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Document 32008E0112

Azione comune 2008/112/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2008 , relativa alla missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU)

GU L 40 del 14.2.2008, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 25/05/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/112/oj

14.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/11


AZIONE COMUNE 2008/112/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

relativa alla missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La promozione della pace, della sicurezza e della stabilità in Africa e in Europa è una priorità centrale della strategia comune Africa-UE adottata dal vertice UE-Africa il 9 dicembre 2007.

(2)

La riforma del settore della sicurezza (SSR) in Guinea-Bissau è essenziale per la stabilità e lo sviluppo sostenibile del paese.

(3)

Nel novembre del 2006 il Governo della Guinea-Bissau ha presentato una strategia di sicurezza nazionale in cui sottolinea il suo impegno ad attuare la riforma del settore della sicurezza.

(4)

In tale contesto, il segretariato generale del Consiglio e la Commissione europea hanno svolto, nel maggio del 2007 in Guinea-Bissau, una prima missione comune finalizzata alla raccolta di informazioni, in collaborazione con le autorità di tale paese, per elaborare un approccio globale dell'UE a sostegno del processo nazionale di riforma del settore della sicurezza.

(5)

Per attuare in modo efficace la strategia di sicurezza nazionale, il governo della Guinea-Bissau ha presentato, nel settembre del 2007, un piano d'azione per la ristrutturazione e la modernizzazione dei settori della sicurezza e della difesa, per la cui attuazione è stato predisposto il quadro istituzionale.

(6)

Per contrastare la crescente minaccia rappresentata dalle reti della criminalità organizzata operanti nel paese, il governo della Guinea-Bissau, coadiuvato dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), ha annunciato inoltre, nel settembre del 2007, un piano d'emergenza per combattere il traffico di droga.

(7)

In una relazione del 28 settembre 2007 (S/2007/576), il segretario generale dell'ONU, pur elogiando le misure positive adottate fino a quel momento dal governo della Guinea-Bissau per attuare il programma di riforma del settore della sicurezza, ha sottolineato anche l'incapacità del paese a combattere da solo il traffico di droga e ha chiesto ai partner regionali e internazionali di fornire un sostegno tecnico e finanziario.

(8)

Il 19 novembre 2007 il Consiglio ha ritenuto che un'azione di politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) per la riforma del settore della sicurezza in Guinea-Bissau fosse opportuna, in quanto coerente e complementare con il Fondo europeo di sviluppo e le altre attività comunitarie.

(9)

In seguito a una seconda missione di accertamento dei fatti dell'UE, dispiegata nell'ottobre del 2007, il Consiglio ha approvato, il 10 dicembre 2007, un concetto generale per un'eventuale azione PESD a sostegno della riforma del settore della sicurezza della Guinea-Bissau.

(10)

Con lettera del 10 gennaio 2008 il governo della Guinea-Bissau ha invitato l'UE a dispiegare una missione dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza in Guinea-Bissau.

(11)

Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha approvato un concetto operativo relativo ad una missione condotta nell'ambito della politica europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Guinea-Bissau, denominata «EU SSR GUINEA-BISSAU».

(12)

Nelle conclusioni del 21 novembre 2006 il Consiglio ha stabilito che la SSR nei paesi partner rappresenta uno dei settori chiave per l'azione dell'UE, come riconosciuto nella strategia europea in materia di sicurezza.

(13)

La partecipazione di Stati terzi alla missione dovrebbe essere conforme agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.

(14)

La struttura di comando e controllo della missione lascia impregiudicata la responsabilità contrattuale del capomissione nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio della missione.

(15)

Per tale missione dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell'ambito del segretariato del Consiglio.

(16)

La missione PESD sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della PESC fissati dall'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L'Unione europea (UE) istituisce una missione dell'UE a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau di seguito denominata «EU SSR GUINEA-BISSAU» o «missione» comprendente una fase preparatoria che inizia il 26 febbraio 2008 e una fase di attuazione che inizia al più tardi il 1o maggio 2008. La missione avrà una durata non superiore a 12 mesi dalla data in cui sarà dichiarata la sua capacità operativa iniziale.

2.   L'EU SSR GUINEA-BISSAU opera conformemente al mandato di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Mandato

1.   L'EU SSR GUINEA-BISSAU fornisce consulenza e assistenza alle autorità locali della Repubblica di Guinea-Bissau nella riforma del settore della sicurezza per contribuire a creare le condizioni per l'attuazione della strategia nazionale di riforma del settore della sicurezza, in stretta cooperazione con altri attori dell'UE, internazionali e bilaterali, e al fine di agevolare un ulteriore impegno dei donatori.

2.   Gli obiettivi specifici della missione sono i seguenti:

rendere operativa la strategia nazionale di riforma del settore della sicurezza mediante l'elaborazione di piani di attuazione dettagliati finalizzati alla riduzione/ristrutturazione delle forze armate e delle forze di sicurezza;

fornire assistenza nell'elaborazione e articolazione delle necessità di sviluppo delle capacità, ivi comprese la formazione e le attrezzature, agevolando la successiva mobilitazione ed impegno da parte dei donatori;

fornire una valutazione della portata e dei rischi relativi ad un impegno permanente nel quadro della PESD a medio termine a sostegno dell'attuazione della riforma del settore della sicurezza.

Articolo 3

Struttura della missione

La missione ha luogo nella capitale Bissau e comprende:

a)

il capomissione e il vice capomissione, coadiuvati da una cellula di sostegno della missione e da un consigliere politico/responsabile dell'ufficio stampa (POLAD/PPIO);

b)

consiglieri che lavorano con:

l'Esercito,

la Marina,

l'Aeronautica militare,

e a livello di Stato maggiore delle Forze Armate;

c)

consiglieri che lavorano con:

la polizia giudiziaria,

l'Ufficio nazionale dell'Interpol,

i servizi preposti all'azione penale e

le forze di polizia preposte all'ordine pubblico;

anche per quanto riguarda l'istituzione di una guardia nazionale;

e

d)

un consigliere presso il segretariato del comitato di coordinamento tecnico (CTC).

Articolo 4

Comandante civile dell'operazione

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) è il comandante civile dell'operazione dell'EU SSR GUINEA-BISSAU.

2.   Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale del Segretario Generale/Alto Rappresentante (SG/AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EU SSR GUINEA-BISSAU.

3.   Il comandante civile dell'operazione assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio e di quelle del CPS, se necessario impartendo anche istruzioni a livello strategico al capomissione.

4.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'UE. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, squadre e unità rispettivi.

5.   Il comandante civile dell'operazione ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'UE sia correttamente assolto.

Articolo 5

Capomissione

1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro.

2.   Il capomissione esercita il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione per la condotta efficace dell'EU SSR GUINEA-BISSAU a livello di teatro, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni del comandante civile dell'operazione a livello strategico.

4.   Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione e a tal fine firma un contratto con la Commissione.

5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

6.   Il capomissione rappresenta l'EU SSR GUINEA-BISSAU nell'area delle operazioni e assicura un'adeguata visibilità della missione.

7.   Il capomissione, assistito dal segretariato generale del Consiglio, elabora il piano operativo (OPLAN) della missione che sarà approvato dal Consiglio.

Articolo 6

Personale

1.   L'EU SSR GUINEA-BISSAU è costituita essenzialmente da personale distaccato da Stati membri o istituzioni dell'UE. Ciascuno Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi connessi con ogni membro del personale da esso distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di spiegamento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, escluse le indennità giornaliere, le indennità di sede disagiata e di rischio.

2.   La missione assume personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale se le mansioni richieste non sono fornite dagli Stati membri.

3.   Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione ed il piano di sicurezza della missione che sostiene la politica dell'UE per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell'UE affidategli nell'esercizio delle sue funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (1) (di seguito denominate «norme di sicurezza del Consiglio»).

Articolo 7

Catena di comando

1.   L'EU SSR GUINEA-BISSAU dispone di una catena di comando unificata, in quanto operazione di gestione delle crisi.

2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EU SSR GUINEA-BISSAU.

3.   Il comandante dell'operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale del SG/AR, è il comandante dell'EU SSR GUINEA-BISSAU a livello strategico e, come tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico. La cellula civile-militare dello Stato maggiore dell'Unione europea partecipa a tutti gli aspetti nei limiti del proprio mandato.

4.   Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio tramite il SG/AR.

5.   Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EU SSR GUINEA-BISSAU a livello di teatro e risponde direttamente al comandante dell'operazione civile.

Articolo 8

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato.

Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta del Segretario Generale/Alto Rappresentante, e per modificare il CONOPS e l'OPLAN. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell'operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è pari a 5 650 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono amministrate secondo le regole e le procedure di bilancio della Comunità, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di Stati terzi.

3.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto al controllo della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

4.   Le disposizioni finanziarie ottemperano ai requisiti operativi della missione, compresa la compatibilità delle attrezzature.

5.   Le spese connesse alla missione sono ammissibili dall'entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 10

Partecipazione degli Stati terzi

1.   Fermi restando l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire alla missione, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Repubblica di Guinea-Bissau, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti della missione.

2.   Gli Stati terzi che contribuiscono alla missione hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti ed a istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità precise concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. Il SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali modalità a nome di quest'ultima. Se l'UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della missione.

Articolo 11

Coordinamento

1.   Il Consiglio e la Commissione assicurano, secondo le rispettive competenze, la coerenza tra la presente azione comune e le azioni esterne della Comunità a norma dell'articolo 3, secondo comma del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine. Si pongono in essere, sia a Bissau, sia a Bruxelles, accordi relativi al coordinamento delle attività dell'UE nella Repubblica di Guinea-Bissau.

2.   Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione della Commissione ai fini della coerenza dell'azione dell'UE a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Guinea-Bissau.

3.   Il capomissione si coordina strettamente con la presidenza dell'UE in loco e altri capimissione dell'UE, in particolare riguardo alla partecipazione dell'UE al comitato direttivo per l'attuazione della strategia di sicurezza nazionale.

4.   Il capomissione collabora con gli altri attori internazionali nel paese, in particolare le Nazioni Unite, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e con il gruppo di contatto internazionale in Guinea-Bissau.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni classificate

1.   Il SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» che sono prodotti ai fini dell'operazione in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   Il SG/AR è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite e all'ECOWAS, in funzione dei bisogni operativi, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» che sono prodotti ai fini dell'operazione in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

3.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, il SG/AR è autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» che sono prodotti ai fini dell'operazione, in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo procedure consone al livello di cooperazione dello Stato ospitante con l'UE.

4.   Il SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'operazione, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (2).

Articolo 13

Status dell'EU SSR GUINEA-BISSAU e del suo personale

1.   Lo status dell'EU SSR GUINEA-BISSAU e del suo personale, compresi se del caso i privilegi, immunità e altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione, è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. Il SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare le modalità in questione a nome di quest'ultima.

2.   Lo Stato o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione della Comunità in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell'agente oggetto del distacco.

Articolo 14

Sicurezza

1.   Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EU SSR GUINEA-BISSAU a norma degli articoli 4 e 7, in coordinamento con il servizio di sicurezza del Segretariato generale del Consiglio.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'operazione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'operazione, in linea con la politica dell'Unione Europea in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio di sicurezza del Consiglio.

4.   Il personale dell'EU SSR GUINEA-BISSAU è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni, a norma dell'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dal responsabile della sicurezza.

5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio.

Articolo 15

Capacità di vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per l'EU SSR GUINEA-BISSAU.

Articolo 16

Valutazione della missione

Sei mesi dopo l'inizio della fase di attuazione della missione, il CPS riceve una valutazione della missione sulla base di una relazione redatta dal capomissione e dal Segretariato generale del Consiglio.

Articolo 17

Entrata in vigore e durata

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 maggio 2009.

Articolo 18

Pubblicazione

1.   La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Anche le decisioni del CPS ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, in merito alla nomina del capomissione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK


(1)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).

(2)  Decisione 2006/683/CE, Euratom (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47). Decisione modificata da ultima dalla decisione 2007/881/CE, Euratom (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 17).


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