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Document 32009D0171

2009/171/CE: Decisione del Consiglio, del 10 febbraio 2009 , che modifica l’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria relativamente all’obbligo del visto dei titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani

GU L 61 del 5.3.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/171/oj

5.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2009

che modifica l’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria relativamente all’obbligo del visto dei titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani

(2009/171/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,

vista l’iniziativa dell’Austria,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (2) contiene l’elenco dei paesi i cui cittadini non sono soggetti in uno o più Stati Schengen all’obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, ma sono soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario.

(2)

L’Austria intende esentare i titolari di passaporto diplomatico e di servizio indonesiano dall’obbligo del visto. È opportuno modificare di conseguenza l’istruzione consolare comune.

(3)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel suo diritto interno.

(4)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo (4).

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (5); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (6); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(8)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio (9).

(9)

Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

(10)

La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune le lettere «D» e «S» sono inserite nella colonna «AT» in corrispondenza della voce Indonesia.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere da 1o marzo 2009.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

M. KALOUSEK


(1)  GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

(2)  GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(5)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(6)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(9)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.


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