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Document 32008R0399

Regolamento (CE) n. 399/2008 della Commissione, del 5 maggio 2008 , che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per alcuni alimenti trasformati per animali da compagnia (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 118 del 6.5.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. impl. da 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/399/oj

6.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/12


REGOLAMENTO (CE) N. 399/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2008

che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per alcuni alimenti trasformati per animali da compagnia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare gli articoli 20, paragrafo 1, lettera a), e 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 fissa i requisiti di polizia sanitaria per l’immissione sul mercato di alcuni sottoprodotti e prodotti derivati non destinati al consumo umano.

(2)

L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 fissa i requisiti applicabili all’immissione sul mercato e all’importazione nella Comunità di alimenti per animali da compagnia, di articoli da masticare e di prodotti tecnici. Il capitolo II, sezione, B, punto 3, dell’allegato prevede che gli alimenti per gli animali da compagnia trasformati diversi da quelli in conserva devono essere sottoposti a trattamento termico durante la lavorazione.

(3)

I requisiti per l’importazione nella Comunità di alimenti per animali da compagnia trasformati diversi da quelli in conserva sono modificati dal regolamento (CE) n. 829/2007 (2); il modello di certificato sanitario per alimenti per animali da compagnia trasformati diversi da quelli in conserva, che deve accompagnarli all’atto della loro importazione nella Comunità, è stato modificato. In base al nuovo certificato sanitario previsto dal capitolo 3(B) dell’allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002, gli alimenti per animali da compagnia trasformati non devono essere sottoposti a trattamento termico se gli ingredienti di origine animale utilizzati sono già stati sottoposti a trattamento in conformità con i requisiti previsti per la loro immissione sul mercato comunitario. Tali norme di trasformazione forniscono una protezione adeguata dai rischi per la salute pubblica e degli animali.

(4)

L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede che le disposizioni del regolamento applicabili all’importazione di taluni prodotti, compresi gli alimenti per animali da compagnia trasformati, non possono essere né più favorevoli né meno favorevoli di quelle applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti corrispondenti nella Comunità. Di conseguenza, le disposizioni relative all’importazione di alimenti per animali da compagnia trasformati nella Comunità devono essere applicabili anche alla produzione di alimenti per animali da compagnia trasformati nella Comunità.

(5)

È pertanto necessario modificare l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/2007 della Commissione (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 13).

(2)  GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1256/2007 (GU L 282 del 26.10.2007, pag. 30).


ALLEGATO

All’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002, il paragrafo B, punto 3, del capitolo II è sostituito dal testo seguente:

«3.

Gli alimenti per animali da compagnia trasformati diversi da quelli in conserva devono:

a)

essere sottoposti ad un trattamento termico nel corso del quale la temperatura di tutta la massa ha raggiunto almeno 90 °C;

b)

essere sottoposti ad un trattamento termico nel corso del quale la temperatura degli ingredienti di origine animale ha raggiunto almeno 90 °C; oppure

c)

per quanto riguarda gli ingredienti di origine animale, essere prodotti usando esclusivamente:

i)

carni o prodotti a base di carne che sono stati sottoposti ad un trattamento termico nel corso del quale la temperatura di tutta la massa ha raggiunto almeno 90 °C;

ii)

i seguenti prodotti di origine animale trasformati o sottoprodotti che sono stati trasformati in conformità con quanto previsto dal presente regolamento: latte e prodotti a base di latte, gelatina, proteine idrolizzate, prodotti a base di uova, collagene, prodotti a base di sangue, proteine animali trasformate compresi farina di pesce, grassi fusi, oli di pesce, fosfato dicalcico, fosfato tricalcico o interiora aromatizzanti.

Dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto.

Gli alimenti per animali da compagnia trasformati devono essere confezionati in imballaggi nuovi.»


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