo 17 dell’Accordo Israele-Cipro,

articolo VI dell’Accordo Israele-Repubblica ceca,

articolo 10 dell’accordo Israele-Danimarca,

articolo 10 dell’Accordo Israele-Finlandia,

articolo XVII dell’Accordo Israele-Francia,

articolo 9 dell’Accordo Israele-Germania,

articolo VI dell’Accordo Israele-Grecia,

articolo VI dell’Accordo Israele-Ungheria,

articolo VI dell’Accordo Israele-Irlanda,

articolo 8 dell’Accordo Israele-Italia,

articolo 6 dell’Accordo Israele-Lettonia,

articolo VI dell’Accordo Israele-Lituania,

articolo VI dell’Accordo Israele-Lussemburgo,

articolo VI dell’Accordo Israele-Malta,

paragrafo 7 dell’allegato dell’Accordo Israele-Paesi Bassi,

articolo VI dell’Accordo Israele-Polonia,

articolo 16 dell’Accordo Israele-Portogallo,

articolo 7 dell’Accordo Israele-Romania,

articolo 6 dell’Accordo Israele-Repubblica slovacca,

articolo VI dell’Accordo Israele-Slovenia,

articolo VI dell’Accordo Israele-Spagna,

articolo 10 dell’Accordo Israele-Svezia,

articolo 8 dell’Accordo Israele-Regno Unito del 1975,

articolo 8 dell’Accordo Israele-Regno Unito del 2001.


ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

a)

Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

b)

Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

c)

Regno di Norvegia (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

d)

Confederazione svizzera (ai sensi dell’Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

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