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Document 32009D0145

    2009/145/CE: Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2008 , relativa all’aiuto di Stato C 15/06 (ex N 291/2000) al quale la Francia intende dare esecuzione in favore di Pilkington/Interpane [notificata con il numero C(2008) 7799] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 49 del 20.2.2009, p. 18–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/145(1)/oj

    20.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 49/18


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 10 dicembre 2008

    relativa all’aiuto di Stato C 15/06 (ex N 291/2000) al quale la Francia intende dare esecuzione in favore di Pilkington/Interpane

    [notificata con il numero C(2008) 7799]

    (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2009/145/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1) (di seguito «regolamento di procedura»), in particolare l’articolo 9,

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (2) e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Con lettera del 22 maggio 2000, registrata il 25 maggio 2000 (A/34298), la Francia ha notificato, secondo le disposizioni della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (3) (di seguito «disciplina multisettoriale 1998»), un aiuto in favore di due società per azioni di diritto francese, Pilkington France SAS e Interpane Glass Coating France SAS, appartenenti congiuntamente ai due gruppi di fabbricanti di vetro internazionali Interpane e Pilkington. Il 7 giugno 2000 la Commissione ha chiesto complementi di informazione, che la Francia ha presentato con lettera del 13 giugno 2000, registrata il 14 giugno 2000 (A/34798), con lettera del 30 giugno 2000, registrata il 3 luglio 2000 (A/35410), e con lettera del 30 giugno 2000, registrata il 3 luglio 2000 (A/35411).

    (2)

    Con decisione del 17 agosto 2000 (4), col riferimento SG(2000) D/106264, (di seguito «decisione del 2000»), la Commissione ha approvato l’intensità d’aiuto per Pilkington/Interpane notificata ai sensi della disciplina multisettoriale 1998.

    (3)

    La Francia, in cooperazione con i beneficiari dell’aiuto, nell’ambito del controllo a posteriori della corretta applicazione delle decisioni prese nell’ambito della disciplina multisettoriale 1998, (punto 6.4), e conformemente alla decisione del 2000, ha presentato relazioni annuali il 17 ottobre 2002, il 18 agosto 2003 e il 31 agosto 2004.

    (4)

    Con lettera del 13 gennaio 2005, registrata lo stesso giorno (A/30447), e con lettera del 13 giugno 2005, registrata il 14 giugno 2005 (A/34734), le autorità francesi hanno informato la Commissione che le informazioni fornite nella notifica sfociata poi nella decisione del 2000 non erano corrette, in particolare per quel che riguarda il calcolo degli importi d’esenzione della tassa professionale, e hanno chiesto alla Commissione di modificare la decisione del 2000.

    (5)

    Con lettera del 6 marzo 2006 (D/57979), conformemente all’articolo 9 del regolamento di procedura, la Commissione ha invitato le autorità francesi a presentare osservazioni riguardo alla sua intenzione di revocare la decisione del 2000. Le autorità francesi hanno comunicato tali osservazioni con messaggio di posta elettronica del 16 marzo 2006, registrato il 17 marzo 2006 (A/32057).

    (6)

    Con lettera del 26 aprile 2006, la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo all’aiuto in oggetto, allo scopo di revocare la decisione del 17 agosto 2000 e di adottarne una nuova. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (5). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto di cui trattasi.

    (7)

    La Francia ha presentato i propri commenti per posta elettronica il 2 giugno 2006.

    (8)

    La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.

    (9)

    Con lettera del 12 settembre 2007 (D/53668) la Commissione ha chiesto informazioni complementari. La Francia ha presentato una risposta parziale con lettera del 21 dicembre 2007 (A/40607), e ha completato tale risposta per posta elettronica il 30 maggio 2008 (A/10204).

    (10)

    Con messaggi di posta elettronica del 16 settembre e del 19 settembre 2008 (A/19328 e A/19263) la Francia ha presentato nuove informazioni, integrate con messaggio di posta elettronica del 24 ottobre 2008 (A/22746).

    2.   DESCRIZIONE DELL’AIUTO

    2.1.   I beneficiari dell’aiuto

    (11)

    La descrizione dei beneficiari qui di seguito riprende la situazione del 2000.

    2.1.1.   Le società interessate

    (12)

    Nella notifica del 2000, la Francia ha comunicato alla Commissione l’intenzione di concedere un aiuto regionale all’investimento a due società per azioni di diritto francese («società per azioni semplificate») appartenenti congiuntamente a due gruppi di fabbricanti di vetro, Interpane e Pilkington, e che hanno come rispettive ragioni sociali Pilkington Glass France SAS e Interpane Glass Coating France SAS («PGF/IGCF»).

    (13)

    La proprietà delle società comuni non è ripartita in modo identico fra le società madri (cfr. figura 1):

    PGF è detenuta al 51 % da Pilkington e al 49 % da Interpane,

    IGCF è detenuta al 51 % da Interpane e al 49 % da Pilkington.

    Figura 1

    Struttura giuridica delle società

    Image

    (14)

    Le due nuove società beneficiarie degli aiuti pubblici sono delle imprese comuni di produzione. Non avranno un comportamento autonomo sul mercato. Le loro attività serviranno solo a fornire alle società madri vetro piano flotté grezzo e derivato da una prima trasformazione, per il loro consumo o per la vendita successiva sul mercato.

    2.1.2.   La creazione delle imprese comuni

    (15)

    La creazione delle imprese comuni è stata oggetto di una notifica, con lettera del 7 aprile 2000, ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE (6), nell’ottica dell’ottenimento di un’esenzione individuale ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE.

    (16)

    Le parti notificanti hanno accettato il trattamento della notifica con lettera amministrativa.

    (17)

    Il 29 giugno 2000, la Commissione ha inviato alle parti notificanti due lettere amministrative, informandole che:

    gli accordi contenevano disposizioni restrittive della concorrenza rientranti nel divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE,

    la direzione generale Concorrenza riteneva che le parti notificanti avessero fornito giustificazioni sufficienti per concludere che ricorrevano le condizioni d’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE,

    di conseguenza, la direzione generale Concorrenza riteneva che non fosse necessario chiudere la procedura proponendo che la Commissione adottasse una decisione d’esenzione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, secondo la procedura stabilita dal vecchio regolamento n. 17 (7).

    (18)

    Tali lettere amministrative sono state inviate dopo un’analisi economica della situazione, che può essere sintetizzata come segue:

    l’operazione notificata consiste nella creazione di due imprese comuni a carattere cooperativo,

    gli accordi notificati riguardano:

    a)

    la produzione, da parte delle imprese comuni, di prodotti non lavorati o di prodotti intermedi che sono trasformati in prodotti finiti dai fondatori o venduti attraverso le loro reti di distribuzione;

    b)

    la fornitura esclusiva, da parte delle imprese comuni, ai fondatori; questo accordo è accessorio alla creazione delle imprese comuni nella misura in cui non lo si può dissociare da esse senza pregiudicarne l’esistenza,

    vi è il forte sospetto che le imprese comuni rientrino nel campo d’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, poiché:

    a)

    fra le imprese comuni è probabile che avvenga lo scambio di informazioni sensibili;

    b)

    la cooperazione fra due grossi concorrenti potrebbe portare al coordinamento del comportamento delle parti sul mercato fortemente concentrato del vetro rivestito,

    la direzione generale Concorrenza ha analizzato gli accordi alla luce dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, e ha concluso che ricorrevano le condizioni di applicazione di tale paragrafo del trattato dopo conferma, delle parti, dell’eliminazione della clausola 2 dell’accordo di fornitura esclusiva. Tale clausola, il cui carattere accessorio era dubbio, prevedeva che Pilkington e Interpane avrebbero potuto in ogni momento rifornirsi, in funzione delle loro esigenze, da stabilimenti diversi da quelli delle due imprese comuni.

    2.1.3.   I partner

    (19)

    Le imprese beneficiarie appartengono congiuntamente ai due gruppi di fabbricanti di vetro internazionali Interpane e Pilkington.

    (20)

    La società Interpane è stata creata nel 1971 da Georg Hesselbach, attuale proprietario maggioritario e presidente del consiglio d’amministrazione del gruppo Interpane. Il gruppo è oggi attivo nel mondo intero nel settore dell’industria del vetro destinato alla costruzione e in settori collegati (fabbricazione di finestre in Germania e negli Stati Uniti, fabbricazione di attrezzature per l’industria del vetro in Germania).

    (21)

    In Europa le attività del gruppo (15 società nel 1999) sono incentrate sulla lavorazione, trasformazione e valorizzazione del vetro per la costruzione. Dal 1998, Interpane è presente in Francia in seguito all’acquisizione di due società di trasformazione del vetro (a Hoerdt in Alsazia e a Mitry-Mory nella regione parigina). A capo delle controllate europee vi è la holding Interpane Glas Industrie AG, con sede in Germania, 37697 Lauenförde. La holding appartiene per l’88 % alla famiglia Hesselbach e per il 12 % alla banca pubblica tedesca Nord/LB.

    (22)

    La holding detiene, insieme alla holding olandese Interpane NV, tramite la holding Interpane Glass Manufacturing BV, le partecipazioni del gruppo Interpane nelle imprese comuni beneficiarie degli aiuti. Interpane NV e Interpane Glass Manufacturing BV sono state appositamente create per questa operazione. Appartengono alla famiglia Hesselbach, sola o congiuntamente con Nord/LB.

    (23)

    Il gruppo Pilkington è uno dei leader mondiali del settore del vetro. Le sue attività coprono tutti gli ambiti industriali del settore: fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro per la costruzione (49 % delle attività) e l’industria automobilistica (44 %), e produzione di vetri speciali. La sede sociale del gruppo — che conta 24 controllate per la produzione sparse in tutto il mondo (Europa, Nord America, Sud America, Asia/Pacifico) — è in Gran Bretagna.

    (24)

    Le partecipazioni del gruppo nelle imprese comuni ubicate a Freyming-Merlebach sono detenute dalla holding olandese Pilkington BV.

    Tavola 1

    Fatturati

    NB: Le cifre per Interpane sono basate su un tasso di cambio di 3,35 FF per un DM (tasso 1999). Le cifre per Pilkington sono basate su un tasso di cambio di 10,60 FF per una UKL (tasso gennaio 2000).

    (Mio EUR)

    Gruppo Interpane

     

    Mondo/Europa (8)

    Francia (9)

    1996

    107

    0

    1997

    114

    0

    1998

    118

    0


    Gruppo Pilkington

     

    Mondo

    Europa

    Francia

    1996/1997

    4 380

    2 730

    69,5

    1997/1998

    4 830

    2 500

    75,0

    1998/1999

    5 000

    2 410

    73,0

    Tabella 2

    Effettivi dei gruppi

    (Mio EUR)

    Gruppo Interpane

     

    Mondo

    Europa (10)

    Francia (11)

    1996

    ND

    703

    0

    1997

    ND

    721

    0

    1998

    1 748

    732

    65


    Gruppo Pilkington

     

    Mondo

    Europa

    Francia

    1996/1997

    39 100

    24 200

    537

    1997/1998

    37 800

    23 500

    524

    1998/1999

    32 300

    20 500

    497

    2.2.   Il progetto d’investimento

    (25)

    Le imprese comuni sono situate nella zona occupazionale di Freyming-Merlebach, che era una regione assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE per il periodo 2000-2006 (12), in cui l’intensità degli aiuti pubblici agli investimenti può raggiungere il 15 % ESN.

    (26)

    Secondo le informazioni fornite dalla Francia, il progetto d’investimento è svolto da due imprese comuni distinte, data la duplice proprietà degli impianti di produzione. Il progetto d’investimento resta tuttavia totalmente integrato e unico: l’unità di fabbricazione di vetro piano è stata destinata fin dall’inizio a rifornire in parte un’unità connessa di lavorazione del vetro, e questa seconda unità è presente sul sito solo perché le è affiancato il suo fornitore di vetro flotté. Sempre secondo le stesse informazioni, l’integrazione del progetto viene concretizzata dall’ubicazione delle linee di flottaggio, stratificazione e rivestimento nello stesso edificio. La Francia ritiene di conseguenza che il progetto d’investimento congiunto nel sito della Lorena sia un «un investimento in attività fisse destinato alla creazione di un nuovo stabilimento» ai sensi del punto 7.2 della disciplina multisettoriale 1998. Esistono due beneficiari dell’aiuto, ma un solo ed unico progetto d’investimento è oggetto degli aiuti pubblici.

    (27)

    L’inizio della produzione era previsto per la fine del primo semestre 2001. Il pieno regime di produzione era previsto dopo cinque anni di funzionamento, cioè nel 2006-2007. La produzione di vetro piano doveva rappresentare 147 000 t nel primo anno completo (2001-2002), per raggiungere progressivamente un volume di prodotti sfruttabili di 260 000 t/anno in pieno regime a partire dal 2006.

    (28)

    Il progetto è volto alla costruzione di un’unità di produzione integrata di vetro piano per la costruzione, comprendente attività di fabbricazione di vetro grezzo (float), taglio, lavorazione (processing con rivestimento), e trasformazione del vetro con stratificazione. Il ciclo previsto per il vetro fabbricato è il seguente:

    Figura 2

    Image

    (29)

    Con lettera del 13 gennaio 2005, le autorità francesi hanno informato la Commissione che il progetto era stato modificato. I costi ammissibili ammontano ora a 158,5 milioni di EUR in valore nominale. Il numero di posti di lavoro diretti creati è 176 e il numero di posti di lavoro indiretti creati è 150 (cfr. anche il punto 5.2).

    2.3.   Le misure d’aiuto

    (30)

    Gli aiuti di Stato previsti constano di diverse misure, che dipendono da vari regimi di aiuti autorizzati o che sono aiuti ad hoc individuali:

    premio per l’assetto territoriale per i progetti industriali (PAT),

    Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR),

    aiuto ad hoc per l’acquisto del terreno (ribasso del prezzo di vendita),

    aiuto ad hoc per il riassetto immobiliare,

    esenzione dalla tassa professionale,

    prestito agevolato della Société Financière pour favoriser l’industrialisation des Régions Minières (SOFIREM).

    (31)

    Il regime PAT è stato approvato con decisione della Commissione del 28 giugno 2000 (N 782/1999). Il regime che comprende i prestiti SOFIREM è stato approvato con decisione della Commissione del 15 giugno 1989 [NN 2/89, modificato in seguito all’introduzione dei provvedimenti necessari per conformare una tale misura agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 (13)].

    (32)

    L’esenzione su cinque anni della tassa professionale è basata sugli articoli 1464 B e 1465 del Code Général des Impôts (CGI), sull’ordinanza del 16 dicembre 1993, sull’ordinanza del 24 novembre 1980 e sui decreti 86/225, 80/921 e 80/922.

    (33)

    L’importo totale attuale degli aiuti ammonta a 17 106 280 EUR in valore nominale (cfr. anche il punto 5.2).

    3.   AVVIO DEL PROCEDIMENTO

    3.1.   Nuove informazioni comunicate dalle autorità francesi

    (34)

    Con lettera del 13 gennaio 2005, le autorità francesi hanno informato la Commissione che da un lato il progetto era stato modificato e che, d’altro lato, la Francia aveva sottovalutato l’importo dell’aiuto legato all’esenzione dalla tassa professionale.

    (35)

    Il totale dei costi ammissibili ammonterebbe ora a 158,5 milioni di EUR in valore nominale (164,7 milioni di EUR nella decisione del 2000). Il valore attualizzato netto dei costi ammissibili ammonterebbe a 149,97 milioni di EUR. Il progetto si è concluso nel marzo 2005 e gli investimenti sono stati realizzati nella loro integralità. Nel marzo 2005, il numero di posti di lavoro diretti creati è 176 e il numero di posti di lavoro indiretti creati è 150 (rispettivamente 245 e 260 nella decisione del 2000).

    (36)

    Nella lettera del 13 gennaio 2005, le autorità francesi precisano che l’esenzione dalla tassa professionale è stato inizialmente sottovalutato: ammonterebbe ora a 6,28 milioni di EUR, di cui 2,14 milioni (rientranti nei 17,89 milioni di EUR di aiuti pubblici già erogati) sono stati già versati dallo Stato francese. Tale somma corrisponde all’importo dell’aiuto prima del prelievo fiscale, si tratta quindi di un equivalente sovvenzione lordo (ESL).

    (37)

    Il resto dell’esenzione dalla tassa professionale di 4,14 milioni di EUR rientra nei 5,19 milioni di EUR che lo Stato francese deve ancora versare al progetto e che rappresentano l’ultima rata per la quale è necessaria un’autorizzazione preventiva della Commissione, conformemente al punto 6.2 della disciplina multisettoriale 1998 e alla decisione del 2000 che prevedono che il versamento dell’ultima importante rata d’aiuto (ad esempio il 25 %) avvenga solo quando le autorità francesi avranno verificato che l’esecuzione del progetto d’investimento da parte delle imprese è conforme alla decisione della Commissione.

    (38)

    La Francia spiega che la differenza rispetto all’importo d’aiuto notificato nel 2000 è motivato da una nuova stima, più elevata, dell’esenzione dalla tassa professionale.

    (39)

    In conclusione, l’importo totale dell’aiuto ammonterebbe a 23,09 milioni di EUR in valore nominale (14,65 milioni di EUR in valore attualizzato netto). L’intensità degli aiuti destinati al progetto Pilkington/Interpane ammonterebbe quindi a 14,65/149,97 = 9,77 % equivalente sovvenzione netto (ESN). Secondo la Francia, questa intensità d’aiuti è inferiore all’intensità massima ammissibile ricalcolata (9,82 % sulla base della disciplina multisettoriale 1998) per tenere conto degli sviluppi dei parametri del progetto.

    3.2.   Motivi che hanno indotto all’avvio del procedimento

    (40)

    I nuovi elementi d’informazione forniti dalle autorità francesi conducono a una nuova intensità massima d’aiuto ammissibile (14). La Commissione ritiene che la questione dell’intensità possa essere determinante per la decisione, e che non si possa semplicemente apportare modifiche alla decisione del 2000 del tipo «errata corrige» per refusi. In realtà, la decisione del 2000 è basata su informazioni inesatte fornite dalle autorità francesi.

    (41)

    La Commissione deve pertanto revocare la decisione del 2000 conformemente all’articolo 9 del regolamento di procedura, che stabilisce che: «La Commissione può revocare una decisione […] dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. Prima di revocare una decisione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 4, paragrafo 4.»

    (42)

    Nella loro lettera del 16 marzo 2006, le autorità francesi stimano che gli elementi da prendere in considerazione sia a livello industriale che a livello degli aiuti non implichino un rovesciamento sostanziale dell’economia della decisione del 2000, e che una nuova decisione sul caso in questione avrà un impatto limitato sui suoi sviluppi. Nella stessa lettera, le autorità francesi dichiarano di accettare la procedura di cui all’articolo 9 del regolamento di procedura, che impone alla Commissione una revoca iniziale e l’adozione di una nuova decisione che sostituisca quella del 2000 e che tenga conto delle informazioni corrette ricevute, dopo l’avvio formale del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

    4.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

    (43)

    La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.

    5.   COMMENTI DELLA FRANCIA

    5.1.   Lettera del 2 giugno 2006

    (44)

    La Francia ha presentato commenti con messaggio di posta elettronica del 2 giugno 2006 sulla decisione di avvio del procedimento.

    (45)

    La Francia spiega che la Commissione è stata informata delle modifiche del progetto industriale, tenuto conto dell’andamento delle condizioni di mercato, e anche delle modifiche della stima iniziale degli aiuti. I dati relativi al progetto industriale e i dati relativi agli aiuti sono stati precisati in una lettera della Francia del 13 gennaio 2005. La Francia sostiene che l’insieme di queste modifiche non incide tuttavia sull’economia generale della decisione del 2000, e che gli aiuti concessi alle due imprese rispettano l’intensità massima autorizzata dalla disciplina multisettoriale 1998.

    (46)

    Nel contesto della redazione delle relazioni di controllo della decisione del 2000, le autorità francesi hanno riesaminato tutte le informazioni su cui si era basata tale decisione. In occasione di tale riesame le autorità francesi hanno constatato che due elementi riguardanti gli aiuti modificavano le informazioni inizialmente trasmesse alla Commissione:

    la stima dell’esenzione dalla tassa professionale doveva essere rivista,

    doveva essere rivisto anche il metodo di calcolo dell’ESN, per tenere conto dell’effettiva ripartizione degli investimenti (terreni, edifici e attrezzature) e dell’impatto della fiscalità sull’insieme degli aiuti, cosa non fatta al momento della notifica.

    (47)

    Fra queste due modifiche non esiste nessun legame particolare. Tuttavia, il fatto di prenderle in considerazione simultaneamente cambia l’importo nominale dell’aiuto e il suo ESN.

    (48)

    Nel 2000, al momento della preparazione del fascicolo di supporto del progetto, il regime d’esenzione dalla tassa professionale si applicava a una base costituita dal valore locativo delle immobilizzazioni materiali (terreni, costruzioni, sistemazioni, attrezzature materiali, mobili, ecc.) e da una parte dell’importo dei salari e delle remunerazioni versate. Dal 2003, in seguito a una riforma della tassa professionale, i salari non sono più stati presi in considerazione nella base: da allora, la tassa professionale si basa solo sulle immobilizzazioni.

    (49)

    La Francia spiega che l’esenzione dalla tassa professionale è stato oggetto in origine di un errore materiale, in seguito al calcolo delle varie ipotesi relative al calendario di realizzazione del progetto industriale. La stima iniziale non è stata corretta prima del 2005, tenuto conto, da un lato, dell’implicazione di diversi servizi nella preparazione e gestione del fascicolo di accompagnamento dell’impresa, e, d’altro lato, del décalage temporale dell’effetto di tale esenzione. Le verifiche svolte hanno portato le autorità francesi ad informare la Commissione della nuova stima nel 2005.

    5.2.   Altre informazioni

    (50)

    Con lettera del 12 settembre 2007, la Commissione ha chiesto complementi d’informazione per chiarire i dettagli del progetto e del calcolo dell’aiuto concesso. Dopo varie domande di proroga del termine per la presentazione delle informazioni richieste, la Francia ha inviato una risposta parziale con lettera del 21 dicembre 2007. In tale lettera la Francia conferma che il progetto ultimato nel marzo 2005 è effettivamente quello previsto inizialmente al momento della notifica.

    (51)

    Le informazioni mancanti sono state presentate dopo altre proroghe del termine, per posta elettronica, il 30 maggio 2008. Altre informazioni complementari sono state fornite per posta elettronica il 16 e 19 settembre e il 24 ottobre 2008. Tali informazioni derivano dai calcoli sui dati definitivi del progetto, in termini sia di investimenti che di posti di lavoro creati. Gli aiuti legati alla creazione di posti di lavoro sono stati ricalcolati dal 2006 sulla base del numero di posti di lavoro creati, inferiori alle previsioni.

    (52)

    Tenuto conto di tutti questi nuovi elementi, il livello d’aiuto accordato è inferiore a quello previsto nel 2000 e nel 2005. I costi ammissibili del progetto ammontano a 158,5 milioni di EUR (150,165 milioni di EUR in valore attualizzato netto). L’importo totale degli aiuti concessi è di 17 106 280 EUR (valore attualizzato netto di 12 985 610 EUR), il che corrisponde a un’intensità d’aiuto dell’8,65 % ESN.

    (53)

    L’importo (in valore nominale) dell’ultima rata d’aiuto, che dovrebbe essere versata solo dopo l’autorizzazione della Commissione (15), ammonta a 4 276 570 EUR. La Francia informa tuttavia la Commissione che i 4/5 di questo importo sono già stati versati e che il saldo è pari a 727 389 EUR (in valore nominale). La Francia riconosce così di avere anticipato il versamento dell’ultima rata del 25 % dell’aiuto, ma questa situazione risulta dagli errori del calcolo dell’esenzione dalla tassa professionale. le autorità francesi affermano di non avere mai, in nessun momento, cercato di aggirare le prerogative della Commissione.

    (54)

    Tenuto conto dei cambiamenti (creazione di un numero inferiore di posti di lavoro rispetto a quanto previsto), alcuni aiuti previsti hanno dovuto essere diminuiti. Pilkington ha anche dovuto rimborsare nel settembre 2007 un importo percepito in eccesso in virtù del regime PAT di 146 430 EUR. Dopo la revisione, gli aiuti concessi per le tre misure in questione ammontano a: 993 968 EUR per il regime PAT (di cui 34 561 EUR ancora da versare); 1 532 765 EUR per il FIL (16) (aiuto legato al regime PAT, e di cui 399 851 EUR devono ancora essere versati) e 694 426 EUR per il FIBM (17) (parte dell’aiuto per il riassetto immobiliare di cui restano da pagare 64 304 EUR). Al totale dei 498 716 EUR da versare occorre poi aggiungere 228 673 EUR di aiuti del consiglio generale, il che porta a 727 389 EUR l’importo interessato in attesa della decisione della Commissione che autorizza il versamento dell’ultima rata.

    (55)

    La Francia spiega che solo la società PGF ha beneficiato dell’esenzione dalla tassa professionale per lo stabilimento ubicato a Seingbouse per il periodo 2001-2005 (IGCF non ha beneficiato di tale esenzione nel periodo considerato).

    (56)

    L’aiuto di cui ha beneficiato PGF in virtù dell’esenzione prevista all’articolo 1465 del Code général des impôts è pari alla differenza fra la quota effettivamente pagata dalla società e la quota che avrebbe pagato in assenza dell’esenzione [gli importi considerati sono gli importi netti dopo l’applicazione, se del caso, del massimale in funzione del valore aggiunto (18)]. Tale importo ammonta a 986 170 EUR (esenzione dalla tassa professionale accordata allo stabilimento di Seingbouse della società PGF relativamente all’imposizione 2001-2005).

    (57)

    Le autorità francesi affermano che l’unica spiegazione per l’errore commesso nel 2005 sull’importo allora sovrastimato può essere solo un’incomprensione fra due servizi dello Stato quanto alla natura dell’informazione da fornire nell’ambito della relazione annuale e, sembra, una confusione fra lo sgravio derivante dal massimale (misura generale) e l’esenzione (misura d’aiuto).

    (58)

    La Francia ha ricalcolato l’ESN per l’insieme e per ciascuno degli elementi d’aiuto prendendo il tasso d’attualizzazione in vigore, ossia il 5,70 %. Ognuno degli elementi d’aiuto (tranne l’aiuto per il terreno, che non è fiscalizzato) è stato ripartito fra edifici (per il 19,24 %) e attrezzatura (per il 78,82 %). Questa ripartizione si basa ancora una volta sull’investimento effettivo, mentre al momento della notifica questo calcolo era stato fatto a partire da una ripartizione tipo della base dell’aiuto (5 % terreno, 50 % edifici, 45 % attrezzature). La parte integrata annua dell’aiuto è poi calcolata, per ciascuno degli elementi, in funzione della durata dell’ammortamento (20 anni per gli edifici e 7 anni per l’attrezzatura). I risultati di tali calcoli figurano nella tabella in appresso.

    Tabella 3

    Misura d’aiuto

    Importo dell’aiuto

    (in EUR, valore nominale)

    Importo dell’aiuto

    (in EUR, ESN)

    PAT (e FIL)

    2 526 740

     

    1 623 160

     

    FESR

    2 667 570

     

    1 761 250

     

    Aiuto per l’acquisto di terreno

    2 816 000

     

    2 816 000

     

    Riassetto immobiliare

    7 974 690

     

    6 100 300

     

    Consiglio regionale

     

    2 988 100

     

    1 983 190

    Consiglio generale

     

    1 753 160

     

    1 126 820

    Distretto

     

    2 539 000

     

    2 539 000

    Stato (FIBM)

     

    694 430

     

    451 290

    Esenzione dalla tassa professionale

    986 170

     

    593 730

     

    SOFIREM

    135 110

     

    91 170

     

    Totale

    17 106 280

    12 985 610

    Intensità dell’aiuto

    10,79 %

    8,65 %

    6.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

    6.1.   Osservazioni preliminari

    (59)

    Il 17 agosto 2000, la Commissione ha approvato l’intensità d’aiuto per Pilkington/Interpane quale notificata dalla Francia il 22 maggio 2000. La Francia ha in seguito informato la Commissione di aver fornito, nella notifica originaria, informazioni inesatte. Dato che tali informazioni sono determinanti per la decisione, il 26 aprile 2006 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell’aiuto in oggetto, allo scopo di revocare la decisione del 2000 e di adottare una nuova decisione.

    (60)

    La decisione del 2000 contiene una valutazione completa della notifica. La valutazione di cui alla decisione del 2000 è ripresa nella presente decisione, tranne per gli elementi che devono essere corretti alla luce delle informazioni comunicate dalla Francia il 13 gennaio 2005, oggetto della decisione d’avvio del 26 aprile 2006, e per le informazioni presentate alla Commissione successivamente.

    6.1.1.   Orientamenti applicabili

    (61)

    La Francia ha notificato l’aiuto a PGF/IGCF con lettera del 22 maggio 2000, registrata il 25 maggio 2000. La nota 58 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (19) stabilisce che: «I progetti di investimento da notificare individualmente verranno valutati in base alle norme in vigore al momento della notifica». La Commissione ritiene pertanto che il progetto in questione rientri nel campo d’applicazione della disciplina multisettoriale 1998 e debba essere esaminato alla luce di tali disposizioni.

    6.1.2.   Fatti pertinenti

    (62)

    La presente valutazione tiene conto dei fatti e delle situazioni esistenti alla data della notifica, il 22 maggio 2000.

    (63)

    La Commissione deve prendere una decisione sulla base di stime ex ante delle prospettive future e delle quote di mercato. Le intensità d’aiuto non vengono adattate successivamente se, qualche anno più tardi, — ex post — le cifre mostrano che il mercato, ad esempio, ha subito un andamento diverso da quanto inizialmente previsto. Benché nella fattispecie la Commissione debba adottare una decisione otto anni dopo la notifica originaria, deve comunque basare la propria valutazione sui fatti e le situazioni esistenti alla data della notifica.

    (64)

    Per il calcolo dell’intensità massima d’aiuto, la Commissione terrà tuttavia conto delle nuove informazioni presentate dalla Francia. La Francia ha ridotto gli aiuti accordati per tenere conto del numero effettivo di posti di lavoro creati con l’investimento (diminuito rispetto ai dati della notifica), e per rettificare un errore di calcolo nell’importo dell’esenzione dalla tassa professionale quale notificata nel 2000.

    6.2.   La creazione delle imprese comuni alla luce dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE

    (65)

    A titolo preliminare, va ricordato che, se la procedura di cui agli articoli 87 e 88 lascia un ampio margine di valutazione alla Commissione e, in talune condizioni, al Consiglio, per pronunciarsi sulla compatibilità di un regime di aiuti di Stato con le esigenze del mercato comune, dall’economia generale del trattato si ricava che la procedura non deve mai pervenire ad un risultato contrario alle norme specifiche del trattato (20).

    (66)

    La Corte di giustizia ha inoltre rilevato che può accadere che le caratteristiche di un aiuto, contrastanti con disposizioni particolari del trattato, diverse dagli articoli 87 e 88, siano cosi indissolubilmente legate all’oggetto dell’aiuto, che risulta impossibile esaminarle in via autonoma (21).

    (67)

    L’obbligo per la Commissione di rispettare la coerenza tra gli articoli 87 e 88 ed altre norme del trattato si impone specialmente qualora anche le altre norme riguardino, come nel caso di specie, l’obiettivo di una concorrenza non falsata nel mercato comune. Infatti, adottando una decisione sulla compatibilità di un aiuto con il mercato comune, la Commissione non può ignorare il pericolo di un pregiudizio alla concorrenza nel mercato comune da parte di singoli operatori economici.

    (68)

    Resta il fatto che la procedura di cui agli articoli 81 e seguenti e quella di cui agli articoli 87 e seguenti del trattato sono delle procedure distinte, rette da disposizioni specifiche.

    (69)

    Conseguentemente, prendendo una decisione sulla compatibilità di un aiuto statale con il mercato comune, la Commissione non è obbligata ad attendere l’esito di un parallelo procedimento iniziato in base al sopracitato regolamento n. 17, qualora, nell’ambito dei suoi poteri di valutazione, sulla base dell’analisi economica della situazione, abbia acquisito la convinzione che il beneficiario dell’aiuto non si trovi in una situazione tale da contravvenire agli articoli 81 e 82 del trattato.

    (70)

    Alla luce dei fatti descritti sopra al punto 3.1.2, e tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione ritiene che non vi siano ostacoli all’autorizzazione dell’aiuto previsto a favore di PGF/IGCF.

    6.3.   Presenza di aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE

    (71)

    L’aiuto in oggetto è stato concesso da uno Stato membro e mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (cfr. il punto 2.3 della presente decisione). L’aiuto conferisce un vantaggio a PGF/IGCF, senza il quale tali imprese avrebbero dovuto sostenere da sole l’insieme dei costi dell’investimento. Poiché un volume consistente di vetro grezzo è trasportato al di là delle frontiere nazionali, si configura un commercio internazionale sul mercato del vetro grezzo. I vantaggi finanziari conferiti alle imprese interessate possono quindi causare distorsioni della concorrenza e incidere sugli scambi fra gli Stati membri. Di conseguenza, nella sua valutazione, la Commissione ritiene che la misura notificata costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    6.4.   Obbligo di notifica

    (72)

    Poiché ricorrono le tre condizioni cumulative stabilite al punto 2.1 i) della disciplina multisettoriale 1998 il progetto d’aiuto deve essere notificato e l’intensità massima d’aiuto concessa deve essere determinata conformemente a tale disciplina. Inoltre, gli aiuti ad hoc devono essere notificati alla Commissione in virtù dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE

    6.5.   Base giuridica di alcune delle misure d’aiuto

    (73)

    Una parte dell’aiuto è concessa in base a regimi di aiuti regionali all’investimento approvati dalla Commissione e in vigore alla data della notifica (cfr. il punto 2.3 della presente decisione), mentre un’altra parte è concessa come aiuto ad hoc.

    (74)

    Per quanto riguarda l’aiuto in virtù del FESR, l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (22) prevede che i fondi strutturali possano finanziare spese connesse a grandi progetti economici, il cui costo sia superiore ai 50 milioni di EUR. Il FESR può così completare dispositivi nazionali come il regime PAT e l’aiuto agli immobili aziendali quando i documenti unici di programmazione (DOCUP) della regione interessata lo prevedono. La zona di Freyming-Merlebach è compresa nella carta francese dell’obiettivo 2, «Riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali», approvata dalla Commissione europea il 16 gennaio 2000.

    (75)

    La possibilità di aiuti ad hoc per l’acquisto di terreno e per gli immobili è aperta alle collettività territoriali situate in zone di aiuti a finalità regionale in virtù della legge.

    (76)

    Con lettera del 30 giugno 2000 (A/35411), le autorità francesi hanno fornito il dettaglio del calcolo dell’importo dell’esenzione dalla tassa professionale, mostrando che nella fattispecie il costo degli investimenti e il costo dei posti di lavoro permanenti creati erano stati presi come base per il calcolo dell’esenzione. Dal 2003, tuttavia, in seguito a una riforma della tassa professionale, i salari non sono più stati presi in considerazione nella base: da allora, la tassa professionale si basa solo sulle immobilizzazioni. L’aiuto in questione può quindi essere considerato un aiuto all’investimento ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale del 1998.

    (77)

    La concessione degli aiuti ad hoc all’impresa è subordinata all’impegno di mantenere i posti di lavoro e gli investimenti oggetto dell’aiuto per almeno 5 anni nella zona.

    (78)

    Nella presente decisione, la Commissione si limita a esaminare la compatibilità dell’intensità d’aiuto notificata dell’8,65 % secondo i criteri della disciplina multisettoriale 1998.

    6.6.   Valutazione ai sensi della disciplina multisettoriale 1998

    (79)

    L’intensità massima autorizzata per i progetti nell’ambito della disciplina multisettoriale 1998 deve essere determinata secondo il tasso d’intensità massimo applicabile agli aiuti regionali nella regione assistita interessata al momento in cui l’aiuto è notificato.

    (80)

    La Commissione ritiene che gli elementi nuovi non rimettano in discussione la sua valutazione globale del mercato e del suo andamento contenuta nella decisione del 2000.

    (81)

    La Commissione ricorda che nessuna delle imprese partecipanti al progetto in questione deteneva, al momento della notifica del progetto, una quota di mercato elevata ai sensi del punto 3.6 della disciplina multisettoriale 1998.

    6.6.1.   Il prodotto e il mercato rilevante

    (82)

    Il vetro piano (float glass) può essere utilizzato nel settore della costruzione e per i veicoli. La fabbrica oggetto della notifica è strutturata per produrre vetro per la costruzione. La determinazione del prodotto e del mercato di cui alla decisione del 2000 non è stata rimessa in questione né è stata modificata, e non rientrava nella decisione del 26 aprile 2006 di avvio del procedimento. La valutazione che segue è quindi ripresa dalla decisione del 2000.

    (83)

    Il vetro piano grezzo è fabbricato a colata continua su un bagno di stagno in fusione e sotto atmosfera d’azoto (procedimento detto di float glass, messo a punto da Pilkington negli anni ’60).

    (84)

    Il vetro rivestito è un vetro di base che ha subito un trattamento di superficie o rivestimento [applicazione di un rivestimento sotto vuoto con un procedimento elettromagnetico (23)] destinato a eliminare i riflessi o a garantire l’isolamento termico. Si può così ottenere un vetro termico (vetro a potere emissivo ridotto, detto «bassoemissivo»: marchio Iplus pour Interpane) o un vetro a regolazione solare (vetro a riflettività solare: marchio Ipasol per Interpane). È previsto di produrre il 90 % del vetro bassoemissivo e il 10 % del vetro a riflettività solare con spessori di 4,6 mm o 8 mm.

    (85)

    Il vetro stratificato è un vetro di sicurezza composto da almeno due lastre di vetro con, all’interno, intercalari di PVB (polivinilbutirale) o di resina (24).

    (86)

    Il vetro flotté grezzo e il vetro rivestito ottenuto da un primo trattamento sono classificati insieme nella nomenclatura statistica sotto i codici:

    NC 7005: Vetro (vetro flotté e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato,

    NACE 26.1.A: Fabbricazione di vetro piano.

    (87)

    Il vetro flotté non lavorato è utilizzato nella costruzione o nel settore automobilistico. Secondo il GEPVP, l’80 % della produzione europea di vetro flotté è destinato alla costruzione. Sul sito di Freyming-Merlebach gli investitori fabbricheranno solo vetro per l’edilizia. Questo genere di produzione presenta la particolarità di fare funzionare il sito industriale con piccole serie di fabbricazione conformi alle caratteristiche delle ordinazioni (volumi, spessori e altre caratteristiche del vetro).

    (88)

    I prodotti ottenuti dalla prima trasformazione del vetro piano grezzo sono beni intermedi utilizzati per la fabbricazione di vetri di sicurezza (codice statistico NC 7007 — formati da vetri temperati o da fogli aderenti fra loro) e di vetri isolanti a pareti multiple per l’edilizia (codice statistico NC 7008 — composti da due o più vetri separati da uno o più spazi d’aria disidratata o di gas che garantiscono la proprietà isolante della finestra). I vetri isolanti sono fabbricati a partire dal vetro rivestito.

    (89)

    Le imprese produrranno anche vetro stratificato per l’edilizia sul sito della Lorena. Tale prodotto è classificato nel codice statistico nella categoria NC 7007 29 00 — Vetri di sicurezza formati da fogli aderenti fra loro — Altri. Gli altri tipi di vetro stratificato inclusi nella categoria statistica sono impiegati nell’industria automobilistica — che utilizza peraltro la maggior parte del vetro stratificato fabbricato in Europa (per i parabrezza).

    (90)

    Il vetro piano può essere utilizzato per l’edilizia e per i veicoli. La Commissione osserva che la fabbrica di Freyming-Merlebach è strutturata per produrre vetro per l’edilizia conformemente alla volontà degli investitori, che è di poter rispondere alla crescente domanda di vetro in tale settore. Tale specializzazione è del resto oggi l’unica attività di Interpane. Il gruppo non dispone di capacità per la trasformazione del vetro primario in vetro per automobili, e non ha relazioni commerciali con i costruttori di questo settore. Il vetro rivestito che sarà prodotto nel nuovo sito avrà qualità utili solo per l’edilizia (25). Analogamente, il vetro stratificato sarà destinato alla realizzazione di vetri di sicurezza per l’edilizia. Di conseguenza, la scelta di fabbricare vetro per l’edilizia a Freyming-Merlebach appare come definitiva per gli investitori.

    (91)

    Alla luce di quanto precede, e per comparare l’andamento del mercato, la Commissione ritiene che debba essere applicata una distinzione fra l’andamento del vetro flotté (raw float glass) e quello dei prodotti intermedi, come il vetro stratificato (laminated glass) o il vetro rivestito (coated glass), che sono soggetti a un’ulteriore lavorazione per l’uso finale in applicazioni architettoniche o in edilizia (architectural o building glass). Questa distinzione è coerente con l’analisi della Commissione del mercato rilevante nell’ambito dei sopracitati accordi relativi alla creazione delle due imprese comuni, in cui è posta la distinzione fra il mercato del vetro flotté (raw float glass) in quanto tale, e l’utilizzo dei vari tipi di vetro (compresi i vetri stratificati e rivestiti (laminated and coated glasses) per l’uso finale in applicazioni architettoniche o in edilizia (architectural o building glass).

    (92)

    Il mercato geografico è costituito normalmente dal SEE o, in alternativa, da qualsiasi parte significativa dello stesso purché le condizioni di concorrenza esistenti si possano sufficientemente distinguere da quelle di altre zone del SEE.

    (93)

    Nel corso dell’istruzione non è stato riscontrato nel caso in questione alcun elemento che dimostri che il mercato geografico in causa è diverso dal SEE. Il mercato geografico rilevante può quindi essere definito come coincidente con il SEE.

    (94)

    La Commissione è restia ad accettare i dati, figuranti nella notifica, che mostrano un tasso elevato di utilizzo delle capacità di produzione. Tali dati sono stati forniti dall’industria del vetro (GEPVP) (26), e corrispondono a quanto l’industria chiama «le capacità di produzione utili» (saleable capacities) (27). Questa modalità di calcolo può certo avere un senso all’interno del settore, ma rende i dati sull’utilizzo delle capacità difficilmente comparabili con i dati disponibili negli altri settori industriali.

    (95)

    Di conseguenza, la Commissione ha basato l’analisi figurante nella decisione del 2000 sull’evoluzione del consumo apparente.

    (96)

    La notifica fornisce dati in volume sull’evoluzione del consumo apparente del vetro flotté (NC 7005) per il periodo 1993-1998.

    (97)

    I risultati mostrano un calo del livello dei prezzi (28). Un tale calo, insieme a un tasso di crescita del 4,89 % espresso in volume, porta a concludere che la crescita media è al di sotto della media annua del 5,78 % del complesso dell’industria manifatturiera del SEE, il che significa che si è in presenza di un mercato in declino ai sensi della disciplina multisettoriale 1998.

    (98)

    La Commissione ritiene tuttavia — come sopra indicato — che debba essere fatta una distinzione fra l’evoluzione del vetro flotté (raw float glass) e quello dei prodotti intermedi, come il vetro stratificato (laminated glass) o il vetro rivestito (coated glass), che sono soggetti a un’ulteriore lavorazione per l’uso finale in applicazioni architettoniche o in edilizia (architectural o building glass).

    (99)

    La Commissione osserva in particolare che i vetri isolanti (sealed units, NC 7008) (29), hanno registrato nel periodo 1993-1998 considerevoli aumenti di prezzo. Il motivo di tali aumenti è l’introduzione di nuove norme europee relative all’utilizzo dei materiali isolanti nell’edilizia, e la tendenza dell’industria a utilizzare a lungo termine prodotti e materiali isolanti.

    (100)

    La Commissione constata anche che la crescita media del consumo dei prodotti isolanti (compreso il vetro isolante per l’edilizia) aumenterà fortemente a causa dei più rigorosi controlli delle emissioni di CO2 in seguito all’adozione della convenzione di Kyoto del 1997 sul cambiamento climatico. Nel settore residenziale e dell’edilizia, l’isolamento termico costituisce un’efficace tecnologia per il risparmio di energia, e quindi per la riduzione delle emissioni di CO2. L’attuazione delle nuove norme per i tipi di isolamento (ISO 10456) e per le perdite termiche (ISO 832) implicherà un aumento dei valori delle perdite termiche e maggiore necessità di risparmio di energia.

    (101)

    Di conseguenza, e in linea con l’analisi contenuta nella decisione della Commissione relativa al caso Rockwool (30), la forte tendenza al rialzo mostrata dai prodotti intermedi del vetro che sono soggetti a un’ulteriore lavorazione per l’uso finale in applicazioni architettoniche o in edilizia, permette di concludere che questo mercato non è in declino (31).

    (102)

    In conclusione, si constata un’evoluzione diversa per quanto riguarda: i) il vetro flotté (raw float glass); e ii) i prodotti intermedi del vetro che sono soggetti a un’ulteriore lavorazione per l’uso finale in applicazioni architettoniche o in edilizia (quali il vetro stratificato o il vetro rivestito). Per quanto riguarda il punto i), la Commissione ritiene che il mercato sia in declino ai sensi della disciplina multisettoriale; per quanto riguarda il punto ii), il mercato non è in declino.

    (103)

    Quando un progetto porta a un’espansione della capacità in un settore che soffre di sovraccapacità strutturale o in un mercato in declino, e può al tempo stesso rafforzare una quota di mercato già elevata (32), la concessione del livello massimo di aiuto normalmente consentito nella relativa regione rischierebbe di falsare indebitamente la concorrenza. In tali casi, la disciplina multisettoriale 1998 prevede l’applicazione di un fattore d’aggiustamento di 0,50.

    (104)

    Nella fattispecie, la Commissione ha individuato il mercato del vetro flotté come un mercato in declino. Nessuno dei fondatori delle due imprese comuni ha una quota di mercato del 40 % o più in questo mercato.

    6.6.2.   Determinazione dell’aiuto massimo ammissibile

    (105)

    Conformemente alle disposizioni della disciplina multisettoriale 1998, la Commissione determina l’intensità massima ammissibile per un aiuto notificato secondo una formula che tiene conto di diversi fattori. Il calcolo inizierà con l’individuazione dell’intensità massima di aiuto (massimale di aiuto regionale) di cui una grande impresa può beneficiare nella zona assistita, in base al regime di aiuto regionali autorizzato in vigore all’atto della notificazione. A questo dato percentuale saranno applicati quindi una serie di fattori di correzione, conformemente a tre criteri di valutazione specifici, per ricavare l’intensità di aiuto massima autorizzabile per il progetto: il fattore concorrenza, il fattore capitale-lavoro e il fattore dell’impatto regionale.

    (106)

    Secondo la carta francese degli aiuti a finalità regionale 2000-2006 applicabile, la zona occupazionale di Freyming-Merlebach è una regione assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, in cui l’intensità degli aiuti pubblici all’investimento può raggiungere il 15 % ESN.

    (107)

    Il fattore «concorrenza» (punti da 3.2 a 3.6 della disciplina multisettoriale 1998) quale determinato nella decisione del 2000 non è stato rimesso in questione né è stato modificato, e non rientrava nella decisione del 26 aprile 2006 di avvio del procedimento. La valutazione che segue è quindi ripresa dalla decisione del 2000.

    (108)

    Il fattore «concorrenza» comporterà un’analisi diretta a stabilire se il progetto proposto sarà realizzato in un settore o sottosettore che soffre di sovraccapacità strutturale.

    (109)

    Conformemente alle disposizioni della disciplina multisettoriale 1998 (punto 3.3), l’esistenza potenziale di una sovraccapacità strutturale è valutata comparando la differenza tra il tasso medio di sfruttamento della capacità in tutta l’industria manifatturiera e il tasso medio di sfruttamento della capacità nel (sotto)settore interessato. In mancanza di dati sufficienti sullo sfruttamento della capacità, la Commissione esamina se l’investimento avviene in un settore in declino. A tal fine confronta l’evoluzione del consumo apparente del prodotto o dei prodotti con il tasso di crescita di tutta l’industria manifatturiera del SEE.

    (110)

    Come sopra indicato, la Commissione si scontra con l’assenza di dati affidabili nel settore interessato. Per tale settore non è quindi possibile calcolare né lo sfruttamento della capacità né il consumo apparente.

    (111)

    Sulla base dell’analisi dell’evoluzione del mercato, un fattore di 0,75 deve essere applicato alla parte d’investimento attribuito alla produzione del vetro flotté (raw float glass — NC 7005). Per la parte d’investimento relativa al vetro stratificato o rivestito per l’edilizia (laminated o coated building glass), rientrante nelle categorie NC 7007 e 7008, dovrebbe essere applicato un fattore di concorrenza 1.

    (112)

    La disciplina multisettoriale 1998 non contempla una situazione in cui due o più fattori «concorrenza» potrebbero essere applicati rispetto a un solo investimento per il quale è stata individuata un’evoluzione differenziata del mercato per ciascun prodotto interessato. Nella misura in cui, nella fattispecie, l’applicazione di uno solo dei due fattori all’insieme dell’investimento sarebbe non solo sproporzionata ma anche non corretta, la Commissione ritiene che il fattore concorrenza andrebbe ponderato in modo da rispecchiare l’evoluzione del mercato per ogni prodotto interessato.

    (113)

    Dato che il progetto verte su una fabbrica completamente integrata, sarebbe artificiale stabilire un fattore di ponderazione calcolato sul valore relativo dell’investimento rispetto a ciascuno dei prodotti interessati. Per tale motivo la Commissione ha utilizzato un fattore di ponderazione (40/60), che è basato sulle capacità rispettive portate sul mercato dal beneficiario dell’aiuto.

    (114)

    Ciò porta a un coefficiente T di 0,85 (33), che rappresenta il fattore «concorrenza» (1 e 0,75) sui due mercati.

    (115)

    I nuovi elementi di informazione forniti dalle autorità francesi danno luogo a un nuovo coefficiente «rapporto capitale-lavoro»: l’importo dell’investimento ammissibile e di 158,5 milioni di EUR. La Francia ha indicato che il numero di posti di lavoro diretti creati è, a termine, di 176. Il rapporto capitale-lavoro è quindi 900. Poiché tale rapporto è compreso fra 701 e 1 000, va applicato un fattore I di 0,7 invece dello 0,8 inizialmente previsto (punto 3.10.2 della disciplina multisettoriale 1998).

    (116)

    I nuovi elementi d’informazione forniti dalle autorità francesi danno luogo a un nuovo coefficiente «posti di lavoro indiretti/posti di lavoro diretti». La Francia ha indicato che il numero di posti di lavoro indiretti creati è di 150, il che rappresenta l’85 % dei posti di lavoro diretti. Poiché tale percentuale è compresa fra 50 e 100 %, va applicato un fattore M di 1,1 invece dell’1,2 inizialmente previsto (punto 3.10.3 della disciplina multisettoriale 1998).

    (117)

    Tenuto conto di quanto precede, l’intensità massima rivista dell’aiuto ammissibile, nella fattispecie, è quindi: R × T × I × M = 15 % × 0,85 × 0,7 × 1,1 = 9,82 % (mentre era del 12,24 % nella decisione del 2000).

    6.7.   Conclusioni sulla compatibilità degli aiuti concessi

    (118)

    Tenuto conto di tutti questi nuovi elementi, il livello di aiuto concesso è inferiore a quanto previsto nel 2000. I costi ammissibili del progetto ammontano a 158,5 milioni di EUR (150,165 milioni di EUR in valore attualizzato netto).

    (119)

    Basandosi sul metodo di cui all’allegato I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998, le autorità francesi affermano che si arriva a un ESN di 12 985 610 EUR per un aiuto nominale di 17 106 280 EUR.

    (120)

    Secondo le autorità francesi, l’intensità degli aiuti al progetto PGF/IGCF sarebbe quindi dell’8,65 % ESN (12 985 610/150 165 000), valore inferiore a quello dell’intensità massima ammissibile ricalcolata per tenere conto degli sviluppi dei parametri del progetto (9,82 % ESN).

    (121)

    L’intensità d’aiuto notificata dell’8.65 % ESN che la Francia propone di concedere a PGF/IGCF soddisfa le condizioni che permettono di considerarla compatibile con la disciplina multisettoriale 1998.

    (122)

    Dato che il progetto d’investimento è terminato, non occorre applicare le condizioni della verifica a posteriori previste al punto 6 della disciplina multisettoriale 1998. La Francia può quindi essere autorizzata a pagare il saldo dell’ultima rata dell’aiuto, cioè 727 389 EUR (in valore nominale), a PGF/IGCF.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione adottata il 17 agosto 2000 nel caso N 291/2000 è revocata.

    Articolo 2

    L’aiuto di Stato al quale la Francia intende dare esecuzione in favore di PGF/IGCF, di un’intensità dell’8,65 % ESN, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

    L’esecuzione di detto aiuto è di conseguenza autorizzata.

    La Francia è autorizzata a pagare il saldo dell’aiuto, ossia 727 389 EUR (in valore nominale), a PGF/IGCF.

    Articolo 3

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2008.

    Per la Commissione

    Neelie KROES

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

    (2)  GU C 196 del 19.8.2006, pag. 3.

    (3)  GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7.

    (4)  GU C 293 del 14.10.2000, pag. 7.

    (5)  GU C 196 del 19.8.2006, pag. 3.

    (6)  Sulla base dell’articolo 4 del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62).

    (7)  Primo regolamento d’applicazione degli articoli 81 e 82 CE (ex articoli 86 e 87).

    (8)  Holding Interpane Glas Industrie AG.

    (9)  Due controllate del gruppo Interpane sono attive in Francia nel settore del vetro isolante dal 1998: Interpane Hoerdt SA (67) e Interpane Ile-de-France a Mitry-Mory (77). Nel 1999 tali controllate impiegavano 97 persone.

    (10)  Holding Interpane Glas Industrie AG.

    (11)  Due controllate del gruppo Interpane sono attive in Francia nel settore del vetro isolante dal 1998: Interpane Hoerdt SA (67) e Interpane Ile-de-France a Mitry-Mory (77). Nel 1999 tali controllate impiegavano 97 persone.

    (12)  Decisione della Commissione, del 15 marzo 2000, che definisce la carta degli aiuti a finalità regionale 2000-2006 per la Francia (N 45/2000).

    (13)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

    (14)  Calcolata sulla base del punto 3.10 della disciplina multisettoriale 1998.

    (15)  Conformemente al punto 6 della disciplina multisettoriale 1998.

    (16)  FIL: Fonds d’Industrialisation de la Lorraine.

    (17)  Fonds d’Industrialisation des Bassins Miniers.

    (18)  Il Code général des impôts prevede un massimale per la tassa professionale in funzione del valore aggiunto. Questa disposizione è generale e non può essere considerata come un aiuto di Stato (articolo 1 647 B sexies del CGI).

    (19)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

    (20)  Sentenza del 21 maggio 1980 nella causa 73/79, Commissione/Italia, punto 11, Raccolta 1980, pag. 1533.

    (21)  Sentenza del 22 marzo 1977 nella causa 74/76, Iannelli/Meroni, punto 14, Raccolta 1977, pag. 557.

    (22)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

    (23)  Il procedimento utilizzato è il procedimento del «Magnetron», con cui il vetro grezzo è trattato su una linea di produzione separata. Esiste un procedimento con trattamento pirolitico (polverizzazione), che permette di trattare il vetro direttamente sulla linea di float.

    (24)  Tutte le definizioni dell’originale francese sono tratte da: «L’industrie du verre», Secrétariat d’Etat à l’industrie, Service des Etudes et des Statistiques Industrielles (SESSI), 1999.

    (25)  Le norme e le esigenze in termini di riflettività solare e termica sono diverse nell’industria automobilistica.

    (26)  Groupement européen de producteurs de verre plat (Gruppo europeo di produttori di vetro piano).

    (27)  Le capacità di produzione utili (saleable capacities) sono calcolate a partire dalla capacità nominale di fusione (melt capacity), corretta tenendo conto delle perdite (circa il 15 % del vetro piano prodotto è distrutto nel corso del processo di fabbricazione) e delle interruzioni di funzionamento dei forni per modificare le tinte e lo spessore del vetro e per effettuare le principali riparazioni periodiche.

    (28)  366,9 EUR/t nel 1993 e 338,19 EUR/t nel 1995, con un picco nel 1995.

    (29)  Vetri isolanti a pareti multiple, con uno o più spazi d’aria disidratata o di gas.

    (30)  Decisione della Commissione del 21 aprile 1999 nel caso N 94/99 (Rockwool Peninsular SA).

    (31)  Cfr. il punto 7.8 della disciplina multisettoriale 1998.

    (32)  Quota che, ai fini della disciplina multisettoriale 1998, è stata fissata ad almeno 40 %.

    (33)  (0,4 × 1) + (0,6 × 0,75).


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