Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0117

    2009/117/CE: Decisione del Consiglio, del 7 aprile 2008 , relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    GU L 41 del 12.2.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/117(1)/oj

    Related international agreement

    12.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 41/3


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 7 aprile 2008

    relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    (2009/117/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (2)

    La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (3)

    È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l’accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione di detto accordo.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

    Articolo 3

    In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine (1).

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo.

    Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    R. ŽERJAV


    (1)  La data a decorrere dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale a cura del Segretariato generale del Consiglio.


    Top

    12.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 41/5


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    LA COMUNITÀ EUROPEA,

    da una parte, e

    IL GOVERNO DEL NEPAL,

    dall’altra,

    (di seguito «le parti»)

    CONSTATANDO che diversi Stati membri della Comunità europea e il Nepal hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

    CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi da Stati membri della Comunità europea con paesi terzi,

    CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto ad un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra Stati membri della Comunità europea e paesi terzi,

    VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata conformemente alla legislazione comunitaria,

    RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e il Nepal che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e il Nepal e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

    RICONOSCENDO che gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e il Nepal devono essere conformi alla legislazione del Nepal e della Comunità europea, in modo da costituire una base giuridica affidabile e solida in grado di garantire la continuità e lo sviluppo dei servizi aerei tra la Comunità europea e il Nepal,

    CONSTATANDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei fra gli Stati membri della Comunità europea e il Nepal che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea non devono essere né modificate né sostituite dal presente accordo,

    CONSTATANDO che in virtù della legislazione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,

    RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e il Nepal che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

    CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito del presente accordo, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e il Nepal, di alterare l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori del Nepal, né di negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Disposizioni generali

    1.   Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità europea.

    2.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte dell’accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

    3.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte dell’accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

    Articolo 2

    Designazione, autorizzazione e revoca

    1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b) rispettivamente, in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e licenze ad essi rilasciati dal Nepal, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o licenze.

    2.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte del Nepal, alle autorizzazioni e licenze ad essi rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o licenze.

    3.   Una volta ricevuta tale designazione e le domande di autorizzazioni e di licenze del vettore o dei vettori designati, nelle debite forme e secondo le debite procedure, l’altra parte, fatti salvi i paragrafi 4 e 5, accorda le opportune autorizzazioni e licenze con tempi procedurali minimi, a condizione che:

    a)

    nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

    i)

    il vettore aereo sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; e

    ii)

    lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

    iii)

    il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato;

    b)

    nel caso di un vettore aereo designato dal Nepal:

    i)

    abbia la sede principale delle sue attività in Nepal; e

    ii)

    il Nepal eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo.

    4.   Ciascuna parte può rifiutare, revocare, sospendere o limitare l’autorizzazione o le licenze di un vettore aereo designato dall’altra parte qualora:

    a)

    nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

    i)

    il vettore aereo non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro in conformità con la legislazione comunitaria; oppure

    ii)

    il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo oppure l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure

    iii)

    il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; oppure

    b)

    nel caso di un vettore aereo designato dal Nepal:

    i)

    non abbia la sede principale delle sue attività in Nepal; oppure

    ii)

    il Nepal non mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; oppure

    iii)

    la proprietà o il controllo di maggioranza del vettore aereo designato dal Nepal si trovi in un paese terzo che non riconosce la designazione dei vettori aerei comunitari stabiliti nella Comunità.

    5.   Il Nepal esercita i diritti di cui al paragrafo 4, senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

    Articolo 3

    Sicurezza

    1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera c).

    2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti al governo del Nepal, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e il governo del Nepal, si applicano ugualmente con riguardo all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e all’autorizzazione all’esercizio rilasciata a detto vettore aereo.

    Articolo 4

    Tassazione del carburante per la navigazione aerea

    1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).

    2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato del Nepal che operano tra un punto situato sul territorio di detto Stato membro e un altro punto, situato sul territorio di detto Stato membro o sul territorio di un altro Stato membro.

    Articolo 5

    Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

    1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera e).

    2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dal governo del Nepal in forza di uno degli accordi elencati nell’allegato I, che contenga una disposizione elencata nell’allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

    Articolo 6

    Compatibilità con le norme sulla concorrenza

    1.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati all’allegato I: i) favorisce l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o restringano il gioco della concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza.

    2.   Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell’allegato I che sono incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non sono applicate.

    Articolo 7

    Allegati dell’accordo

    Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

    Articolo 8

    Revisione o modifica

    Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

    Articolo 9

    Entrata in vigore e applicazione transitoria

    1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

    2.   In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

    3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e il governo del Nepal che alla data della firma del presente accordo non sono ancora entrati in vigore e non sono applicati in via transitoria sono elencati nell’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

    Articolo 10

    Denuncia

    1.   La denuncia di uno degli accordi elencati nell’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

    2.   La denuncia di tutti gli accordi elencati nell’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

    IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, il ventitré gennaio duemilanove nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e nepalese.

    За Европейската Общност

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska Gemenskapen

    Image

    Image

    Image

    За правителството на Непал

    Por el Gobierno de Nepal

    Za vládu Nepálu

    For Nepals regering

    Für die Regierung von Nepal

    Nepali valitsuse nimel

    Για την Κυβέρνηση του Νεπάλ

    For the Government of Nepal

    Pour le gouvernement du Népal

    Per il governo del Nepal

    Nepālas valdības vārdā

    Nepalo vyriausybės vardu

    Nepál kormánya részéről

    Għall-Gvern tan-Nepal

    Voor de Regering van Nepal

    W imieniu Rządu Nepalu

    Pelo Governo do Nepal

    Pentru Guvernul Nepalului

    Za vládu Nepálu

    Za vlado Nepala

    Nepalin hallituksen puolesta

    För Nepals regering

    Image

    Image


    ALLEGATO I

    ELENCO DEGLI ACCORDI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL PRESENTE ACCORDO

    a)

    Accordi in materia di servizi aerei fra il governo del Nepal e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo:

    accordo sui trasporti aerei civili fra il governo federale austriaco e il governo del Nepal firmato a Katmandu il 29 ottobre 1997, di seguito «accordo Nepal-Austria» nell’allegato II,

    accordo fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo del Nepal in materia di servizi aerei, fatto a Lussemburgo il 18 giugno 1999, di seguito «accordo Nepal-Lussemburgo» nell’allegato II,

    accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e il governo del Nepal in materia di servizi aerei, fatto all’aeroporto di Schiphol il 10 giugno 1998, di seguito «accordo Nepal-Paesi Bassi» nell’allegato II,

    accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo del Nepal in materia di servizi aerei, fatto a Katmandu il 3 marzo 1994, di seguito «accordo Nepal-Regno Unito» nell’allegato II.

    b)

    Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra il governo del Nepal e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo:

    accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica francese e il governo del Nepal, siglato a Katmandu il 7 luglio 1998, di seguito «accordo Nepal-Francia» nell’allegato II,

    accordo fra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo del Nepal in materia di servizi aerei, siglato e annesso come allegato III al protocollo fatto a Bonn, il 26 luglio 2000, di seguito «accordo Nepal-Germania» nell’allegato II,

    accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica italiana e il governo del Nepal, siglato a Katmandu l’8 maggio 1992, di seguito «accordo Nepal-Italia» nell’allegato II.


    ALLEGATO II

    ELENCO DEGLI ARTICOLI DEGLI ACCORDI ELENCATI NELL’ALLEGATO I DI CUI AGLI ARTICOLI DA 2 A 6 DEL PRESENTE ACCORDO

    a)

    Designazione da parte di uno Stato membro:

    articolo 4 dell’accordo Nepal-Austria,

    articolo 4 dell’accordo Nepal-Francia,

    articolo 4 dell’accordo Nepal-Italia,

    articolo 3 dell’accordo Nepal-Lussemburgo,

    articolo 5 dell’accordo Nepal-Paesi Bassi,

    articolo 4 dell’accordo Nepal-Regno Unito.

    b)

    Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o licenze:

    articolo 4 dell’accordo Nepal-Austria,

    articolo 5 dell’accordo Nepal-Francia,

    articolo 4 dell’accordo Nepal-Germania,

    articolo 5 dell’accordo Nepal-Italia,

    articolo 4 dell’accordo Nepal-Lussemburgo,

    articolo 6 dell’accordo Nepal-Paesi Bassi,

    articolo 5 dell’accordo Nepal-Regno Unito.

    c)

    Sicurezza:

    articolo 8 dell’accordo Nepal-Austria,

    articolo 9 dell’accordo Nepal-Francia,

    articolo 14 dell’accordo Nepal-Germania,

    articolo 10 dell’accordo Nepal-Italia,

    articolo 6 dell’accordo Nepal-Lussemburgo,

    articolo 10 dell’accordo Nepal-Paesi Bassi.

    d)

    Tassazione del carburante:

    articolo 9 dell’accordo Nepal-Austria,

    articolo 12 dell’accordo Nepal-Francia,

    articolo 7 dell’accordo Nepal-Germania,

    articolo 6 dell’accordo Nepal-Italia,

    articolo 8 dell’accordo Nepal-Lussemburgo,

    articolo 13 dell’accordo Nepal-Paesi Bassi,

    articolo 8 dell’accordo Nepal-Regno Unito.

    e)

    Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

    articolo 12 dell’accordo Nepal-Austria,

    articolo 14 dell’accordo Nepal-Francia,

    articolo 8 dell’accordo Nepal-Italia,

    articolo 10 dell’accordo Nepal-Lussemburgo,

    articolo 8 dell’accordo Nepal-Paesi Bassi,

    articolo 7 dell’accordo Nepal-Regno Unito.


    ALLEGATO III

    ELENCO DEGLI ALTRI STATI DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DEL PRESENTE ACCORDO

    a)

    La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo);

    b)

    Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo);

    c)

    Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo);

    d)

    la Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

    Top