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Document 32007R1345

Regolamento (CE) n. 1345/2007 della Commissione, del 15 novembre 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 300 del 17.11.2007, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2009; abrogato da 32009R1179

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1345/oj

17.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1345/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare a essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, p. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Olio di jojoba modificato chimicamente per idrogenazione, ma non altrimenti preparato (miscela di esteri saturi). L’olio ha un tenore di acidi grassi liberi inferiore al 50 % in peso.

Il prodotto si presenta in forma di polvere o granuli.

Il prodotto è destinato a essere utilizzato come ingrediente nella fabbricazione di prodotti cosmetici.

Il prodotto è presentato per la vendita al minuto in confezioni di contenuto netto superiori a 1 kg.

1516 20 96

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 a) del capitolo 34, nonché dal testo dei codici NC 1516, 1516 20 e 1516 20 96.

L’olio di jojoba è menzionato espressamente nel testo della voce 1515 e deve pertanto essere considerato un olio vegetale (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 1515, paragrafo 6).

Tuttavia, poiché l’olio di jojoba è stato modificato chimicamente, non può essere classificato nella voce 1515.

Nonostante presenti le caratteristiche di una cera, il prodotto è escluso dalla voce 3404 [si veda la nota 5 a) del capitolo 34 e le note esplicative del sistema armonizzato della voce 3404, esclusioni, lettera b)].

Il prodotto deve essere classificato nella voce 1516, che comprende gli oli vegetali idrogenati.

2.

Olio di jojoba modificato chimicamente per idrogenazione e trasformato ulteriormente mediante testurizzazione.

Il prodotto, generalmente conosciuto come «esteri di olio di jojoba», si presenta in forma di polvere, granuli o pasta cerosa.

Il prodotto è destinato a essere utilizzato come ingrediente nella fabbricazione di prodotti cosmetici.

Il prodotto non è commestibile e non è destinato a essere utilizzato in prodotti alimentari.

1518 00 99

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 a) del capitolo 34, nonché dal testo dei codici NC 1518 00 e 1518 00 99.

L’olio di jojoba è menzionato espressamente nel testo della voce 1515 e deve pertanto essere considerato un olio vegetale (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 1515, paragrafo 6).

Tuttavia, poiché l’olio di jojoba è stato modificato chimicamente, non può essere classificato nella voce 1515.

Poiché il prodotto ha subito una ulteriore trasformazione (testurizzazione), non può essere classificato nella voce 1516.

Poiché il prodotto non è commestibile e non è utilizzato in preparazioni alimentari, non può essere classificato nella voce 1517.

Nonostante presenti le caratteristiche di una cera, il prodotto non rientra nella voce 3404 [cfr. nota 5 a) del capitolo 34].

Esso è pertanto classificato nella voce 1518, che comprende preparazioni non alimentari di diversi oli del capitolo 15 non nominate né comprese altrove.

3.

Prodotto ottenuto mediante interesterificazione/transesterificazio-ne di una miscela di olio di jojoba non trattato e di olio di jojoba idrogenato, che è poi sottoposta a testurizzazione.

Il prodotto si può presentare in forma di polvere o di granuli.

Il prodotto è destinato ad essere utilizzato come ingrediente nella fabbricazione di prodotti cosmetici.

Il prodotto non è commestibile e non è destinato a essere utilizzato in prodotti alimentari.

1518 00 99

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 a) del capitolo 34, nonché dal testo dei codici NC 1518 00 e 1518 00 99.

L’olio di jojoba è menzionato espressamente nel testo della voce 1515 e deve pertanto essere considerato un olio vegetale (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 1515, paragrafo 6).

Tuttavia, poiché l’olio di jojoba è stato modificato chimicamente, non può essere classificato nella voce 1515.

Poiché il prodotto ha subito una ulteriore trasformazione (testurizzazione), non può essere classificato nella voce 1516.

Poiché il prodotto non è commestibile e non è utilizzato in preparazioni alimentari, non può essere classificato nella voce 1517.

Nonostante presenti le caratteristiche di una cera, il prodotto non rientra nella voce 3404 [cfr. nota 5 a) del capitolo 34].

Esso è pertanto classificato nella voce 1518, che comprende preparazioni non alimentari di diversi oli del capitolo 15 non nominate né comprese altrove.


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