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Document 32008D0557

2008/557/CE: Decisione della Commissione, del 27 giugno 2008 , relativa a un contributo finanziario della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Polonia nel 2007 [notificata con il numero C(2008) 3047]

GU L 180 del 9.7.2008, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/557/oj

9.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2008

relativa a un contributo finanziario della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Polonia nel 2007

[notificata con il numero C(2008) 3047]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(2008/557/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, comprese misure urgenti. A norma dell’articolo 3 bis di tale decisione, gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura dei costi di alcune misure di eradicazione dell’influenza aviaria.

(2)

L’articolo 3 bis, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE fissa le norme relative alla percentuale dei costi sostenuti dagli Stati membri rimborsabili con il contributo finanziario della Comunità.

(3)

Nel 2007 in Polonia sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L’insorgere di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. In risposta a tali focolai la Polonia ha adottato misure di lotta a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

(4)

La Polonia ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, nonché all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (2).

(5)

Il 4 febbraio 2008 e il 13 marzo 2008 lo Stato membro interessato ha trasmesso alla Commissione i dati relativi alle spese sostenute e ha continuato a fornire tutte le informazioni necessarie sulle spese di indennizzo e sulle spese operative.

(6)

A seguito della modifica della decisione 90/424/CEE introdotta dalla decisione 2006/53/CE del Consiglio (3), il regolamento (CE) n. 349/2005 non riguarda più l’influenza aviaria. È quindi necessario prevedere esplicitamente nella presente decisione che la concessione del contributo finanziario della Comunità alla Polonia sia subordinata al rispetto di determinate norme stabilite da tale regolamento.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario della Comunità a favore della Polonia

1.   La Polonia può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto in seguito all’adozione nel 2007 delle misure di lotta contro l’influenza aviaria di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

2.   Ai fini della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 5, gli articoli 7 e 8, l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005.

Articolo 2

Modalità di pagamento

Viene corrisposta una prima quota di 845 000,00 EUR nel quadro del contributo finanziario della Comunità di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Destinatario

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37.


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