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Document 32008Q0610(01)

    Accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE

    GU C 143 del 10.6.2008, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    10.6.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 143/1


    Accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE

    (2008/C 143/01)

    Informazione del Parlamento europeo

    1.

    In conformità all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE (1), il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione in merito ai lavori dei comitati (2) secondo modalità che garantiscano la trasparenza e l'efficienza del sistema di trasmissione nonché l'identificazione delle informazioni trasmesse nelle varie fasi della procedura. A tale scopo esso riceve, contemporaneamente ai membri dei comitati e secondo le stesse modalità, i progetti di ordine del giorno delle riunioni, i progetti relativi a misure di esecuzione che vengono sottoposti ai comitati in virtù di atti di base adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, i risultati delle votazioni, i resoconti sommari delle riunioni e gli elenchi degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli.

    Registro

    2.

    La Commissione istituisce un registro contenente tutti i documenti trasmessi al Parlamento europeo (3). Il Parlamento europeo dispone di un accesso diretto al registro. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, della decisione 1999/468/CE, i riferimenti di tutti i documenti trasmessi al Parlamento europeo sono resi pubblici.

    3.

    In conformità degli impegni assunti dalla Commissione nella sua dichiarazione sull'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE (4) e non appena sarà tecnicamente possibile, il registro di cui al paragrafo 2 consentirà in particolare di:

    identificare chiaramente i documenti ai quali si applica la stessa procedura nonché qualsiasi modifica alle misure di esecuzione in ciascuna fase della procedura,

    indicare la fase della procedura e il calendario,

    distinguere chiaramente tra il progetto di misure ricevuto dal Parlamento europeo contemporaneamente ai membri dei comitati, conformemente al diritto d'informazione, e il progetto definitivo che fa seguito al parere espresso dal comitato e trasmesso al Parlamento europeo,

    identificare chiaramente ogni modifica rispetto ai documenti già trasmessi al Parlamento europeo.

    4.

    Qualora, dopo un periodo transitorio decorrente dall'entrata in vigore del presente accordo, il Parlamento europeo e la Commissione ritengano che il sistema è operativo e soddisfacente, la trasmissione dei documenti al Parlamento europeo si effettua tramite notifica elettronica con un link verso il registro di cui al paragrafo 2. La decisione è adottata tramite scambio di lettere tra i presidenti delle due Istituzioni. Durante il periodo transitorio i documenti sono trasmessi al Parlamento europeo sotto forma di allegato alla posta elettronica.

    5.

    Inoltre, la Commissione consente a che progetti specifici di misure di esecuzione i cui atti di base non sono stati adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 251 del trattato, ma rivestono un'importanza particolare per il Parlamento europeo siano trasmessi a quest'ultimo ove la commissione parlamentare competente ne faccia richiesta. Tali misure sono iscritte nel registro di cui al paragrafo 2 con relativa notifica al Parlamento europeo.

    6.

    Oltre ai resoconti sommari di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo può chiedere l'accesso ai verbali delle riunioni dei comitati (5). La Commissione esamina le richieste, caso per caso, nel rispetto delle norme sulla riservatezza stabilite nell'allegato 1 all'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione (6).

    Documenti riservati

    7.

    Ai documenti che presentano carattere riservato si applicano procedure amministrative interne decise da ciascuna istituzione onde offrire tutte le garanzie necessarie.

    Risoluzioni del Parlamento europeo a norma dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE

    8.

    In applicazione dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE, il Parlamento europeo può indicare, con risoluzione motivata, che un progetto di misure d'esecuzione di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE, eccede le competenze di esecuzione previste in detto atto di base.

    9.

    Il Parlamento europeo approva detta risoluzione motivata in conformità del suo regolamento. A tal fine, esso dispone di un mese dalla ricezione del progetto definitivo di misure esecutive nelle versioni linguistiche sottoposte ai membri del comitato interessato.

    10.

    Il Parlamento europeo e la Commissione convengono che è opportuno stabilire su base permanente un termine abbreviato per taluni tipi di misure di esecuzione urgenti in merito alle quali è necessario adottare una decisione entro termini più brevi nell'interesse di una sana gestione. Si tratta, in particolare, di taluni tipi di misure relative ad azioni esterne, compresi gli aiuti umanitari e d'urgenza, la protezione della salute e della sicurezza, la sicurezza dei trasporti e le deroghe alle disposizioni in materia di appalti pubblici. Un accordo tra il competente membro della Commissione e il presidente della commissione parlamentare competente stabilisce i tipi di misure in questione e i termini applicabili. Tale accordo può essere revocato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti.

    11.

    Salvo i casi di cui al paragrafo 10, si applica un termine abbreviato per i casi d'urgenza, così come per misure di gestione corrente e/o di durata determinata. Tale termine potrà essere molto breve per i casi di estrema urgenza, in particolare per motivi di sanità pubblica. Il competente membro della Commissione fissa il termine appropriato indicandone il motivo. Il Parlamento europeo può in tali casi avvalersi di una procedura che deleghi l'applicazione dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE alla sua commissione parlamentare competente, che può rispondere alla Commissione entro il termine previsto.

    12.

    Non appena i servizi della Commissione prevedono che i progetti di misure di cui ai paragrafi 10 e 11 dovranno essere eventualmente sottoposti a un comitato, essi provvedono ad avvertire in via informale il segretariato della commissione parlamentare o delle commissioni parlamentari competenti. Non appena il progetto iniziale di misure è stato sottoposto ai membri dei comitati, i servizi della Commissione ne comunicano al segretariato della commissione parlamentare o delle commissioni parlamentari competenti l'urgenza e i termini applicabili una volta presentato il progetto finale.

    13.

    A seguito dell'adozione di una risoluzione del Parlamento europeo di cui al paragrafo 8, o della risposta di cui al paragrafo 11, il competente membro della Commissione informa il Parlamento europeo o, all'occorrenza, la commissione parlamentare competente del seguito che la Commissione intende darvi.

    14.

    I dati di cui ai paragrafi da 10 a 13 sono iscritti nel registro.

    Procedura di regolamentazione con controllo

    15.

    Ove si applichi la procedura di regolamentazione con controllo, e a seguito della votazione in sede di comitato, la Commissione informa il Parlamento europeo dei termini applicabili. Fatto salvo il paragrafo 16, tali termini iniziano a decorrere solo quando il Parlamento europeo avrà ricevuto tutte le versioni linguistiche.

    16.

    Qualora si applichino termini abbreviati (articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione 1999/468/CE) e in caso d'urgenza (articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE), i termini iniziano a decorrere dalla data in cui il Parlamento europeo ha ricevuto i progetti definitivi delle misure di esecuzione nelle versioni linguistiche sottoposte ai membri del comitato, salvo obiezione del presidente della commissione parlamentare. In ogni caso, la Commissione si adopera per trasmettere quanto prima tutte le versioni linguistiche al Parlamento europeo. Non appena i servizi della Commissione prevedono che i progetti di misure di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b) o paragrafo 6, dovranno essere eventualmente sottoposti a un comitato, essi provvedono ad avvertire in via informale il segretariato della o delle commissioni parlamentari competenti.

    Servizi finanziari

    17.

    In conformità della sua dichiarazione sull'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE, la Commissione, per quanto riguarda i servizi finanziari, si impegna a:

    garantire che il funzionario della Commissione che presiede una riunione di comitato informi il Parlamento europeo, su sua richiesta, dopo ogni riunione, sulle discussioni riguardanti i progetti relativi a misure di esecuzione che sono stati sottoposti a tale comitato,

    fornire una risposta scritta od orale a qualsiasi domanda riguardante i progetti relativi a misure di esecuzione che sono stati sottoposti a un comitato.

    Infine, la Commissione garantisce che gli impegni assunti nella seduta plenaria del Parlamento del 5 febbraio 2002 (7) e ribaditi nella seduta plenaria del 31 marzo 2004 (8) nonché quelli contenuti nei punti da 1 a 7 della lettera del 2 ottobre 2001 (9) del sig. Frits Bolkestein, membro della Commissione, alla presidente della commissione per i problemi economici e monetari, siano onorati per quanto riguarda l'intero settore dei servizi finanziari (compresi valori mobiliari, banche, assicurazioni, pensioni e contabilità).

    Calendario dei lavori parlamentari

    18.

    Salvo nei casi in cui si applichino termini abbreviati o in caso d'urgenza, nel trasmettere i progetti di misure di attuazione a norma del presente accordo, la Commissione tiene conto dei periodi d'interruzione dell'attività parlamentare (vacanze invernali, vacanze estive ed elezioni europee) al fine di garantire che il Parlamento sia in grado di esercitare le sue prerogative entro i termini fissati dalla decisione 1999/468/CE e nel presente accordo.

    Cooperazione tra il Parlamento europeo e la Commissione

    19.

    Le due Istituzioni si dichiarano pronte ad aiutarsi a vicenda al fine di garantire la piena collaborazione nella gestione di specifiche misure di esecuzione. A tal fine instaurano gli opportuni contatti a livello amministrativo.

    Accordi precedenti

    20.

    Il presente accordo sostituisce l'accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio (10). Il Parlamento europeo e la Commissione considerano caduchi e quindi privi di effetti, per quanto li riguarda, gli accordi seguenti: l'accordo Plumb-Delors del 1988, l'accordo Samland/Williamson del 1996 e il modus vivendi del 1994 (11).

    Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2008.

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Image

    Hans-Gert PÖTTERING

    Per la Commissione delle Comunità europee

    Il Presidente

    Image

    José Manuel DURÃO BARROSO


    (1)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    (2)  In tutto il testo dell'accordo per «comitato» si intendono i comitati istituiti in conformità della decisione 1999/468/CE, tranne qualora sia specificato che si fa riferimento ad un altro comitato.

    (3)  La data auspicata per l'istituzione del registro è il 31 marzo 2008.

    (4)  GU C 171 del 22.7.2006, pag. 21.

    (5)  Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, del 19 luglio 1999 nella causa T-188/97, Rothmans c. Commissione, Rac. 1999, p. II-2463.

    (6)  GU C 121 del 24.4.2001, pag. 122.

    (7)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 19.

    (8)  GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 446 e resoconto integrale (CRE) della seduta plenaria del Parlamento, del 31 marzo 2004, alla voce «Votazioni».

    (9)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 83.

    (10)  GU L 256 del 10.10.2000, pag. 19.

    (11)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.


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