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Document 32008R0132

    Regolamento n. (CE) 132/2008 della Commissione, del 14 febbraio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 745/2004 recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 41 del 15.2.2008, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2009; abrog. impl. da 32009R0206

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/132/oj

    15.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 41/7


    REGOLAMENTO N. (CE) 132/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 14 febbraio 2008

    che modifica il regolamento (CE) n. 745/2004 recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 3 e l'articolo 17, paragrafo 7,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione (4) stabilisce misure relative alle importazioni di carni e prodotti a base di carne e alle importazioni di latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo personale. Questi prodotti sono definiti in riferimento ad alcuni dei prodotti elencati nell'allegato della decisione 2002/349/CE della Commissione, del 26 aprile 2002, che stabilisce l'elenco di prodotti che devono essere sottoposti a controllo ai posti d'ispezione frontalieri a norma della direttiva 97/78/CE del Consiglio (5).

    (2)

    In seguito all'abrogazione della decisione 2002/349/CE, con effetto dal 17 maggio 2007, in forza della decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (6) e al fine di garantire chiarezza, coerenza e trasparenza, è necessario elencare nel regolamento (CE) n. 745/2004 i prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione.

    (3)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 745/2004.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 745/2004 è modificato come segue:

    (1)

    All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Ai fini del presente regolamento per “carni e prodotti a base di carne” e “latte e prodotti lattiero-caseari” si intendono i prodotti elencati nell'allegato V.»

    (2)

    L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato V.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2008.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

    (3)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    (4)  GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1.

    (5)  GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 6.

    (6)  GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO V

    Carni e prodotti a base di carne e latte e prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1, paragrafo 1

    Codice NC

    Descrizione

    Precisazioni e spiegazioni

    ex Capitolo 2

    (0201-0210)

    Carni e frattaglie commestibili

    Escluse le cosce di rana

    (codice NC 0208 90 70)

    0401-0406

    Latte e derivati del latte

    Tutti

    0504 00 00

    Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, (diversi da quelli di pesci) freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

    Tutti

    1501 00

    Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

    Tutti

    1502 00

    Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

    Tutti

    1503 00

    Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

    Tutti

    1506 00 00

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    Tutti

    1601 00

    Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

    Tutti

    1602

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

    Tutti

    1702 11 00

    1702 19 00

    Lattosio e sciroppo di lattosio

    Tutti

    ex 1901

    Estratto di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

    Unicamente le preparazioni contenenti latte

    ex 1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

    Unicamente le preparazioni contenenti carne

    ex 2004

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

    Unicamente le preparazioni contenenti carne

    ex 2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

    Unicamente le preparazioni contenenti carne

    ex 2103

    Salse e preparazioni per salse; condimenti composti; farina di senape e senape preparata

    Unicamente le preparazioni contenenti carne o latte

    ex 2104

    Zuppe, minestre e brodi e preparazioni per zuppe, minestre o brodi; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

    Unicamente le preparazioni contenenti carne o latte

    ex 2105 00

    Gelati, ghiaccioli e sorbetti, anche contenenti cacao

    Unicamente le preparazioni contenenti latte

    ex 2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    Unicamente le preparazioni contenenti carne o latte

    ex 2309

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

    Unicamente gli alimenti per animali domestici, gli articoli da masticare e le miscele di farine contenenti carne o latte

    Note:

    Colonna 1

    :

    se solo determinati prodotti di un dato codice devono essere sottoposti a controlli veterinari e la nomenclatura combinata non prevede una suddivisione di tale codice, quest'ultimo è contrassegnato con “ex” (ad esempio ex 1901: devono essere incluse unicamente le preparazioni contenenti latte).

    Colonna 2

    :

    la designazione delle merci è quella contenuta nella colonna “Designazione delle merci” dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Per ulteriori precisazioni sulla tariffa doganale comune si rinvia alla modifica più recente di detto allegato.

    Colonna 3

    :

    in questa colonna sono riportate precisazioni sui prodotti.»


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