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Document 32009D0142

2009/142/CE: Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2009 , relativa a un contributo finanziario della Comunità agli interventi urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nel Regno Unito nel 2008 [notificata con il numero C(2009) 977]

GU L 48 del 19.2.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/142(1)/oj

19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2009

relativa a un contributo finanziario della Comunità agli interventi urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nel Regno Unito nel 2008

[notificata con il numero C(2009) 977]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2009/142/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e di altri volatili in cattività con gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli che perturba gli scambi intracomunitari e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria sussiste il rischio che l’agente patogeno si diffonda in altri allevamenti avicoli all’interno dello Stato membro interessato, ma anche in altri Stati membri e paesi terzi attraverso gli scambi commerciali di pollame vivo o di prodotti avicoli.

(3)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (2), stabilisce le misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare immediatamente e con urgenza in caso di comparsa di un focolaio per prevenire l’ulteriore diffusione del virus.

(4)

La decisione 90/424/CEE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. A norma dell’articolo 3 bis di tale decisione, gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario a copertura delle spese relative ad alcune misure di eradicazione dell’influenza aviaria.

(5)

L’articolo 3 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino, della decisione 90/424/CEE fissa le norme sulle percentuali delle spese sostenute dagli Stati membri coperte dal contributo finanziario della Comunità.

(6)

Il versamento del contributo finanziario della Comunità per interventi d’urgenza volti all’eradicazione dell’influenza aviaria è disciplinato dalle norme di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3).

(7)

Nel 2008 nel Regno Unito sono stati registrati focolai di influenza aviaria. In risposta a tali focolai il Regno Unito ha adottato misure a norma della direttiva 2005/94/CE.

(8)

Il Regno Unito ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(9)

Il 1o agosto 2008 e il 3 settembre 2008 il Regno Unito ha presentato una stima delle spese sostenute per l’eradicazione dell’influenza aviaria.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario dalla Comunità al Regno Unito

Il Regno Unito può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese sostenute nel 2008 da tale Stato membro per l’adozione delle misure volte a combattere l’influenza aviaria di cui all’articolo 3 bis, paragrafi 2 e 3, della decisione 90/424/CEE.

Articolo 2

Destinatario

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(3)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.


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