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Document 32007R1337

    Regolamento (CE) n. 1337/2007 della Commissione, del 15 novembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti della pesca originari della Norvegia

    GU L 298 del 16.11.2007, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1337/oj

    16.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 298/6


    REGOLAMENTO (CE) N. 1337/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 15 novembre 2007

    che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti della pesca originari della Norvegia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La partecipazione della Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo è stata convenuta attraverso l’accordo di allargamento del SEE, stipulato il 25 luglio 2007 tra la Comunità europea e gli Stati membri, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia e i paesi candidati SEE.

    (2)

    In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’adozione dell’accordo di allargamento del SEE del 2007, è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l’applicazione provvisoria dell’accordo di allargamento del SEE. Tale accordo è stato approvato con decisione 2007/566/CE del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e di quattro accordi collegati (2).

    (3)

    L’accordo di allargamento del SEE prevede un protocollo aggiuntivo all’accordo di libero scambio CE-Norvegia del 1973. Tale protocollo aggiuntivo dispone l’apertura di nuovi contingenti tariffari annui esenti da dazio e alcune modifiche dei contingenti tariffari annui esenti da dazio esistenti per l’importazione nella Comunità di taluni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia.

    (4)

    Per dare attuazione ai contingenti tariffari nuovi e modificati previsti dal protocollo aggiuntivo è necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95.

    (5)

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di ricevimento delle dichiarazioni in dogana. Per motivi di semplificazione, lo stesso sistema deve essere applicato ai contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 992/95.

    (6)

    Alcuni contingenti tariffari previsti dal protocollo aggiuntivo devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell’articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. A tali contingenti tariffari non si applica pertanto l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

    (7)

    Conformemente al protocollo aggiuntivo, i volumi dei contingenti tariffari per il 2007 non devono essere ridotti in proporzione alla parte di tale anno trascorsa prima della data di applicazione dei contingenti stessi, mentre i volumi dei contingenti tariffari per il 2009 devono essere ridotti in proporzione alla parte del 2009 durante la quale non si applicano contingenti.

    (8)

    Conformemente alla decisione 2007/566/CE, i nuovi contingenti tariffari e le modifiche apportate ai contingenti tariffari esistenti devono applicarsi a decorrere dal 1o settembre 2007. Il presente regolamento deve essere pertanto applicabile a partire dalla stessa data ed entrare in vigore immediatamente.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue:

    1.

    L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    I contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0745 e 09.0758 di cui all’allegato I non si applicano per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.»

    2.

    L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    Tuttavia, l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0850, 09.0851, 09.0852, 09.0854, 09.0855 e 09.0856.»

    3.

    Gli allegati I e II sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1920/2004 (GU L 331 del 5.11.2004, pag. 1).

    (2)  GU L 221 del 25.8.2007, pag. 1.

    (3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).


    ALLEGATO

    1)

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue.

    a)

    Sono inserite le righe seguenti:

    N. d’ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Volume contingentale

    Dazio contingentale

    (%)

    «09.0850 (1)

    0303 74 30

    Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, congelati

     

     

    Dall’1.9. al 31.12.2007: 9 300 tonnellate

    0

    Dall’1.1. al 31.12.2008: 9 300 tonnellate

    0

    Dall’1.1. al 30.4.2009: 3 100 tonnellate

    0

    09.0851 (1)

    0303 51 00

    Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelate

     

     

    Dall’1.9. al 31.12.2007: 1 800 tonnellate

    0

    Dall’1.1. al 31.12.2008: 1 800 tonnellate

    0

    Dall’1.1. al 30.4.2009: 600 tonnellate

    0

    09.0852 (2)

    0304 29 75

    ex 0304 99 23

    Filetti e lati di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati

     

     

    Dall’1.9. al 31.12.2007: 600 tonnellate

    0

    Dall’1.1. al 31.12.2008: 600 tonnellate

    0

    Dall’1.1. al 30.4.2009: 200 tonnellate

    0

    09.0853

    0303 79 98

    Altri pesci, congelati

     

     

    Dall’1.9. al 31.12.2007: 2 200 tonnellate

    0

    Dall’1.1. al 31.12.2008: 2 200 tonnellate

    0

    Dall’1.1. al 30.4.2009: 734 tonnellate

    0

    09.0854

    0303 29 00

    Altri salmonidi, congelati

     

     

    Dall’1.9. al 31.12.2007: 2 000 tonnellate

    0

    Dall’1.1. al 31.12.2008: 2 000 tonnellate

    0

    Dall’1.1. al 30.4.2009: 667 tonnellate

    0

    09.0855

    ex 1605 20 10

    ex 1605 20 91

    ex 1605 20 99

    Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati

    Dall’1.9. al 31.12.2007: 2 000 tonnellate

    0

    09.0856

    ex 1605 20 10

    ex 1605 20 91

    ex 1605 20 99

    Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati

    Dall’1.1. al 31.12.2008: 10 000 tonnellate

    0

    09.0858

    ex 1605 20 10

    ex 1605 20 91

    ex 1605 20 99

    Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati

    Dall’1.1. al 30.4.2009: 667 tonnellate

    0

    b)

    La riga corrispondente al numero d’ordine 09.0758 è sostituita dalla seguente:

    «09.0758

    ex 1605 20 10

    ex 1605 20 91

    ex 1605 20 99

    Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati

    2 500 tonnellate

    c)

    Le righe corrispondenti al codice NC ex 0303 74 30 per i numeri d’ordine 09.0754, 09.0760, 09.0763 e 09.0778 sono sostituite dalle seguenti:

     

     

    Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, congelati

     

     

     

     

     

    Dal 16.6.2007 al 15.6.2008:

     

    «09.0763

    0303 74 30

     

    Dal 16.6. al 30.9.2007: 7 500

    0

    09.0778

    0303 74 30

     

    Dall’1.10. al 31.12.2007: 15 500

    0

    09.0760

    0303 74 30

     

    Dall’1.1. al 14.2.2008: 7 500

    0

     

     

     

    Dal 16.6.2008 in poi:

     

    09.0857

    0303 74 30

     

    Dal 16.6.2008 al 14.2.2009: 30 500

    d)

    Le righe corrispondenti ai numeri d’ordine 09.0752 e 09.0756 sono sostituite dalle seguenti:

    «09.0752

    0303 51 00

    Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelate (3)

    44 000 tonnellate

    0

    09.0756

    0304 29 75

    Filetti di aringa (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati

    67 000 tonnellate

    0

    ex 0304 99 23

    Lati di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati (4)

    e)

    La nota (a) alla fine della tabella è soppressa.

    2)

    L’allegato II del regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue.

    a)

    Le righe corrispondenti ai numeri d’ordine 09.0745, 09.0756 e 09.0758 sono sostituite dalle seguenti:

    N. d’ordine

    Codici NC

    Codici TARIC

    «09.0756

    ex 0304 99 23

    0304992310

    0304992320

    0304992330

    09.0745

    ex 1605 20 10

    ex 1605 20 91

    ex 1605 20 99

    1605201020

    1605201040

    1605201091

    1605209120

    1605209140

    1605209191

    1605209920

    1605209940

    1605209991

    09.0758

    ex 1605 20 10

    ex 1605 20 91

    ex 1605 20 99

    1605201020

    1605201040

    1605201091

    1605209120

    1605209140

    1605209191

    1605209920

    1605209940

    1605209991»

    b)

    Sono inserite le righe seguenti:

    N. d’ordine

    Codici NC

    Codici TARIC

    «09.0852

    ex 0304 99 23

    0304992310

    0304992320

    0304992330

    09.0855

    ex 1605 20 10

    ex 1605 20 91

    ex 1605 20 99

    1605201020

    1605201040

    1605201091

    1605209120

    1605209140

    1605209191

    1605209920

    1605209940

    1605209991

    09.0856

    ex 1605 20 10

    ex 1605 20 91

    ex 1605 20 99

    1605201020

    1605201040

    1605201091

    1605209120

    1605209140

    1605209191

    1605209920

    1605209940

    1605209991

    09.0858

    ex 1605 20 10

    ex 1605 20 91

    ex 1605 20 99

    1605201020

    1605201040

    1605201091

    1605209120

    1605209140

    1605209191

    1605209920

    1605209940

    1605209991»

    c)

    Le righe corrispondenti ai numeri d’ordine 09.0752, 09.0754, 09.0760, 09.0763 e 09.0778 sono soppresse.


    (1)  Poiché l’aliquota del dazio NPF è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.

    (2)  Poiché l’aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 99 23 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.»

    (3)  Poiché l’aliquota del dazio NPF è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.

    (4)  Poiché l’aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 99 23 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.»


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