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Document 32008Q0313(01)

Istruzioni pratiche alle parti sul procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea

GU L 69 del 13.3.2008, p. 13–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/09/2012; abrogato e sostituito da 32012Q0927(02)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2008/313/oj

13.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/13


ISTRUZIONI PRATICHE ALLE PARTI SUL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE DINANZI AL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

Indice

I.

SULLA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

A.

Ricorso

1.

Deposito del ricorso

2.

Menzioni obbligatorie e regole di presentazione del ricorso

3.

Regolarizzazione del ricorso

4.

Provvedimenti urgenti / Procedimento sommario

B.

Controricorso e altre memorie e documenti relativi alla fase scritta del procedimento

C.

Sull’utilizzazione dei mezzi tecnici di comunicazione

D.

Sulle domande di trattamento riservato

E.

Sulle domande di gratuito patrocinio

II.

SULLA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

A.

Sede delle udienze

B.

Preparazione dell’udienza

C.

Svolgimento dell’udienza

D.

Caratteristiche particolari dell’interpretazione simultanea

E.

Composizione amichevole

F.

Chiusura dell’udienza

III.

ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI ISTRUZIONI

ALLEGATO:

GUIDA PER I RICHIEDENTI IL GRATUITO PATROCINIO E FORMULARIO OBBLIGATORIO

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 120 del suo regolamento di procedura;

considerando che, nell’interesse del buono svolgimento dei procedimenti dinanzi al Tribunale, allo scopo di facilitare la definizione delle controversie nelle migliori condizioni e nel più breve tempo possibile occorre fornire agli avvocati e agli agenti delle parti istruzioni pratiche sul modo di presentare le loro memorie e i loro documenti relativi alla fase scritta del procedimento e al fine di garantire il buono svolgimento dell’udienza;

considerando che l’osservanza di tali istruzioni riduce il numero di richieste di regolarizzazione e i rischi di irricevibilità connessi al mancato rispetto di regole formali;

considerando che il procedimento dinanzi al Tribunale è caratterizzato dal fatto di essere soggetto a un regime linguistico adeguato a una Comunità multilingue;

considerando che è nell’interesse delle parti dei procedimenti che si svolgono dinanzi al Tribunale che quest’ultimo fornisca risposte concise alle questioni relativamente alle quali i difensori delle parti desiderano spesso essere meglio informati e metta a loro disposizione strumenti che li guidino nella redazione delle loro memorie;

considerando che taluni vincoli sono inerenti alla gestione elettronica dei documenti processuali all’interno del Tribunale;

considerando che, nell’interesse del buono svolgimento dei procedimenti dinanzi al Tribunale, occorre fornire agli interessati istruzioni pratiche sulla presentazione delle domande di gratuito patrocinio nonché sullo svolgimento della fase orale del procedimento;

decide di adottare le seguenti istruzioni pratiche:

I.   SULLA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

A.   Ricorso

1.   Deposito del ricorso

1.

Il ricorso è inviato alla cancelleria del Tribunale. Esso deve rispettare le disposizioni dell’articolo 34 del regolamento di procedura.

2.

Le menzioni che devono figurare nel ricorso nonché i documenti che devono essere allegati a quest’ultimo sono elencati all’articolo 35, paragrafi 1, 2, 3 e 5, del regolamento di procedura.

3.

Gli articoli 35, paragrafo 5, e 39, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di procedura riguardano il certificato di abilitazione che deve essere depositato in cancelleria dall’avvocato del ricorrente e dall’avvocato che assiste eventualmente l’agente del convenuto. Si ricorda che il principio della rappresentanza obbligatoria dinanzi al Tribunale è imposto dall’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia. Fatti salvi gli Stati membri e gli altri Stati parti contraenti dell’accordo SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) nonché le istituzioni comunitarie che sono rappresentate dai propri agenti, le parti devono quindi farsi rappresentare da un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE. Peraltro, la rappresentanza obbligatoria da parte di un avvocato non si applica al procedimento diretto a ottenere il beneficio del gratuito patrocinio (v. a tale riguardo titolo I, capo E).

4.

Occorre inoltre precisare che, sebbene al momento della presentazione del ricorso non sia richiesto alcun mandato scritto, conferito dal ricorrente all’avvocato incaricato di rappresentarlo, qualsiasi modifica relativa al numero e all’identità dell’avvocato o degli avvocati (ad es., la sostituzione di un avvocato con un altro, la presenza di un ulteriore avvocato, la revoca del mandato conferito a uno degli avvocati che hanno presentato il ricorso) deve essere immediatamente comunicata per iscritto alla cancelleria.

5.

L’avvocato del ricorrente deve indicare chiaramente sulla prima pagina dell’atto il suo indirizzo, i suoi numeri di telefono e di fax nonché il suo indirizzo di posta elettronica. Nel caso di un’elezione di domicilio a Lussemburgo ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento di procedura, non può essere ammessa un’indicazione di domicilio all’indirizzo del ricorrente stesso.

6.

La firma manoscritta dell’avvocato deve figurare in modo leggibile alla fine del ricorso. La mancanza di firma non può essere oggetto di regolarizzazione. Non è ammessa alcuna riproduzione, come un timbro, un facsimile di firma, una fotocopia, ecc. In caso di pluralità di rappresentanti è sufficiente la firma da parte di uno di loro. Non è ammessa la firma per procura di una persona diversa dal rappresentante o dai rappresentanti del ricorrente, e ciò anche nell’ipotesi in cui tale firmatario sia un collaboratore dello studio di cui fanno parte i rappresentanti.

2.   Menzioni obbligatorie e regole di presentazione del ricorso

7.

La lingua processuale è quella scelta per la redazione dell’atto, conformemente all’articolo 29 del regolamento di procedura che rinvia, per quanto riguarda il regime linguistico, all’articolo 35 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

8.

Nell’interesse sia delle parti sia di una buona amministrazione della giustizia, le memorie devono essere il più possibile concise tenuto conto della natura dei fatti e della complessità delle questioni sollevate. Un ricorso, in linea di principio, non dovrebbe quindi eccedere un numero di pagine compreso tra le 10 e le 30, a seconda delle peculiarità della controversia.

9.

Le conclusioni del ricorso devono essere formulate con precisione, all’inizio o alla fine del ricorso stesso, e numerate.

10.

Se il numero delle parti ricorrenti è pari o superiore a 10, un elenco che includa tutti i nomi e gli indirizzi è allegato al ricorso e inviato alla cancelleria per posta elettronica, contemporaneamente a quest’ultimo, all’indirizzo tfp.greffe@curia.europa.eu, con la chiara indicazione della causa alla quale l’elenco si riferisce.

11.

Ogni ricorso dev’essere corredato di un sunto della controversia, destinato a facilitare la redazione della comunicazione prevista dall’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che sarà predisposta dalla cancelleria. Anche tale sunto, che non dovrebbe superare le due pagine, deve essere inviato per posta elettronica all’indirizzo tfp.greffe@curia.europa.eu, con la chiara indicazione della causa alla quale l’elenco si riferisce. Il sunto, in linea di principio, sarà integralmente disponibile su una pagina speciale del sito www.curia.europa.eu, così da consentire a qualsiasi interessato di effettuare ricerche. A questo scopo, il sunto della controversia dovrà rispettare talune esigenze stilistiche che verranno indicate sulla pagina in questione di tale sito.

12.

Ogni domanda diretta, in base all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento di procedura, a omettere, nelle pubblicazioni relative alla causa, il nome del ricorrente (anonimato), i nomi di altre persone, o taluni dati deve essere debitamente motivata e segnalata in modo chiaro in una lettera che accompagna il ricorso.

13.

Se il ricorso viene proposto dopo la presentazione di una domanda di gratuito patrocinio (v. titolo I, capo E), la quale comporta la sospensione del termine di ricorso conformemente all’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento di procedura, tale informazione deve essere menzionata all’inizio del ricorso. Se quest’ultimo viene proposto dopo la notifica dell’ordinanza che statuisce su una domanda di gratuito patrocinio, nel ricorso deve essere fatta menzione anche della data in cui l’ordinanza è stata notificata al ricorrente.

14.

Ogni ricorso deve essere presentato in modo da consentire la gestione elettronica dei documenti da parte del Tribunale, in particolare la scansione dei documenti e il riconoscimento dei caratteri. Devono essere pertanto rispettate le seguenti prescrizioni:

a)

il testo deve essere facilmente leggibile e figurare soltanto su una facciata della pagina («recto» e non «recto verso»);

b)

i paragrafi del testo devono essere numerati in maniera continua;

c)

i documenti non devono essere rilegati o fissati stabilmente con altri mezzi come colla, punti metallici ecc.;

d)

il testo deve essere scritto in caratteri di tipo corrente con interlinea e margini sufficienti a garantire la leggibilità di una versione ottenuta mediante scansione.

15.

Inoltre, le pagine del ricorso e degli allegati devono essere numerate, in alto a destra, in maniera continua, compresi gli allegati e le eventuali pagine intercalari. Ciò mira a garantire che, quando la scansione dei documenti è effettuata dal Tribunale, tutte le pagine siano effettivamente riprese.

16.

Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di procedura, il ricorso e tutti i suoi eventuali allegati, come d’altronde tutti gli altri atti processuali, devono essere depositati unitamente a cinque copie cartacee per il Tribunale e a tante copie in più quante sono le parti in causa (quindi di regola sette copie cartacee). Sulla prima pagina di ciascuno degli insiemi di copie l’avvocato deve apporre la menzione, dallo stesso sottoscritta o siglata, in cui si certifica che le copie sono conformi all’originale. Fatto salvo quanto indicato al punto 34 delle presenti istruzioni, non è quindi consentito l’invio alla cancelleria delle memorie e/o dei loro allegati in forma elettronica.

17.

Per quanto riguarda gli allegati, il Tribunale chiede alle parti di effettuare una selezione rigorosa dei documenti rilevanti ai fini della controversia. Considerati i vincoli sostanziali e linguistici ai quali il Tribunale e le parti devono far fronte, una tale selezione è auspicabile. In particolare, le informazioni delle quali il Tribunale è in grado di disporre (ad es., la giurisprudenza dei giudici comunitari, menzionata nelle memorie) non devono essere prodotte. Occorre rispettare le seguenti prescrizioni di ordine formale:

a)

gli allegati devono essere numerati, devono comportare un riferimento alla memoria alla quale sono annessi (per il ricorso ad. es., «A.1, A.2» ecc.; per il controricorso «B.1, B.2»; per la replica «C.1, C.2»; per la controreplica «D.1, D.2») ed essere presentati, qualora siano superiori a tre, preferibilmente con pagine intercalari;

b)

gli allegati devono essere facilmente leggibili; un allegato che non presenti una sufficiente qualità di stampa non sarà accettato;

c)

gli allegati devono essere redatti nella lingua processuale o essere corredati di una traduzione; gli allegati che non rispettino tali prescrizioni in linea di principio non possono essere accettati (v. articolo 29 del regolamento di procedura che rinvia, per quanto riguarda il regime linguistico, all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado); ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, delle istruzioni al cancelliere è possibile derogare a tale regola solo in casi debitamente giustificati;

d)

gli allegati devono essere presentati con un indice degli allegati, che includa, per ciascuno di essi, il numero (ad es., A.1), un’indicazione sulla natura (ad es., «lettera del … del sig. X. alla sig.ra Z»), l’indicazione della pagina o del paragrafo del ricorso in cui tale allegato è menzionato (ad es., «pag. 7, § 17»), il numero delle pagine, e il riferimento al punto di inizio dell’allegato nella paginatura continua; un esempio di indice degli allegati figura nel «Modello Ricorso», disponibile sul sito www.curia.europa.eu

3.   Regolarizzazione del ricorso

18.

Al fine di consentire alle parti di rimediare a irregolarità formali contenute in un ricorso, viene chiesta, in taluni casi, una regolarizzazione. Così, ai sensi dell’articolo 36 del regolamento di procedura e dell’articolo 8, paragrafo 1, delle istruzioni al cancelliere, il cancelliere chiede una regolarizzazione quando mancano i seguenti elementi, mancanza che potrebbe comportare il rigetto del ricorso per irricevibilità:

l’indicazione del nome e del domicilio del ricorrente [articolo 35, paragrafo 1, lett. a), del regolamento di procedura];

l’indicazione della qualità e dell’indirizzo dell’avvocato che rappresenta la parte ricorrente [articolo 35, paragrafo 1, lett. b), del regolamento di procedura];

la designazione della parte contro cui il ricorso è proposto [articolo 35, paragrafo 1, lett. c), del regolamento di procedura];

la produzione dell’atto di cui è richiesto l’annullamento, del reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto dei funzionari») e della decisione con cui viene presa posizione sul reclamo con indicazione delle date di presentazione del reclamo e di notifica della decisione (articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di procedura); in mancanza della produzione di tali documenti, il ricorrente è tenuto a spiegarne in modo chiaro i motivi (ad es., il fatto che l’amministrazione non abbia preso posizione sul reclamo entro i termini previsti dallo Statuto dei funzionari);

la produzione del certificato di abilitazione dell’avvocato (articolo 35, paragrafo 5, del regolamento di procedura).

19.

In forza dell’articolo 8, paragrafo 1, delle istruzioni al cancelliere, una regolarizzazione può essere altresì chiesta, a seconda delle circostanze del caso di specie, qualora un ricorso non sia conforme alle presenti istruzioni pratiche.

20.

Il cancelliere impartisce un termine al ricorrente per regolarizzare il ricorso, conformemente all’articolo 36 del regolamento di procedura.

21.

Nei casi di cui al precedente punto 18, il ricorso non viene ancora notificato al convenuto. Qualora la regolarizzazione intervenga entro il termine impartito, il procedimento prosegue il suo corso. In mancanza di regolarizzazione, il Tribunale decide sull’eventuale irricevibilità del ricorso.

22.

Nei casi di cui al precedente punto 19, il cancelliere decide se si debba o meno ritardare la notifica. In mancanza di regolarizzazione o in caso di contestazione, il cancelliere si rivolge al presidente, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, delle istruzioni al cancelliere, affinché si statuisca.

4.   Provvedimenti urgenti/Procedimento sommario

23.

Ogni domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato e di altri provvedimenti urgenti mediante procedimento sommario deve essere presentata nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 102 del regolamento di procedura.

B.   Controricorso e altre memorie e documenti relativi alla fase scritta del procedimento

24.

Le spiegazioni e i suggerimenti forniti, per quanto riguarda i ricorsi, al capo A del presente titolo sono validi mutatis mutandis per le altre memorie e gli altri documenti inviati al Tribunale nell’ambito della fase scritta del procedimento.

25.

Le menzioni che devono figurare nel controricorso sono indicate all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di procedura. La procura o le procure che l’istituzione o l’agenzia convenuta conferisce al suo agente o ai suoi agenti e/o eventualmente a un avvocato, in conformità all’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, devono essere prodotte unitamente al controricorso, ma separatamente dagli eventuali allegati.

26.

Il numero di pagine di un controricorso deve rispettare lo stesso limite stabilito per il ricorso, vale a dire un limite compreso tra 10 e 30 pagine, secondo le peculiarità della controversia. Le altre memorie, in linea generale, devono essere inferiori a 15 pagine.

27.

Le istituzioni e le agenzie sono invitate ad allegare sistematicamente al controricorso gli atti di portata generale citati nelle loro osservazioni e che non siano stati oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

28.

Inoltre, sulla prima pagina di ogni memoria devono figurare le seguenti menzioni:

a)

la denominazione della memoria (controricorso, replica, controreplica, istanza d’intervento, memoria d’intervento, eccezione d’irricevibilità, osservazioni su …, risposte ai quesiti ecc.);

b)

il numero di ruolo della causa (F- …/…) se è già stato comunicato dalla cancelleria.

29.

Le regole, menzionate al capo A del presente titolo, che disciplinano i casi in cui è richiesta o può essere richiesta la regolarizzazione del ricorso valgono mutatis mutandis per il controricorso e per le altre memorie e gli altri documenti relativi alla fase scritta del procedimento.

C.   Sull’utilizzazione dei mezzi tecnici di comunicazione

30.

Ciascuna memoria e ciascun documento processuale, e in generale tutta la corrispondenza inviata al Tribunale, comprese le domande di proroga dei termini, devono essere depositati in cancelleria in versione originale.

31.

Qualora, per rispettare i termini processuali, una copia di un documento sia inviata in forma elettronica al Tribunale prima del deposito dell’originale di tale atto (possibilità concessa dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura), tale invio può essere effettuato:

sia per fax indirizzato alla cancelleria (numero di fax: + 352 4303-4453),

sia per posta elettronica (indirizzo e-mail: tfp.greffe@curia.europa.eu).

Sulla prima pagina di ciascun atto processuale il cui originale sia stato depositato successivamente all’invio in forma elettronica, occorre indicare «precedente invio per fax/e-mail in data …» affinché i documenti corrispondenti possano essere agevolmente identificati.

32.

Conformemente alla citata disposizione del regolamento di procedura, quando un atto processuale contiene allegati, la copia inviata al Tribunale per fax o per posta elettronica può comprendere esclusivamente l’atto stesso e l’indice degli allegati.

33.

In caso di trasmissione mediante posta elettronica, sono accettate soltanto copie dell’originale firmato ottenute mediante scansione. Un semplice documento in forma elettronica o un documento in forma elettronica recante una firma elettronica o un facsimile di firma redatto mediante computer non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura.

34.

Il deposito di una memoria o di un atto processuale per fax o per posta elettronica vale, ai fini dell’osservanza dei termini processuali, soltanto se l’originale firmato perviene in cancelleria entro e non oltre il termine, previsto dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura, di dieci giorni dopo il detto deposito. Si ricorda che il termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza previsto all’articolo 100, paragrafo 3, del regolamento di procedura non è applicabile a tale termine. Per contro, conformemente all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di procedura, se il giorno di scadenza del termine di dieci giorni previsto all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura è un sabato, una domenica o uno dei giorni festivi legali (giorni il cui elenco è allegato al regolamento di procedura della Corte di giustizia), la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.

35.

L’originale firmato di ciascun atto processuale dev’essere spedito senza indugio, subito dopo la spedizione previa in forma elettronica, senza apportarvi correzioni o modifiche, anche minime, salvo la correzione dei lapsus calami, che tuttavia devono essere elencati su un foglio separato da inviare unitamente all’originale. Fatta salva quest’ultima eventualità, in caso di divergenza tra l’originale firmato e la copia precedentemente depositata solo la data del deposito dell’originale firmato è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali.

D.   Sulle domande di trattamento riservato

36.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura, il Tribunale prende in considerazione solo documenti dei quali i rappresentanti delle parti hanno potuto avere conoscenza e sui quali essi hanno potuto pronunciarsi (articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura).

37.

Tuttavia, una parte può chiedere che alcuni passaggi del fascicolo che presentano carattere segreto o riservato:

non siano resi accessibili a una parte in una causa riunita (articolo 46, paragrafo 3, del regolamento di procedura);

siano esclusi dalla comunicazione a una parte interveniente (articolo 110, paragrafo 2, del regolamento di procedura).

38.

La domanda di trattamento riservato ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, o dell’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento di procedura deve essere presentata mediante atto separato.

39.

Tale domanda deve essere precisa e limitata a quanto strettamente necessario. Essa non può in alcun caso avere ad oggetto la totalità di una memoria e può riguardare solo eccezionalmente la totalità di un allegato.

40.

Una domanda di trattamento riservato deve indicare in modo preciso gli elementi o passaggi interessati e contenere una breve motivazione del carattere segreto o riservato di ciascuno di tali elementi o passaggi.

41.

In allegato a una domanda di trattamento riservato deve figurare una versione non riservata della memoria o del documento in questione nella quale gli elementi o passaggi ai quali la domanda si riferisce sono soppressi.

E.   Sulle domande di gratuito patrocinio

42.

L’utilizzazione del formulario allegato alle presenti istruzioni pratiche è obbligatoria per presentare una domanda di gratuito patrocinio. Una domanda di gratuito patrocinio presentata senza avvalersi del formulario non sarà presa in considerazione; essa darà luogo all’invio di una risposta del cancelliere in cui sarà rammentata l’obbligatorietà dell’utilizzazione del formulario che questi allegherà alla sua risposta.

43.

Il formulario può essere scaricato dal sito www.curia.europa.eu. Esso può essere altresì richiesto alla cancelleria del Tribunale per posta elettronica, per lettera o per telefono (v. i recapiti di seguito indicati).

44.

Il formulario debitamente compilato e firmato, corredato dei documenti giustificativi, deve essere inviato al seguente indirizzo postale: Greffe du Trubunal de la fonction publique, L-2925 Luxembourg (numero di telefono: + 352 4303-1 numero di fax: + 352 4303-4453; indirizzo di posta elettronica tfp.greffe@curia.europa.eu).

II.   SULLA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

A.   Sede delle udienze

45.

Le udienze pubbliche del Tribunale si svolgono,

quando la lingua processuale della causa è il francese, nell’aula d’udienza «Allegro» presso la sede del Tribunale, 35A, Avenue J.-F. Kennedy, Lussemburgo, primo piano,

quando la lingua processuale della causa è diversa dal francese, nell’aula d’udienza «Dalsgaard», nell’edificio «Erasmus» della Corte di giustizia delle Comunità europee, rue du Fort Niedergrünewald, Lussemburgo.

46.

La convocazione all’udienza indica sempre il luogo in cui essa si svolge. L’aula «Dalsgaard» dispone di attrezzature tecniche per l’interpretazione simultanea verso tutte le lingue ufficiali delle Comunità europee, mentre l’aula «Allegro» non ne dispone, atteso che le udienze vi si svolgono esclusivamente in francese. Qualora, in quest’ultimo caso, la presenza di interpreti per tutta l’udienza o a determinati fini sia tuttavia considerata indispensabile per ragioni particolari (ad es., se il Tribunale ha disposto la comparizione personale di una parte che non può esprimersi in francese), dev’essere presentata al Tribunale una domanda motivata in tal senso non appena ricevuta la convocazione all’udienza, di modo che possa disporsi il più rapidamente possibile un eventuale cambiamento di aula o la presenza di interpreti.

47.

Una pianta degli edifici si trova sul sito Internet della Corte di giustizia delle Comunità europee www.curia.europa.eu. È possibile parcheggiare agevolmente nei dintorni dei due edifici, ma il parcheggio è a pagamento; l’edificio «Erasmus» dispone anche di un parcheggio sotterraneo accessibile ai visitatori.

48.

Per ragioni di sicurezza, l’ingresso agli edifici è sorvegliato. Le parti e i loro rappresentanti sono invitati a presentare la propria carta d’identità, il passaporto, la tessera professionale o qualsiasi altro titolo di legittimazione.

B.   Preparazione dell’udienza

49.

I difensori delle parti sono convocati all’udienza a cura della cancelleria qualche settimana prima dello svolgimento della stessa. Eventuali richieste di rinvio di una data di udienza sono ammesse solo in circostanze del tutto eccezionali. Richieste del genere devono essere debitamente motivate, accompagnate da documenti giustificativi adeguati e trasmesse al Tribunale al più presto possibile.

50.

Le parti ricevono, unitamente alla convocazione all’udienza, la relazione preparatoria d’udienza, redatta dal giudice relatore. In tale relazione sono di regola menzionati l’oggetto della lite, le conclusioni delle parti, gli aspetti sui quali le parti sono invitate a concentrare le loro difese orali, i punti di fatto e di diritto che necessitano un approfondimento ecc., nonché indicazioni sulla durata delle arringhe introduttive che saranno svolte dai difensori delle parti; il Tribunale può altresì indicare la sua intenzione di esaminare le possibilità di una composizione amichevole della controversia in occasione dell’udienza.

51.

Qualora il rappresentante di una parte abbia l’intenzione di non assistere all’udienza, è pregato di comunicarlo al Tribunale al più presto. In tal caso, l’udienza si svolge in sua assenza. Lo stesso avverrebbe qualora il Tribunale dovesse constatare l’assenza di una parte all’udienza senza esserne stato debitamente informato.

52.

Qualora il rappresentante di una parte abbia l’intenzione di farsi rappresentare da una persona abilitata, alla quale il suo cliente non abbia inizialmente conferito mandato, è parimenti pregato di comunicarlo al Tribunale al più presto e di far sì che, prima dell’udienza, siano presentati un mandato appropriato per tale persona nonché, se del caso, un certificato d’iscrizione all’ordine forense dell’avvocato o del consulente che lo sostituisce.

C.   Svolgimento dell’udienza

53.

I rappresentanti delle parti sono tenuti a svolgere le loro difese orali con la toga. Il Tribunale tiene sempre in serbo alcune toghe in caso di necessità; al riguardo occorre rivolgersi all’usciere d’udienza.

54.

Qualche minuto prima dell’inizio dell’udienza, i rappresentanti delle parti sono introdotti dall’usciere d’udienza nell’aula delle deliberazioni, situata dietro l’aula d’udienza, per esservi ricevuti dai giudici del collegio giudicante al fine di organizzare lo svolgimento dell’udienza.

55.

Quando i membri del Tribunale entrano in aula ci si deve alzare. L’udienza comincia poi con la chiamata della causa da parte del cancelliere.

56.

Considerato che i giudici sono già a conoscenza delle osservazioni scritte, i rappresentanti delle parti sono pregati di non ripetere, nelle loro difese orali, il contenuto delle memorie scambiate, ma di concentrarsi sui punti menzionati nella relazione preparatoria d’udienza e di rispondere ai quesiti dei giudici. Lo stesso vale, se del caso, per le parti stesse, se il Tribunale le ha invitate a prendere la parola. Poiché la finalità dell’udienza è quella di chiarire i punti di diritto e di fatto necessari per la decisione della causa, lo svolgimento dell’udienza deve tendere a un dialogo tra i giudici e le parti e i loro rappresentanti.

57.

In ogni caso, i rappresentanti delle parti hanno la possibilità di presentare una arringa introduttiva, per la cui durata vengono date indicazioni nella relazione preparatoria d’udienza (di regola da 15 minuti per parte, nelle cause trattate da una sezione di tre giudici o da un giudice unico, a 30 minuti, nelle cause trattate dalla sezione di cinque giudici o dalla Seduta plenaria). Questi limiti non comprendono il tempo necessario per rispondere ai quesiti posti dai giudici o per replicare all’arringa della controparte.

58.

Poiché le aule d’udienza sono dotate di un sistema automatico di amplificazione, chi prende la parola è pregato di premere il pulsante del microfono prima di iniziare a parlare. I rappresentanti delle parti sono inoltre pregati, ove citino la sentenza di un giudice, di indicarne tutti i riferimenti, compresi i nomi delle parti, e di precisare, se del caso, la pagina della pubblicazione in cui si trova il passaggio citato.

59.

Si ricorda che il deposito di documenti dinanzi al Tribunale dev’essere effettuato nell’ambito della fase scritta del procedimento. Soltanto in circostanze del tutto eccezionali il Tribunale può ammettere documenti presentati in udienza. La stessa regola vale per ogni offerta di prova annunciata in udienza.

D.   Caratteristiche particolari dell’interpretazione simultanea

60.

Nelle cause in cui è necessaria un’interpretazione simultanea, si ricorda ai difensori delle parti che è generalmente preferibile parlare seguendo liberamente la traccia di appunti anziché leggere un testo. Analogamente, una serie di frasi brevi è preferibile rispetto a un periodare lungo e complesso.

61.

Qualora, tuttavia, l’arringa sia preparata per iscritto, nella redazione del testo si raccomanda di tener conto del fatto che quest’ultimo dev’essere presentato oralmente e dovrebbe pertanto assomigliare il più possibile ad un’esposizione orale. In tal caso, per agevolare l’interpretazione, i rappresentanti delle parti sono invitati a far pervenire anticipatamente l’eventuale testo o supporto scritto delle loro arringhe al servizio d’interpretazione, affinché gli interpreti possano incorporarlo nel loro studio preliminare del fascicolo (Direzione dell’interpretazione, telefax + 352-4303-3697, indirizzo e-mail: interpret@curia.europa.eu). Ovviamente tale testo non sarà trasmesso né alle altre parti né ai giudici del collegio giudicante.

E.   Composizione amichevole

62.

Su richiesta dei rappresentanti delle parti o di sua iniziativa, il Tribunale può pronunciare la sospensione dell’udienza per un breve periodo, qualora i rappresentanti delle parti desiderino discutere una proposta di composizione amichevole con i loro clienti o con il rappresentante della controparte, eventualmente in presenza di uno o più giudici. Ove sia auspicata una discussione a porte chiuse, può essere messa a disposizione una sala ad hoc. Per ogni richiesta in tal senso, occorre rivolgersi al cancelliere o all’usciere d’udienza.

F.   Chiusura dell’udienza

63.

Il presidente del collegio giudicante pronuncia la chiusura dell’udienza. Le parti ricevono successivamente un breve processo verbale di quest’ultima. Analogamente, esse sono poi informate per iscritto dell’ulteriore svolgimento del procedimento, in particolare della data di pronuncia della sentenza.

III.   ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI ISTRUZIONI

64.

Le presenti istruzioni pratiche abrogano la «Guida alle parti e ai loro difensori per le udienze dibattimentali dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea». Esse sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

65.

Per aiutare le parti nei passi che intendono intraprendere la cancelleria del Tribunale porrà a loro disposizione diversi «Check-list» e «Modelli», che saranno disponibili sul sito www.curia.europa.eu

Lussemburgo, 25 gennaio 2008.

Il cancelliere

W. HAKENBERG

Il presidente

P.J. MAHONEY


ALLEGATO

GUIDA PER I RICHIEDENTI IL GRATUITO PATROCINIO E FORMULARIO OBBLIGATORIO

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DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO

GUIDA PER I RICHIEDENTI E FORMULARIO OBBLIGATORIO

I.   GUIDA PER I RICHIEDENTI IL GRATUITO PATROCINIO (1)

A.   Contesto giuridico

1.   Competenza del Tribunale

Ricevibilità dei ricorsi dinanzi al Tribunale

Si attira l’attenzione del richiedente il gratuito patrocinio sulle disposizioni:

degli articoli 236 del Trattato CE e 152 del Trattato CEEA, nonché dell’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, relativi alla competenza del Tribunale;

degli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari, che precisano taluni requisiti di ricevibilità dei ricorsi dinanzi al Tribunale.

2.   Contesto normativo in materia di gratuito patrocinio

Le disposizioni relative al gratuito patrocinio sono contenute nel regolamento di procedura.

Da tali disposizioni emerge in particolare quanto segue:

a.

Condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio

Ogni persona fisica che, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese connesse all’esistenza ed alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale ha il diritto di beneficiare del gratuito patrocinio (articolo 95, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura).

La situazione economica viene valutata tenendo conto di elementi oggettivi quali il reddito, il patrimonio posseduto e la situazione familiare (articolo 95, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di procedura).

La domanda di gratuito patrocinio deve essere corredata di tutte le informazioni e di tutti i documenti giustificativi che consentano di valutare la situazione economica del richiedente, quale un certificato rilasciato dall’autorità nazionale competente attestante tale situazione economica (articolo 96, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura).

Il gratuito patrocinio può essere richiesto anteriormente o successivamente alla presentazione del ricorso. Per la presentazione della relativa domanda non è prescritta l’assistenza di un avvocato (articolo 96, paragrafo 1, del regolamento di procedura).

Qualora la domanda venga presentata anteriormente alla proposizione del ricorso, il richiedente deve esporre sommariamente l’oggetto del ricorso previsto, i fatti e gli argomenti a sostegno dello stesso. Documenti giustificativi al riguardo devono essere allegati alla domanda (articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di procedura).

Il gratuito patrocinio viene negato qualora l’azione per la quale viene richiesto appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata (articolo 95, paragrafo 3, del regolamento di procedura).

In caso di mutamento, in corso di giudizio, dei presupposti in considerazione dei quali il gratuito patrocinio è stato concesso, il presidente può, sentito l’interessato, revocare il beneficio sia d’ufficio sia su domanda (articolo 97, paragrafo 5, del regolamento di procedura).

Il Tribunale può prevedere, conformemente all’articolo 120 del regolamento di procedura, l’utilizzazione obbligatoria di un formulario per la presentazione della domanda di gratuito patrocinio (articolo 96, paragrafo 3, del regolamento di procedura). Il Tribunale si è avvalso di tale possibilità nelle istruzioni pratiche alle parti.

b.

Procedura

Ove l’interessato non abbia egli stesso proposto un avvocato o qualora la sua scelta non sia approvata, il cancelliere trasmette l’ordinanza di concessione del gratuito patrocinio e copia della domanda all’autorità nazionale competente indicata nell’allegato II del regolamento addizionale al regolamento di procedura della Corte di giustizia. L’avvocato incaricato di rappresentare il richiedente è designato sulla base delle proposte trasmesse dalla detta autorità (articolo 97, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di procedura).

La presentazione della domanda di gratuito patrocinio sospende il termine previsto per la presentazione del ricorso sino alla data di notificazione dell’ordinanza che decide su tale domanda ovvero, qualora in tale ordinanza non sia designato un avvocato incaricato di rappresentare l’interessato, sino alla data di notificazione dell’ordinanza che designa un avvocato incaricato di rappresentare il richiedente (articolo 97, paragrafo 4, del regolamento di procedura).

c.

Gratuito patrocinio parziale

L’ordinanza di concessione del gratuito patrocinio può stabilire un importo che sarà versato all’avvocato incaricato di rappresentare l’interessato o fissare un limite massimo che le spese e gli onorari dell’avvocato non potranno, in via di principio, superare. Nell’ordinanza può essere previsto un contributo dell’interessato alle spese di cui all’articolo 95, paragrafo 1, in considerazione delle sue condizioni economiche (articolo 97, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di procedura).

d.

Presa a carico delle spese

Nel caso in cui, per effetto della decisione che conclude il procedimento, il beneficiario del gratuito patrocinio debba sopportare le proprie spese, il presidente fissa, con ordinanza motivata non impugnabile, le spese e gli onorari dell’avvocato che sono a carico della cassa del Tribunale (articolo 98, paragrafo 2, del regolamento di procedura).

Nel caso in cui, nella decisione che conclude il procedimento, il Tribunale abbia condannato un’altra parte a sopportare le spese del beneficiario del gratuito patrocinio, la parte medesima è tenuta a rimborsare alla cassa del Tribunale le somme anticipate per effetto del beneficio concesso (articolo 98, paragrafo 3, del regolamento di procedura).

In caso di soccombenza del beneficiario del gratuito patrocinio, il Tribunale, pronunciandosi sulle spese nella decisione che conclude il procedimento, può disporre, per ragioni di equità, che una o più altre parti sopportino le proprie spese ovvero che queste siano sopportate, in tutto o in parte, dalla cassa del Tribunale a titolo di gratuito patrocinio (articolo 98, paragrafo 4, del regolamento di procedura).

B.   Modalità di presentazione della domanda di gratuito patrocinio

Conformemente al punto 42 delle istruzioni pratiche alle parti, l’utilizzazione del presente formulario è obbligatoria per presentare una domanda di gratuito patrocinio: una domanda di gratuito patrocinio presentata senza avvalersi del formulario non sarà presa in considerazione.

La domanda di gratuito patrocinio può essere depositata per fax o per posta elettronica. Una domanda così depositata sarà però presa in considerazione solo dal momento in cui l’originale firmato perverrà al Tribunale.

In caso di trasmissione per posta elettronica, sarà accettata solo una copia dell’originale firmato ottenuta mediante scansione.

L’originale della domanda di gratuito patrocinio deve essere firmato dal richiedente stesso o dal suo avvocato. In caso contrario la domanda non sarà presa in considerazione e il documento verrà rispedito.

Se la domanda di gratuito patrocinio è presentata dall’avvocato del richiedente prima del deposito del ricorso, questa deve essere corredata di documenti da cui risulti che l’avvocato è abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE.

C.   Conseguenza del regolare deposito di una domanda di gratuito patrocinio prima della proposizione del ricorso

La domanda di gratuito patrocinio regolarmente depositata prima della proposizione del ricorso sospende il termine previsto per la proposizione di tale ricorso fino alla data della notificazione dell’ordinanza che decide sulla domanda o dell’ordinanza che designa un avvocato incaricato di rappresentare il richiedente. Il termine di ricorso, pertanto, non decorre durante il periodo di esame della domanda di gratuito patrocinio da parte del Tribunale.

Qualora l’originale della domanda di gratuito patrocinio pervenga alla cancelleria del Tribunale entro i dieci giorni successivi al deposito di tale domanda per fax o per posta elettronica, la data del deposito per fax o per posta elettronica è presa in considerazione ai fini della sospensione del termine di ricorso.

Qualora l’originale pervenga al Tribunale oltre il detto termine di dieci giorni, la data di deposito della domanda per fax o per posta elettronica non viene presa in considerazione e si tiene conto, invece, della data di deposito dell’originale della domanda di gratuito patrocinio.

D.   Contenuto della domanda di gratuito patrocinio e documenti giustificativi

1.   Situazione economica del richiedente

La domanda dev’essere corredata di tutte le informazioni e di tutti i documenti giustificativi che consentano di valutare la situazione economica del richiedente, come un certificato rilasciato dall’autorità nazionale competente attestante tale situazione economica.

Tali documenti possono essere, ad esempio:

attestazioni di un ufficio di assistenza sociale o dell’assicurazione contro la disoccupazione;

dichiarazioni di redditi o avvisi d’accertamento;

fogli paga;

estratti conto bancari.

Dichiarazioni solenni compilate e firmate personalmente dal richiedente non sono sufficienti a fornire la prova dell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese processuali.

I dati indicati nel formulario in ordine alla situazione economica del richiedente e i documenti giustificativi depositati a sostegno di tali dati mirano a fornire un’immagine completa della situazione economica di quest’ultimo.

Si attira l’attenzione del richiedente sul fatto che non deve limitarsi a fornire al Tribunale indicazioni relative alle sue risorse, ma che deve altresì fornire a quest’ultimo indicazioni che gli consentano di valutare il capitale da lui detenuto.

Una domanda che non dimostri sufficientemente sul piano giuridico l’incapacità del richiedente di far fronte alle spese del giudizio sarà respinta.

Il richiedente è tenuto a segnalare nel più breve tempo al Tribunale ogni cambiamento nella sua situazione economica che potrebbe giustificare l’applicazione dell’articolo 97, paragrafo 5, del regolamento di procedura, ai sensi del quale, in caso di mutamento, in corso di giudizio, dei presupposti in considerazione dei quali il gratuito patrocinio è stato concesso, il presidente può, sentito l’interessato, revocare il beneficio sia d’ufficio sia su domanda.

2.   Oggetto del ricorso progettato, fatti del caso di specie e argomentazione a sostegno del ricorso

Qualora la domanda di gratuito patrocinio sia depositata prima della proposizione del ricorso, il richiedente deve esporre sommariamente l’oggetto del suo ricorso, i fatti del caso di specie e l’argomentazione che intende far valere a sostegno del suo ricorso. Nel formulario è prevista una sezione a tale scopo.

Deve essere allegata una copia di ogni documento giustificativo pertinente alla valutazione della ricevibilità e del merito del futuro ricorso. Si può trattare, ad esempio:

se del caso, dell’atto di cui il richiedente intende chiedere l’annullamento;

se del caso, del reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari e della decisione con cui viene data risposta al reclamo con indicazione delle date di presentazione del reclamo e di notifica della decisione;

se del caso, della domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari e della decisione con cui viene data risposta al reclamo con indicazione delle date di presentazione del reclamo e di notifica della decisione;

della corrispondenza intercorsa con la futura parte convenuta.

3.   Altre precisazioni utili

Nessun originale verrà restituito. Si consiglia quindi al richiedente di fornire fotocopie dei documenti giustificativi.

Una domanda non può essere completata con il successivo deposito di addenda. Qualora simili addenda siano depositati senza essere stati richiesti dal Tribunale, essi verranno rispediti. È quindi essenziale riportare tutte le necessarie informazioni nel formulario e allegare copia di ogni documento atto a suffragare tali informazioni. In casi eccezionali, documenti giustificativi diretti a provare l’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese processuali possono essere tuttavia accettati in un momento successivo, qualora ne sia adeguatamente motivata la tardiva produzione.

Qualora lo spazio disponibile in una sezione del formulario non sia sufficiente, tale sezione potrà essere completata su un foglio libero allegato alla domanda.

E.   Indirizzo

Il formulario può essere scaricato dal sito www.curia.europa.eu Lo si può altresì chiedere alla cancelleria del Tribunale per posta elettronica, per lettera o per telefono (v. i recapiti di seguito indicati).

Il formulario debitamente compilato e firmato, corredato dei documenti giustificativi, deve essere inviato al seguente indirizzo:

Greffe du Tribunal de la fonction publique

L-2925 Luxembourg

Tel.: (352) 4303-1

Fax: (352) 4303 4453

Indirizzo e-mail: tfp.greffe@curia.europa.eu

II.   FORMULARIO DI DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO

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(1)  La presente Guida forma parte integrante del formulario di domanda di gratuito patrocinio. Le informazioni in essa contenute sono riprese dal regolamento di procedura del Tribunale e dalle istruzioni pratiche alle parti.


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