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Document 32008D0581

    2008/581/CE: Decisione della Commissione, del 4 luglio 2008 , relativa al finanziamento dello stoccaggio di antigeni del virus dell’afta epizootica e alla formulazione di vaccini ricostituiti da tali antigeni

    GU L 186 del 15.7.2008, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogato da 32020R0687

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/581/oj

    15.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 186/36


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 4 luglio 2008

    relativa al finanziamento dello stoccaggio di antigeni del virus dell’afta epizootica e alla formulazione di vaccini ricostituiti da tali antigeni

    (2008/581/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 14,

    vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE (2), in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente alla decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l’afta epizootica (3), sono stati costituiti stock di antigeni al fine di poter procedere all’urgente formulazione di vaccini contro l’afta epizootica che, per motivi di sicurezza, sono conservati nei locali del fabbricante in vari siti designati.

    (2)

    In forza della direttiva 2003/85/CE, la Commissione deve garantire che le riserve comunitarie di antigeni concentrati inattivati, destinati alla produzione di vaccini contro l’afta epizootica, siano stoccate nei locali della banca comunitaria degli antigeni e dei vaccini.

    (3)

    A tal fine, il numero di dosi e la diversità dei sierotipi e dei ceppi di antigeni del virus dell’afta epizootica, stoccati nella suddetta banca comunitaria, vanno decisi tenuto conto delle esigenze rilevate nel contesto dei piani di intervento e della situazione epidemiologica, eventualmente previa consultazione del laboratorio comunitario di riferimento.

    (4)

    Con la decisione 93/590/CE della Commissione, del 5 novembre 1993, relativa all’acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell’afta epizootica nel quadro dell’azione comunitaria volta a costituire riserve di vaccini antiaftosi (4), sono state adottate disposizioni per l’acquisto di antigeni del virus dell’afta epizootica A5 europeo, A22 medio-orientale e O1 europeo.

    (5)

    Con la decisione 97/348/CE della Commissione, del 23 maggio 1997, concernente l’acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell’afta epizootica nonché la formulazione, la produzione, l’infialamento e la distribuzione di vaccini antiaftosi (5), sono state adottate disposizioni per l’acquisto di antigeni del virus dell’afta epizootica A22-Iraq, C1 e ASIA1.

    (6)

    Con la decisione 2000/77/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999, concernente l’acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell’afta epizootica nonché la formulazione, la produzione, l’infialamento e la distribuzione di vaccini antiaftosi (6), sono state adottate disposizioni per l’acquisto di alcuni quantitativi di antigeni del virus dell’afta epizootica A Iran 96, A Iran 99, A Malaysia 97, SAT 1, SAT 2 (ceppi dell’Africa orientale e dell’Africa australe) e SAT 3.

    (7)

    Con la decisione 2000/569/CE della Commissione, dell’8 settembre 2000, concernente l’acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell’afta epizootica nonché la formulazione, la produzione, l’infialamento e la distribuzione di vaccini antiaftosi (7), sono state adottate disposizioni per l’acquisto di alcuni quantitativi di antigeni del virus dell’afta epizootica A 22 Iraq, A Malaysia 97, O1 Manisa, ASIA 1, SAT 1, SAT 2 (ceppi dell’Africa orientale e dell’Africa australe) e SAT 3.

    (8)

    Nel 2003 e conformemente alla decisione C(2002) 4326 della Commissione (8), relativa all’acquisto e allo stoccaggio di antigeni del virus dell’afta epizootica, sono stati ottenuti quantitativi supplementari di relativi antigeni sul piano epidemiologico.

    (9)

    Conformemente all’articolo 14 della decisione 90/424/CEE, occorre anche determinare il livello della partecipazione comunitaria alla costituzione di tali riserve di antigeni e le condizioni alle quali essa va subordinata.

    (10)

    Tutti gli antigeni di oltre 5 anni vanno testati per accertarne l’efficacia.

    (11)

    Dal 2005 non è in vigore alcun impegno giuridico vincolante a lungo termine tra il contraente e la Commissione in materia di stoccaggio, formulazione, distribuzione, infialamento, etichettatura e trasporto di antigeni del virus dell’afta epizootica acquistati tra il 1993 e il 2005.

    (12)

    Per gli anni 2005, 2006 e 2007 i costi di stoccaggio degli antigeni del virus dell’afta epizootica sono coperti da un impegno finanziario in conformità del regolamento finanziario.

    (13)

    Tra il 2005 e il 2007 non sono intervenuti costi, se non per lo stoccaggio, per tali antigeni del virus dell’afta epizootica.

    (14)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La Commissione adotta le misure necessarie per garantire lo stoccaggio di tutti gli antigeni del virus dell’afta epizootica figuranti nell’allegato, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e per una durata minima di 5 anni.

    La Commissione provvede inoltre alla verifica dell’efficacia, alla formulazione, alla distribuzione, all’infialamento, all’etichettatura e al trasporto di tali antigeni.

    Articolo 2

    I costi complessivi relativi ai servizi di cui all’articolo 1 non devono ammontare a più di 4 000 000 EUR.

    Articolo 3

    Con la presente, il direttore generale della direzione generale «Salute e tutela dei consumatori» è autorizzato a firmare a nome della Commissione il contratto previsto all’articolo 1.

    Articolo 4

    Nel primo semestre del 2008 è avviata una procedura di gara d’appalto. Entro il 30 settembre 2008 viene stipulato un contratto di servizi conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9) e alle relative modalità d’esecuzione di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (10).

    Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

    (3)  GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

    (4)  GU L 280 del 13.11.1993, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/112/CE (GU L 33 dell’8.2.2000, pag. 21).

    (5)  GU L 148 del 6.6.1997, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2000/112/CE.

    (6)  GU L 30 del 4.2.2000, pag. 35.

    (7)  GU L 238 del 22.9.2000, pag. 61.

    (8)  Decisione non pubblicata.

    (9)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (10)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


    ALLEGATO

    (Allegato non destinato alla pubblicazione)


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