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Document 32007R1337
Commission Regulation (EC) No 1337/2007 of 15 November 2007 amending Council Regulation (EC) No 992/95 as regards Community tariff quotas for certain fishery products originating in Norway
Regolamento (CE) n. 1337/2007 della Commissione, del 15 novembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti della pesca originari della Norvegia
Regolamento (CE) n. 1337/2007 della Commissione, del 15 novembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti della pesca originari della Norvegia
GU L 298 del 16.11.2007, p. 6–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
16.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1337/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti della pesca originari della Norvegia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
La partecipazione della Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo è stata convenuta attraverso l’accordo di allargamento del SEE, stipulato il 25 luglio 2007 tra la Comunità europea e gli Stati membri, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia e i paesi candidati SEE. |
(2) |
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’adozione dell’accordo di allargamento del SEE del 2007, è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l’applicazione provvisoria dell’accordo di allargamento del SEE. Tale accordo è stato approvato con decisione 2007/566/CE del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e di quattro accordi collegati (2). |
(3) |
L’accordo di allargamento del SEE prevede un protocollo aggiuntivo all’accordo di libero scambio CE-Norvegia del 1973. Tale protocollo aggiuntivo dispone l’apertura di nuovi contingenti tariffari annui esenti da dazio e alcune modifiche dei contingenti tariffari annui esenti da dazio esistenti per l’importazione nella Comunità di taluni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia. |
(4) |
Per dare attuazione ai contingenti tariffari nuovi e modificati previsti dal protocollo aggiuntivo è necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95. |
(5) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di ricevimento delle dichiarazioni in dogana. Per motivi di semplificazione, lo stesso sistema deve essere applicato ai contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 992/95. |
(6) |
Alcuni contingenti tariffari previsti dal protocollo aggiuntivo devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell’articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. A tali contingenti tariffari non si applica pertanto l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento. |
(7) |
Conformemente al protocollo aggiuntivo, i volumi dei contingenti tariffari per il 2007 non devono essere ridotti in proporzione alla parte di tale anno trascorsa prima della data di applicazione dei contingenti stessi, mentre i volumi dei contingenti tariffari per il 2009 devono essere ridotti in proporzione alla parte del 2009 durante la quale non si applicano contingenti. |
(8) |
Conformemente alla decisione 2007/566/CE, i nuovi contingenti tariffari e le modifiche apportate ai contingenti tariffari esistenti devono applicarsi a decorrere dal 1o settembre 2007. Il presente regolamento deve essere pertanto applicabile a partire dalla stessa data ed entrare in vigore immediatamente. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue:
1. |
L’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 I contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0745 e 09.0758 di cui all’allegato I non si applicano per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.» |
2. |
L’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tuttavia, l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0850, 09.0851, 09.0852, 09.0854, 09.0855 e 09.0856.» |
3. |
Gli allegati I e II sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1920/2004 (GU L 331 del 5.11.2004, pag. 1).
(2) GU L 221 del 25.8.2007, pag. 1.
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).
ALLEGATO
1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue.
|
2) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue.
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(1) Poiché l’aliquota del dazio NPF è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.
(2) Poiché l’aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 99 23 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.»
(3) Poiché l’aliquota del dazio NPF è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.
(4) Poiché l’aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 99 23 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.»