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Document 32008D0557
2008/557/EC: Commission Decision of 27 June 2008 on a financial contribution from the Community towards emergency measures to combat avian influenza in Poland in 2007 (notified under document number C(2008) 3047)
2008/557/CE: Decisione della Commissione, del 27 giugno 2008 , relativa a un contributo finanziario della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Polonia nel 2007 [notificata con il numero C(2008) 3047]
2008/557/CE: Decisione della Commissione, del 27 giugno 2008 , relativa a un contributo finanziario della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Polonia nel 2007 [notificata con il numero C(2008) 3047]
GU L 180 del 9.7.2008, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
9.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/15 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2008
relativa a un contributo finanziario della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Polonia nel 2007
[notificata con il numero C(2008) 3047]
(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)
(2008/557/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 90/424/CEE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, comprese misure urgenti. A norma dell’articolo 3 bis di tale decisione, gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura dei costi di alcune misure di eradicazione dell’influenza aviaria. |
(2) |
L’articolo 3 bis, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE fissa le norme relative alla percentuale dei costi sostenuti dagli Stati membri rimborsabili con il contributo finanziario della Comunità. |
(3) |
Nel 2007 in Polonia sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L’insorgere di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. In risposta a tali focolai la Polonia ha adottato misure di lotta a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. |
(4) |
La Polonia ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, nonché all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (2). |
(5) |
Il 4 febbraio 2008 e il 13 marzo 2008 lo Stato membro interessato ha trasmesso alla Commissione i dati relativi alle spese sostenute e ha continuato a fornire tutte le informazioni necessarie sulle spese di indennizzo e sulle spese operative. |
(6) |
A seguito della modifica della decisione 90/424/CEE introdotta dalla decisione 2006/53/CE del Consiglio (3), il regolamento (CE) n. 349/2005 non riguarda più l’influenza aviaria. È quindi necessario prevedere esplicitamente nella presente decisione che la concessione del contributo finanziario della Comunità alla Polonia sia subordinata al rispetto di determinate norme stabilite da tale regolamento. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Contributo finanziario della Comunità a favore della Polonia
1. La Polonia può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto in seguito all’adozione nel 2007 delle misure di lotta contro l’influenza aviaria di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.
2. Ai fini della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 5, gli articoli 7 e 8, l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005.
Articolo 2
Modalità di pagamento
Viene corrisposta una prima quota di 845 000,00 EUR nel quadro del contributo finanziario della Comunità di cui all’articolo 1.
Articolo 3
Destinatario
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.
(3) GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37.