This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008R0399
Commission Regulation (EC) No 399/2008 of 5 May 2008 amending Annex VIII to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards requirements for certain processed petfood (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 399/2008 della Commissione, del 5 maggio 2008 , che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per alcuni alimenti trasformati per animali da compagnia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 399/2008 della Commissione, del 5 maggio 2008 , che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per alcuni alimenti trasformati per animali da compagnia (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 118 del 6.5.2008, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. impl. da 32009R1069
6.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 399/2008 DELLA COMMISSIONE
del 5 maggio 2008
che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per alcuni alimenti trasformati per animali da compagnia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare gli articoli 20, paragrafo 1, lettera a), e 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 fissa i requisiti di polizia sanitaria per l’immissione sul mercato di alcuni sottoprodotti e prodotti derivati non destinati al consumo umano. |
(2) |
L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 fissa i requisiti applicabili all’immissione sul mercato e all’importazione nella Comunità di alimenti per animali da compagnia, di articoli da masticare e di prodotti tecnici. Il capitolo II, sezione, B, punto 3, dell’allegato prevede che gli alimenti per gli animali da compagnia trasformati diversi da quelli in conserva devono essere sottoposti a trattamento termico durante la lavorazione. |
(3) |
I requisiti per l’importazione nella Comunità di alimenti per animali da compagnia trasformati diversi da quelli in conserva sono modificati dal regolamento (CE) n. 829/2007 (2); il modello di certificato sanitario per alimenti per animali da compagnia trasformati diversi da quelli in conserva, che deve accompagnarli all’atto della loro importazione nella Comunità, è stato modificato. In base al nuovo certificato sanitario previsto dal capitolo 3(B) dell’allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002, gli alimenti per animali da compagnia trasformati non devono essere sottoposti a trattamento termico se gli ingredienti di origine animale utilizzati sono già stati sottoposti a trattamento in conformità con i requisiti previsti per la loro immissione sul mercato comunitario. Tali norme di trasformazione forniscono una protezione adeguata dai rischi per la salute pubblica e degli animali. |
(4) |
L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede che le disposizioni del regolamento applicabili all’importazione di taluni prodotti, compresi gli alimenti per animali da compagnia trasformati, non possono essere né più favorevoli né meno favorevoli di quelle applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti corrispondenti nella Comunità. Di conseguenza, le disposizioni relative all’importazione di alimenti per animali da compagnia trasformati nella Comunità devono essere applicabili anche alla produzione di alimenti per animali da compagnia trasformati nella Comunità. |
(5) |
È pertanto necessario modificare l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/2007 della Commissione (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 13).
(2) GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1256/2007 (GU L 282 del 26.10.2007, pag. 30).
ALLEGATO
All’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002, il paragrafo B, punto 3, del capitolo II è sostituito dal testo seguente:
«3. |
Gli alimenti per animali da compagnia trasformati diversi da quelli in conserva devono:
Dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto. Gli alimenti per animali da compagnia trasformati devono essere confezionati in imballaggi nuovi.» |