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Document 32008R1009

    Regolamento (CE) n. 1009/2008 del Consiglio, del 9 ottobre 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

    GU L 276 del 17.10.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/02/2009; abrog. impl. da 32009R0073

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1009/oj

    17.10.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 276/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1009/2008 DEL CONSIGLIO

    del 9 ottobre 2008

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (2) prevede che, in caso di pagamenti per le carni bovine, gli Stati membri effettuino pagamenti supplementari agli agricoltori, alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 12, del medesimo regolamento.

    (2)

    L’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede che, per poter beneficiare dei pagamenti diretti di cui al titolo IV, capitolo 12, del medesimo regolamento, un animale debba essere identificato e registrato in conformità del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (3).

    (3)

    L’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000 prevede che ogni detentore di animali debba comunicare all’autorità competente — entro un termine stabilito dallo Stato membro e compreso fra tre e sette giorni — tutti i movimenti a destinazione di e a partire dall’azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell’azienda, specificandone la data.

    (4)

    Occorre tuttavia chiarire la portata dell’obbligo stabilito dall’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Il semplice fatto che non sia stata comunicata all’autorità competente, entro il periodo indicato all’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000, la data della nascita, del decesso o di un qualsiasi movimento dell’animale non dovrebbe comportare automaticamente la sua decadenza dal beneficio del pagamento. Si può anche considerare l’inizio del periodo di detenzione dell’animale come momento appropriato per controllare che l’animale di cui trattasi sia effettivamente identificato e registrato ai fini dell’erogazione dei pagamenti di cui al titolo IV, capitolo 12, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza l’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    (6)

    La portata della modifica è limitata al fatto di stabilire l’ammissibilità ai pagamenti. La modifica non incide sulla tracciabilità degli animali, in quanto gli agricoltori sono sempre tenuti a soddisfare i requisiti in materia di identificazione e registrazione fissati dal regolamento (CE) n. 1760/2000.

    (7)

    È opportuno che l’obbligo fissato dall’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applichi a tutti i pagamenti di cui al titolo IV, capitolo 12, del medesimo regolamento. Poiché il periodo di riferimento stabilito per la gestione di tali pagamenti è l’anno civile, è opportuno che detta modifica si applichi a partire dal 1o gennaio 2008, in modo da coprire tutti i pagamenti durante l’intero anno civile 2008,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è aggiunto il comma seguente:

    «Nondimeno, un animale è considerato ammissibile al pagamento anche nel caso in cui le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000 siano state comunicate all’autorità competente il primo giorno del periodo di detenzione dell’animale, come stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. BUSSEREAU


    (1)  Parere dell’8 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

    (3)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.


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