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Document 32008R0835

    Regolamento (CE) n. 835/2008 della Commissione, del 22 agosto 2008 , concernente lo svincolo di cauzioni relative a taluni contingenti tariffari di importazione nel settore delle carni bovine

    GU L 225 del 23.8.2008, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/835/oj

    23.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 225/6


    REGOLAMENTO (CE) N. 835/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 22 agosto 2008

    concernente lo svincolo di cauzioni relative a taluni contingenti tariffari di importazione nel settore delle carni bovine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2008/61/CE della Commissione, del 17 gennaio 2008, che modifica l'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio relativamente alle importazioni di carni fresche di bovini provenienti dal Brasile (2), ha modificato le prescrizioni per le importazioni di carni fresche di bovini provenienti dal Brasile. Secondo la suddetta decisione, si può consentire il proseguimento delle importazioni in condizioni di sicurezza solo rafforzando i controlli e la sorveglianza sulle aziende da cui provengono gli animali ammissibili all'esportazione nella Comunità e richiedendo alle autorità brasiliane di redigere un elenco provvisorio delle aziende autorizzate, per le quali sono fornite determinate garanzie.

    (2)

    Inoltre nella prima metà del 2008 le autorità argentine hanno adottato una serie di misure che incidono sui normali flussi commerciali di carni bovine provenienti da questo paese terzo e diretti nella Comunità.

    (3)

    Tenuto conto di queste particolari circostanze, il regolamento (CE) n. 313/2008 della Commissione, del 3 aprile 2008, recante deroga al regolamento (CE) n. 1445/95 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di importazione di carni bovine dal Brasile (3), ha previsto la proroga fino al 30 giugno 2008 del periodo di validità dei titoli di importazione rilasciati nell'ambito di determinati contingenti tariffari di importazione.

    (4)

    Gli operatori che, prima dell'entrata in vigore della decisione 2008/61/CE, hanno ottenuto diritti di importazione per l'importazione di carni bovine nell'ambito dei contingenti tariffari di importazione di cui al regolamento (CE) n. 529/2007 della Commissione, dell'11 maggio 2007, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008) (4), e al regolamento (CE) n. 545/2007 della Commissione, del 16 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008) (5), hanno continuato a incontrare grosse difficoltà pratiche per reperire i prodotti prima del termine del periodo contingentale di importazione. Di conseguenza, al 1o luglio 2008 una parte rilevante dei diritti di importazione concessi agli operatori erano ancora inutilizzati. Tenuto conto di queste particolari circostanze, è necessario prevedere che, a determinate condizioni, le cauzioni costituite per i diritti di importazione che non erano stati ancora utilizzati al 1o luglio 2008 siano svincolate.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Su richiesta delle parti interessate, le cauzioni relative a diritti di importazione costituite in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 529/2007 e dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 545/2007 sono svincolate qualora ricorrano le seguenti condizioni:

    a)

    il richiedente ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito del contingente di cui:

    i)

    all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 529/2007; o

    ii)

    all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 545/2007;

    b)

    al 1o luglio 2008 i diritti di importazione non erano stati utilizzati o erano stati utilizzati solo in parte.

    2.   Le cauzioni di cui al paragrafo 1 sono svincolate proporzionalmente ai diritti di importazione non utilizzati al 1o luglio 2008.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

    (2)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 33.

    (3)  GU L 93 del 4.4.2008, pag. 11.

    (4)  GU L 123 del 12.5.2007, pag. 26.

    (5)  GU L 129 del 17.5.2007, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2008 (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 37).


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