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Document 32007R1375
Commission Regulation (EC) No 1375/2007 of 23 November 2007 on imports of residues from the manufacture of starch from maize from the United States of America (Codified version)
Regolamento (CE) n. 1375/2007 della Commissione, del 23 novembre 2007 , relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d’America di residui della fabbricazione dell’amido di granturco (Versione codificata)
Regolamento (CE) n. 1375/2007 della Commissione, del 23 novembre 2007 , relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d’America di residui della fabbricazione dell’amido di granturco (Versione codificata)
GU L 307 del 24.11.2007, p. 5–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogato da 32023R2835
24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1375/2007 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2007
relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d’America di residui della fabbricazione dell’amido di granturco
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2019/94 della Commissione, del 2 agosto 1994, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d’America di residui della fabbricazione dell’amido di granturco (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
Nell’ambito del GATT, la Comunità e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sulla definizione della voce tariffaria relativa ai residui della fabbricazione dell’amido di granturco. L’importazione di tali prodotti nella Comunità è soggetta alla realizzazione di analisi di laboratorio atte ad accertare la conformità dei prodotti con la definizione della voce tariffaria. Il Federal Grain Inspection Service (FGIS) del ministero dell’Agricoltura statunitense e l’industria della macinazione a umido di tale paese certificheranno, sotto il controllo permanente delle autorità statunitensi, che i prodotti di cui trattasi importati nella Comunità in provenienza dagli Stati Uniti sono conformi alla definizione concordata. |
(3) |
Con l’introduzione di un sistema di certificati che scortano i prodotti e servono per l’accertamento della conformità delle importazioni dagli Stati Uniti, è opportuno prevedere che continuino a essere applicate le consuete misure di controllo nei confronti delle importazioni dagli Stati Uniti scortate dai certificati di cui sopra. |
(4) |
La comunicazione regolare alla Commissione, da parte degli Stati membri, dei quantitativi e del valore dei prodotti importati sulla scorta dei certificati in parola costituisce uno dei punti concordati con gli Stati Uniti nel quadro dell’accordo suddetto ai fini di un più efficace controllo dell’applicazione del medesimo. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È effettuato un controllo di laboratorio per verificare la conformità delle importazioni nella Comunità di residui della fabbricazione di amido di granturco del codice NC 2309 90 20 in provenienza dagli Stati Uniti rispetto alla definizione delle merci contrassegnate con tale codice, qualora non siano scortate da un certificato rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e da un certificato rilasciato dall’industria statunitense della macinazione a umido secondo i modelli riportati nell’allegato I.
2. Le partite provenienti dagli Stati Uniti scortate dai due certificati di cui al paragrafo 1 sono soggette alle consuete misure di controllo all’importazione.
Articolo 2
Entro la fine di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e il valore dei prodotti del codice NC 2309 90 20 importati nel corso del mese precedente sulla scorta dei certificati di conformità di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 2019/94 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2007.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).
(2) GU L 203 del 6.8.1994, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2060/2002 (GU L 317 del 21.11.2002, pag. 20).
(3) Cfr. allegato II.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
Regolamento (CE) n. 2019/94 della Commissione |
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Regolamento (CE) n. 396/96 della Commissione |
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Regolamento (CE) n. 2060/2002 della Commissione (1) |
(1) Conformemente all’articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 2060/2002: «I certificati emessi in conformità del regolamento (CE) n. 2019/94 precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi.»
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 2019/94 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
— |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Allegato |
Allegato I |
— |
Allegato II |
— |
Allegato III |