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Document 32007R1372
Regulation (EC) No 1372/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 amending Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community (Text with EEA relevance )
Regolamento (CE) n. 1372/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE )
Regolamento (CE) n. 1372/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 315 del 3.12.2007, p. 42–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32019R1700
3.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 315/42 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1372/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla strategia di Lisbona e come confermato nel 2005 dalla revisione intermedia di questa, l’Europa deve ulteriormente indirizzare le sue politiche verso la promozione della crescita e dell’occupazione per conseguire gli obiettivi di Lisbona. |
(2) |
Lo sviluppo della Comunità e il funzionamento del mercato interno accrescono la necessità di dati comparabili che consentano di esaminare l’impatto sul mercato del lavoro della struttura e della distribuzione delle retribuzioni, in particolare quale strumento per analizzare i progressi nel campo della coesione economica e sociale. |
(3) |
Per svolgere i compiti che le sono stati affidati, la Commissione necessita di dati sulla classificazione delle retribuzioni secondo le caratteristiche socioeconomiche, nonché in relazione con le diverse forme di attività lavorativa subordinata, indispensabili per analizzare e comprendere il mercato del lavoro e i cambiamenti che interessano la struttura delle forze di lavoro. A questo riguardo, i vantaggi di disporre di dati sulle retribuzioni per decili in relazione con altre caratteristiche dell’occupazione sono ampiamente riconosciuti. |
(4) |
L’indagine comunitaria sulle forze di lavoro è fondamentalmente la prima e la più autorevole fonte di riferimento per le informazioni sul mercato del lavoro nell’Unione europea e le informazioni sulle retribuzioni, quale variabile fondamentale per chiarire i comportamenti sul mercato del lavoro, dovrebbero costituire un elemento standard di tale indagine onde consentire un’analisi più completa dei mercati del lavoro. |
(5) |
Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (2) è stato consultato a norma dell’articolo 3 di tale decisione. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (3), |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 577/98 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Trasmissione dei risultati Entro dodici settimane dalla fine del periodo di riferimento gli Stati membri trasmettono ad Eurostat i risultati dell’indagine, esclusi gli elementi di identificazione diretta. I dati relativi alla caratteristica “retribuzione del lavoro principale” dell’indagine possono essere trasmessi ad Eurostat entro ventuno mesi dal termine del periodo di riferimento allorché è fatto ricorso a dati amministrativi per trasmettere tali informazioni.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 23 ottobre 2007.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
M. LOBO ANTUNES
(1) Parere del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2007.
(2) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
(3) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 6).